ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il punto più vicino di raccolta non è superiore a 400 metri lineari, nonché le utenze interessate da forma di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, sia sulla parte fissa che su quella variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 28 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER IL COMPOSTAGGIO RIFERIBILE ALLE UTENZE DOMESTICHE
1. Le riduzioni previste dal presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati (ai sensi dell’articolo 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell’art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. 152/2006), singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo applicato alle singole utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adibita a orto o giardino adiacente all’abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all’interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale.