1
- Elementi
identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito
urbanistico |
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Sigla Ambito: CE-TSU-8 AMBITO
DI CONSERVAZIONE TESSUTI STORICI URBANI |
Localizzazione territoriale dell’Ambito: Il nucleo antico è un insediamento di mezzacosta sorto a circa 200 m.
s.l.m. sul lieve declivio delle colline di S. Bernardo e di S. Giuseppe. Il
nucleo edilizio è composto da una borgata distrutta dal terremoto del 1887;
tuttavia risulta essere ancora riconoscibile l’impianto urbano e
-limitatamente ad alcuni manufatti – la consistenza volumetrica degli
elementi a schiera. L’ambito confina a nord, a sud, a ovest con RQ-TPA-2 e a
est con il servizio pubblico cp1. Descrizione
sintetica: Agli inizi dell’anno Mille, terminato il periodo
delle invasioni saracene, gli abitanti delle vicine alture, rassicurati dalla
presenza dei Benedettini sulla collina di S. Stevi, si avvicinarono alla
costa dando origine a quelle prime forme associative che rappresentarono un
elemento unificante per la realizzazione dei nuclei abitativi, che successivamente
costituiranno le borgate. I nuclei antichi del Comune di Pompeiana risultano
ancora oggi ben identificabile per la loro struttura urbana, ma anche per la
tipologia edilizia dei manufatti e per le tecniche costruttive impiegate. Da una lettura sia dell’impianto urbano, sia degli alzati
delle architetture che costituisco il centro antico della città, si può
notare come il tessuto delle Borgate sia costituito da edifici a schiera;
tuttavia, questa tipologia edilizia è frutto di un processo evolutivo della
matrice monocellulare. Questo porta ad una successiva evoluzione tipologica
che vede la formazione di elementi a schiera a seguito dell’unione di unità
abitative poste sullo stesso piano. Inoltre, la successiva sopraelevazione
delle costruzioni favorisce la separazione tra la zona commerciale e quella
residenziale all’interno della stessa proprietà. Pertanto, l’evoluzione del
tipo edilizio fa sì che la costruzione diventi un edificio consortile, dove
negli ambienti pubblici o semipubblici vengono svolte le attività
commerciali. L’evoluzione di questo tipo edilizio avviene sia dal punto di
vista formale, sia da quello distributivo, dove le funzioni abitative sono
tenute in netta separazione da quelle commerciali. Questo porta ad una unità
edilizia nella quale le abitazioni vengono disposte in modo verticale e
sovrastante, ottenendo così una casa plurifamiliare, spesso con piani
differenziati attestati sul basamento. La borgata è stata distrutta dal sisma
del 1887 e mai ricostruita. Superficie territoriale dei sub-ambiti: 7.047 mq Stima della densità territoriale esistente al momento
dell’adozione del PUC: No mq
SU/mq St Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25
/07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.): Ambito n. 9 |
Riferimento
alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968: Zona
tipo A |
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2
- Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*: -
-
-
-
-
-
-
-
*Per la
puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai
piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni
di legge. ** Bellezze
di insieme interessano l’ambito CE-TSU. |
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3
Ambito territoriale
P.T.C.P. N: 59 Indirizzo generale
per l’Assetto Insediativo: Consolidamento
(prevalente); Mantenimento (Mantenimento;
Consolidamento; Modificabilità) Regime
normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della
adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.) NI-CO (prevalente); IS MA |
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4
- Indicare solo gli
eventuali regimi normativi con efficacia
prescrittiva di altri Piani territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi
operanti sull’Ambito: CE-TSU: Rg1; Pg1 |
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5 - Disciplina delle
destinazioni d’uso (Art. 13 l.r.
16/2008 e s.m.) |
Categorie funzionali
art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo) |
Funzioni
principali previste |
Funzioni complementari previste
(max.% 20
rispetto alle funzioni principali dell’intervento) |
Eventuali
limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m. |
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Per
utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1 |
Per
assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela
dell’ambiente |
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a)residenza b)turistico-ricettiva c)produttiva e direzionale d)commerciale e)rurale f)autorimesse/rimessaggi g)servizi |
residenza |
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turistico-ricettiva |
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commerciale
< 150 mq |
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esercizi di vicinato |
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autorimesse e rimessaggi |
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servizi |
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Disciplina transitoria delle destinazioni
d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC: Destinazioni
d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad
esaurimento. |
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6 – Disciplina degli
edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla Tav. 4 di Struttura
del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante) |
Disciplina
degli edifici urbani di pregio: Non
presenti Modalità
di intervento: Non presenti Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante: Non
presenti |
Disciplina
degli edifici rurali di pregio se presenti nell’Ambito: Non
presenti Modalità
di intervento: Non presenti Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante: Non
presenti |
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7 - Disciplina degli
interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili (Art. 3 D.P.R.
380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.) |
Prescrizioni generali: In linea generale ogni
intervento non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne
pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario della
Borgata. Gli interventi edilizi non devono in alcun modo
comportare l’alterazione sia dell’altezza degli edifici, sia dell’ingombro
della superficie coperta; ciò premesso è ammessa la ricostruzione dei
manufatti distrutti dal sisma del 1887. La ricostruzione potrà avvenire solo
in quei casi in cui può essere testimoniato sia lo sviluppo planimetrico, sia
altimetrico della costruzione; inoltre, i progetti architettonici dovranno
essere redatti nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti prima
dell’evento sismico. Pertanto, la ricostruzione dovrà avvenire mantenendo il
sedime edilizio dei ruderi al fine di rispettare la maglia urbana non
alterando in alcun modo il rapporto tra spazi pubblici e architetture, ma
anche rispettando il rapporto tra le singole unità edilizie a schiera. Gli
elementi edilizi ancora in essere dovranno essere recuperati nei modi e con
le tecniche tipiche della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del
D.P.R. 380/2001. Per la ricostruzione
delle porzioni del manufatto non più in essere si potrà procedere in
alternativa nei modi seguenti: -
Attraverso
una ricostruzione fedele (dov’era e com’era) delle unità edilizie; -
Esplicitando
le aggiunte e le integrazioni. In questo caso il progetto deve valutare
attentamente che le soluzioni impiegate non compromettano le preesistenze che
sono sempre da conservarsi. Inoltre, dovrà essere valutato il corretto
inserimento nel contesto paesaggistico. Qualora siano stati realizzati elementi
edilizi incongrui, così come definito nell’art. 18 delle presenti Norme, si
può procedere alla demolizione totale o parziale degli elementi edilizi
estranei al contesto urbano. Sono da ritenersi esclusi: -
La totale sostituzione dell'organismo
edilizio preesistente; -
Il mancato rispetto della maglia
edilizia esistente; -
Gli interventi che possono
compromettere le caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali
dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico -
architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio; -
L’apertura di nuove finestre nelle
porzioni ancora in essere dei ruderi ad eccezione di quelle tamponate e
comunque solo nel caso sia dimostrabile l’effettiva riqualificazione della
composizione del fronte che dovrà essere comunque giustificata da un’analisi
storica/evolutiva del manufatto; -
La modifica delle dimensioni delle
bucature nelle porzioni ancora in essere dei ruderi che potrà essere
apportata solo qualora venga dimostrata l’effettiva riqualificazione del
fronte e fermo restando che dovrà essere comunque giustificata da un’analisi
storica/evolutiva del manufatto; -
Gli interventi di modificazione e
alterazione dei fili di gronda e di colmo, nonché della forma e della
tipologia dei manti di copertura; -
La realizzazione di abbaini. Qualora
sia effettivamente necessario, può essere autorizzata la realizzazione di
lucernari in falda che non alterino le linee di copertura; -
La demolizione di strutture voltate; -
I frazionamenti che comportino unità
abitative con superficie minore di 38 mq; -
Il mutamento delle destinazioni d'uso
incompatibile con quelle indicate al campo 5 della presente scheda. b) Gli
interventi ammissibili sulle coperture devono essere effettuati nel
rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli edifici,
assumendo le seguenti prescrizioni di carattere generale: - nel caso di rifacimento del tetto
è obbligatorio il ripristino dei materiali, delle dimensioni e della forma
esistenti, almeno per le porzioni di copertura visibili. Sui manti di
copertura è prescritto l’uso di tegole marsigliesi. Dove la copertura
originaria è costituita da pietra a spacco è d’obbligo effettuare
integrazioni con lo stesso materiale. In caso di rinnovo totale, ove non sia
possibile riutilizzare preferibilmente la pietra, si dovranno usare le tegole
marsigliesi; - non potranno essere impiegate
opere di copertura precarie come, a mero titolo esemplificativo, tettoie,
coperture sovraporta, piccole falde, eccetera realizzate in materiale non
idonei tipo ondulux, lamiere, fibrocemento, eccetera; - le coperture realizzate con
materiali del tutto o in parte diversi da quelli descritti (a mero titolo
esemplificavo: lamiera, cemento amianto, fibrocemento, eccetera), nell'atto
del rinnovo del manto di copertura, dovranno essere sostituiti con i
materiali sopradescritti; - gli sporti della copertura
dovranno essere realizzati in lastre in ardesia e/o sgusci intonacati. E’
espressamente escluso l'impiego di mensole in ferro, in travetti di
calcestruzzo armato di qualsiasi tipo e di perlinati lignei. Solamente, nel caso in cui i)
il progetto preveda di esplicitare le porzioni della costruzione oggetto di
ricostruzione; ii) non siano presenti elementi murari che dimostrino
la pendenza e/o l’orientamento delle falde; iii) la copertura sia collassata
così come gli elementi murari dell’ultimo piano, potrà essere realizzata una
