TARI - TARIFFA RIFIUTI E TRASPARENZA ARERA


  

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonchè le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
La TARI, è quindi dovuta dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione di durata non superiore a 6 mesi, la TARI è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione). 
 
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento del tributo.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999. La tariffa applicata deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale sulla base dei costi indicati nel Piano Finanziario predisposto secondo la Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF. Il Piano Finanziario stabilisce i costi fissi inerenti al servizio di raccolta e gestione della tariffa (costi amministrativi) e costi variabili (relativi alle quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito).
 
Con la delibera di approvazione delle tariffe i costi determinati dal Piano Finanziario vengono suddivisi tra le utenze domestiche (nuclei familiari ed immobili a disposizione) ed utenze non domestiche (attività artigianali, commerciali, professionali e produttive in genere). Essi concorrono a formare la quota fissa e quota variabile della tariffa in base alle formule ed ai coefficienti previsti dal DPR. n. 158/1999.

TARI

Il regolamento della TARI  è composto dai seguenti articoli:

 Oggetto del regolamento
Il Piano Finanziario e l'integrale copertura dei costi
Determinazione del tributo
Deliberazione delle tariffe TARI
Presupposto e soggetto passivo
Determinazione delle superfici assoggettabili al tributo
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Classificazione delle utenze
Tariffa per le utenze domestiche
Tariffa per le utenze non domestiche
Tari per le utenze (non domestiche) temporanee
Avvio a recupero rifiuti utenze non domestiche
Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Avvio a recupero rifiuti per le utenze non domestiche
Obbligo di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Istituzioni scolastiche statali
Tributo provinciale
Riduzioni per le utenze domestiche
Riduzioni per le utenze non domestiche
Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
Inizio e cessazione dell'utenza
Dichiarazione
Funzionario Responsabile
Riscossione
Accertamento e riscossione coattiva
Norme finali

Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti a consulare l'allegato file contenente il Regolamento.
 

Moduli vari

Chiunque occupi un immobile è tenuto, a presentare la dichiarazione di inizio o variazione dell'utenza all'ufficio tributi del Comune, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
Nel caso in cui il soggetto od i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione non vi adempiano, l'Ufficio Tributi procede ad inerire l'utenza d'ufficio, secondo dati presenti nei propri archivi, dandone comunicazione a mezzo pec o raccomandata a/r.
La dichiarazione va presentata anche per la chiusura dell'utenza.

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
Vedasi files allegati.

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate.
 

     

Fino all'anno 2020 il pagamento della Tari si effettuava tramite il modello F24 che è stato inviato ai contribuenti assieme agli avvisi di pagamento.
Dall'anno 2021 per il versamento della TARI si deve utilizzare il modello PagoPa che consente il pagamento online con il proprio Home Banking, mediante Bonifico c/bill-PagoPa, con carta di credito, presso gli sportelli Sisal Pay e Lottomatica, presso i Pos di alcuni istituti di credito abilitati.

RIDUZIONI

ART. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della parte variabile per chi non conferisce il verde; 10% per chi non conferisce l’umido e 20% della parte variabile per chi non conferisce umido e verde. La riduzione sarà applicata dal primo esercizio successivo a quello di presentazione dell’istanza all’Ufficio Ecologia.

2. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per non più di 183 giorni all’anno a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia stata data comunicazione nella medesima denuncia della residenza dell’utente e degli altri utilizzatori dell’immobili se presenti.
Tariffa applicata: 30% di riduzione sulla quota fissa e variabile rispetto alla tariffa per un componente
 

3. Per gli utenti che dimorino fuori dall’abitazione in modo stabile e per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno, per motivi di salute o lavoro, purché dimostrabile con attestazione rilasciata da terzi: dichiarazione di ricovero, contratto di affitto intestato all’utente, contratto di lavoro.
Tariffa applicata: si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti effettivi con l’esclusione dell’utente fuori domicilio.

 

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a riciclo rifiuti assimilati agli urbani prodotti nella superficie soggetta a tassazione, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo. La riduzione sarà calcolata in base al rapporto tra:


- quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare (RD);
- la somma della quantità dei rifiuti avviati a recupero (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione kg/mq annuo (Kd) della parte variabile di cui al DPR 158/99.

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ART. 12BIS – AVVIO A RECUPERO RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche indicate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020, produttrici di rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le attività industriali, non essendo ricomprese nell’elenco delle attività indicate nel suddetto Decreto, si considerano produttrici di rifiuti speciali per le superfici adibite alla lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti, e non sono soggette a tassazione. Le rimanenti superfici produttive di rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo quelle adibite ad uffici, mense e servizi, depositi, o locali funzionalmente connessi agli stessi, sono soggette a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono assoggettate alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 12TER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA ED IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire la totalità dei rifiutial di fuori del servizio pubblico, come richiamata dal comma 1 del precedente art. 12 bis, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentate, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e avviati a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), il periodo, non inferiore a cinque anni, per il quale si intende esercitare tale opzione. Deve, inoltre, essere allegata idonea documentazione, anche in modalità di autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale tra il soggetto od i soggetti che effettuano il recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il 30 giugno di ciascun anno (e valevole dal 1^ gennaio dell’anno successivo) è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Omesso pagamento

Il Comune sollecita il pagamento delle somme non versate a mezzo raccomanta AR o pec, maggiorato delle spese di notifica, assegnando un termine per il saldo.
Successivamente al sollecio, nel caso di mancanza o insufficienza di versamenti, si procederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, a norma dell'art. 1, comma792 e seguenti della L. 160/2019. Tale avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo per la successiva procedura di riscossione coattiva.

TARIFFE ANNI: 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Vedasi documenti allegati.

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti accedere al seguente link:
Raccolta

CARTA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI