NUOVA IMU


NUOVA IMU

A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160/2019 ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, eliminando la TASI e introducendo una nuova disciplina per l' IMU.
Sostanzialmente il nuovo impianto normativo riflette quello vigente fino al 31/12/2019 salvo alcune novità. Rimangono pressochè immutati il presupposto d'imposta, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le esenzioni, le agevolazioni d'imposta  e i termini di versamento.

CHI DEVE PAGARE LA NUOVA IMU

I possessori di immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare, con la sola esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Procedura per il calcolo online dell'imposta Municipale Propria IMU

Cos'è
L'ufficio Tributi mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice, che consente in pochi passaggi di determinare l'importo da versare annualmente.
 
Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, che fornisce altresì un Portale cittadino: 
Accesso al servizio agenziaentrate.gov.it



Come si fa
La procedura di calcolo permette:

di calcolare l'imposta dovuta annualmente sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;
di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;
di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.

Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. È bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito internet.



persone fisiche

L’Ufficio Tributi fornisce assistenza al calcolo ai contribuenti in orario d’ufficio allo sportello oppure con richiesta tramite e-mail all’indirizzo: tributi@comune.noventa-vicentina.vi.it
 
Ufficio Tributi Tel. 0444/788511- int. 4 poi 1; E-mail: tributi@comune.noventa-vicentina.vi.it
 
Orario apertura ufficio
 
 

ACCONTO 17 GIUGNO 2024 - SALDO 16 DICEMBRE 2024 
 
Quali soggetti interessa 
Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili. 
Quali immobili riguarda 
fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili. Sono escluse le abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze una per categoria (C2, C6, C7). Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da persone iscritte alla previdenza agricola.  
Abitazioni concesse in comodato uso gratuito (escluse cat. A1-A8-A9) 
Riduzione del 50% della base imponibile a condizione che l’abitazione sia: 

Concessa in comodato nel Comune a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli e viceversa); 
Il comodatario abbia la residenza anagrafica e dimora abituale; 
Contratto di comodato uso gratuito registrato; 
Il comodante non possegga altri immobili abitativi in Italia oltre la propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato 

Quali sono le aliquote 

Aliquota base:10,2 per mille;  
Aliquota ridotta: 6,00 per mille (detrazione € 200,00) per l’abitazione principale appartenente alle categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze limitatamente ad una per categoria (C2, C6, C7); 
Terreni agricoli: 8,2 per mille; 
Fabbricati categoria D (esclusi D10): 7,6 per mille allo Stato, 2,6 per mille al Comune; 
Fabbricati strumentali attività agricola: 1,00 per mille (compresi D10); Beni merce: 0,00 per mille; 

Qual è la base imponibile 
Fabbricati:  La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per uno dei moltiplicatori previsti per legge. 
Terreno agricolo: Reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per uno dei moltiplicatori previsti per legge. 
Terreno edificabile: Per le aree soggette a compravendita si paga sul valore indicato nell’atto. Per altri casi (es. cambio di destinazione) si paga sul valore attribuito dal contribuente (che è oggetto di verifica dall’ufficio) non inferiore a quello stabilito con delibera di Giunta. 
 

Modalità di versamento 
ENTRO IL 17 GIUGNO ACCONTO 
ENTRO IL 16 DICEMBRE SALDO 
 
Esclusivamente tramite modello F24. 
Non è dovuto alcun versamento se l’importo è pari o inferiore a 12 euro annui. 
Per i codici tributo vedasi i seguenti siti: accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale o mediante presentazione di dichiarazione   sostitutiva redatta e sottosritta da un tecnico abilitato
  
NOTE: Fabbricati inagibili o inabitabili : base imponibile ridotta del 50%. 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Le pertinenze  sono i fabbricati accatastati nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. 
Sul secondo box, quindi, si deve pagare l’IMU. L'IMU è dovuta invece sugli immobili accatastati in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso.
Per queste categorie è prevista l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale deliberata dal Comune di Noventa Vicentina.
 

 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'ufficio comunale competente può verificare la dimora abituale controllando i consumi delle varie utenze ( energia elettrica, idrica, gas) o la presenza di contratti d'affitto dell'immobile.

RUDUZIONE DEL 50%

La Legge 160/19 (lett. c), comma 747, art. 1) precisa che l’abbattimento del 50% della base imponibile compete a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio in questione, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
E' possibile beneficiare dell’agevolazione a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
il comodante non possieda altre abitazioni in Italia, ma unicamente quella oggetto di comodato (ad eccezione di quella in cui vi abita solamente se si trova nello stesso Comune di quella oggetto di comodato e purchè non appartenga alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, risieda e dimori abitualmente nell’immobile oggetto del comodato gratuito.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti comunque fissati dalla legge (un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Copia del contratto di comodato registrato deve essere trasmesso all'ufficio tributi.

SCADENZA VERSAMENTO NUOVA IMU

La disciplina della nuova IMU ha lasciato invariate le scadenze per il versamento della rata in acconto, entro il 16 giugno, e della rata a saldo/conguaglio, entro il 16 dicembre. Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a € 12,00 (importo riferito all'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno).