copertura piana. In tal caso: - il muretto parapetto dovrà essere realizzato
in continuità con il filo facciata; - non potranno essere impiegate ringhiere
e/o balaustre; - la pavimentazione dovrà essere realizzata in pietra locale. c) Interventi sui fronti:
intonaci, elementi
lapidei, tinteggiature, decorazioni pittoriche ed
apparati decorativi. Prescrizioni di carattere generale da attuarsi anche sugli
elementi murari ancora in essere (anche nel caso dei ruderi). Sono da considerare elementi caratterizzanti da valorizzare e
salvaguardare le superfici architettoniche intonacate e in pietra degli
edifici, i materiali costitutivi delle malte e le strutture lapidee
rappresentate dalle cornici e riquadri, dai cantonali, dagli stipiti, dai
basamenti, dalle trabeazioni, dai gradini, dei davanzali, eccetera. Inoltre,
da un punto di vista cromatico sono elementi caratterizzanti anche: i
monocromi neutri, con i quali s'intendono i non-colori rilevati sugli
intonaci nudi o scoloriti, sulle zoccolature o sulle cornici marcapiano o
perimetrali agli infissi dei vari edifici; i colori associati ai manufatti
lapidei presenti nell'edilizia storica. Per il recupero sia dell'edilizia storica avente carattere di
pregio dal punto di vista architettonico e/o artistico, sia di quella minore
presente all’interno dell’ambito, si stabiliscono i seguenti principi
uniformatori: -
Conservazione degli intonaci tradizionali mediante azioni di
mantenimento-cura e adeguata manutenzione, nonché interventi di risanamento e
consolidamento dei materiali recuperabili ancora in opera; -
Conservazione dei materiali lapidei a faccia vista con interventi di
pulitura, consolidamento e protezione; - Salvaguardia dei materiali lapidei facenti parte del costruito
esistente (edilizia storica, muri a secco, terrazzamenti, lastricature
pavimentali e di copertura, ecc.); - Recupero dei valori
materici e cromatici attraverso la graduale riduzione dei fenomeni di degrado
fisico e di tipo ambientale o antropico derivanti dalla progressiva perdita
delle tecnologie costruttive tradizionali, dalla non corretta applicazione
delle modalità esecutive nel campo del restauro e / o del rifacimento
decorativo. I
criteri per la scelta dei materiali di restauro, di ripristino e di
rifacimento, sono: a)
Intonaci: -
rispetto della stratigrafia accertata nelle fasi di progetto esecutivo;
-
mantenimento della traspirabilità dei supporti murari; -
compatibilità chimico - fisica con il supporto murario e con i trattamenti di
finitura e/o pitturazione; -
rispetto delle finiture tradizionali. b)
Coloriture e tinteggiature: -
mantenimento dei sistemi pittorici di tipo minerale (tinte a base calce e
pitture ai silicati di potassio) o ad elevata traspirabilità al vapore
(pitture silossaniche); -
compatibilità chimico - fisica con il supporto murario e gli intonaci
presenti in stratigrafia; - variazioni
significative dei parametri colorimetrici (tinta, saturazione, chiarezza), in
funzione della tecnica di applicazione e della qualità tecnologica dei
prodotti impiegati. Quando
la facciata è stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono
sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste
architettonica originaria o quella storicizzata. Non
sono consentiti gli interventi atti alla trasformazione del prospetto da
intonacato a pietra a vista. c.1) Intonaci. Ogni
intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere
e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di
calce. In nessun caso sarà consentito
rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o
elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno o simili) che non fossero originariamente a
vista. Le
integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di
degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle
dell’intonaco originario da conservare. Gli intonaci
di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di
distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti,
ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile
alcuna ragionevole forma di restauro. Nel corso di
qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà
avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe
stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro
simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco,
costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio. Negli
edifici dell’ambito, dove sarà necessario per gravi degradi e dissesti, il
rifacimento dell’intonaco sarà realizzato con malta di calce, sabbia di fiume
della stessa granulometria di quella rintracciabile negli intonaci storici. E’
categoricamente vietato l’uso di malta cementizia su murature in pietra o
miste, detto materiale è ammesso solo per riprendere o integrare parti già
esistenti. E’ sempre
vietata la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere. Gli
interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno
essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne
fumarie, i comignoli, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere
tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate.
Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli
intonaci. c.2) Elementi
lapidei. Gli edifici
con struttura in pietra faccia a vista devono essere mantenuti e conservati
nel carattere e nella finitura originari. E’
consentito il rifacimento delle stuccature del paramento murario faccia a
vista ogni qualvolta il loro stato di conservazione sia tale da favorire la
penetrazione di acqua nella muratura e quindi da pregiudicare la buona
conservazione del paramento medesimo. La nuova stuccatura dovrà essere della
stessa composizione, colore e granulometria di quella originaria e non dovrà
introdurre alcuna alterazione cromatica. Reintegrazioni
di paramenti murari faccia a vista sono ammesse nei soli casi di lacune che
evidenzino sicuro carattere degradante, di localizzati stati di degrado
talmente accentuati da non consentire alcuna diversa forma di consolidamento
e recupero dell’integrità del paramento, o quando esistano delle parti
realizzate in muratura di mattone o altro. In tali casi la reintegrazione
dovrà avvenire col metodo cosiddetto "a cuci e scuci", rimuovendo i
materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi conci dello stesso
materiale, pezzatura, lavorazione e colore di quelli originari. Analoga a
quelle originali dovranno essere anche la stuccatura e la finitura
superficiale della parte sostituita. c.3) Tinteggiature.
In mancanza di Progetto
Colore esteso all’ambito CE-TSU che disciplina precisamente le modalità di
intervento sui prospetti, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria che intervengono sui colori delle facciate dovranno attenersi
al criterio di migliore inserimento nel contesto storico in cui si opera. Le tinteggiature vanno
scelte tra i colori usati storicamente nell'edificio, documentati dalle
tracce dei colori precedenti rinvenibili in situ o, mancando riferimenti
diretti, ipotizzabili riferendosi ai pigmenti usati anticamente nell’ambito. I
colori proponibili andranno scelti tra quelli che s'intonano meglio con gli
edifici circostanti. Si considerano rispondenti le tecniche di tinteggiatura a calce.
E’ consentito l’uso di coloriture minerali a base di silicato di potassio
stabilizzato nel rispetto delle norme DIN 18363 e pigmenti solidi alla luce e
agli alcali (da applicare su fondo isolante e consolidante a base di silicato
di potassio stabilizzato). Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo,
le pitture lavabili (ancorché traspiranti) e gli acrilici in genere nonché i
materiali di consistenza plastica da stendere sopra l’intonaco (intonaci
plastici, graffiati e simili). Le tinteggiature incongrue devono, di norma,
essere rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale. In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare,
ovviamente tra quelle ammesse, dovranno essere analoghi a quelli originari o
storicizzati. Altrettanto dicasi per i colori ed i toni della tinteggiatura. Gli interventi di tinteggiatura assicurano la conservazione ed
il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate. c.4) Decorazioni
pittoriche ed apparati decorativi. Gli
interventi di tinteggiatura assicurano la conservazione ed il recupero di
eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate (fasce marcapiano,
incorniciature di finestre, infissi, ecc.). d) Finestre. Il materiale
da preferirsi per la realizzazione degli infissi è il legno, con verniciatura
a corpo nei colori tradizionali per quanto attiene le persiane (il colore
dovrà essere uniforme su tutto il prospetto): la ferramenta deve essere
realizzata nello stesso colore o nero opaco. Potrà essere ammesso il ricorso
ad infissi in alluminio elettrocolorato, non lucido con esclusione di tutte
le forme di anodizzazione, e in pvc (da impiegarsi eventualmente solo per i telai delle
vetrazioni) con finitura goffrata non lucida. Sono escluse chiusure esterne a
sportello. Previo particolare esame degli elementi costruttivi e
dell’inserimento ambientale-architettonico, possono essere consentiti infissi
non in legno (che dovrà sempre essere il materiale da preferirsi) purchè si
adoperino i materiali sopraindicati, se di colore tale da inserirsi in
maniera equilibrata nell’insieme architettonico dell’edificio. Per tutti i tipi di
serramenti la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi
qualsiasi tipo di finitura lucida. Per le chiusure esterne non sono
ammessi antoni pieni, serrande, avvolgibili, veneziane, ma anche infissi in
alluminio anodizzato e/o elettrocolorato. Le persiane devono essere alla
genovese. Soltanto qualora si scegliesse di ricostruire le parti crollate le
parti del fabbricato utilizzando un linguaggio compositivo contemporaneo
