1
- Elementi
identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito
urbanistico |
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Sigla Ambito: CO-TU Ambito di
completamento dei tessuti urbani. |
Localizzazione territoriale
dell’Ambito:
Descrizione sintetica: trattasi
di insediamenti dei versanti collinari del retro costa dove il tessuto
insediato prevale sulla matrice agricola, configurando un contesto definibile
come tessuto collinare. I sub-ambiti rappresentano la naturale espansione
dell’abitato del Comune di Pompeiana. I corpi di fabbrica risultano avere
prevalente destinazione d’uso residenziale vista la prevalenza di fabbricati
mono e bifamiliari. Superficie
territoriale dell’Ambito: 204.892 mq
Stima
della densità territoriale esistente al momento dell’adozione del PUC: SU/mq St
Riferimento
tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali
e funzionali dei P.U.C.): Ambito n. 17 |
Riferimento
alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968: Zona
tipo B/C |
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2
- Vincoli e servitù operanti
sull’Ambito*: -
-
-
-
-
-
-
-
*Per la
puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai
piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni
di legge. ** Bellezze di insieme interessano i sub-ambiti: CO-TU-1 e
CO-TU-2 |
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3
Ambito territoriale
P.T.C.P. N: 59 Indirizzo generale
per l’Assetto Insediativo: Consolidamento (Mantenimento; Consolidamento;
Modificabilità) Regime
normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della
adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.) 1) CO-TU-1: NI-CO 2) CO-TU-2: NI-CO |
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4
- Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani
territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:
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5 - Disciplina delle
destinazioni d’uso (Art. 13 l.r.
16/2008 e s.m.) |
Categorie funzionali
art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo) |
Funzioni
principali previste |
Funzioni complementari previste (max.% 15 rispetto alle funzioni
principali dell’intervento) |
Eventuali
limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m. |
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Per
utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1 |
Per assicurare
la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente: le nuove destinazioni non devono
essere incompatibili con la destinazione prevalente degli immobili esistenti
sotto il profilo sia della rumorosità, sia del traffico indotto, non
ingenerino contrasto con il valore dell’edificio, con
l’uso residenziale. |
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a)residenza b)turistico-ricettiva c)produttiva e direzionale d)commerciale e)rurale f)autorimesse/rimessaggi g)servizi |
Residenza |
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Turistico-ricettiva |
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Commerciale < 150 mq |
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Esercizi di vicinato |
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Rurale |
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Autorimesse e rimessaggi |
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Servizi |
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Disciplina
transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle
ammesse dal PUC: Destinazioni
d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad
esaurimento. |
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6 – Disciplina degli
edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla Tav.4 Struttura del
PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante) |
Disciplina degli edifici urbani
di pregio: Non presenti. Modalità
di intervento: Non presenti. Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante: Non presenti. |
Disciplina degli edifici rurali
di valore testimoniale così come definiti dall’art. 18 delle norme
generali se presenti nell’Ambito: ammessi interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo
7, nel rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali tradizionali. Modalità di intervento: titolo edilizio
diretto. Elementi descrittivi del
profilo caratterizzante: Si tratta di manufatti che sono testimonianza di
una civiltà contadina e che si differenziano per l’impiego di materiali e
tecniche costruttive tipiche del Ponente Ligure. Sono edifici di pregio rurali, realizzati entro
il XIX Secolo, appartenenti al patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale. Ognuno di questi manufatti
monofamiliari ha una loro autonomia nell’impianto architettonico; essi si
relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista,
un sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta
di calce, i soffitti voltati o lignei, una copertura lignea a capanna o
a quattro falde e un’altezza massima di due piani. |
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7 - Disciplina degli
interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili (Art. 3 D.P.R.
380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.) |
Prescrizioni generali: Gli interventi
ammessi sono di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di
edifici o parti di edifici demoliti, interventi di nuova costruzione. Sugli
edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro
riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli
ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici
suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle
norme generali del presente PUC. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente
deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro
rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una
cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto
industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento,
delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare
interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili,
calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione
o di sostituzione edilizia. PROGETTO NORMA: vedi
schede allegate alla normativa del presente ambito. |
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Interventi consentiti |
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Attività edilizia libera (art.
6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett.
e-ter): indice di permeabilità max. 40% Le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal
presente strumento, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati. |
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Manutenzione ordinaria:
Si |
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Eventuale
disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui
all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi. I
mutamenti ammessi non devono essere incompatibili con la destinazione
prevalente degli immobili esistenti sotto il profilo sia della rumorosità,
sia del traffico indotto, non devono ingenerare contrasto con il valore
dell’edificio e con l’uso residenziale. |
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Manutenzione
straordinaria (art. 3, comma
1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): Si 1) Senza
frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si. 2) Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi
destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie
minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella
misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e
comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.
Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali
parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è
ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio
di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla
realizzazione di opere di urbanizzazione. -
nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici,
specificare l’ammissibilità di interventi: -
Senza modifiche alle strutture: No. -
Con modifiche alle strutture: No. |
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Restauro e risanamento
conservativo (art. 3. Comma 1, lett.
c) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza cambio d’uso: Si 2) Con cambio d’uso compatibile: Si, a
condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq
ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo
di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia
oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area
oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la
corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato
di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla
realizzazione di opere di urbanizzazione. E’ fatto divieto di
trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a
parcheggio in residenze. - nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei
o porzioni di centri storici o in presenza di edifici individuati come di
particolare pregio, specificare l’ammissibilità di interventi: 3) Senza modifiche alle strutture: No. 4) Con modifiche alle strutture: No.
|
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Ristrutturazione edilizia (art.
3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.) 1) Modifiche esterne: Si, sono ammesse
modifiche esterne al fabbricato sia per quanto concerne le caratteristiche
costruttive, sia i materiali al fine di migliorare l’aspetto compositivo del
fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento
energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì consentito il ridisegno delle
bucature per il raggiungimento delle finalità sopraddette. Inoltre, è
consentita la modifica della sagoma e del relativo sedime fermo restando il
non superamento delle altezze esistenti. 2) Cambio d’uso con opere edilizie: Si, a
condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq
ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo
di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia
oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area
oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la
corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato
di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla
realizzazione di opere di urbanizzazione. E’ fatto divieto di
trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a
parcheggio in residenze. 3) Demolizione e ricostruzione senza incremento
volumetrico: - Con mantenimento della sagoma in presenza di
vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione
senza incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. La demolizione e ricostruzione
non è consentita per quanto concerne
i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio dal presente strumento
urbanistico nella tav. 3 A e B. - Con modifica della sagoma e del relativo
sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione
senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’
consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e
altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e
circostanti. 4) Ripristino di edifici o parti di essi crollati
o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i
relativi parametri dimensionali): - Con mantenimento della sagoma originaria in
presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: Non presenti. - Senza mantenimento della sagoma in assenza di
vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio
in stato di rudere deve recuperare la sagoma dell’edificio stesso non
soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla
relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove
sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione
tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le
originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in
stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti
auto pertinenziali e pubblici. |
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NUOVA COSTRUZIONE (art.
3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.) 1)
Ampliamento volumetrico di
edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi
del REC) senza demolizione max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008
e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in funzione della destinazione
d’uso prevista di cui al campo 5. Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico
e ambientale dell’edificio. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i
1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/ o
turistico ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio
esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile
separatamente dall’edificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi
interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa
antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che
siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica
dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di
seguito indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente
non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%); b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi di ampliamento delle
costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto
della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e
determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il
miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista. Sulle volumetrie esistenti non
eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e
direzionale, commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o
di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti
igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio
interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito
indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%; b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi Gli interventi di ampliamento possono essere
realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati
all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle
pertinenze. E’ fatto divieto di
trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a
parcheggio in residenze. Sulle volumetrie esistenti eccedenti i 1500 metri
cubi è ammesso un ampliamento del 10% per adeguamento igienico-sanitario e
tecnologico fino ad un massimo di 200 mc. - Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si per tutte le destinazioni d’uso ammesse.
Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti. Premialità Le percentuali di ampliamento sono
incrementate: a) di un ulteriore 15 per cento
qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di
ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti
di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni; b) di un ulteriore 5 per cento per
gli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione
residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in
relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente
titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della
tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e delle tecniche
costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del
progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire; c) di un ulteriore 5 per cento
qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi: 1. tetto fotovoltaico con potenza di
picco non inferiore a Kw 1,00; 2. serbatoio interrato per il
recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi
ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento; 3. ripristino di suolo agricolo,
incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009,
a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura
di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area
di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza
dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale. 4. ripristino, previa convenzione
con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine
vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati
nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari,
direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;
d) di ulteriori quindici metri cubi
una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico
attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili. Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota:
la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC
in misura superiore al 20% nel rispetto
dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del
Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia
dell’Ambito del PUC: E’ consentito solamente all’interno del sub-ambito CO-TU-1 sul fabbricato meglio individuato
nella scheda norma allegata. Le
destinazioni d'uso ammesse, così come disciplinate dall'art. 13 L.R. 16/2008 e s.m. sono:
commerciale; turistico ricettiva. Per
tale manufatto il possibile incremento volumetrico è pari al 59% del volume
esistente alla data di adozione del PUC. - Densità fondiaria massima: / 2) Ampliamento volumetrico senza demolizione per
riqualificazione 59 %
(progetto norma di cui sopra), di cui: 59 proprio %; - da credito edilizio 0 % - Ampliamento planimetrico: No - Ampliamento planimetrico e altimetrico: No - Solo sopraelevazione: sopraelevazione consentita di un piano
oltre l’esistente. 3) Ampliamento volumetrico senza demolizione per
riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. 0 %, di cui: - proprio 0 %;
- da credito edilizio: 0 % - Ampliamento planimetrico: / - Ampliamento planimetrico e altimetrico: / - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 4) Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici
non residenziali: max. 0 %,
di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio: 0 % - Ampliamento planimetrico: / - Ampliamento planimetrico e altimetrico: / - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: / Gli
incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria
dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi
di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel
rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma
1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della
tipologia dell’Ambito del PUC: Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico
e ambientale dell’edificio nonché l’aspetto
compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista
dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico, per gli edifici
definiti all’art. 18 delle norme generali. - Densità fondiaria massima:
5) Ricostruzione per riqualificazione di edifici
residenziali suscettibili di demolizione: All’interno dell’ambito i singoli edifici
prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili aventi una volumetria
non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di
riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo
18 delle presenti norme possono essere demoliti e ricostruiti con incremento
fino al 30 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di
più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante
dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici,
ubicati nel sub-ambito e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica,
architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici
aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con
incremento fino al 30 per cento della sommatoria dei volumi esistenti
mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione
unitaria. Gli interventi di ricostruzione
possono avvenire nel sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in
proprietà del proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al
sedime originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel sub-ambito
di appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione
urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono
altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. Gli interventi sono assentibili: a) nel rispetto della distanza
minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e
nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali; b) in conformità alle previsioni del
piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché
alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico
degli edifici. - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio
esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel
lotto): Si - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio
esistente avente
una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi da
demolire con incremento volumetrico max. 30 % di cui:
- proprio 30%; -
da credito edilizio 0 %; - Ricostruzione dell’edificio esistente da
demolire avente
una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro
lotto nello stesso Ambito di appartenenza: Si a)
trasferimento di volumetria demolita nello stesso sub Ambito urbanistico con
incremento max 30
% di cui: - proprio 30 %; - da credito edilizio 0
%; b)
trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 %; di cui: No - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %. 6) Ricostruzione per riqualificazione di edifici
non residenziali suscettibili di demolizione: Si, se rientranti tra quelli definiti
dall’art 18 delle norme generali - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio
esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel
lotto): Si - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio
esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri
cubi con incremento volumetrico max. 30% di cui:
- proprio 30%;
-da credito edilizio 0 %; - Ricostruzione dell’edificio esistente da
demolire avente
una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro
lotto nello stesso Ambito: Si a)
trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con
incremento max 30
% di cui: - proprio 30 %; - da credito edilizio 0 %; b)
trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con
incremento max 0 % di
cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0
%. 7) Costruzione di nuovi edifici (indicare i
parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità
di intervento p.c.c./p.c.): Per
gli interventi previsti l’obiettivo è quello di mantenere i caratteri
complessivi dell’insediamento suscettibile di contenute integrazioni. Le
nuove costruzioni sono previste nel rispetto dei seguenti parametri
dettagliati per ciascun sub-ambito: Sub-
ambito CO-TU-1 - Indice di edificabilità fondiario (da
esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) 0,09 mq/mq (n. 4 e 14 RET) da
applicare al lotto minimo contiguo di intervento avente superficie ≥ 1000 mq. La S.U. massima ammissibile all’interno del lotto minimo
contiguo (S.U. massima ammessa per lotto
mq. 200) può essere
raggiunta: - dal trasferimento totale o parziale di credito edilizio
proveniente dagli ambiti RQ-TU e generato dalla demolizione totale e/o
parziale di edifici incongrui così definiti all’art.18 delle Norme tecniche
di attuazione del PUC; - dal trasferimento totale o parziale di indice
territoriale da terreni ricadenti nello stesso sub-ambito del lotto idoneo
qualora lo stesso abbia precedentemente utilizzato in parte o totalmente la
propria potenzialità edificatoria; - dal trasferimento totale o parziale di indice
territoriale da terreni ricadenti nel sub-ambito CE-TPA-1, CE-TPA-2,
CE-TPA-3, CE-TPA-4, CE-TPA-5 e CE-TPBN. Il lotto minimo contiguo dovrà avere
le seguenti caratteristiche: accesso diretto o indiretto dalla viabilità
carrabile esistente o prevista dal PUC. Vengono considerati accessi diretti
quelli relativi ai lotti che presentano una porzione del perimetro a diretto
contatto con la rete della viabilità carrabile esistente; mentre vengono
considerati accessi indiretti quelli relativi ai lotti che sono allacciati
alla rete della viabilità carrabile esistente tramite brevi percorsi rotabili
privati di esclusiva competenza del richiedente ed esclusi nel PUC dal
calcolo del fabbisogno infrastrutturale. Nel caso in cui sui mappali
catastali, facenti parte di un lotto idoneo, insista un fabbricato, allo
stesso deve essere asservita un’area corrispondente al proprio volume diviso
per l'indice territoriale del sub-ambito e solo la superficie territoriale
eccedente tale asservimento potrà essere oggetto di sfruttamento in loco
della corrispondente potenzialità edificatoria. - Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET) - Indice di permeabilità territoriale/fondiario
IP max 40 % (n. 10 RET) - Numero di piani max 2 (n. 25 RET) - Altezza dell’edificio max 6,50
m (n. 28 RET) - Altezza dell’edificio min 3,5 m - S.U. massima nel sub-ambito 400 mq - S.U. minima ammessa per lotto mq. 90, S.U. massima ammessa per
lotto mq. 200 - Locali interrati ammessi. PROGETTO NORMA Il
sub-ambito comprende anche il fabbricato meglio individuato all’interno del
progetto norma allegato alla presente scheda. Per tale manufatto le destinazioni d'uso ammesse, così come disciplinate dall'art. 13 L.R.
16/2008 e s.m. sono: commerciale; turistico ricettiva; inoltre è consentito un incremento volumetrico è
pari al 59% del volume esistente alla data di adozione del PUC. Sub-
ambito CO-CU-2 - Indice di edificabilità fondiario (da
esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) 0,09 mq/mq (n. 4 e 14 RET) da
applicare al lotto minimo contiguo di intervento avente superficie ≥ 1000 mq. La S.U. massima ammissibile all’interno del lotto minimo contiguo
(S.U. massima ammessa per lotto mq. 180) può essere raggiunta: - dal trasferimento totale o parziale di credito edilizio
proveniente dagli ambiti RQ-TU e generato dalla demolizione totale e/o
parziale di edifici incongrui così definiti all’art.18 delle Norme tecniche
di attuazione del PUC; - dal trasferimento totale o parziale di indice
territoriale da terreni ricadenti nello stesso sub-ambito del lotto idoneo
qualora lo stesso abbia precedentemente utilizzato in parte o totalmente la
propria potenzialità edificatoria; - dal trasferimento totale o parziale di indice
territoriale da terreni ricadenti nel sub-ambito CE-TPA-1, CE-TPA-2,
CE-TPA-4, CE-TPA-5 e CE-TPBN. Il lotto minimo contiguo dovrà avere
le seguenti caratteristiche: accesso diretto o indiretto dalla viabilità
carrabile esistente o prevista dal PUC. Vengono considerati accessi diretti
quelli relativi ai lotti che presentano una porzione del perimetro a diretto
contatto con la rete della viabilità carrabile esistente; mentre vengono
considerati accessi indiretti quelli relativi ai lotti che sono allacciati
alla rete della viabilità carrabile esistente tramite brevi percorsi rotabili
privati di esclusiva competenza del richiedente ed esclusi nel PUC dal
calcolo del fabbisogno infrastrutturale. Nel caso in cui sui mappali
catastali, facenti parte di un lotto idoneo, insista un fabbricato, allo
stesso deve essere asservita un’area corrispondente al proprio volume diviso
per l'indice territoriale del sub-ambito e solo la superficie territoriale
eccedente tale asservimento potrà essere oggetto di sfruttamento in loco
della corrispondente potenzialità edificatoria. - Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET) - Indice di permeabilità territoriale/fondiario
IP max 40 % (n. 10 RET) - Numero di piani max 2 (n. 25 RET) - Altezza dell’edificio max 6,50
m (n. 28 RET) - Altezza dell’edificio min 3,5 m - S.U. massima nel sub-ambito 360 mq - S.U. minima ammessa per lotto mq. 90 - Locali interrati ammessi. --------------- In
tutti i sub-ambiti il lotto edificabile dovrà avere accessibilità
diretta o tramite collegamenti viari con sviluppo non superiore a 250 m., né
potranno essere previsti nuovi tracciati viari non espressamente indicati nel
Piano se non aventi carattere di viabilità interpoderale. --------------- Locali
interrati Sono ammessi locali interrati (CO-TU-1
e CO-TU-2), come definiti dalla tabella delle definizioni uniformi. Rispetto
agli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.C., sono ammessi nuovi locali interrati
sottostanti fisicamente al perimetro del sedime dell'esistente, salvo l'apertura
per consentire l'accesso che dovrà avere tipologia congruente con la
destinazione d'uso del volume principale. La superficie coperta del nuovo
locale interrato non potrà comunque superare la superficie coperta della
parte fuori terra (compreso parti porticate e tettoie), sia di edifici esistenti
che di edifici di nuova costruzione, di più del 20%, la
parte eccedente viene computata ai fini della volumetria. Non sono ammessi locali interrati non
connessi con volumi fuori terra (fisicamente indipendenti), ad esclusione dei
parcheggi. La relativa destinazione d'uso sia, senza eccezione
alcuna: centrale termica e locali per l'installazione di impianti
tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime se di superficie non
superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi adibiti ad altre
destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure vengono computati
ai fini della volumetria. Le eventuali
aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la
destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un
accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale
di superficie permeabile prevista. Il muro
verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri
costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei luoghi.
Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono risultare
inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la parte
emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota
inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle
presenti N.T.A. --------------- Ricoveri attrezzi Solo per i terreni di
proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione di
manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura paesaggisticamente
percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno, indipendentemente
dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle distanze di zona e
secondo i seguenti parametri: - lotto minimo di
proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui all'interno dell'ambito di
riferimento. Ai fini dell'asservimento e della formazione del lotto di
intervento non é consentito il frazionamento della dimensione dei mappali
risultanti dalla data di adozione del P.U.C. - superficie lorda
coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda pari a m 2,50. La volumetria di tali manufatti deve essere articolata
in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con
movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione). Detta potenzialità
edificatoria una tantum potrà
essere sfruttata una sola volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é
sommabile con quella derivante dall’indice di
utilizzazione insediativa (I.U.I) di zona, pertanto in Comune si dovrà tenere una carta
puntuale degli asservimenti. Tali ricoveri
attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale
secondo la tecnica costruttiva tradizionale; La copertura, a due falde o a
falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata
con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi
cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm
frontalmente e 10 cm lateralmente. Non
è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura
ai fabbricati residenziali. La
realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la
modifica delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di
quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la
morfologia dei luoghi. La realizzazione
dei ricoveri attrezzi è subordinata al rispetto delle seguenti distanza: Distanza dai
confini: 3 m. Distanza dai
fabbricati: 10 m Distanza dalle
strade: 5 m. 8) Ristrutturazione urbanistica (indicare i
parametri urbanistici come per la voce 7 e le eventuali prescrizioni
progettuali e prestazionali): No |
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8 - Disciplina
recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.) |
Individuazione delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle
coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti
oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità
raggiunge almeno la SU di mq. 38. Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche
delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC, linea
intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio
inclinato di copertura) al fine di assicurare l’osservanza del parametro
dell’altezza media interna nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad
uso abitativo esistenti al contorno. Detta sopraelevazione dovrà avvenire
sulla proiezione totale dei muri perimetrali; dovranno inoltre essere
rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture
dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante
ammesso. - Edifici: Le
caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e
materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.
- Coperture: La pendenza delle falde del
tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la pendenza
già esistente, comunque non oltre il 35%. SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI Negli
interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare
esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai
sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere
alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la
presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire
l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida
alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in
presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a
settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in
particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro
salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse
al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la
conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione
degli aspetti conflittuali connessi”. |
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Dotazioni
funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al
doppio di quelle esistenti: 3
mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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Per
Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è
ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e
di gronda: No |
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Altezza max. consentita per innalzamento
del colmo e della gronda: Sono ammesse
sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda
(come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la
linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm. |
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Percentuale
di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della
linea di gronda: 20%. |
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Tipologia
costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà
risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto. |
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Dimensione degli
abbaini:
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Tipologia
costruttiva dei terrazzi:
|
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Eventuali
requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C. |
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Per gli interventi
di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si
tratta di: - Intervento
ammesso: a) per l’ampliamento di altre unità abitative,
turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence, ecc.), pubblici esercizi
(ristoranti, bar, ecc.) fermo restando la destinazione d’uso preesistente; b) per la realizzazione di nuove unità abitative
che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38 ad
esclusione degli immobili attualmente destinati ad attività commerciali,
turistico- ricettive, pubblici esercizi e parcheggio. - Intervento non ammesso: per immobili
attualmente destinati ad attività commerciali, turistico- ricettive, pubblici
esercizi e parcheggio. |
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9 - Disciplina della
quantificazione della superficie accessoria (Art.
67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.) |
Superficie
accessoria realizzabile 60 % della SU (superficie utile) nel limite massimo del 60% della SU
in funzione delle Prescrizioni generali dell’Ambito. |
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10
– Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi
dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Volume chiuso max.45 mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio
principale e comunque non eccedente 45 mc) Parametri edilizi: - Altezza
max. 3,50 m; - Superficie
coperta max. 20 mq; - Distanza
max. dall’edificio principale 3 m; - Caratteristiche costruttive: dovranno essere non direttamente collegate con le unità
immobiliari ma ad esse strumentali; dovranno essere posti fuori terra, ovvero sotterranee, in tal caso saranno interrate sui quattro lati,
tollerandosi solo su un lato un fuori terra
per consentire ventilazione e luce ma non veduta ovvero una superficie
libera strettamente necessaria agli eventuali accessi; dovranno essere
armonicamente integrate alle
caratteristiche costruttive, tipologiche e di finitura dell'edificio principale,
anche per quanto riguarda la copertura. |
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11
– Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione
produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi) |
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12
– Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f),
della l.r. 16/2008 e s.m.) |
Parcheggi privati
pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti
(art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.): Per gli interventi
che comportino: 1) Aumento della superficie
utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie
utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si
prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo
di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque
con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente
possibile reperire la quantità di
tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe
è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore
medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq.
12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da
destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. 2)
Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso
che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad
essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno
essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq
di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un
posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente
possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di
intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al
Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio
su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di
urbanizzazione. 3) Sostituzione
edilizia dell’immobile originario: nel caso che le unità immobiliari risultanti
aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la
superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto
pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità
immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità
immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di
tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe
è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore
medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare
alla realizzazione di opere di urbanizzazione. 4)
Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente
concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte
a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la
realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano
e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal
presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1
albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni
in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade
trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali
rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate
le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del
parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali,
modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il
grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni
della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e
di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali
ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo
d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal
lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la
sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di
alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da
costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq.,
superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un
riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di
sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute; c) il calcestruzzo con cromofibre composto da
sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un
pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed
anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata
durata; d) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume
l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di
stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo
le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Per quanto riguarda gli
interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato. |
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Parcheggi privati
pertinenziali negli interventi di
nuova costruzione residenziale: 1) 35 mq ogni 100 mq di SU (superficie
utile), all’aperto 2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente
concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte
a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la
realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano
e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal
presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1
albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni
in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade
trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali
rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate
le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del
parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali,
modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il
grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni
della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e
di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali
ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo
d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal
lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la
sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di
alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da
costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq.,
superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un
riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di
sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute; c) il calcestruzzo con cromofibre composto da
sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un
pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed
anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata
durata; d) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume
l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di
stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo
le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Per quanto riguarda gli
interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.
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Parcheggi privati
non pertinenziali: 1) Parametri dimensionali: E’ consentita la
realizzazione di parcheggi a raso 2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente
concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte
a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la
realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano
e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal
presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1
albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni
in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade
trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali
rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate
le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del
parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali,
modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il
grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili.
Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della
morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e
di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali
ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo
d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal
lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la
sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di
alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da
costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq.,
superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un
riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di
sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute; c) il calcestruzzo con cromofibre composto da
sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un
pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed
anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata
durata; d) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume
l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di
stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo
le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Per quanto
riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del
sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non
inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere
almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime
del fabbricato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
- Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008
e s.m.) |
Individuazione
dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova
costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino
copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura
superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone
di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444 1)
Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 5 % 2) ristrutturazione edilizia integrale:
percentuale da conseguire pari a 5% |
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14 - Distanze tra
gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017) |
Indicare le
distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo
regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento
volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. Distanze dai confini Mediante
la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato
alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è
ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti
misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di
progetto norma allegate al presente ambito. |
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15 – Distanze delle
costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017) |
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e
nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari
pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali.
oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte
degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto
delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada),
del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. |
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16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r.
16/2008 e s.m.) |
(Indicare se si vuole
applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e
s.m.): E’ consentito l’asservimento di superfici già
asservite a costruzioni nel caso in cui il PUC attribuisca all’area
un’edificabilità maggiore. E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui
all’interno del sub-ambito e la traslazione dell’asservimento preesistente su
altra area. |
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17 – Regole per la
qualità progettuale degli interventi. |
Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie
e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di
intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade
e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse
locale: Dovrà essere assicurata
una omogeneità tipologica di intervento idonea alla conservazione del
paesaggio antropizzato. Si prevedono edifici residenziali monofamiliari o
bifamiliari o plurifamiliari con sviluppo su uno o due piani e comunque con
altezza massima del fronte pari a 6,50 m. Le nuove costruzioni dovranno integrarsi nel
paesaggio collinare con una disposizione volumetrica che tenga conto delle
quote altimetriche e che cerchi di limitare, il più possibile, lo sviluppo in
altezza della costruzione. Il progetto, attraverso una attenta lettura del
contesto, dovrà trarre dal paesaggio antropizzato gli elementi fondanti delle
soluzioni planimetriche e architettoniche che dovranno inserirsi in modo
corretto nella morfologia del territorio. Lo sviluppo del fronte principale
dovrà essere parallelo alle curve di livello. Inoltre, le nuove volumetrie
dovranno completare il tessuto urbano esistente andando a definire una
qualità degli spazi pubblici attraverso il disegno planimetrico che valuti il
rapporto tra corpi di fabbrica esistenti, in progetto e le strade / piazze. Gli interventi
edilizi dovranno non alterare la “maglia” del tessuto edilizio esistente, le
proporzioni volumetriche e le colorazioni; il nuovo volume dovrà risultare un
prolungamento in continuità con l'esistente. Inoltre, si dovrà cercare di
integrare la nuova costruzione rispettando sia il volume che le caratteristiche
costruttive degli edifici esistenti evitando eccessi di volume, contrasti
formali, di colorazione e decorazione. Pertanto, l’intervento dovrà
accordarsi in modo armonico con il centro abitato di Pompeiana prendendo
fondamento dalla maglia del tessuto edilizio antico esistente, dalle sue
proporzioni plani-volumetriche; le nuove volumetrie dovranno costituire la
naturale espansione dell’abitato storico. E’ ammessa la tipologia della casa a
monofamiliare, bifamiliare e a schiera; in quest’ultimo caso il corpo scala
interno al fabbricato potrà servire anche più unità abitative. In alternativa – qualora si voglia realizzare
tutta la SU max ammissibile nel sub-ambito CO-TU-2 all’interno di un
unico lotto - è ammessa una soluzione planimetrica costituita da
un’aggregazione di volumi di ridotte dimensioni. In questo caso il fonte
principale dovrà essere disposto parallelamente alle curve di livello e/o
alla strada rotabile. Altresì, può essere valutata l’articolazione
volumetrica anche in rapporto alle fasce presenti nel lotto e all’orografia
del territorio. Questa soluzione è rivolta ad avere uno sviluppo organico
della costruzione nel territorio antropizzato. Inoltre, le funzioni
esercitate all’interno del manufatto dovranno essere poste in relazione con
le scelte planivolumetriche. I nuovi fabbricati devono avere una pianta
rettangolare e/o quadrata, in quanto queste architetture sono caratterizzate
da una forma finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo
limitrofo. Le nuove edificazioni non dovranno comportare opere di sbancamento o
riporti di entità apprezzabile né la realizzazione di muri di contenimento in
sequenza ravvicinata. Il progetto potrà prevedere la realizzazione del piano terra rialzato
rispetto alla linea di terra. Le soluzioni compositive dei fronti non
dovranno prevedere l’impiego di finestre a nastro; bensì la dimensione delle
bucature dovrà prediligere lo sviluppo delle finestre e/o portefinestre sul
piano verticale. Le aperture dovranno scandire il ritmo della costruzione. La
loro dimensione – in larghezza - non potrà superare i 120 cm; inoltre, deve
risultare maggiore la superficie del fronte murata rispetto a quella
fenestrata. I nuovi
interventi edilizi dovranno prevedere: - tetto a
quattro falde o a due falde. E’ ammessa l’utilizzo della copertura piana
soltanto nel sub-ambito CO-TU-2 qualora gli esiti compositivi del progetto
possono essere considerati il risultato di una ricerca formale avviata sul
manufatto da edificarsi; - scuri
alla genovese e/o persiane; - aggetti
ridotti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1 m rispetto
al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo in
lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso. Non
sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere realizzato
in muratura e/o balaustrine; - le
logge con una profondità non superiore a 1,70 m. Esse possono essere
collocate solo sul prospetto principale e non in corrispondenza degli angoli
del fronte. La bucatura della loggia –
qualora abbia dimensione superiore al doppio della finestra di accesso -
dovrà essere ripartita nel rispetto della logica e degli elementi compositivi
della facciata; -
inferriate a disegno semplice; -
materiali tipici quali tegole marsigliesi per le coperture, con espressa
esclusione di coperture in lastre di materiale ferroso o di lastre ondulate
prefabbricate in genere; -
rivestimenti parietali con intonaci alla genovese e/o pietre locali per le
zoccolature, con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di
rivestimenti lapidei tipo opus incertum; - i muri di
contenimento devono essere debitamente rivestiti in pietra locale, evitando
la proposizione di cemento armato a vista; - i
camminamenti pedonali non devono essere asfaltati. Non è
ammessa la realizzazione di parti porticate. L’intervento dovrà prevedere anche una riqualificazione dei terreni
asserviti. Inoltre, il progetto dovrà prevedere la piantumazione di ulivi e/o
