ART. 12BIS – AVVIO A RECUPERO RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche indicate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020, produttrici di rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le attività industriali, non essendo ricomprese nell’elenco delle attività indicate nel suddetto Decreto, si considerano produttrici di rifiuti speciali per le superfici adibite alla lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, e non sono soggette a tassazione. Le rimanenti superfici produttive di rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo quelle adibite ad uffici, mense e servizi, depositi, o locali funzionalmente connessi agli stessi, sono soggette a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono assoggettate alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
ART. 12TER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire la totalità dei rifiutial di fuori del servizio pubblico, come richiamata dal comma 1 del precedente art. 12 bis, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentate, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e avviati a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), il periodo, non inferiore a cinque anni, per il quale si intende esercitare tale opzione. Deve, inoltre, essere allegata idonea documentazione, anche in modalità di autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale tra il soggetto od i soggetti che effettuano il recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il 30 giugno di ciascun anno (e valevole dal 1^ gennaio dell’anno successivo) è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.