1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

CO-TU

Ambito di completamento dei tessuti urbani.

 

Localizzazione territoriale dell’Ambito: 

 

Sub-ambito

Localizzazione dell’ambito.

CO-TU-1

Il sub-ambito si sviluppa prevalentemente lungo la Strada Provinciale 50.

CO-TU-1 confina a Sud con P.zza Dante, a Ovest con aree a servizio pubblico, a Nord con CE-TPA-3 CE-TSU-4 e a Est con la Strada Provinciale 50.

CO -TU-2

Il sub-ambito si sviluppa prevalentemente lungo la Strada Provinciale 50.

CO-TU-2 confina a Sud con l’ambito CE-TPA-2 e CE-TU-4, a Nord/Ovest con la Strada Provinciale 50 e a Est con CE-TPA-2.   

Descrizione sintetica: trattasi di insediamenti dei versanti collinari del retro costa dove il tessuto insediato prevale sulla matrice agricola, configurando un contesto definibile come tessuto collinare. I sub-ambiti rappresentano la naturale espansione dell’abitato del Comune di Pompeiana. I corpi di fabbrica risultano avere prevalente destinazione d’uso residenziale vista la prevalenza di fabbricati mono e bifamiliari.

Superficie territoriale dell’Ambito: 204.892 mq

Sub-ambito

Superficie territoriale mq

CO -TU-1

mq. 11.747   

CO -TU-2

mq. 13.002   

 Stima della densità territoriale esistente al momento dell’adozione del PUC: SU/mq St

Sub-ambito

Densità territoriale mq/mq

CO -TU-1

0,20 mq/mq

CO -TU-2

0,20 mq/mq

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n. 17

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo B/C

2 -  Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*: 

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico**;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco;

-            Vincolo cimiteriale;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003****;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con con DCR n. 32 del 28 marzo 2016.

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Bellezze di insieme interessano i sub-ambiti: CO-TU-1 e CO-TU-2

 

3

Ambito territoriale P.T.C.P. N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Consolidamento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

1) CO-TU-1: NI-CO

2) CO-TU-2: NI-CO

 

4 -  Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

 

Sub-ambito

Rg

Pg

CO-TU-1

Rg1, Rg2

Pg1, Pg2

CO-TU-2

Rg1, Rg2

Pg2

 

 

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

 

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

   (max.% 15 rispetto alle funzioni principali dell’intervento)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

Per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

Per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente: le nuove destinazioni non devono essere incompatibili con la destinazione prevalente degli immobili esistenti sotto il profilo sia della rumorosità, sia del traffico indotto, non ingenerino contrasto

con il valore dell’edificio, con l’uso residenziale.

a)residenza

b)turistico-ricettiva

c)produttiva e direzionale

d)commerciale

e)rurale

f)autorimesse/rimessaggi

g)servizi

 Residenza

 

 

 

 Turistico-ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

  Commerciale < 150 mq

 

Esercizi di vicinato

 

Rurale

 

 

 

 

Autorimesse e rimessaggi

 

 

 

Servizi

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento.

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla

Tav.4 Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante)

Disciplina degli edifici urbani di pregio: Non presenti.

 

Modalità di intervento: Non presenti.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Non presenti.

 

Disciplina degli edifici rurali di valore testimoniale così come definiti dall’art. 18 delle norme generali se presenti nell’Ambito: ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali tradizionali.

 

Modalità di intervento: titolo edilizio diretto.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Si tratta di manufatti che sono testimonianza di una civiltà contadina e che si differenziano per l’impiego di materiali e tecniche costruttive tipiche del Ponente Ligure. Sono edifici di pregio rurali, realizzati entro il XIX Secolo, appartenenti al patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale. Ognuno di questi manufatti monofamiliari ha una loro autonomia nell’impianto architettonico; essi si relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista, un sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta di calce, i soffitti voltati o lignei, una copertura lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani.

7 - Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

Prescrizioni generali:

Gli interventi ammessi sono di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici o parti di edifici demoliti, interventi di nuova costruzione. Sugli edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle norme generali del presente PUC.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia.

 

PROGETTO NORMA:

vedi schede allegate alla normativa del presente ambito.

 

Interventi consentiti

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40%

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal presente strumento, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi.

I mutamenti ammessi non devono essere incompatibili con la destinazione prevalente degli immobili esistenti sotto il profilo sia della rumorosità, sia del traffico indotto, non devono ingenerare contrasto con il valore dell’edificio e con l’uso residenziale.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): Si

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si.

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

- nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici, specificare l’ammissibilità di interventi:

- Senza modifiche alle strutture: No.

- Con modifiche alle strutture: No.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze.

 

-   nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici o in presenza di edifici individuati come di particolare pregio, specificare l’ammissibilità di interventi:

3)     Senza modifiche alle strutture: No.

4)     Con modifiche alle strutture: No.

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato sia per quanto concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle finalità sopraddette. Inoltre, è consentita la modifica della sagoma e del relativo sedime fermo restando il non superamento delle altezze esistenti.

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico:  

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.:  E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico.

La demolizione e ricostruzione non è consentita per quanto concerne i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio dal presente strumento urbanistico nella tav. 3 A e B.

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti.

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali):

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: Non presenti.

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve recuperare la sagoma dell’edificio stesso non soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto.

L’intervento è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio.

Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici.

 

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

 

1)                Ampliamento volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) senza demolizione max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5.

Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale dell’edificio.

 Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/ o turistico ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dalledificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%);

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.

 

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale, commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%;

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze.

 

Sulle volumetrie esistenti eccedenti i 1500 metri cubi è ammesso un ampliamento del 10% per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico fino ad un massimo di 200 mc.

 

-     Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si per tutte le destinazioni d’uso ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti.

 

Premialità

Le percentuali di ampliamento sono incrementate:

a) di un ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;

b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire;

c) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:

1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;

2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento;

3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale.

4. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;

d) di ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili.

 

Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:  E’ consentito solamente all’interno del sub-ambito CO-TU-1 sul fabbricato meglio individuato nella scheda norma allegata. Le destinazioni d'uso ammesse, così come disciplinate dall'art. 13 L.R. 16/2008 e s.m. sono: commerciale; turistico ricettiva. Per tale manufatto il possibile incremento volumetrico è pari al 59% del volume esistente alla data di adozione del PUC.

-     Densità fondiaria massima: /

 

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione 59 % (progetto norma di cui sopra), di cui: 59 proprio %; - da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: sopraelevazione consentita di un piano oltre l’esistente.

 

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. 0 %, di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio: 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. 0 %, di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio: 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

Gli incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:

Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale dell’edificio nonché l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico, per gli edifici definiti all’art. 18 delle norme generali.

 

-     Densità fondiaria massima:

Sub-ambito

Densità territorialemassima mq/mq

CO -TU-1

0,25 mq/mq

CO -TU-2

0,24 mq/mq

 

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione:

All’interno dell’ambito i singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti norme possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 30 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati nel sub-ambito e che necessitino di interventi di  riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 30 per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.

Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel sub-ambito di appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.

Gli interventi sono assentibili:

a) nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali;

b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici.

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi da demolire con incremento volumetrico max. 30 % di cui:

      - proprio 30%; - da credito edilizio 0 %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro lotto nello stesso Ambito di appartenenza: Si

a) trasferimento di volumetria demolita nello stesso sub Ambito urbanistico con incremento max 30 % di cui:

- proprio 30 %; - da credito edilizio  0 %;

b) trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento  max 0 %; di cui: No

- proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %.

 

 

6)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: Si, se rientranti tra quelli definiti dall’art 18 delle norme generali

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi con incremento volumetrico max. 30% di cui:

      - proprio 30%; -da credito edilizio 0 %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro lotto nello stesso Ambito: Si

a) trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con incremento max 30 % di cui:

- proprio  30 %; - da credito edilizio 0 %;

b) trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui:

- proprio 0 %;  - da credito edilizio 0 %.

 

7)     Costruzione di nuovi edifici (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.):

Per gli interventi previsti l’obiettivo è quello di mantenere i caratteri complessivi dell’insediamento suscettibile di contenute integrazioni. Le nuove costruzioni sono previste nel rispetto dei seguenti parametri dettagliati per ciascun sub-ambito:

 

Sub- ambito CO-TU-1

 

-     Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.)   0,09 mq/mq (n. 4 e 14 RET) da applicare al lotto minimo contiguo di intervento avente superficie ≥ 1000 mq.

 

La S.U. massima ammissibile all’interno del lotto minimo contiguo (S.U. massima ammessa per lotto mq. 200) può essere raggiunta:

- dal trasferimento totale o parziale di credito edilizio proveniente dagli ambiti RQ-TU e generato dalla demolizione totale e/o parziale di edifici incongrui così definiti all’art.18 delle Norme tecniche di attuazione del PUC;

- dal trasferimento totale o parziale di indice territoriale da terreni ricadenti nello stesso sub-ambito del lotto idoneo qualora lo stesso abbia precedentemente utilizzato in parte o totalmente la propria potenzialità edificatoria;

- dal trasferimento totale o parziale di indice territoriale da terreni ricadenti nel sub-ambito CE-TPA-1, CE-TPA-2, CE-TPA-3, CE-TPA-4, CE-TPA-5 e CE-TPBN.

 

Il lotto minimo contiguo dovrà avere le seguenti caratteristiche: accesso diretto o indiretto dalla viabilità carrabile esistente o prevista dal PUC. Vengono considerati accessi diretti quelli relativi ai lotti che presentano una porzione del perimetro a diretto contatto con la rete della viabilità carrabile esistente; mentre vengono considerati accessi indiretti quelli relativi ai lotti che sono allacciati alla rete della viabilità carrabile esistente tramite brevi percorsi rotabili privati di esclusiva competenza del richiedente ed esclusi nel PUC dal calcolo del fabbisogno infrastrutturale.

Nel caso in cui sui mappali catastali, facenti parte di un lotto idoneo, insista un fabbricato, allo stesso deve essere asservita un’area corrispondente al proprio volume diviso per l'indice territoriale del sub-ambito e solo la superficie territoriale eccedente tale asservimento potrà essere oggetto di sfruttamento in loco della corrispondente potenzialità edificatoria.

-     Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max 40 % (n. 10 RET)

-     Numero di piani max 2 (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max 6,50  m (n. 28 RET)

-     Altezza dell’edificio min 3,5 m

-     S.U. massima nel sub-ambito 400 mq

-     S.U. minima  ammessa per lotto mq. 90, S.U. massima ammessa per lotto mq. 200

-     Locali interrati ammessi.

 

 

PROGETTO NORMA

Il sub-ambito comprende anche il fabbricato meglio individuato all’interno del progetto norma allegato alla presente scheda. Per tale manufatto le destinazioni d'uso ammesse, così come disciplinate dall'art. 13 L.R. 16/2008 e s.m. sono: commerciale; turistico ricettiva; inoltre è consentito un incremento volumetrico è pari al 59% del volume esistente alla data di adozione del PUC.

 

 

Sub- ambito CO-CU-2

 

-     Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.)   0,09 mq/mq (n. 4 e 14 RET) da applicare al lotto minimo contiguo di intervento avente superficie ≥ 1000 mq.

 

La S.U. massima ammissibile all’interno del lotto minimo contiguo (S.U. massima ammessa per lotto mq. 180) può essere raggiunta:

- dal trasferimento totale o parziale di credito edilizio proveniente dagli ambiti RQ-TU e generato dalla demolizione totale e/o parziale di edifici incongrui così definiti all’art.18 delle Norme tecniche di attuazione del PUC;

- dal trasferimento totale o parziale di indice territoriale da terreni ricadenti nello stesso sub-ambito del lotto idoneo qualora lo stesso abbia precedentemente utilizzato in parte o totalmente la propria potenzialità edificatoria;

- dal trasferimento totale o parziale di indice territoriale da terreni ricadenti nel sub-ambito CE-TPA-1, CE-TPA-2, CE-TPA-4, CE-TPA-5 e CE-TPBN.

