1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

CE-TSU

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI STORICI URBANI

 

Localizzazione territoriale dell’Ambito: I nuclei antichi del Comune di Pompeiana sono insediamenti di mezzacosta sorti a circa 200 m. s.l.m. sul lieve declivio delle colline di S. Bernardo e di S. Giuseppe. I nuclei edilizi formati dalle sette borgate sono distribuiti lungo due direttrici, l’una sul crinale (Nord-Sud), l’altra di mezza costa (Est-Ovest), così formando una configurazione territoriale a T.

Le borgate sono servite dalla Strada Provinciale

 

Descrizione sintetica: Agli inizi dell’anno Mille, terminato il periodo delle invasioni saracene, gli abitanti delle vicine alture, rassicurati dalla presenza dei Benedettini sulla collina di S. Stevi, si avvicinarono alla costa dando origine a quelle prime forme associative che rappresentarono un elemento unificante per la realizzazione dei nuclei abitativi, che successivamente costituiranno le borgate.

I nuclei antichi del Comune di Pompeiana risultano ancora oggi ben identificabile per la loro struttura urbana, ma anche per la tipologia edilizia dei manufatti e per le tecniche costruttive impiegate. Da una lettura sia dell’impianto urbano, sia degli alzati delle architetture che costituisco il centro antico della città, si può notare come il tessuto delle Borgate sia costituito da edifici a schiera; tuttavia, questa tipologia edilizia è frutto di un processo evolutivo della matrice monocellulare. Questo porta ad una successiva evoluzione tipologica che vede la formazione di elementi a schiera a seguito dell’unione di unità abitative poste sullo stesso piano. Inoltre, la successiva sopraelevazione delle costruzioni favorisce la separazione tra la zona commerciale e quella residenziale all’interno della stessa proprietà. Pertanto, l’evoluzione del tipo edilizio fa sì che la costruzione diventi un edificio consortile, dove negli ambienti pubblici o semipubblici vengono svolte le attività commerciali. L’evoluzione di questo tipo edilizio avviene sia dal punto di vista formale, sia da quello distributivo, dove le funzioni abitative sono tenute in netta separazione da quelle commerciali. Questo porta ad una unità edilizia nella quale le abitazioni vengono disposte in modo verticale e sovrastante, ottenendo così una casa plurifamiliare, spesso con piani differenziati attestati sul basamento.

 

Superficie territoriale dei sub-ambiti:

 

Sub-ambito

Superficie

CE-TSU-1

7.319 mq

CE-TSU-2

4.948 mq

CE-TSU-3

3.205 mq

CE-TSU-4

3.600 mq

CE-TSU-5

6.585 mq

CE-TSU-6

2.051 mq

CE-TSU-7

5.752 mq

 

 

Stima della densità territoriale esistente al momento dell’adozione del PUC: No mq SU/mq St

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n. 1

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo   A

2 -  Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*:

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico**;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco;

-            Vincolo cimiteriale;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 32 del 28 marzo 2016.

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Bellezze di insieme interessano l’ambito CE-TSU. Inoltre, all’interno dell’ambito sono presenti alcuni edifici soggetti a vincolo ai sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004 in quanto beni culturali di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico. Tali edifici sono puntualmente localizzati nella Tav. 4.

3

Ambito territoriale P.T.C.P. N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Consolidamento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

     NI-CO

4 -  Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

 

Sub-ambito

Rg

Pg

CE-TSU-1

Rg1

Pg1

CE-TSU-2

Rg1

Pg1

CE-TSU-3

Rg2

Pg2

CE-TSU-4

Rg2

Pg2

CE-TSU-5

Rg2

Pg2

CE-TSU-6

Rg1; Rg2

Pg1; Pg2

CE-TSU-7

Rg1

Pg1

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

 

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

   (max.% 20 rispetto alle funzioni principali dell’intervento)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

Per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

Per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente

a)residenza

b)turistico-ricettiva

c)produttiva e direzionale

d)commerciale

e)rurale

f)autorimesse/rimessaggi

g)servizi

 residenza

 

 

 

 turistico-ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

 commerciale < 150 mq

 

esercizi di vicinato

 

 

 

 

 

 

autorimesse e rimessaggi

 

 

 

servizi

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento.

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla

Tav. 4 di Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante)

Disciplina degli edifici urbani di pregio:

All’interno dell’ambito sono presenti numerosi edifici soggetti a vincolo ai sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004 in quanto beni culturali di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico. Tali edifici sono puntualmente localizzati nella Tav. 4 e sono la Torre Barbarasa, i Ruderi della Torre Comunale, la Chiesa Parrocchiale N. S. Assunta e l’Oratorio di S. M. Maddalena.

La specifica disciplina degli edifici di pregio presenti all’interno dell’abito viene definita nel successivo campo 7.

 

Modalità di intervento: titolo edilizio diretto e diretto convenzionato.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Si rimanda alla localizzazione cartografica Tav 4.

 

Disciplina degli edifici rurali di pregio se presenti nell’Ambito: No

 

Modalità di intervento: No

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: No

7 - Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

  Prescrizioni generali:

 

a) In linea generale ogni intervento non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario.

Gli interventi edilizi non devono in alcun modo comportare l’alterazione sia dell’altezza degli edifici, sia dell’ingombro della superficie coperta fatta eccezione degli edifici definiti incongrui – così come definiti dall’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione e al punto r) della presente scheda - in quanto estranei al contesto urbano del centro antico di Pompeiana per la loro tipologia costruttiva, o per la loro volumetria, o per le tecniche costruttive impiegate. In questi casi si può procedere alla demolizione totale o parziale degli elementi edilizi incongrui. Altresì, il presente piano consente la modifica plani-altimetrica solamente nei casi sono puntualmente descritti all’interno della presente scheda e/o negli elaborati grafici ad essa allegati.

Sono da ritenersi esclusi:

-        La totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

-        Gli incrementi del volume o della superficie lorda del fabbricato preesistente;

-        Gli interventi che possono compromettere le caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico - architettonico eventualmente presente nell'organismo edilizio;

-        L’apertura di nuove finestre ad eccezione di quelle tamponate e comunque solo nel caso sia dimostrabile l’effettiva riqualificazione della composizione del fronte che dovrà essere comunque giustificata da un’analisi storica/evolutiva del manufatto;

-        La modifica delle dimensioni delle bucature che potrà essere apportata solo qualora venga dimostrata l’effettiva riqualificazione del fronte e fermo restando che dovrà essere comunque giustificata da un’analisi storica/evolutiva del manufatto;

-        Gli interventi che possono modificare lo stato esteriore dei manufatti;

-        Gli interventi di modificazione e alterazione dei fili di gronda e di colmo, nonché della forma e della tipologia dei manti di copertura;

-        La realizzazione di abbaini. Qualora sia effettivamente necessario, può essere autorizzata la realizzazione di lucernari in falda che non alterino le linee di copertura;

-        Gli interventi sui vani scala ad esclusione di quelli atti ad apportare un miglioramento strutturale;

-        La divisione dei vani aventi soffitti voltati mediante l’edificazione di tramezzature se non al fine di realizzare servizi igienici all’interno delle unità abitative che ne risultano prive e comunque solo nel caso non sia possibile trovare soluzioni progettuali alternative. In presenza di volte a crociera i tramezzi divisori interni non dovranno interrompere in alcun modo la leggibilità della volta; mentre, nel caso di volte a botte eventuali parete divisorie interne dovranno attestarsi in modo perpendicolare all’arco di imposta.

-        Gli interventi sui solai in legno decorati e/o cassettonati se non finalizzati alla sostituzione e/o al restauro puntuale degli elementi ammalorati che possano compromettere la staticità degli orizzontamenti. Resta esclusa la loro demolizione;

-        La demolizione di strutture voltate;

-        I frazionamenti che comportino unità abitative con superficie minore di 38 mq;

-        Il mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con quelle indicate al campo 5 della presente scheda.

Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

b) Gli interventi ammissibili sulle coperture devono essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli edifici, assumendo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nel caso di rifacimento del tetto è obbligatorio il ripristino dei materiali, delle dimensioni e della forma esistenti, almeno per le porzioni di copertura visibili. Sui manti di copertura è prescritto l’uso di tegole marsigliesi. Dove la copertura originaria è costituita da pietra a spacco è d’obbligo effettuare integrazioni con lo stesso materiale. In caso di rinnovo totale ove non sia possibile riutilizzare preferibilmente la pietra, si dovranno usare le marsigliesi;

- non potranno essere impiegate opere di copertura precarie come, a mero titolo esemplificativo, tettoie, coperture sovraporta, piccole falde, eccetera realizzate in materiale non idonei tipo ondulux, lamiere, fibrocemento, eccetera;

- le coperture realizzate con materiali del tutto o in parte diversi da quelli descritti (a mero titolo esemplificavo: lamiera, cemento amianto, fibrocemento, eccetera), nell'atto del rinnovo del manto di copertura, dovranno essere sostituiti con i materiali sopradescritti;

- gli sporti della copertura dovranno essere realizzati in lastre in ardesia e/o sgusci intonacati. E’ espressamente escluso l'impiego di mensole in ferro, in travetti di calcestruzzo armato di qualsiasi tipo e di perlinati lignei.

 

c) Interventi sui fronti: intonaci, elementi lapidei, tinteggiature, decorazioni pittoriche ed apparati decorativi.

Prescrizioni di carattere generale.

Sono da considerare elementi caratterizzanti da valorizzare e salvaguardare le superfici architettoniche intonacate e in pietra degli edifici, i materiali costitutivi delle malte e le strutture lapidee rappresentate dalle cornici e riquadri, dai cantonali, dagli stipiti, dai basamenti, dalle trabeazioni, dai gradini, dei davanzali, eccetera. Inoltre, da un punto di vista cromatico sono elementi caratterizzanti anche: i monocromi neutri, con i quali s'intendono i non-colori rilevati sugli intonaci nudi o scoloriti, sulle zoccolature o sulle cornici marcapiano o perimetrali agli infissi dei vari edifici; i colori associati ai manufatti lapidei presenti nell'edilizia storica.

Per il recupero sia dell'edilizia storica avente carattere di pregio dal punto di vista architettonico e/o artistico, sia di quella minore presente all’interno dell’ambito, si stabiliscono i seguenti principi uniformatori:

- Conservazione degli intonaci tradizionali mediante azioni di mantenimento-cura e adeguata manutenzione, nonché interventi di risanamento e consolidamento dei materiali recuperabili ancora in opera;

- Conservazione dei materiali lapidei a faccia vista con interventi di pulitura, consolidamento e protezione;

- Salvaguardia dei materiali lapidei facenti parte del costruito esistente (edilizia storica, muri a secco, terrazzamenti, lastricature pavimentali e di copertura, ecc.);

- Recupero dei valori materici e cromatici attraverso la graduale riduzione dei fenomeni di degrado fisico e di tipo ambientale o antropico derivanti dalla progressiva perdita delle tecnologie costruttive tradizionali, dalla non corretta applicazione delle modalità esecutive nel campo del restauro e / o del rifacimento decorativo.

 

I criteri per la scelta dei materiali di restauro, di ripristino e di rifacimento, sono:

a) Intonaci:

- rispetto della stratigrafia accertata nelle fasi di progetto esecutivo;

- mantenimento della traspirabilità dei supporti murari;

- compatibilità chimico - fisica con il supporto murario e con i trattamenti di finitura e/o pitturazione;

- rispetto delle finiture tradizionali.

b) Coloriture e tinteggiature:

- mantenimento dei sistemi pittorici di tipo minerale (tinte a base calce e pitture ai silicati di potassio) o ad elevata traspirabilità al vapore (pitture silossaniche);

- compatibilità chimico - fisica con il supporto murario e gli intonaci presenti in stratigrafia;

- variazioni significative dei parametri colorimetrici (tinta, saturazione, chiarezza), in funzione della tecnica di applicazione e della qualità tecnologica dei prodotti impiegati.

 

Quando la facciata è stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.

Non sono consentiti gli interventi atti alla trasformazione del prospetto da intonacato a pietra a vista.

 

c.1) Intonaci.

Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce.  In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno o simili) che non fossero originariamente a vista.

Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco originario da conservare.

Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.

Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.

Negli edifici dell’ambito, dove sarà necessario per gravi degradi e dissesti, il rifacimento dell’intonaco sarà realizzato con malta di calce, sabbia di fiume della stessa granulometria di quella rintracciabile negli intonaci storici.

E’ categoricamente vietato l’uso di malta cementizia su murature in pietra o miste, detto materiale è ammesso solo per riprendere o integrare parti già esistenti.

E’ sempre vietata la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere.

Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci.

 

c.2) Elementi lapidei.

Gli edifici con struttura in pietra faccia a vista devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari.

E’ consentito il rifacimento delle stuccature del paramento murario faccia a vista ogni qualvolta il loro stato di conservazione sia tale da favorire la penetrazione di acqua nella muratura e quindi da pregiudicare la buona conservazione del paramento medesimo. La nuova stuccatura dovrà essere della stessa composizione, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà introdurre alcuna alterazione cromatica.

Reintegrazioni di paramenti murari faccia a vista sono ammesse nei soli casi di lacune che evidenzino sicuro carattere degradante, di localizzati stati di degrado talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento e recupero dell’integrità del paramento, o quando esistano delle parti realizzate in muratura di mattone o altro. In tali casi la reintegrazione dovrà avvenire col metodo cosiddetto "a cuci e scuci", rimuovendo i materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi conci dello stesso materiale, pezzatura, lavorazione e colore di quelli originari. Analoga a quelle originali dovranno essere anche la stuccatura e la finitura superficiale della parte sostituita.

 

c.3) Tinteggiature.

In mancanza di Progetto Colore esteso all’ambito CE-TSU che disciplina precisamente le modalità di intervento sui prospetti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che intervengono sui colori delle facciate dovranno attenersi al criterio di migliore inserimento nel contesto storico in cui si opera.

Le tinteggiature vanno scelte tra i colori usati storicamente nell'edificio, documentati dalle tracce dei colori precedenti rinvenibili in situ o, mancando riferimenti diretti, ipotizzabili riferendosi ai pigmenti usati anticamente nell’ambito. I colori proponibili andranno scelti tra quelli che s'intonano meglio con gli edifici circostanti.

Si considerano rispondenti le tecniche di tinteggiatura a calce. E’ consentito l’uso di coloriture minerali a base di silicato di potassio stabilizzato nel rispetto delle norme DIN 18363 e pigmenti solidi alla luce e agli alcali (da applicare su fondo isolante e consolidante a base di silicato di potassio stabilizzato).

Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorché traspiranti) e gli acrilici in genere nonché i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l’intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale.

In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle ammesse, dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati. Altrettanto dicasi per i colori ed i toni della tinteggiatura.

Gli interventi di tinteggiatura assicurano la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate.

 

c.4) Decorazioni pittoriche ed apparati decorativi.

Gli interventi di tinteggiatura assicurano la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate (fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, ecc.).

 

d) Finestre.

Il materiale da preferirsi per la realizzazione degli infissi è il legno, con verniciatura a corpo nei colori tradizionali per quanto attiene le persiane (il colore dovrà essere uniforme su tutto il prospetto): la ferramenta deve essere realizzata nello stesso colore o nero opaco. Potrà essere ammesso il ricorso ad infissi in alluminio elettrocolorato, non lucido con esclusione di tutte le forme di anodizzazione, e in pvc (da impiegarsi eventualmente solo per i telai delle vetrazioni) con finitura goffrata non lucida. Sono escluse chiusure esterne a sportello. Previo particolare esame degli elementi costruttivi e dell’inserimento ambientale-architettonico, possono essere consentiti infissi non in legno (che dovrà sempre essere il materiale da preferirsi) purchè si adoperino i materiali sopraindicati, se di colore tale da inserirsi in maniera equilibrata nell’insieme architettonico dell’edificio.

Per tutti i tipi di serramenti la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida. Per le chiusure esterne non sono ammessi antoni pieni, serrande, avvolgibili, veneziane, ma anche infissi in alluminio anodizzato e/o elettrocolorato.

Le persiane devono essere alla genovese.

Le finestre avere ante ripartite con riquadri, oppure costituite da semplici finestre; in entrambi i casi dovranno essere verniciate di colore bianco. E’ consentito l’uso di doppie finestre che, comunque, è da escludersi nel caso di apposizione a filo esterno della facciata. Sono comunque esclusi vetri specchiati e le suddivisioni delle vetrate del tipo “all’inglese”. E’ vietata l’apposizione di insegne pubblicitarie nei vani delle finestre. Elementi integrativi dell’infisso sono gli scuri all’interno e le persiane all’esterno. Gli scuri dovranno essere dipinti con le medesime tonalità dell’infisso. Non è ammessa l’applicazione di tapparelle avvolgibili; nel caso di edifici dove esse già esistono, ne sarà curata la rimozione qualora essi siano sottoposti ad interventi edilizi  significativi.

 

e) Porte e portoni

Costituendo elemento essenziale dell’immagine degli edifici, gli interventi su porte e portoni presuppongono uno specifico esame. Per le parti in muratura in tutte le aree del centro storico è vietato l’ampliamento o l’apertura di nuove porte. Ciò, in particolare, ogni qualvolta le porte esistenti siano corredate da specifici elementi architettonici come spallette, archi, travi, eccetera. Possono essere consentiti ripristini di porte chiuse in passato e, solo su edifici che hanno subito manomissioni e/o modifiche sostanziali ne è consentita l’apertura di nuove, salvaguardando comunque l’equilibrio delle proporzioni della facciata. Per gli infissi: l’obbiettivo è la massima salvaguardia ed il ripristino di porte e portoni in legno. E’ pertanto richiesta preventivamente la documentazione dello stato esistente, e in caso di infissi di legno conservati, ne è consentita la sola manutenzione; mentre, nel caso di infissi in legno con caratteristiche particolari, se non recuperabile l’esistente, dovrà essere prevista la sostituzione con copia analoga.

Eccezionalmente in casi di documentate impossibilità a ripristinare gli infissi in legno che siano già stati rimossi in passato, può essere autorizzata con apposito provvedimento motivato l’installazione di infissi esterni in ferro o alluminio, purché di colore scuro, per il sostegno di vetrate di chiusura. Di norma le chiusure, in questo caso, sono realizzate con soli vetri di sicurezza e antisfondamento.

Per i locali al piano terra ad uso commerciale è ammesso l'impiego di cancelli in ferro a maglie aperte, purché collocati al filo interno dello stipite.

Per quanto attiene alle vetrine, dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno una testa di mattone (circa 13 cm.).

 

f) Elementi di facciata

f.1) Cornicioni e sporti della copertura.

L’obbiettivo del restauro, nelle unità edilizie dove sono presenti cornicioni e aggetti della copertura da

considerarsi originali alla costruzione, sarà quello di preservare tali elementi poichè facenti parte dell’apparato decorativo dell’unità edilizia. Nei tetti a falda lo sporto di gronda dovrà essere sempre in lastre di pietra secondo la tradizione locale. Pertanto, lo sporto della linea di gronda è realizzato in lastre di ardesia sporgenti dal filo facciata. Nei casi in cui è presente una sguscia di intonaco gli interventi auspicabili saranno rivolti al recupero delle cornici e degli sporti alla linea di gronda con i materiali e le tecniche descritte al punto c).

L’obbiettivo primo delle lavorazioni deve essere la conservazione e la non alterazione delle tecniche costruttive impiegate attraverso l’inserimento e l’uso di materiali ed elementi impropri.

 

f.2) Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno essere realizzati in rame. I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o rettangolari.

Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi.

In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due edifici contigui.

In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l’integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l’allineamento verticale).

La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, potrà essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

 

f.3) Canne fumarie

Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all’edificio.

Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all’edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne, addossate alle pareti perimetrali esterne, queste saranno ammesse quando posizionate sulla parete tergale o su pareti laterali non visibili dalla pubblica via.

Nei casi di cui al comma precedente, le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto e l’ubicazione dovrà tener conto dei caratteri architettonici del prospetto, inserendosi nel medesimo arrecando la minor turbativa possibile. A tal fine si intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell’edificio. Le eventuali soluzioni alternative dovranno essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo.

In linea generale la canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

Canne fumarie costituite dal solo condotto in rame nonché con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi completamente interni all’edificio e sempre che risultino del tutto non visibili da spazi pubblici; in tali casi le canne fumarie dovranno comunque essere tinteggiate del medesimo colore della facciata o in rame.

E’ in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico.

Le canne fumarie esistenti potranno rimanere fino ad esaurimento della loro funzione, ma -in caso di intervento edilizio sui fronti - dovranno essere tinteggiate nello stesso colore della facciata o sostituite con condotte in rame con andamento verticale rettilineo. Non è ammesso l'impiego di condotte in acciaio e acciao inox.

 

f.4) Impianti di condizionamento

Sulle facciate degli edifici prospettanti su strade e piazze pubbliche è vietata l’installazione di qualsiasi tipo di macchinario a servizio di impianti.

Gli elementi esterni di ricambio aria devono essere posizionati, laddove esiste la possibilità, su cavedi interni o, se non fosse possibile, dovranno essere installati adottando ogni misura opportuna per il conseguimento del minore impatto visivo dell'elemento nel contesto di facciata, anche se secondaria.

Qualora ciò non sia possibile dovranno essere impiegate opportune soluzioni progettuali al fine di limitare al massimo l’impatto visivo. Si prescrive l’installazione in nicchia muraria chiusa con sportello verniciato e, se necessarie, con eventuali porzioni grigliate ugualmente verniciate nel colore di facciata.

 

f.5) Ringhiere

Le ringhiere devono essere posizionate laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

Le ringhiere devono avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,10 m; non devono essere scalabili, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. Gli elementi saranno in barre piene tonde o in piatti di larghezza massima mm 30. La finitura sarà verniciata con vernice ferromicacea scura in colore grigio, nero o bruno, in accordo con le caratteristiche cromatiche del contesto di riferimento.

 

f.6) Zoccolatura

Non è consentita l'applicazione di zoccolatura basamentale sui prospetti di edifici con paramento murario in pietra faccia a vista.

La fascia basamentale dell'edificio può essere priva di trattamento evidenziato. In alternativa, per un’altezza non superiore a 100 cm circa, può eventualmente essere evidenziata con intonaco strollato alla genovese o con semplice tinteggiatura, oppure essere rivestita con zoccolatura in lastre di pietra arenaria o ardesia.

 

f.7) Insegne pubblicitarie

Su tutti gli edifici del centro storico l’installazione di insegne pubblicitarie è consentita esclusivamente all’interno dei vani porta, nella parte in alto degli stessi, in posizione arretrata di almeno 5 cm rispetto al filo esterno del muro. Si raccomandano insegne pubbliche realizzate direttamente sui vetri; sono altresì consigliate insegne che non chiudano l’intero spazio disponibile, ma conservino, ameno in altezza, uno stacco con il limite inferiore dell’architrave o dell’arco soprastante. Di norma le insegne dovranno essere costitute da fasce leggere o singole lettere e simboli grafici. In presenza di inferiate in ferro battuto, queste saranno conservate in vista. Sono escluse le spallette laterali del vano porta, nonché all’interno dei vani finestra, ancorchè situate al piano strada. Sono vietate le insegne addossate al muro, nonché quelle affisse “a bandiera”. Nelle insegne deve essere apposto solo il nome dell’esercizio ed eventuali simboli grafici. L’apposizione dei corpi illuminanti diversi da quelli della pubblica illuminazione è di norma esclusa in tutte le vie del centro storico. Si raccomanda che i progetti per la sostituzione ed installazione di insegne nonché quelli per la sistemazione di ingressi e vetrine di negozi del centro storico siano accompagnati dalla presentazione di disegni di insieme a colori. Diversa normativa è da applicare ai cartelli indicatori stradali inerenti le attività in albergo e l’ospitalità tristica in generale, ed identica procedura sarà seguita per le zone pedonali, con cartelli indicatori limitatamente a ristoranti e alberghi. Tutte le autorizzazioni ad apporre insegne e cartelli indicatori sono consentite solo a seguito della presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di pubblicità.

 

f.8) Tende solati

L’autorizzazione all’applicazione di tende solari a piano strada nel centro storico è concessa previo parere positivo degli uffici competenti, ai fini di accertare la compatibilità con le esigenze del traffico. Tale autorizzazione è concessa con la sola indicazione dell’esercizio ed i colori saranno preferibilmente uniformi e rapportati al cromatismo dell’edificio. I sostegni, in ogni caso, saranno del tipo a braccio estensibile, che non implichino appoggi a terra. L’area coperta dalla tenda solare nella sua massima estensione sarà considerata suolo pubblico occupato ogni qual volta venga interessata una via o una piazza comunale. E’ consequenziale la necessità della relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio di Pulizia Urbana ed il pagamento della tassa connessa. Per l’istallazione di tende solari ai piani superiori, in appartamenti privati, vale la norma che essa è consentita ogni qual volta si intendano coprire superfici a balcone o a terrazzo, previo esame delle soluzioni di insieme quando si tratti di edifici di particolare pregio architettonico. Altre strutture metalliche leggere, come sostegni per piante rampicanti e stenditoi, sono applicabili quando risultino collocati all’interno di balconi e terrazze. Sono invece esclusi in forma aggettante, quando si trovino al di sopra di strade e piazze pubbliche.

 

f.9) Targhe

L’apposizione di targhe è consentita solo per l’indicazione del nome, della ragione sociale e dell’attività di studi, ditte, professionisti o enti che abbiano sede nell’edificio interessato. I materiali consentiti sono la pietra non lucida, il travertino, i metalli bruniti: sono invece esclusi i vetri, i materiali plastici, i metalli lucidi. La dimensione massima di ogni targa è di 25 x 40 c. Di norma la targa è posta sul lato di destra, entrando, dalla porta o dal portone di ingresso. Quando su un lato vengono collocate più targhe, è preferibile che siano dello stesso materiale. In ogni caso su ogni lato non può essere occupata una superficie superiore a 75 X 40 cm. Fino a tale dimensione possono essere realizzate anche targhe in numero tale da indicare la presenza di più di tre attività. L’autorizzazione all’apposizione di targhe è subordinata alla dimostrazione della corrispondenza dell’attività indicata con la destinazione d’uso dei locali relativi.

 

f.10) Campanelli, citofoni e videocitofoni

L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci a lato del portone di ingresso. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d’ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi (ad esempio cornici dipinte e/o in pietra). Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

La pulsantiera deve essere unica per tutte le unità immobiliari e non deve essere posta in rilievo rispetto al filo facciata.

Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate in ottone o bronzo.

 

f.11) Pergolati

Tutti i pergolati ricadenti all’interno dell’ambito CE-TSU, sia che essi siano posti in adiacenza del filo facciata, sia separati dalla costruzione dovranno essere costituiti da montanti verticali e correnti orizzontali, quest’ultimi con passo non inferiore a 50 cm, realizzato con elementi semplici. In relazione al contesto, sulla base delle caratteristiche di prospetto, gli elementi strutturali saranno in legno naturale trattato ad olio o verniciato trasparente opaco, o in ferro verniciato in colore grigio scuro o bruno con finitura ferromicacea.I travetti lignei avranno sezione di dimensioni massime 100 x 100 mm. I profili metallici potranno essere in piatti di lato massimo mm 60 o a sezione tubolare. E’ sempre vietata l’installazione di qualunque elemento di copertura o schermatura, fisse e temporanee, ad eccezione delle specie vegetali rampicanti.

 

g) Pannelli solari termici e fotovoltaici

I pannelli solari termici e fotovoltaici installati inseriti e integrati nella falda di copertura e non impegnare più del 20% della falda stessa; devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari. I pannelli solari saranno del tipo a circolazione forzata; non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti oppure delocalizzato in luoghi non visibili all'esterno. Inoltre, nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti a limitazioni dimensionali, e possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici.

 

h) Balconi e poggioli

E' vietato sostituire con altre strutture i balconi esistenti realizzati con lastre di pietra – in arenaria, ardesia, eccetera – incassate nel muro e sostenute da mensole in ferro o ghisa.

Nel caso di degrado degli elementi lapidei si devono eseguire stuccature o ritassellature con materiale il più possibile omogeneo all’originale.

Le stuccature devono essere fatte con un composto di malta di calce o di resine epossidiche nel quale l’aggregato sia costituito dalla pietra in polvere.

E’ da evitare l’uso di collanti per unire tra loro due lastre di pietra a favore del tradizionale uso di spine di ferro piombate all’interno della pietra.

Sono vietati i pavimenti in klincker o piastrelle ceramiche.

 

Non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi. E’ ammessa la demolizioni di quelli realizzati con tecniche costruttive incongrue.

 

i)  Le aree inedificate e le sistemazioni a verde, ad uso pubblico o privato, interposte agli edifici o comunque a essi pertinenti debbono rimanere inalterate. Ogni loro modificazione è soggetta agli stessi controlli degli interventi sugli immobili;

 

l) Impianti tecnologici

Rete elettrica e telefonica

Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l’ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile. I cavi della rete elettrica e telefonica da installare sulla facciata degli edifici devono essere posati in modo ordinato ed organico, al fine sia di rendere pienamente leggibile l’impianto architettonico della facciata e dovranno essere, quanto più possibile, occultati alla vista. In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità sopradescritte. In linea generale i cavi debbono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all’esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata o per l’eccessiva onerosità dell’intervento, si considerano rispondenti alle prescrizioni quando risultino:

-disposti secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi;

-disposti secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano od altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi;

-disposti al di sotto del manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda.

Quando, per le caratteristiche dell’edificio, non sia possibile conseguire una delle sistemazioni è inoltre ammesso disporre i cavi secondo una linea orizzontale immediatamente al di sotto della quota di imposta dell’aggetto di gronda, se presente.

 

Impianti acqua e simili

Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di acqua e simili debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili dall’esterno. Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata. Quando sia inevitabile la installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad una estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della stessa.

 

Contatori

In linea generale i contatori devono essere collocati internamente all’edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.

 

Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisione e della telefonia mobile

Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione in linea generale debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura.

Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.

Le antenne andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" ove presente; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio. Nel caso tale soluzione fosse tecnicamente irrealizzabile e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica.

Non è consentita in nessun caso l'installazione di antenne trasmittenti della telefonia mobile, secondo quanto stabilito dal Piano Comunale di organizzazione del sistema delle teleradiocomunicazioni adottato con D.C.C. n. 59 del 22.12.2008.

Ciò detto negli edifici con più di un'unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una sola antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla.

Le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate, capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura. Dovranno essere dimensionate nelle misure minime necessarie alla ricezione.

 

m) E’ vietata la demolizione e la ricostruzione di edifici o di loro parti, salvo di quelli ritenuti parzialmente e totalmente incongrui all’interno della presente scheda. E’ altresì consentita la demolizione delle superfetazioni avvenute nel corso del Novecento documentate in base ad analisi compiute dal progettista e valutate dagli uffici tecnici comunali, come prive di valore storico, architettonico e artistico e non pertinenti alla tipologia e all'organismo edilizio originario.

 

n) Tutti gli interventi ammessi debbono essere corredati dalla documentazione preliminare necessaria e sufficiente a permettere una corretta e completa valutazione del progetto.

 

o) Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

 

p) Realizzazione di nuovi volumi interrati

Non è consentita la realizzazione di nuovi volumi interrati

 

q) Porzioni di edifici e/o di elementi incongrui di facciata e delle coperture.

Al fine di perseguire una riqualificazione dei fronti e delle coperture, all’interno dell’ambito CE_TSU è sempre ammessa la demolizione degli elementi incongrui. La demolizione potrà avvenire salvaguardando sia le murature perimetrali, sia ogni elemento architettonico di facciata.

A titolo esemplificativo vengono definiti elementi incongrui:

-             Volumi in aggetto realizzati nel corso del Novecento (realizzati a sbalzo rispetto al filo facciata al fine di ricavare vani tecnici e/o di servizio);

-             Coperture realizzate con tecniche e materiali difformi rispetto al contesto;

-             Terrazzi e terrazzini con solai in c.a.;

-             Bucature realizzate nel corso del Novecento e che hanno mutato la struttura compositiva della facciata;

-             Tettoie;

-             Pergole;

-             Degrado antropico (impianti tecnologici in facciata).

 

Nel caso di interventi di manutenzione sui volumi incongrui valgono le norme contenute all’interno della presente scheda di ambito: l'obbiettivo di riqualificazione deve essere perseguito attraverso la sostituzione degli elementi non idonei con altri aventi caratteristiche conformi alle tipologie edilizie alle quali afferiscono.

 

q.1) Volumi incongrui.

E' consentita la demolizione delle volumetrie incongrue realizzate nel corso del Novecento poste in essere oltre il filo della facciata e il ripristino delle murature perimetrali.

Nel caso di interventi di manutenzione sui volumi incongrui valgono le norme contenute all’interno della presente scheda dell’ambito.

 

q.2) Coperture incongrue.

E' consentita la creazione di tetto a falde in sostituzione delle coperture a terrazzo con la nuova linea di gronda posta allo stesso livello dell'estradosso della copertura piana e inclinazione delle falde pari a quelle circostanti.

Nel caso di interventi di manutenzione sulle coperture a falde valgono le norme contenute all’interno della presente scheda dell’ambito.

Per gli interventi di manutenzione e di rifacimento delle coperture piane è prescritto:

- il rivestimento in lastre di pietra locale o cotto;

- il parapetto realizzato con ringhiera (avente un disegno semplice) in ferro battuto verniciato con pittura ferro-micacea antracite.

- che i canali di raccolta delle acque piovane siano realizzate all'interno della copertura;

- i comignoli in muratura dovranno essere intonacati e tinteggiati con terminale in pietra locale.

 

q.3) Terrazzi incongrui.

E’ sempre consentita la demolizione dei terrazzini in C. A. con il conseguente ripristino delle parti murarie retrostanti e/o degli intonaci. Qualora si proceda con la demolizione dei terrazzi in c.a., le ringhiere, antistanti le porte finestre, dovranno essere collocate all’interno della bucatura e avere un’altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,10 m. Gli elementi saranno in barre piene tonde o in piatti di larghezza massima 30 mm. La finitura sarà verniciata ferromicacea scura in colore grigio, nero o bruno, in accordo con le caratteristiche cromatiche del contesto di riferimento.

Nel caso di interventi di manutenzione valgono le norme contenute all’interno della presente scheda dell’ambito.

 

q.4) Bucature incongrue.

E’ sempre consentito:

- il ridimensionamento delle bucature che risultano palesemente difformi per dimensioni o per tipologia rispetto alle caratteristiche del costruito. Il ridimensionamento delle porte finestre dovrà essere finalizzato ad ottenere bucature di forma rettangolare con altezza massima 210 cm; quello delle finestre è rivolto all’ottenimento di bucature aventi forma rettangolare, con il lato lungo verticale. Non è ammesso modificare le bucature al fine di ottenere finestre di forma quadrata.

Inoltre, è consentita:

- la sostituzione di stipiti verticali, davanzali, cielini e soglie difformi;

- la sostituzione degli infissi difformi;

- la sostituzione di inferriate difformi.

 Nel caso di interventi di manutenzione valgono le norme contenute all’interno della presente scheda dell’ambito.

 

q.5) Tettoie

E’ sempre ammessa la demolizione di tutte le tettoie incongrue.

Per gli interventi di manutenzione e di rifacimento è prescritto che le tettoie soprastanti il portone di ingresso possano essere realizzate in lastre di ardesia con struttura in metallo a disegno semplice. Non è consentito realizzare tettoie in coppi e struttura lignea; altresì non è consentito l’uso di strutture leggere in acciaio e vetro, zincotitanio o rame. Si dovranno uniformare con l’ambiente con disegni e forme semplici, leggeri e trasparenti.

Nel caso di interventi di manutenzione valgono le norme contenute all’interno della presente scheda dell’ambito.

 

q.6) Pergole

E’ sempre ammessa la demolizione delle pergole incongrue.

Nel caso di interventi di manutenzione valgono le norme contenute all’interno della presente scheda dell’ambito.

 

q.7) Degrado antropico (impianti tecnologici in facciata).

E’ sempre ammessa la rimozione degli impianti tecnologici in facciata e gli interventi descritti al punto l).

 

r) Edifici incongrui.

Gli edifici ritenuti incongrui sono quei manufatti che risultano estranei al tessuto urbano del centro antico della città di Pompeiana per la loro tipologia edilizia, o per le volumetrie, o per le tecniche e/o i materiali costruttivi impiegati. Queste architetture appaiono come elementi estranei all’interno della morfologia urbana dell’ambito, in quanto interrompono quel continuum di edifici che definiscono lo spazio pubblico della piazza, della strada e dell’isolato. Essi, sono lesivi dell’immagine unitaria e della qualità urbana diffusa.

Tra questi troviamo alcuni fabbricati pluripiano costruiti nel secondo dopoguerra e caratterizzati da struttura in c.a., copertura prevalentemente a terrazzo, finestre di grandi dimensioni oscurate con avvolgibili, oltre che da volumetrie spesso eccessive rispetto a quelle presenti all’interno del tessuto storico.

Gli interventi da attuarsi su questi manufatti – individuati puntualmente all’interno della scheda dell’ambito CE_TSU -  possono riguardare un intero edificio o parti di esso. I fabbricati incongrui e/o porzioni di edifici ritenuti estranei al tessuto urbano possono essere demolite.

Inoltre, vengo fornite puntuali indicazioni per quegli edifici che, per mancato completamento delle opere e/o per crolli parziali delle strutture, risultino palesemente incompleti contribuendo a costituire elementi di degrado.

Le norme contenute al presente punto, relativo agli edifici incongrui, prevalgono su quelle facenti parte della presente scheda.

 

PROGETTO NORMA:

vedi schede allegate alla normativa del presente ambito.

 

Interventi consentiti

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40 %

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal presente strumento, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio d’uso degli immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): Si. La realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria comprende anche l'eliminazione degli elementi impropri rispetto alle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, come indicato al campo 7, punti m.

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si.

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti raggiungano la superficie minima di 38 mq si S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Accorpamento ammesso purché i relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da cui risulti che gli interventi stessi non comportino:

a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

b) compromissioni delle caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico -architettonico eventualmente presente nell'organismo edilizio;

c) mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate nella normativa del presente ambito;

e purché, in caso di progetti che comportino modifiche alle destinazioni d’uso e/od anche soltanto modifiche al numero e alla consistenza delle unità immobiliari esistenti, sia verificata la dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

 

- nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici, specificare l’ammissibilità di interventi:

- Senza modifiche alle strutture: Si

- Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e la demolizione di solai in legno se decorati e/o cassettonati e quanto precisato al campo 7.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio d’uso degli immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi.

-   nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici o in presenza di edifici individuati come di particolare pregio, specificare l’ammissibilità di interventi:

3)     Senza modifiche alle strutture: Si.

4)     Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e la demolizione di solai in legno se decorati e/o cassettonati e quanto precisato al campo 7.

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: Si, se volte all’eliminazione di elementi edilizi incongrui come precisato al campo 7.

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio d’uso degli immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico: No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma. Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.:  No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto r) e/o e individuati all’interno del progetto norma. Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma. Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali): No, ad accezione degli interventi individuati all’interno del progetto norma.

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

1)     Ampliamento volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC)  senza demolizione  max. NO (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5*.

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

*No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma.

 

Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC*:

-     Densità fondiaria massima: /   mq/mq

 

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No  %; - da credito edilizio No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio: No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito     edilizio: No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

Gli incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:

-     Densità fondiaria massima: /   mq/mq

 

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione: No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. No % di cui:

      - proprio No %; - da credito edilizio No %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito:

a) trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %; - da credito edilizio No %;

b) trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %; - da credito edilizio No %

 

6)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. No % di cui:

      - proprio No %; -da credito edilizio No %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito:

a) trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %; - da credito edilizio No %;

b) trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %:; - da credito edilizio No %;

 

7)     Costruzione di nuovi edifici (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.):

-     Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) No mq/mq (n. 4 e 14 RET)

-     Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max No % (n. 10 RET)

-     Numero di piani max No (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max No  m (n. 28 RET)

 

8)     Ristrutturazione urbanistica (indicare i parametri urbanistici come per la voce 7 e le eventuali prescrizioni progettuali e prestazionali): No

 

*No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma.

8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU di mq. 38. Non sono ammesse sopraelevazioni, né modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle geometrie originarie delle falde esistenti. E’ vietata la realizzazione di abbaini e terrazzi a pozzo, le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso.

- Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

- Coperture: Si rimanda alla disciplina del campo 7.

 

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti:  3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Per Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e di gronda: No

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: No

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: No % (max. 20%).

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini: No

Tipologia costruttiva dei terrazzi: No

Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C.

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

- Intervento ammesso: No

  - Intervento non ammesso: Si

9 - Disciplina della quantificazione della superficie accessoria

(Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.)

Superficie accessoria realizzabile 40 % della SU (superficie utile) nel limite delle Prescrizioni generali dell’Ambito.

10 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.)

Volume chiuso max. No mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale e comunque non eccedente 45 mc)

Parametri edilizi:

-     Altezza max. No m;

-     Superficie coperta max. No mq;

-     Distanza max. dall’edificio principale No m;

-     Caratteristiche costruttive: No

11 – Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi)

 

Tipo di impianto

Dimensioni max.

(mq o mc)

Indice di copertura max.

(% superficie insediamento)

Altezza massima

(oltre l’altezza degli edifici)

Caratteristiche costruttive per la mitigazione visiva

(coloriture, rivestimenti, ecc.)

Centrale termica/ cogenerazione/elettrica

No

No

No

No

Impianto di depurazione

No

No

No

No

Camini e filtri

No

No

No

No

Tralicci e condutture aeree

No

No

No

No

Serbatoi e silos

No

No

No

No

Altri impianti

No

No

No

No

12 – Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f), della l.r. 16/2008 e s.m.)

Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.):

Per gli interventi che comportino:

1)       Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2)       Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

3)       Sostituzione edilizia dell’immobile originario: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. relativa agli edifici incongrui (identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma) comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

 

Caratteristiche costruttive: Non ammessi all’interno dell’ambito.

Parcheggi privati pertinenziali negli interventi di nuova costruzione residenziale:

1)       35 mq ogni 100 mq di SU (superficie utile) nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. relativa agli edifici incongrui (identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma) comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2)       Caratteristiche costruttive: No

Parcheggi privati non pertinenziali:

 1 Parametri dimensionali: No

 2 Caratteristiche costruttive: No

 

13 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444

 

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a No %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a No %

14 - Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017)

Indicare le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.

 

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 1,5 dai confini di proprietà.

Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di progetto norma allegate al presente ambito.

15 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.): No

17 – Regole per la qualità progettuale degli interventi.

Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale:

Si rimanda alla disciplina del campo 7.

18 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

Si rimanda alle Normativa Geologica Attuativa

 

19 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

 

20 – Disciplina per il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante)

Dall’analisi della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di stabilimenti a rischio di incidenti.

 

21 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento:

1) Titolo abilitativo diretto: Si

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 22): si, nell’ipotesi di aumento del carico insediativo e di quanto previsto al campo 8. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si impegna a monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e successivamente cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi nella misura prevista dalla convenzione stessa.

22 - Dotazioni territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

La quantificazione delle dotazioni territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico.

Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU

Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Standard parcheggio pari 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

23 – Interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei tracciati/perimetri di intervento)

Al momento della redazione del P.U.C. Semplificato non risultano in essere interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive.

24– Quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS

Non previsto.

25 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi , qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: No

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: No

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): No

5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: No

6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: No

7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: No

26 – Assorbimento di SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione ed identificazione del relativo perimetro)

Non presenti.

 

 

 

 


 

 1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

CE-TSU-8

AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI STORICI URBANI

 

Localizzazione territoriale dell’Ambito: Il nucleo antico è un insediamento di mezzacosta sorto a circa 200 m. s.l.m. sul lieve declivio delle colline di S. Bernardo e di S. Giuseppe. Il nucleo edilizio è composto da una borgata distrutta dal terremoto del 1887; tuttavia risulta essere ancora riconoscibile l’impianto urbano e -limitatamente ad alcuni manufatti – la consistenza volumetrica degli elementi a schiera. L’ambito confina a nord, a sud, a ovest con RQ-TPA-2 e a est con il servizio pubblico cp1.

 

Descrizione sintetica: Agli inizi dell’anno Mille, terminato il periodo delle invasioni saracene, gli abitanti delle vicine alture, rassicurati dalla presenza dei Benedettini sulla collina di S. Stevi, si avvicinarono alla costa dando origine a quelle prime forme associative che rappresentarono un elemento unificante per la realizzazione dei nuclei abitativi, che successivamente costituiranno le borgate.

I nuclei antichi del Comune di Pompeiana risultano ancora oggi ben identificabile per la loro struttura urbana, ma anche per la tipologia edilizia dei manufatti e per le tecniche costruttive impiegate. Da una lettura sia dell’impianto urbano, sia degli alzati delle architetture che costituisco il centro antico della città, si può notare come il tessuto delle Borgate sia costituito da edifici a schiera; tuttavia, questa tipologia edilizia è frutto di un processo evolutivo della matrice monocellulare. Questo porta ad una successiva evoluzione tipologica che vede la formazione di elementi a schiera a seguito dell’unione di unità abitative poste sullo stesso piano. Inoltre, la successiva sopraelevazione delle costruzioni favorisce la separazione tra la zona commerciale e quella residenziale all’interno della stessa proprietà. Pertanto, l’evoluzione del tipo edilizio fa sì che la costruzione diventi un edificio consortile, dove negli ambienti pubblici o semipubblici vengono svolte le attività commerciali. L’evoluzione di questo tipo edilizio avviene sia dal punto di vista formale, sia da quello distributivo, dove le funzioni abitative sono tenute in netta separazione da quelle commerciali. Questo porta ad una unità edilizia nella quale le abitazioni vengono disposte in modo verticale e sovrastante, ottenendo così una casa plurifamiliare, spesso con piani differenziati attestati sul basamento. La borgata è stata distrutta dal sisma del 1887 e mai ricostruita.

 

Superficie territoriale dei sub-ambiti: 7.047 mq

 

Stima della densità territoriale esistente al momento dell’adozione del PUC: No mq SU/mq St

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n. 9

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo   A

2 -  Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*:

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico**;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco;

-            Vincolo cimiteriale;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 32 del 28 marzo 2016.

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Bellezze di insieme interessano l’ambito CE-TSU.

3

Ambito territoriale P.T.C.P. N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Consolidamento (prevalente); Mantenimento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

     NI-CO (prevalente); IS MA

4 -  Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

CE-TSU: Rg1; Pg1

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

 

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

   (max.% 20 rispetto alle funzioni principali dell’intervento)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

Per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

Per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente

a)residenza

b)turistico-ricettiva

c)produttiva e direzionale

d)commerciale

e)rurale

f)autorimesse/rimessaggi

g)servizi

 residenza

 

 

 

 turistico-ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

 commerciale < 150 mq

 

esercizi di vicinato

 

 

 

 

 

 

autorimesse e rimessaggi

 

 

 

servizi

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento.

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla

Tav. 4 di Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante)

Disciplina degli edifici urbani di pregio: Non presenti

 

Modalità di intervento: Non presenti

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Non presenti

Disciplina degli edifici rurali di pregio se presenti nell’Ambito: Non presenti

 

Modalità di intervento: Non presenti

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Non presenti

7 - Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

  Prescrizioni generali:

 

In linea generale ogni intervento non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario della Borgata.

Gli interventi edilizi non devono in alcun modo comportare l’alterazione sia dell’altezza degli edifici, sia dell’ingombro della superficie coperta; ciò premesso è ammessa la ricostruzione dei manufatti distrutti dal sisma del 1887. La ricostruzione potrà avvenire solo in quei casi in cui può essere testimoniato sia lo sviluppo planimetrico, sia altimetrico della costruzione; inoltre, i progetti architettonici dovranno essere redatti nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti prima dell’evento sismico. Pertanto, la ricostruzione dovrà avvenire mantenendo il sedime edilizio dei ruderi al fine di rispettare la maglia urbana non alterando in alcun modo il rapporto tra spazi pubblici e architetture, ma anche rispettando il rapporto tra le singole unità edilizie a schiera. Gli elementi edilizi ancora in essere dovranno essere recuperati nei modi e con le tecniche tipiche della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Per la ricostruzione delle porzioni del manufatto non più in essere si potrà procedere in alternativa nei modi seguenti:

-          Attraverso una ricostruzione fedele (dov’era e com’era) delle unità edilizie;

-          Esplicitando le aggiunte e le integrazioni. In questo caso il progetto deve valutare attentamente che le soluzioni impiegate non compromettano le preesistenze che sono sempre da conservarsi. Inoltre, dovrà essere valutato il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

 Qualora siano stati realizzati elementi edilizi incongrui, così come definito nell’art. 18 delle presenti Norme, si può procedere alla demolizione totale o parziale degli elementi edilizi estranei al contesto urbano.

Sono da ritenersi esclusi:

-        La totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

-        Il mancato rispetto della maglia edilizia esistente;

-        Gli interventi che possono compromettere le caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico - architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;

-        L’apertura di nuove finestre nelle porzioni ancora in essere dei ruderi ad eccezione di quelle tamponate e comunque solo nel caso sia dimostrabile l’effettiva riqualificazione della composizione del fronte che dovrà essere comunque giustificata da un’analisi storica/evolutiva del manufatto;

-        La modifica delle dimensioni delle bucature nelle porzioni ancora in essere dei ruderi che potrà essere apportata solo qualora venga dimostrata l’effettiva riqualificazione del fronte e fermo restando che dovrà essere comunque giustificata da un’analisi storica/evolutiva del manufatto;

-        Gli interventi di modificazione e alterazione dei fili di gronda e di colmo, nonché della forma e della tipologia dei manti di copertura;

-        La realizzazione di abbaini. Qualora sia effettivamente necessario, può essere autorizzata la realizzazione di lucernari in falda che non alterino le linee di copertura;

-        La demolizione di strutture voltate;

-        I frazionamenti che comportino unità abitative con superficie minore di 38 mq;

-        Il mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con quelle indicate al campo 5 della presente scheda.