specie a macchia mediterranea attraverso una attenta valutazione, mediante
specifica progettazione, del loro corretto inserimento nel paesaggio. Il verde
privato è da tutelare secondo i seguenti criteri: - le pavimentazioni lastricate devono essere limitate ai
percorsi indispensabili; - è
vietato l'abbattimento delle piante d’alto fusto; - nel
caso si debbano sostituire alcuni elementi vegetali, è obbligatorio l'uso di
essenze locali; - i percorsi interni e gli arredi urbani devono essere
posizionati con cura, secondo un progetto complessivo, che permetta una
lettura coordinata dell’assetto territoriale percepibile. |
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18 – Disciplina
geologica e microzonazione sismica |
Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa. |
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19 – Misure di
mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale
Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali. |
Si
rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare
di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni. |
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20 – Disciplina per
il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni
del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante) |
Dall’analisi
della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di
stabilimenti a rischio di incidenti. |
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21 – Modalità di
attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.) |
Tipo di
Intervento: Il
rilascio del titolo edilizio è subordinato all’esistenza, in sito, delle
opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento. Nel caso l’area
risulti sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione primaria il
rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione
con l’A.C. nella quale venga garantita l’esecuzione delle opere mancanti e le
modalità di cessione delle stesse al Comune, oltreché le modalità di
manutenzione dei relativi manufatti nel tempo. 1) Titolo
abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di aumento del
carico insediativo 2) Permesso di
costruire convenzionato (vedi campo 22): per gli
interventi di nuova costruzione di cui al campo 7 che determinano aumento del
carico insediativo. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si
impegna a monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e
successivamente cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i
servizi nella misura prevista dalla convenzione stessa, nonché le dotazioni
territoriali obbligatorie di cui al campo 22. Il progetto del titolo edilizio diretto convenzionato sarà comprensivo
delle opere di riassetto dell’area, di recupero dell’uliveto e dei muretti a
secco ove presenti e nel caso di demolizione di edifici incongrui dovrà
altresì prevedere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. |
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22 - Dotazioni
territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione
urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5) |
La quantificazione delle dotazioni
territoriali obbligatorie sarà riferita all’ aumento del carico urbanistico. Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/UCU Standard a parcheggio pari a 3
mq/UCU |
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23 – Interventi
infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che
interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei
tracciati/perimetri di intervento) |
Al momento della
redazione del P.U.C. Semplificato non risultano in essere interventi
infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive. |
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24– Quota di
fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la
quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS |
Non
previsto. |
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25 – Elementi di
flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28,
comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.) |
Individuazione
limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non
incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali
consistenti in indicazioni alternative relative a: 1) perimetro dell’Ambito: In sede di
elaborazione dei progetti edilizi , qualora le linee grafiche, che sugli elaborati
di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano con gli elementi di suddivisione reali
rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali di proprietà, fossati, limiti di fasce o di
zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di
suddivisione di cui sopra possono
essere portate a coincidere con gli elementi di
suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore. 2) disciplina
urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: flessibilità nel
limite di 250 m dei collegamenti viari rispetto alla strada principale
per accedere al lotto; 3) caratteristiche
tipologico, formali e costruttive: / 4) disciplina
geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa
geologica del PUC): / 5) fabbisogno
abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a
ERS o a edilizia convenzionata: Non previsto 6) localizzazione e
tipologia di servizi e infrastrutture: La
localizzazione potrà essere modificata in sede di formazione del progetto nel
rispetto comunque delle quantità indicate e preferibilmente in maniera da
dare continuità alla fruizione pubblica dei servizi, privilegiando
l’accessibilità e la concentrazione con quelli circostanti 7) aree e casi
soggetti a titolo edilizio convenzionato: / 8) Densità fondiaria massima prevista al
campo 7, per ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la
volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in
misura superiore al 20%, potrà essere modificata a seguito dell’elaborazione
di analisi puntuali in fase di progettazione. |
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26 – Assorbimento di
SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione
ed identificazione del relativo perimetro) |
Non presenti. |
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