 

Il lotto minimo contiguo dovrà avere le seguenti caratteristiche: accesso diretto o indiretto dalla viabilità carrabile esistente o prevista dal PUC. Vengono considerati accessi diretti quelli relativi ai lotti che presentano una porzione del perimetro a diretto contatto con la rete della viabilità carrabile esistente; mentre vengono considerati accessi indiretti quelli relativi ai lotti che sono allacciati alla rete della viabilità carrabile esistente tramite brevi percorsi rotabili privati di esclusiva competenza del richiedente ed esclusi nel PUC dal calcolo del fabbisogno infrastrutturale.

Nel caso in cui sui mappali catastali, facenti parte di un lotto idoneo, insista un fabbricato, allo stesso deve essere asservita un’area corrispondente al proprio volume diviso per l'indice territoriale del sub-ambito e solo la superficie territoriale eccedente tale asservimento potrà essere oggetto di sfruttamento in loco della corrispondente potenzialità edificatoria.

-     Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max 40 % (n. 10 RET)

-     Numero di piani max 2 (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max 6,50  m (n. 28 RET)

-     Altezza dell’edificio min 3,5 m

-     S.U. massima nel sub-ambito 360 mq

-     S.U. minima  ammessa per lotto mq. 90

-     Locali interrati ammessi.

 

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In tutti i sub-ambiti il lotto edificabile dovrà avere accessibilità diretta o tramite collegamenti viari con sviluppo non superiore a 250 m., né potranno essere previsti nuovi tracciati viari non espressamente indicati nel Piano se non aventi carattere di viabilità interpoderale.

 

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Locali interrati

 Sono ammessi locali interrati (CO-TU-1 e CO-TU-2), come definiti dalla tabella delle definizioni uniformi. Rispetto agli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.C., sono   ammessi nuovi locali interrati sottostanti fisicamente al perimetro del sedime dell'esistente, salvo l'apertura per consentire l'accesso che dovrà avere tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale. La superficie coperta del nuovo locale interrato non potrà comunque superare la superficie coperta della parte fuori terra (compreso parti porticate e tettoie), sia di edifici esistenti che di edifici di nuova costruzione, di più del 20%, la parte eccedente viene computata ai fini della volumetria. Non sono ammessi locali interrati non connessi con volumi fuori terra (fisicamente indipendenti), ad esclusione dei parcheggi. La relativa destinazione d'uso sia, senza eccezione alcuna: centrale termica e locali per l'installazione di impianti tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime se di superficie non superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi adibiti ad altre destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure vengono computati ai fini della volumetria.

Le eventuali aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale di superficie permeabile prevista.

Il muro verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei luoghi. Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la parte emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle presenti N.T.A.

 

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Ricoveri attrezzi

Solo per i terreni di proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione di manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno, indipendentemente dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle distanze di zona e secondo i seguenti parametri:

- lotto minimo di proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui all'interno dell'ambito di riferimento. Ai fini dell'asservimento e della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del P.U.C.

- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda pari a m 2,50.

La volumetria di tali manufatti deve essere articolata in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione).

Detta potenzialità edificatoria una tantum potrà essere sfruttata una sola volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella derivante dall’indice di utilizzazione insediativa (I.U.I) di zona, pertanto in Comune si dovrà tenere una carta puntuale degli asservimenti.

Tali ricoveri attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale secondo la tecnica costruttiva tradizionale; La copertura, a due falde o a falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm frontalmente e 10 cm lateralmente.

Non è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura ai fabbricati residenziali.

La realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la morfologia dei luoghi.

La realizzazione dei ricoveri attrezzi è subordinata al rispetto delle seguenti distanza:

Distanza dai confini: 3 m.

Distanza dai fabbricati: 10 m

Distanza dalle strade: 5 m.

 

8)     Ristrutturazione urbanistica (indicare i parametri urbanistici come per la voce 7 e le eventuali prescrizioni progettuali e prestazionali): No

 

8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU di mq. 38. Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno. Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri perimetrali; dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso.

- Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

- Coperture: La pendenza delle falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la pendenza già esistente, comunque non oltre il 35%.

 

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

 

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Per Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e di gronda: No

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura)  per un’altezza non superiore a 50 cm.  

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20%.