 

b) Gli interventi ammissibili sulle coperture devono essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli edifici, assumendo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nel caso di rifacimento del tetto è obbligatorio il ripristino dei materiali, delle dimensioni e della forma esistenti, almeno per le porzioni di copertura visibili. Sui manti di copertura è prescritto l’uso di tegole marsigliesi. Dove la copertura originaria è costituita da pietra a spacco è d’obbligo effettuare integrazioni con lo stesso materiale. In caso di rinnovo totale, ove non sia possibile riutilizzare preferibilmente la pietra, si dovranno usare le tegole marsigliesi;

- non potranno essere impiegate opere di copertura precarie come, a mero titolo esemplificativo, tettoie, coperture sovraporta, piccole falde, eccetera realizzate in materiale non idonei tipo ondulux, lamiere, fibrocemento, eccetera;

- le coperture realizzate con materiali del tutto o in parte diversi da quelli descritti (a mero titolo esemplificavo: lamiera, cemento amianto, fibrocemento, eccetera), nell'atto del rinnovo del manto di copertura, dovranno essere sostituiti con i materiali sopradescritti;

- gli sporti della copertura dovranno essere realizzati in lastre in ardesia e/o sgusci intonacati. E’ espressamente escluso l'impiego di mensole in ferro, in travetti di calcestruzzo armato di qualsiasi tipo e di perlinati lignei.

Solamente, nel caso in cui i) il progetto preveda di esplicitare le porzioni della costruzione oggetto di ricostruzione; ii) non siano presenti elementi murari che dimostrino la pendenza e/o l’orientamento delle falde; iii) la copertura sia collassata così come gli elementi murari dell’ultimo piano, potrà essere realizzata una copertura piana. In tal caso: - il muretto parapetto dovrà essere realizzato in continuità con il filo facciata; - non potranno essere impiegate ringhiere e/o balaustre; - la pavimentazione dovrà essere realizzata in pietra locale.

 

c) Interventi sui fronti: intonaci, elementi lapidei, tinteggiature, decorazioni pittoriche ed apparati decorativi.

Prescrizioni di carattere generale da attuarsi anche sugli elementi murari ancora in essere (anche nel caso dei ruderi).

Sono da considerare elementi caratterizzanti da valorizzare e salvaguardare le superfici architettoniche intonacate e in pietra degli edifici, i materiali costitutivi delle malte e le strutture lapidee rappresentate dalle cornici e riquadri, dai cantonali, dagli stipiti, dai basamenti, dalle trabeazioni, dai gradini, dei davanzali, eccetera. Inoltre, da un punto di vista cromatico sono elementi caratterizzanti anche: i monocromi neutri, con i quali s'intendono i non-colori rilevati sugli intonaci nudi o scoloriti, sulle zoccolature o sulle cornici marcapiano o perimetrali agli infissi dei vari edifici; i colori associati ai manufatti lapidei presenti nell'edilizia storica.

Per il recupero sia dell'edilizia storica avente carattere di pregio dal punto di vista architettonico e/o artistico, sia di quella minore presente all’interno dell’ambito, si stabiliscono i seguenti principi uniformatori:

- Conservazione degli intonaci tradizionali mediante azioni di mantenimento-cura e adeguata manutenzione, nonché interventi di risanamento e consolidamento dei materiali recuperabili ancora in opera;

- Conservazione dei materiali lapidei a faccia vista con interventi di pulitura, consolidamento e protezione;

- Salvaguardia dei materiali lapidei facenti parte del costruito esistente (edilizia storica, muri a secco, terrazzamenti, lastricature pavimentali e di copertura, ecc.);

- Recupero dei valori materici e cromatici attraverso la graduale riduzione dei fenomeni di degrado fisico e di tipo ambientale o antropico derivanti dalla progressiva perdita delle tecnologie costruttive tradizionali, dalla non corretta applicazione delle modalità esecutive nel campo del restauro e / o del rifacimento decorativo.

 

I criteri per la scelta dei materiali di restauro, di ripristino e di rifacimento, sono:

a) Intonaci:

- rispetto della stratigrafia accertata nelle fasi di progetto esecutivo;

- mantenimento della traspirabilità dei supporti murari;

- compatibilità chimico - fisica con il supporto murario e con i trattamenti di finitura e/o pitturazione;

- rispetto delle finiture tradizionali.

b) Coloriture e tinteggiature:

- mantenimento dei sistemi pittorici di tipo minerale (tinte a base calce e pitture ai silicati di potassio) o ad elevata traspirabilità al vapore (pitture silossaniche);

- compatibilità chimico - fisica con il supporto murario e gli intonaci presenti in stratigrafia;

- variazioni significative dei parametri colorimetrici (tinta, saturazione, chiarezza), in funzione della tecnica di applicazione e della qualità tecnologica dei prodotti impiegati.

 

Quando la facciata è stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.

Non sono consentiti gli interventi atti alla trasformazione del prospetto da intonacato a pietra a vista.

 

c.1) Intonaci.

Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce.  In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno o simili) che non fossero originariamente a vista.

Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco originario da conservare.

Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.

Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.

Negli edifici dell’ambito, dove sarà necessario per gravi degradi e dissesti, il rifacimento dell’intonaco sarà realizzato con malta di calce, sabbia di fiume della stessa granulometria di quella rintracciabile negli intonaci storici.

E’ categoricamente vietato l’uso di malta cementizia su murature in pietra o miste, detto materiale è ammesso solo per riprendere o integrare parti già esistenti.

E’ sempre vietata la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere.

Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci.

 

c.2) Elementi lapidei.

Gli edifici con struttura in pietra faccia a vista devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari.

E’ consentito il rifacimento delle stuccature del paramento murario faccia a vista ogni qualvolta il loro stato di conservazione sia tale da favorire la penetrazione di acqua nella muratura e quindi da pregiudicare la buona conservazione del paramento medesimo. La nuova stuccatura dovrà essere della stessa composizione, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà introdurre alcuna alterazione cromatica.

Reintegrazioni di paramenti murari faccia a vista sono ammesse nei soli casi di lacune che evidenzino sicuro carattere degradante, di localizzati stati di degrado talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento e recupero dell’integrità del paramento, o quando esistano delle parti realizzate in muratura di mattone o altro. In tali casi la reintegrazione dovrà avvenire col metodo cosiddetto "a cuci e scuci", rimuovendo i materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi conci dello stesso materiale, pezzatura, lavorazione e colore di quelli originari. Analoga a quelle originali dovranno essere anche la stuccatura e la finitura superficiale della parte sostituita.

 

c.3) Tinteggiature.

In mancanza di Progetto Colore esteso all’ambito CE-TSU che disciplina precisamente le modalità di intervento sui prospetti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che intervengono sui colori delle facciate dovranno attenersi al criterio di migliore inserimento nel contesto storico in cui si opera.

Le tinteggiature vanno scelte tra i colori usati storicamente nell'edificio, documentati dalle tracce dei colori precedenti rinvenibili in situ o, mancando riferimenti diretti, ipotizzabili riferendosi ai pigmenti usati anticamente nell’ambito. I colori proponibili andranno scelti tra quelli che s'intonano meglio con gli edifici circostanti.

Si considerano rispondenti le tecniche di tinteggiatura a calce. E’ consentito l’uso di coloriture minerali a base di silicato di potassio stabilizzato nel rispetto delle norme DIN 18363 e pigmenti solidi alla luce e agli alcali (da applicare su fondo isolante e consolidante a base di silicato di potassio stabilizzato).

Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorché traspiranti) e gli acrilici in genere nonché i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l’intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma, essere rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale.

In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle ammesse, dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati. Altrettanto dicasi per i colori ed i toni della tinteggiatura.

Gli interventi di tinteggiatura assicurano la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate.

 

c.4) Decorazioni pittoriche ed apparati decorativi.

Gli interventi di tinteggiatura assicurano la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate (fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, ecc.).

 

d) Finestre.

Il materiale da preferirsi per la realizzazione degli infissi è il legno, con verniciatura a corpo nei colori tradizionali per quanto attiene le persiane (il colore dovrà essere uniforme su tutto il prospetto): la ferramenta deve essere realizzata nello stesso colore o nero opaco. Potrà essere ammesso il ricorso ad infissi in alluminio elettrocolorato, non lucido con esclusione di tutte le forme di anodizzazione, e in pvc (da impiegarsi eventualmente solo per i telai delle vetrazioni) con finitura goffrata non lucida. Sono escluse chiusure esterne a sportello. Previo particolare esame degli elementi costruttivi e dell’inserimento ambientale-architettonico, possono essere consentiti infissi non in legno (che dovrà sempre essere il materiale da preferirsi) purchè si adoperino i materiali sopraindicati, se di colore tale da inserirsi in maniera equilibrata nell’insieme architettonico dell’edificio.

Per tutti i tipi di serramenti la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida. Per le chiusure esterne non sono ammessi antoni pieni, serrande, avvolgibili, veneziane, ma anche infissi in alluminio anodizzato e/o elettrocolorato.

Le persiane devono essere alla genovese. Soltanto qualora si scegliesse di ricostruire le parti crollate le parti del fabbricato utilizzando un linguaggio compositivo contemporaneo finalizzato a denunciare le aggiunte/integrazioni si potranno non mettere le persiane, ma si potranno impiegare sistemi di oscuramento interni all’alloggio (scuri, tende, ecc). In tutti i casi non è mai ammesso l’uso di avvolgibili.

Le finestre avere ante ripartite con riquadri, oppure costituite da semplici finestre; in entrambi i casi dovranno essere verniciate di colore bianco. E’ consentito l’uso di doppie finestre che, comunque, è da escludersi nel caso di apposizione a filo esterno della facciata. Sono comunque esclusi vetri specchiati e le suddivisioni delle vetrate del tipo “all’inglese”. E’ vietata l’apposizione di insegne pubblicitarie nei vani delle finestre. Elementi integrativi dell’infisso sono gli scuri all’interno e le persiane all’esterno. Gli scuri dovranno essere dipinti con le medesime tonalità dell’infisso. Non è ammessa l’applicazione di tapparelle avvolgibili; nel caso di edifici dove esse già esistono, ne sarà curata la rimozione qualora essi siano sottoposti ad interventi edilizi  significativi.

