TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Presupposto
Art. 3 - Soggetto attivo
Art. 4 - Componenti del tributo
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 5 - Oggetto del titolo
Art. 6 - Presupposto del tributo
Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Art. 8 - Soggetti passivi
Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Art. 10 - Base imponibile delle aree fabbricabili inagibili/inabitabili
Art. 12 - Riduzione per i terreni agricoli
Art. 13 - Aliquote e detrazioni
Art. 14 - Detrazione per l’abitazione principale
Art. 15 - Fattispecie equiparate all’abitazione principale
Art. 16 - Esenzioni
Art. 17 - Quota statale del tributo
Art. 18 - Versamenti
Art. 19 - Dichiarazione
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 20 - Presupposto
Art. 21 - Gestione, classificazione dei rifiuti e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 22 - Soggetti passivi
Art. 23 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 24 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 25 - Determinazione della superficie tassabile
Art. 26 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiarie
Art. 27 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo
Art. 28 - Determinazione della tariffa del tributo
Art. 29 - Istituzioni scolastiche statali
Art. 30 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 31 - Piano finanziario
Art. 32 - Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 33 - Tariffa per le utenze domestiche
Art. 34 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 35 - Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 36 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 37 - Obbligazione tributaria
Art. 38 - Mancato svolgimento del servizio
Art. 39 - Zone non servite
Art. 40 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 41 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 42 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 43 - Cumulo di riduzioni
Art. 44 - Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Art. 45 - Tributo giornaliero
Art. 46 - Tributo provinciale
Art. 47 - Riscossione
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 49 - Soggetti passivi
Art. 50 - Immobili soggetti al tributo
Art. 51 - Periodi di applicazione del tributo
Art. 52 - Determinazione della base imponibile
Art. 53 - Aliquote del tributo
Art. 54 - Detrazioni
Art. 55 - Riduzioni ed esenzioni
Art. 56 - Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 57 - Versamento del tributo
Art. 58 - Importi minimi
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 59 - Dichiarazione
Art. 60 - Dichiarazione TARI
Art. 61 - Rimborsi e compensazione
Art. 62 - Funzionario responsabile
Art. 63 - Verifiche ed accertamenti
Art. 64 - Sanzioni ed interessi
Art. 65 - Accertamento con adesione
Art. 66 - Riscossione coattiva
Art. 67 - Importi minimi
Art. 68 - Trattamento dei dati personali
Art. 69 - Norma di rinvio
Art. 70 - Entrata in vigore e norme finali
Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale

DICHIARAZIONE

Dichiarazione
Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).
DICHIARAZIONE
MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE

COME SI CALCOLA LA TARI

quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio. Si calcola moltiplicando la superficie dell’alloggio comprensiva delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa.
quota variabile: è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza. È costituita da un valore assoluto(coefficiente di adattamento) che, per le utenze domestiche, non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza, ma va sommato come tale alla quota fissa. Per le utenze non domestiche il calcolo è lo stesso, con la differenza che la quota variabile viene invece moltiplicata per la superficie.
Al tributo così individuato si aggiungono:
il tributo provinciale del 5%: dovuto alla Provincia di Cosenza per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA – art. 19 del d.lgs. 504/1992 – D.M. Ministero Economie e Finanze del 01.07.2020)
Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

SCADENZE

Si può pagare con una unica rata oppure in 4 rate, alle scadenze sotto riportate:
RATA UNICA: 16/08/2024
1ª RATA: 16/08/2024
2ª RATA: 16/09/2024
3ª RATA: 18/11/2024
4ª RATA: 16/12/2024

COME SI PAGA ?

PagoPA è l’unica modalità di pagamento prevista per questo tributo.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito (PSP) o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento , come ad esempio: Presso le agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali, presentando la bolletta/avviso di pagamento.