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini:

CO-TU-1

Non ammessi

CO-TU-2

Dovranno essere prevalentemente realizzati in asse con le aperture presenti in facciata. La finestra o apertura dell'abbaino potrà essere delle dimensioni massime pari a quelle preesistenti su eventuale altri abbaini dello stesso tetto (se già esistenti) o, in mancanza pari alle citate aperture al piano sottostante. La dimensione massima del fronte dell'abbaino sarà pari alla misura dell’apertura con l’aggiunta di mt. 0,35per ogni lato. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Non saranno ammessi abbaini con l'intero fronte vetrato se non in particolari casi e per motivate ragioni estetico-architettoniche. Nei soli casi in cui l'inserimento di abbaini in asse con le aperture sottostanti sia reputabile non idoneo al corretto inserimento architettonico dello stesso, sarà ammesso "centrare" il manufatto sulla falda o porzione di essa.

Tipologia costruttiva dei terrazzi:

CO-TU-1

Non ammessi

CO-TU-2

La realizzazione di terrazzi o solarium o balconi oggi non visibili poiché occultati da una copertura a falda eseguita posteriormente, potranno essere riportati allo stato originario. La realizzazione di terrazzi a pozzetto è consentita solo se l'intervento risulta essere scarsamente percepibile e paesaggisticamente irrilevante e se la superficie non supera il 10% del piano dell’intera copertura. L'intervento non dovrà essere percepibile dalla strada.

La disposizione del pozzetto dovrà seguire gli assi delle bucature presenti nella facciata al fine di non alterare la composizione originaria del fronte; anche l'ampiezza della bucatura di accesso dovrà risultare uguale a quelle già esistenti nel prospetto. L'estensione parallela al fronte dovrà essere al max il doppio della bucatura di accesso e comunque mai superiore al 1,80 m. Il suo collocamento è da realizzare all’interno della sagoma del tetto contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Per gli edifici non vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee saranno ammesse anche soluzioni alternative con interruzione delle linee di gronda, perché documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate.

Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C.

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

-     Intervento ammesso:

a) per l’ampliamento di altre unità abitative, turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence, ecc.), pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.) fermo restando la destinazione d’uso preesistente;

b) per la realizzazione di nuove unità abitative che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38 ad esclusione degli immobili attualmente destinati ad attività commerciali, turistico- ricettive, pubblici esercizi e parcheggio.

-     Intervento non ammesso: per immobili attualmente destinati ad attività commerciali, turistico- ricettive, pubblici esercizi e parcheggio.

9 - Disciplina della quantificazione della superficie accessoria

(Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.)

Superficie accessoria realizzabile 60 % della SU (superficie utile) nel limite massimo del 60% della SU in funzione delle Prescrizioni generali dell’Ambito.

10 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.)

Volume chiuso max.45 mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale e comunque non eccedente 45 mc)

Parametri edilizi:

-    Altezza max. 3,50 m;

-    Superficie coperta max. 20 mq;

-    Distanza max. dall’edificio principale 3 m;

-     Caratteristiche costruttive: dovranno essere  non direttamente collegate con le unità immobiliari ma ad esse strumentali; dovranno essere posti fuori terra,  ovvero sotterranee, in tal caso  saranno interrate sui quattro lati, tollerandosi solo su un lato un fuori terra  per consentire ventilazione e luce ma non veduta ovvero una superficie libera strettamente necessaria agli eventuali accessi; dovranno essere armonicamente  integrate alle caratteristiche costruttive, tipologiche e di finitura dell'edificio principale, anche per quanto riguarda la copertura.

11 – Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi)

 

Tipo di impianto

Dimensioni max.

(mq o mc)

Indice di copertura max.

(% superficie insediamento)

Altezza massima

(oltre l’altezza degli edifici)

Caratteristiche costruttive per la mitigazione visiva

(coloriture, rivestimenti, ecc.)

Cntrale termica/ cogenerazione/elettrica

No

No

No

No

Impianto di depurazione

No

No

No

No

Camini e filtri

No

No

No

No

Tralicci e condutture aeree

No

No

No

No

Serbatoi e silos

No

No

No

No

Altri impianti

No

No

No

No

12 – Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f), della l.r. 16/2008 e s.m.)

Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.):

Per gli interventi che comportino:

1) Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2) Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

3) Sostituzione edilizia dell’immobile originario: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

 

4) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

Parcheggi privati pertinenziali negli interventi di nuova costruzione residenziale:

1) 35 mq ogni 100 mq di SU (superficie utile), all’aperto

 

2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

 

Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

Parcheggi privati non pertinenziali:

 1) Parametri dimensionali:

E’ consentita la realizzazione di parcheggi a raso

 

2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

13 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444

 

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 5 %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 5%

14 - Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017)

Indicare le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i..

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 5,00 dai confini di proprietà.

Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di progetto norma allegate al presente ambito.

 

15 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali. oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.): E’ consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni nel caso in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui all’interno del sub-ambito e la traslazione dell’asservimento preesistente su altra area.

17 – Regole per la qualità progettuale degli interventi.

Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale:

 

Dovrà essere assicurata una omogeneità tipologica di intervento idonea alla conservazione del paesaggio antropizzato. Si prevedono edifici residenziali monofamiliari o bifamiliari o plurifamiliari con sviluppo su uno o due piani e comunque con altezza massima del fronte pari a 6,50 m. Le nuove costruzioni dovranno integrarsi nel paesaggio collinare con una disposizione volumetrica che tenga conto delle quote altimetriche e che cerchi di limitare, il più possibile, lo sviluppo in altezza della costruzione. Il progetto, attraverso una attenta lettura del contesto, dovrà trarre dal paesaggio antropizzato gli elementi fondanti delle soluzioni planimetriche e architettoniche che dovranno inserirsi in modo corretto nella morfologia del territorio. Lo sviluppo del fronte principale dovrà essere parallelo alle curve di livello. Inoltre, le nuove volumetrie dovranno completare il tessuto urbano esistente andando a definire una qualità degli spazi pubblici attraverso il disegno planimetrico che valuti il rapporto tra corpi di fabbrica esistenti, in progetto e le strade / piazze. Gli interventi edilizi dovranno non alterare la “maglia” del tessuto edilizio esistente, le proporzioni volumetriche e le colorazioni; il nuovo volume dovrà risultare un prolungamento in continuità con l'esistente. Inoltre, si dovrà cercare di integrare la nuova costruzione rispettando sia il volume che le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti evitando eccessi di volume, contrasti formali, di colorazione e decorazione. Pertanto, l’intervento dovrà accordarsi in modo armonico con il centro abitato di Pompeiana prendendo fondamento dalla maglia del tessuto edilizio antico esistente, dalle sue proporzioni plani-volumetriche; le nuove volumetrie dovranno costituire la naturale espansione dell’abitato storico.

E’ ammessa la tipologia della casa a monofamiliare, bifamiliare e a schiera; in quest’ultimo caso il corpo scala interno al fabbricato potrà servire anche più unità abitative.  In alternativa – qualora si voglia realizzare tutta la SU max ammissibile nel sub-ambito CO-TU-2 all’interno di un unico lotto - è ammessa una soluzione planimetrica costituita da un’aggregazione di volumi di ridotte dimensioni. In questo caso il fonte principale dovrà essere disposto parallelamente alle curve di livello e/o alla strada rotabile. Altresì, può essere valutata l’articolazione volumetrica anche in rapporto alle fasce presenti nel lotto e all’orografia del territorio. Questa soluzione è rivolta ad avere uno sviluppo organico della costruzione nel territorio antropizzato. Inoltre, le funzioni esercitate all’interno del manufatto dovranno essere poste in relazione con le scelte planivolumetriche.

 

 

 

 

I nuovi fabbricati devono avere una pianta rettangolare e/o quadrata, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo.

Le nuove edificazioni non dovranno comportare opere di sbancamento o riporti di entità apprezzabile né la realizzazione di muri di contenimento in sequenza ravvicinata.

Il progetto potrà prevedere la realizzazione del piano terra rialzato rispetto alla linea di terra. Le soluzioni compositive dei fronti non dovranno prevedere l’impiego di finestre a nastro; bensì la dimensione delle bucature dovrà prediligere lo sviluppo delle finestre e/o portefinestre sul piano verticale. Le aperture dovranno scandire il ritmo della costruzione. La loro dimensione – in larghezza - non potrà superare i 120 cm; inoltre, deve risultare maggiore la superficie del fronte murata rispetto a quella fenestrata.

