Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione pubblicitaria o da chi la effettua abusivamente. E' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
La tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni alle unità superiori. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza d' esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
Il canone da applicare alla pubblicità con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti priomozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato.
Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione pubblicitaria, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante.
Per la pubblicità in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.
Per le esposizione pubblicitarie permanenti il canone è dovuto per ogni anno o frazione di anno solare.
Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Le esposizioni pubblicitarie pari od inferiori a 30 giorni si considerano effettuate per un mese, superiori a 30 e fino a 60 giorni si considerano effettuate per 2 mesi; superiori a 60 gg e fino a 90gg si considerano effettuate per 3 mesi. Le esposizioni pubblicitarie superiori a 90 gg sono considerate annuali.
Il canone e' ridotto del 50% in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali e sportive e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Il canone si riduce del 50% per la pubblicita' relativa a: festeggiamenti religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; ed effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
Sono esenti le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, ed esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimita' di un esercizio, di superficie complessiva fino a 5 mq e che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualita' dell'esercizio o la sua attivita'.
Sono esenti i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi che non superino la superficie di mezzo mq per ciascuna vetrina o ingresso.
La pubblicità fonica e sonora da posto fisso o con veicoli è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La pubblicità fonica sonora è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'Ente proprietario della strada; entro i centri abitati da competente ufficio comunale.
E' vietato il lancio di messaggi di materiale pubblicitario.
Per la pubblicità realizzata a mezzo di insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari di servizio, deve essere presentata daomanda di concessione od autorizzazione all'ufficio tecnico.
Per le esposzioni pubblicitarie a mezzo distribuzione di volantini, manifestini od ogetti promozionali, pubblicità relaizzata su vetrine, per i cartelli "vendesi" "affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico, è sufficente presentare una apposita dichiarazione al Comune, o al soggetto concessionario del canone, secondo quanto previsto da regolamento.