 

e) Porte e portoni

Costituendo elemento essenziale dell’immagine degli edifici, gli interventi su porte e portoni presuppongono uno specifico esame. Per le parti in muratura in tutte le aree del centro storico è vietato l’ampliamento o l’apertura di nuove porte. Ciò, in particolare, ogni qualvolta le porte esistenti siano corredate da specifici elementi architettonici come spallette, archi, travi, eccetera. Possono essere consentiti ripristini di porte chiuse in passato e, solo su edifici che hanno subito manomissioni e/o modifiche sostanziali ne è consentita l’apertura di nuove, salvaguardando comunque l’equilibrio delle proporzioni della facciata. Per gli infissi: l’obbiettivo è la massima salvaguardia ed il ripristino di porte e portoni in legno. E’ pertanto richiesta preventivamente la documentazione dello stato esistente, e in caso di infissi di legno conservati, ne è consentita la sola manutenzione; mentre, nel caso di infissi in legno con caratteristiche particolari, se non recuperabile l’esistente, dovrà essere prevista la sostituzione con copia analoga.

Eccezionalmente in casi di documentate impossibilità a ripristinare gli infissi in legno che siano già stati rimossi in passato, può essere autorizzata con apposito provvedimento motivato l’installazione di infissi esterni in ferro o alluminio, purché di colore scuro, per il sostegno di vetrate di chiusura. Di norma le chiusure, in questo caso, sono realizzate con soli vetri di sicurezza e antisfondamento.

Per i locali al piano terra ad uso commerciale è ammesso l'impiego di cancelli in ferro a maglie aperte, purché collocati al filo interno dello stipite.

 

f) Elementi di facciata

f.1) Cornicioni e sporti della copertura.

L’obbiettivo del restauro, nelle unità edilizie dove sono presenti cornicioni e aggetti della copertura da considerarsi originali alla costruzione, sarà quello di preservare tali elementi poichè facenti parte dell’apparato decorativo dell’unità edilizia. Nei tetti a falda lo sporto di gronda dovrà essere sempre in lastre di pietra secondo la tradizione locale. Pertanto, lo sporto della linea di gronda è realizzato in lastre di ardesia sporgenti dal filo facciata. Nei casi in cui è presente una sguscia di intonaco gli interventi auspicabili saranno rivolti al recupero delle cornici e degli sporti alla linea di gronda con i materiali e le tecniche descritte al punto c).

L’obbiettivo primo delle lavorazioni deve essere la conservazione e la non alterazione delle tecniche costruttive impiegate attraverso l’inserimento e l’uso di materiali ed elementi impropri.

 

f.2) Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno essere realizzati in rame. I canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o rettangolari.

Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi.

In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due edifici contigui.

In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l’integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l’allineamento verticale).

La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, potrà essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

 

f.3) Canne fumarie

Le canne fumarie devono essere realizzate internamente all’edificio.

 

f.4) Impianti di condizionamento

Sulle facciate degli edifici prospettanti su strade e piazze pubbliche è vietata l’installazione di qualsiasi tipo di macchinario a servizio di impianti.

Gli elementi esterni di ricambio aria devono essere posizionati, laddove esiste la possibilità, su cavedi interni o, se non fosse possibile, dovranno essere installati adottando ogni misura opportuna per il conseguimento del minore impatto visivo dell'elemento nel contesto di facciata, anche se secondaria.

Qualora ciò non sia possibile dovranno essere impiegate opportune soluzioni progettuali al fine di limitare al massimo l’impatto visivo. Si prescrive l’installazione in nicchia muraria chiusa con sportello verniciato e, se necessarie, con eventuali porzioni grigliate ugualmente verniciate nel colore di facciata.

 

f.5) Ringhiere

Le ringhiere devono essere posizionate laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

Le ringhiere devono avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,10 m; non devono essere scalabili, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. Gli elementi saranno in barre piene tonde o in piatti di larghezza massima mm 30. La finitura sarà verniciata con vernice ferromicacea scura in colore grigio, nero o bruno, in accordo con le caratteristiche cromatiche del contesto di riferimento.

 

f.6) Zoccolatura

Non è consentita l'applicazione di zoccolatura basamentale sui prospetti di edifici con paramento murario in pietra faccia a vista.

La fascia basamentale dell'edificio può essere priva di trattamento evidenziato. In alternativa, per un’altezza non superiore a 100 cm circa, può eventualmente essere evidenziata con intonaco strollato alla genovese o con semplice tinteggiatura, oppure essere rivestita con zoccolatura in lastre di pietra arenaria o ardesia.

 

f.7) Insegne pubblicitarie

Su tutti gli edifici l’installazione di insegne pubblicitarie è consentita esclusivamente all’interno dei vani porta, nella parte in alto degli stessi, in posizione arretrata di almeno 5 cm rispetto al filo esterno del muro. Si raccomandano insegne pubbliche realizzate direttamente sui vetri; sono altresì consigliate insegne che non chiudano l’intero spazio disponibile, ma conservino, ameno in altezza, uno stacco con il limite inferiore dell’architrave o dell’arco soprastante. Di norma le insegne dovranno essere costitute da fasce leggere o singole lettere e simboli grafici. In presenza di inferiate in ferro battuto, queste saranno conservate in vista. Sono escluse le spallette laterali del vano porta, nonché all’interno dei vani finestra, ancorchè situate al piano strada. Sono vietate le insegne addossate al muro, nonché quelle affisse “a bandiera”. Nelle insegne deve essere apposto solo il nome dell’esercizio ed eventuali simboli grafici. L’apposizione dei corpi illuminanti diversi da quelli della pubblica illuminazione è di norma esclusa in tutte le vie del centro storico. Si raccomanda che i progetti per la sostituzione ed installazione di insegne nonché quelli per la sistemazione di ingressi e vetrine di negozi del centro storico siano accompagnati dalla presentazione di disegni di insieme a colori. Diversa normativa è da applicare ai cartelli indicatori stradali inerenti le attività in albergo e l’ospitalità tristica in generale, ed identica procedura sarà seguita per le zone pedonali, con cartelli indicatori limitatamente a ristoranti e alberghi. Tutte le autorizzazioni ad apporre insegne e cartelli indicatori sono consentite solo a seguito della presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di pubblicità.

 

f.8) Tende solati

L’autorizzazione all’applicazione di tende solari a piano strada è concessa previo parere positivo degli uffici competenti, ai fini di accertare la compatibilità con le esigenze del traffico. Tale autorizzazione è concessa con la sola indicazione dell’esercizio ed i colori saranno preferibilmente uniformi e rapportati al cromatismo dell’edificio. I sostegni, in ogni caso, saranno del tipo a braccio estensibile, che non implichino appoggi a terra. L’area coperta dalla tenda solare nella sua massima estensione sarà considerata suolo pubblico occupato ogni qual volta venga interessata una via o una piazza comunale. E’ consequenziale la necessità della relativa autorizzazione da parte dell’Ufficio di Pulizia Urbana ed il pagamento della tassa connessa. Per l’istallazione di tende solari ai piani superiori, in appartamenti privati, vale la norma che essa è consentita ogni qual volta si intendano coprire superfici a balcone o a terrazzo, previo esame delle soluzioni di insieme quando si tratti di edifici di particolare pregio architettonico. Altre strutture metalliche leggere, come sostegni per piante rampicanti e stenditoi, sono applicabili quando risultino collocati all’interno di balconi e terrazze. Sono invece esclusi in forma aggettante, quando si trovino al di sopra di strade e piazze pubbliche.

 

f.9) Targhe

L’apposizione di targhe è consentita solo per l’indicazione del nome, della ragione sociale e dell’attività di studi, ditte, professionisti o enti che abbiano sede nell’edificio interessato. I materiali consentiti sono la pietra non lucida, il travertino, i metalli bruniti: sono invece esclusi i vetri, i materiali plastici, i metalli lucidi. La dimensione massima di ogni targa è di 25 x 40 c. Di norma la targa è posta sul lato di destra, entrando, dalla porta o dal portone di ingresso. Quando su un lato vengono collocate più targhe, è preferibile che siano dello stesso materiale. In ogni caso su ogni lato non può essere occupata una superficie superiore a 75 X 40 cm. Fino a tale dimensione possono essere realizzate anche targhe in numero tale da indicare la presenza di più di tre attività. L’autorizzazione all’apposizione di targhe è subordinata alla dimostrazione della corrispondenza dell’attività indicata con la destinazione d’uso dei locali relativi.

 

f.10) Campanelli, citofoni e videocitofoni

L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci a lato del portone di ingresso. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d’ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi (ad esempio cornici dipinte e/o in pietra). Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

La pulsantiera deve essere unica per tutte le unità immobiliari e non deve essere posta in rilievo rispetto al filo facciata.

Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate in ottone o bronzo.

 

f.11) Pergolati

Tutti i pergolati ricadenti all’interno dell’ambito CE-TSU, sia che essi siano posti in adiacenza del filo facciata, sia separati dalla costruzione dovranno essere costituiti da montanti verticali e correnti orizzontali, quest’ultimi con passo non inferiore a 50 cm, realizzato con elementi semplici. In relazione al contesto, sulla base delle caratteristiche di prospetto, gli elementi strutturali saranno in legno naturale trattato ad olio o verniciato trasparente opaco, o in ferro verniciato in colore grigio scuro o bruno con finitura ferromicacea.I travetti lignei avranno sezione di dimensioni massime 100 x 100 mm. I profili metallici potranno essere in piatti di lato massimo mm 60 o a sezione tubolare. E’ sempre vietata l’installazione di qualunque elemento di copertura o schermatura, fisse e temporanee, ad eccezione delle specie vegetali rampicanti.

 

g) Pannelli solari termici e fotovoltaici

I pannelli solari termici e fotovoltaici installati inseriti e integrati nella falda di copertura e non impegnare più del 20% della falda stessa; devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari. I pannelli solari saranno del tipo a circolazione forzata; non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti oppure delocalizzato in luoghi non visibili all'esterno. Inoltre, nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti a limitazioni dimensionali, e possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici.

 

h) Balconi e poggioli

E' vietato sostituire con altre strutture i balconi esistenti realizzati con lastre di pietra – in arenaria, ardesia, eccetera – incassate nel muro e sostenute da mensole in ferro o ghisa.

Nel caso di degrado degli elementi lapidei si devono eseguire stuccature o ritassellature con materiale il più possibile omogeneo all’originale.