I nuovi interventi edilizi dovranno prevedere:

- tetto a quattro falde o a due falde. E’ ammessa l’utilizzo della copertura piana soltanto nel sub-ambito CO-TU-2 qualora gli esiti compositivi del progetto possono essere considerati il risultato di una ricerca formale avviata sul manufatto da edificarsi;

- scuri alla genovese e/o persiane;

- aggetti ridotti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine;

- le logge con una profondità non superiore a 1,70 m. Esse possono essere collocate solo sul prospetto principale e non in corrispondenza degli angoli del fronte.  La bucatura della loggia – qualora abbia dimensione superiore al doppio della finestra di accesso - dovrà essere ripartita nel rispetto della logica e degli elementi compositivi della facciata;

- inferriate a disegno semplice;

- materiali tipici quali tegole marsigliesi per le coperture, con espressa esclusione di coperture in lastre di materiale ferroso o di lastre ondulate prefabbricate in genere;

- rivestimenti parietali con intonaci alla genovese e/o pietre locali per le zoccolature, con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus incertum;

- i muri di contenimento devono essere debitamente rivestiti in pietra locale, evitando la proposizione di cemento armato a vista;

- i camminamenti pedonali non devono essere asfaltati.

Non è ammessa la realizzazione di parti porticate.

L’intervento dovrà prevedere anche una riqualificazione dei terreni asserviti. 

 

Inoltre, il progetto dovrà prevedere la piantumazione di ulivi e/o specie a macchia mediterranea attraverso una attenta valutazione, mediante specifica progettazione, del loro corretto inserimento nel paesaggio. Il verde privato è da tutelare secondo i seguenti criteri:

- le pavimentazioni lastricate devono essere limitate ai percorsi indispensabili;

- è vietato l'abbattimento delle piante d’alto fusto;

- nel caso si debbano sostituire alcuni elementi vegetali, è obbligatorio l'uso di essenze locali;

- i percorsi interni e gli arredi urbani devono essere posizionati con cura, secondo un progetto complessivo, che permetta una lettura coordinata dell’assetto territoriale percepibile.

 

18 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa.

19 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

20 – Disciplina per il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante)

Dall’analisi della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di stabilimenti a rischio di incidenti.

 

21 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento: Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’esistenza, in sito, delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento. Nel caso l’area risulti sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione primaria il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’A.C. nella quale venga garantita l’esecuzione delle opere mancanti e le modalità di cessione delle stesse al Comune, oltreché le modalità di manutenzione dei relativi manufatti nel tempo.

 

1) Titolo abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di aumento del carico insediativo

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 22): per gli interventi di nuova costruzione di cui al campo 7 che determinano aumento del carico insediativo. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si impegna a monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e successivamente cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi nella misura prevista dalla convenzione stessa, nonché le dotazioni territoriali obbligatorie di cui al campo 22.

Il progetto del titolo edilizio diretto convenzionato sarà comprensivo delle opere di riassetto dell’area, di recupero dell’uliveto e dei muretti a secco ove presenti e nel caso di demolizione di edifici incongrui dovrà altresì prevedere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.

 

22 - Dotazioni territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

La quantificazione delle dotazioni territoriali obbligatorie sarà riferita all’ aumento del carico urbanistico.

Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU

Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/UCU

Standard a parcheggio pari a 3 mq/UCU

23 – Interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei tracciati/perimetri di intervento)

Al momento della redazione del P.U.C. Semplificato non risultano in essere interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive.

 

24– Quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS

Non previsto.

25 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi , qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: flessibilità nel limite di 250 m dei collegamenti viari rispetto alla strada principale per accedere al lotto; 

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: /

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): /

5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: Non previsto

6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: La localizzazione potrà essere modificata in sede di formazione del progetto nel rispetto comunque delle quantità indicate e preferibilmente in maniera da dare continuità alla fruizione pubblica dei servizi, privilegiando l’accessibilità e la concentrazione con quelli circostanti

7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: /

8) Densità fondiaria massima prevista al campo 7, per ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20%, potrà essere modificata a seguito dell’elaborazione di analisi puntuali in fase di progettazione.

26 – Assorbimento di SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione ed identificazione del relativo perimetro)

Non presenti.