      

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
 

In caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente quindi:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale.
 

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento. 

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).
- 3939 IMU beni merce

RIDUZIONE PER INAGIBILITA'

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità può essere: accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario (da allegare alla dichiarazione); una dichiarazione sostitutiva redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato pericolante, diroccato, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli immobili concessi in affitto a canone concordato, è prevista una riduzione del 25% dell'imposta. 
Una copia del contratto di affitto e relativa attestazione di rispondenza deve essere trasmessa all'ufficio tributi.

La dichiarazione IMU (art. 1 comma 769 Legge 160/2019)

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, con possibilità di trasmissione, oltre che in forma cartacea, anche per via telematica.
La dichiarazione vale anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino midifiche che incidono sull'imposta dovuta, ad eccezione per gli enti non commerciali, che dovranno presentare la dichiarazione ogni anno.

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
terreni considerati aree fabbricabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
in caso di separazione, l'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio.
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità.

 

    

In caso di omesso o insufficiente versamento IMU, si può procedere tramite ravvedimento al pagamento calcolando sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2021 il tasso legale è dello 0,01 per cento. (D.M. 11/12/2020).

Per il calcolo (comprensivo di interessi e sanzioni), si può utilizzare il  calcolatore on-line. Verrà stampato direttamente il modello F24 da portare in banca o in posta.
 
 

REGOLAMENTO NUOVA IMU 

Il Regolamento allegato è stato modificato con delibera di Consiglio n. 8 del 27/03/2023

casi di esenzione

In materia di esenzioni la nuova normativa IMU nulla ha innovato rispetto alla passata disciplina (vd. il comma 759 a confronto con il precedente art. 9 comma 8 del D. L.gs. n. 23/2011).
Restano esenti:
1) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
2) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
4) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 
 

5) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 
6) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 


7) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I -si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200-. 

NUOVA IMU

La nuova definizione di fabbricato ai fini IMU (vd. comma 741 let.a) determina 2 rilevati modifiche:
1. il terreno contiguo al fabbricato è considerato pertinenza dello stesso solo a condizione che sia accatastato unitariamente allo stabile.
2. La nuova definizione di fabbricato presupponendo l'iscrizione nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita esclude da questa tipologia di immobili i fabbricati collabenti (categoria catastale F2) che di conseguenze scontano l'imposta sulla base del valore del terreno su cui insistono.  
 
In riferimento all'imposizione sulle aree fabbricabili, cambia il trattamento agevolato previsto per quelle possedute e condotte da IAP o CD, in quanto il beneficio dell'equiparazione a terreni agricoli diventa strettamente soggettivo e non si estende più agli eventuali comproprietari che non abbiano la stessa qualifica professionale (vd. comma 743 ultimo periodo).

In tema di assimilazione all'abitazione principale la principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda i fabbricati posseduti da cittadini italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che percepiscono nel paese di residenza un trattamento pensionistico. Non essendo stata riproposta l'assimilazione in precedenza prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, i citati contribuenti AIRE non godono più di un regime particolare, quindi le unità immobiliari da loro possedute scontano l'imposta secondo le aliquote ordinarie.
 
La Legge di Bilancio 2020 ha innovato anche la disciplina prevista per l'assimilazione dei fabbricati assegnati ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, perché l'ha vincolata alla presenza, all'atto dell'assegnazione, di figli minori (ex. art. 337 sexies cod. civ.) ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave (ex. art. 337 septies cod. civ.) collocati nel fabbricato in questione; in assenza di figli l'eventuale assegnazione non determina il godimento del regime agevolato.
 
Il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non determina di per sé il venir meno dell'assimilazione che si determina solo a seguito dell'eventuale provvedimento di revoca dell'assegnazione.

 Cambia il meccanismo di calcolo dei mesi di possesso (vd. comma 761):
1. per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; 
2. in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente quindi:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Cambia la procedura ottenere la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità IMU che si struttura in due procedimenti alternativi:
1. Richiesta del contribuente di perizia all'ufficio tecnico comunale con allegata idonea documentazione (nessuna novità rispetto alla precedente disciplina).
2. Autocertificazione del contribuente della sussistenza di una perizia di un tecnico abilitato che attesti le condizioni di fatiscenza del fabbricato (la novità 2020 consiste nella previsione espressa che la dichiarazione del contribuente debba fondarsi sulla sussistenza di una perizia di un tecnico abilitato).
 

Con la nuova disciplina IMU il termine per la presentazione della dichiarazione è tornato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed è stato reintrodotto l'obbligo dichiarativo in 2 ipotesi in precedenza esentate nel 2019 dal D.L. n. 34 (vd. art. 3-quater):
1. In caso di fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado bisogna dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50%.
 
2. In caso di versamento ridotto a seguito dell'applicazione dell'agevolazione del 25% prevista per i fabbricati locati a canone concordato.