Le stuccature devono essere fatte con un composto di malta di calce o di resine epossidiche nel quale l’aggregato sia costituito dalla pietra in polvere.

E’ da evitare l’uso di collanti per unire tra loro due lastre di pietra a favore del tradizionale uso di spine di ferro piombate all’interno della pietra.

Sono vietati i pavimenti in klincker o piastrelle ceramiche.

 

Non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi. E’ ammessa la demolizioni di quelli realizzati con tecniche costruttive incongrue.

 

i)  Le aree inedificate e le sistemazioni a verde, ad uso pubblico o privato, interposte agli edifici o comunque a essi pertinenti debbono rimanere inalterate. Ogni loro modificazione è soggetta agli stessi controlli degli interventi sugli immobili;

 

l) Impianti tecnologici

Rete elettrica e telefonica

Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l’ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile. I cavi della rete elettrica e telefonica da installare sulla facciata degli edifici devono essere posati in modo ordinato ed organico, al fine sia di rendere pienamente leggibile l’impianto architettonico della facciata e dovranno essere, quanto più possibile, occultati alla vista. In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità sopradescritte. In linea generale i cavi debbono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all’esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata o per l’eccessiva onerosità dell’intervento, si considerano rispondenti alle prescrizioni quando risultino:

-disposti secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi;

-disposti secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano od altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi;

-disposti al di sotto del manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda.

Quando, per le caratteristiche dell’edificio, non sia possibile conseguire una delle sistemazioni è inoltre ammesso disporre i cavi secondo una linea orizzontale immediatamente al di sotto della quota di imposta dell’aggetto di gronda, se presente.

 

Impianti acqua e simili

Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di acqua e simili debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili dall’esterno. Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata. Quando sia inevitabile la installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad una estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della stessa.

 

Contatori

In linea generale i contatori devono essere collocati internamente all’edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.

 

Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della televisione e della telefonia mobile

Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione in linea generale debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura.

Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.

Le antenne andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" ove presente; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio. Nel caso tale soluzione fosse tecnicamente irrealizzabile e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica.

Non è consentita in nessun caso l'installazione di antenne trasmittenti della telefonia mobile, secondo quanto stabilito dal Piano Comunale di organizzazione del sistema delle teleradiocomunicazioni adottato con D.C.C. n. 59 del 22.12.2008.

Ciò detto negli edifici con più di un'unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una sola antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla.

Le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate, capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura. Dovranno essere dimensionate nelle misure minime necessarie alla ricezione.

 

m) E’ vietata la demolizione e la ricostruzione di edifici o di loro parti, salvo di quelli ritenuti parzialmente e totalmente incongrui all’interno dell’art.18 delle presenti Norme. E’ altresì consentita la demolizione delle superfetazioni avvenute nel corso del Novecento documentate in base ad analisi compiute dal progettista e valutate dagli uffici tecnici comunali, come prive di valore storico, architettonico e artistico e non pertinenti alla tipologia e all'organismo edilizio originario. E’ consentita la demolizione delle vasche di raccolta dell’acqua.

 

n) Tutti gli interventi ammessi debbono essere corredati dalla documentazione preliminare necessaria e sufficiente a permettere una corretta e completa valutazione del progetto.

 

o) Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

 

p) Realizzazione di nuovi volumi interrati

Non è consentita la realizzazione di nuovi volumi interrati

 

Interventi consentiti

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40 %

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal presente strumento, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio d’uso degli immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): Si. La realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria comprende anche l'eliminazione degli elementi impropri rispetto alle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, come indicato al campo 7, punti m e n.

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si.

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti raggiungano la superficie minima di 38 mq si S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Accorpamento ammesso purché i relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da cui risulti che gli interventi stessi non comportino:

a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

b) compromissioni delle caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico -architettonico eventualmente presente nell'organismo edilizio;

c) mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate nella normativa del presente ambito;

e purché, in caso di progetti che comportino modifiche alle destinazioni d’uso e/od anche soltanto modifiche al numero e alla consistenza delle unità immobiliari esistenti, sia verificata la dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

 

- nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici, specificare l’ammissibilità di interventi:

- Senza modifiche alle strutture: Si

- Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e la demolizione di solai in legno se decorati e/o cassettonati e quanto precisato al campo 7.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio d’uso degli immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi.

-   nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici o in presenza di edifici individuati come di particolare pregio, specificare l’ammissibilità di interventi:

3)     Senza modifiche alle strutture: /

4)     Con modifiche alle strutture: /

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: Si, se volte all’eliminazione di elementi edilizi incongrui come precisato al campo 7 punto m).

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico: No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto m). Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.:  No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto m). Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001.

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto m).

 

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali): Si, se volti all’ ricostruzione dei ruderi nel caso sia dimostrabile la consistenza volumetrica del manufatto prima del sisma del 1887.

La consistenza volumetrica dovrà essere dimostrata attraverso una puntuale relazione che attesti il sedime del manufatto e il suo sviluppo in altezza; altresì, dovrà essere prodotto un rilievo planimetrico e altimetrico dei ruderi che si intende recuperare.  Infine, la relazione storica dovrà descrivere la costruzione prima del sisma con riferimento sia alle tipologie edilizie, sia alle tecnologie costruttive. Potranno essere prodotti degli elaborati grafici che, a seguito dell’analisi storica e dei rilievi eseguiti in sito, rappresentino lo stato della costruzione prima degli eventi sismici.

 

All’interno dell’ambito CE-TSU il limite max di S.U. che può essere recuperata attraverso il ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti è pari a 500 mq. La superficie accessoria potrà essere pari al 30% della SU.

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: Si.

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: Si; tuttavia, è ammessa la ricostruzione con dimensione inferiori alla preesistente consistenza volumetrica.

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

1)     Ampliamento volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC)  senza demolizione  max. NO (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5*.

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

 

Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC*:

-     Densità fondiaria massima: /   mq/mq

 

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No  %; - da credito edilizio No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio: No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito     edilizio: No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

Gli incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:

-     Densità fondiaria massima: /   mq/mq

 

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione: No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. No % di cui:

      - proprio No %; - da credito edilizio No %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito:

a) trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %; - da credito edilizio No %;

b) trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %; - da credito edilizio No %

 

6)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. No % di cui:

      - proprio No %; -da credito edilizio No %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito:

a) trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %; - da credito edilizio No %;

b) trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con incremento max No % di cui:

- proprio No %:; - da credito edilizio No %;

 

7)     Costruzione di nuovi edifici (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.):

-     Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) No mq/mq (n. 4 e 14 RET)

-     Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max No % (n. 10 RET)

-     Numero di piani max No (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max No  m (n. 28 RET)

 

8)     Ristrutturazione urbanistica (indicare i parametri urbanistici come per la voce 7 e le eventuali prescrizioni progettuali e prestazionali): No

 

 

8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU di mq. 38. Non sono ammesse sopraelevazioni, né modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle geometrie originarie delle falde esistenti. E’ vietata la realizzazione di abbaini e terrazzi a pozzo, le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso.

- Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

- Coperture: Si rimanda alla disciplina del campo 7.

 

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti:  3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Per Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e di gronda: No

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: No

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: No % (max. 20%).

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini: No

Tipologia costruttiva dei terrazzi: No

Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C.

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

- Intervento ammesso: No

  - Intervento non ammesso: Si

9 - Disciplina della quantificazione della superficie accessoria

(Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.)

Superficie accessoria realizzabile 30 % della SU (superficie utile) in funzione delle Prescrizioni generali dell’Ambito.

10 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.)

Volume chiuso max. No mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale e comunque non eccedente 45 mc)

Parametri edilizi:

-     Altezza max. No m;

-     Superficie coperta max. No mq;

-     Distanza max. dall’edificio principale No m;

-     Caratteristiche costruttive: No

11 – Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi)

 

Tipo di impianto

Dimensioni max.

(mq o mc)

Indice di copertura max.

(% superficie insediamento)

Altezza massima

(oltre l’altezza degli edifici)

Caratteristiche costruttive per la mitigazione visiva

(coloriture, rivestimenti, ecc.)

Centrale termica/ cogenerazione/elettrica

No

No

No

No

Impianto di depurazione

No

No

No

No

Camini e filtri

No

No

No

No

Tralicci e condutture aeree

No

No

No

No

Serbatoi e silos

No

No

No

No

Altri impianti

No

No

No

No

12 – Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f), della l.r. 16/2008 e s.m.)

Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.):

Per gli interventi che comportino:

1)Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2)Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

3)Sostituzione edilizia dell’immobile originario: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. relativa agli edifici incongrui (identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma) comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

 

Caratteristiche costruttive: Non ammessi all’interno dell’ambito.

Parcheggi privati pertinenziali negli interventi di nuova costruzione residenziale:

1) 35 mq ogni 100 mq di SU (superficie utile) nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. relativa agli edifici incongrui (identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del progetto norma) comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2) Caratteristiche costruttive: No

Parcheggi privati non pertinenziali:

 1 Parametri dimensionali: No

 2 Caratteristiche costruttive: No

 

13 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444

 

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a No %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a No %

14 - Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017)

Indicare le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.

 

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 1,5 dai confini di proprietà.

Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di progetto norma allegate al presente ambito.

15 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.): No

17 – Regole per la qualità progettuale degli interventi.

Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale:

Si rimanda alla disciplina del campo 7.

18 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

Si rimanda alle Normativa Geologica Attuativa

 

19 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

20 – Disciplina per il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante)

Dall’analisi della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di stabilimenti a rischio di incidenti.

 

21 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento:

1) Titolo abilitativo diretto: Si

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 22): si, nell’ipotesi di aumento del carico insediativo. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si impegna a monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e successivamente cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi nella misura prevista dalla convenzione stessa.

22 - Dotazioni territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

La quantificazione delle dotazioni territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico.

Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU

Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

23 – Interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei tracciati/perimetri di intervento)

Al momento della redazione del P.U.C. Semplificato non risultano in essere interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive.

24– Quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS

Non previsto.

25 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi , qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: No

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: No

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): No

5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: No

6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: No

7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: No

26 – Assorbimento di SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione ed identificazione del relativo perimetro)

Non presenti.