TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati con la delibera di approvazione delle tariffe, considerando anche quanto indicato dall’articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, con la delibera di approvazione tariffe, considerando anche quanto indicato dall’articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.