finalizzato a denunciare le aggiunte/integrazioni si potranno non mettere le
persiane, ma si potranno impiegare sistemi di oscuramento interni
all’alloggio (scuri, tende, ecc). In tutti i casi non è mai ammesso l’uso di
avvolgibili. Le finestre avere ante ripartite con
riquadri, oppure costituite da semplici finestre; in entrambi i casi dovranno
essere verniciate di colore bianco. E’ consentito l’uso di doppie finestre
che, comunque, è da escludersi nel caso di apposizione a filo esterno della
facciata. Sono comunque esclusi vetri specchiati e le suddivisioni delle
vetrate del tipo “all’inglese”. E’ vietata l’apposizione di insegne
pubblicitarie nei vani delle finestre. Elementi integrativi dell’infisso sono
gli scuri all’interno e le persiane all’esterno. Gli scuri dovranno essere
dipinti con le medesime tonalità dell’infisso. Non è ammessa l’applicazione
di tapparelle avvolgibili; nel caso di edifici dove esse già esistono, ne
sarà curata la rimozione qualora essi siano sottoposti ad interventi
edilizi significativi. e) Porte e portoni Costituendo elemento essenziale
dell’immagine degli edifici, gli interventi su porte e portoni presuppongono
uno specifico esame. Per le parti in muratura in tutte le aree del centro
storico è vietato l’ampliamento o l’apertura di nuove porte. Ciò, in
particolare, ogni qualvolta le porte esistenti siano corredate da specifici
elementi architettonici come spallette, archi, travi, eccetera. Possono
essere consentiti ripristini di porte chiuse in passato e, solo su edifici
che hanno subito manomissioni e/o modifiche sostanziali ne è consentita
l’apertura di nuove, salvaguardando comunque l’equilibrio delle proporzioni
della facciata. Per gli infissi: l’obbiettivo è la massima salvaguardia ed il
ripristino di porte e portoni in legno. E’ pertanto richiesta preventivamente
la documentazione dello stato esistente, e in caso di infissi di legno
conservati, ne è consentita la sola manutenzione; mentre, nel caso di infissi
in legno con caratteristiche particolari, se non recuperabile l’esistente,
dovrà essere prevista la sostituzione con copia analoga. Eccezionalmente in casi di
documentate impossibilità a ripristinare gli infissi in legno che siano già
stati rimossi in passato, può essere autorizzata con apposito provvedimento
motivato l’installazione di infissi esterni in ferro o alluminio, purché di
colore scuro, per il sostegno di vetrate di chiusura. Di norma le chiusure,
in questo caso, sono realizzate con soli vetri di sicurezza e
antisfondamento. Per i locali al piano terra ad uso
commerciale è ammesso l'impiego di cancelli in ferro a maglie aperte, purché
collocati al filo interno dello stipite. f) Elementi di facciata f.1) Cornicioni e sporti della copertura. L’obbiettivo del restauro, nelle unità edilizie dove sono presenti
cornicioni e aggetti della copertura da considerarsi originali alla
costruzione, sarà quello di preservare tali elementi poichè facenti parte
dell’apparato decorativo dell’unità edilizia. Nei tetti a falda lo sporto di gronda dovrà essere sempre
in lastre di pietra secondo la tradizione locale. Pertanto, lo sporto della linea di gronda è realizzato in lastre di ardesia
sporgenti dal filo facciata. Nei casi in cui è presente una sguscia di
intonaco gli interventi auspicabili saranno rivolti al recupero delle cornici
e degli sporti alla linea di gronda con i materiali e le tecniche descritte
al punto c). L’obbiettivo primo delle lavorazioni deve essere la conservazione e
la non alterazione delle tecniche costruttive impiegate attraverso
l’inserimento e l’uso di materiali ed elementi impropri. f.2) Canali di gronda
e pluviali I canali di gronda ed i
discendenti pluviali dovranno essere realizzati in rame. I canali di gronda
ed i discendenti pluviali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente
semicircolare e circolare, escludendosi l’impiego di sezioni quadrate o
rettangolari. Il posizionamento e
l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri
architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i
discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale
alle estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due
edifici contigui. In presenza di cornici
orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne
rispetterà l’integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla
sezione dell’elemento a rilievo (rispettando in ogni caso l’allineamento
verticale). La parte terminale dei
discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via,
potrà essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale. f.3)
Canne fumarie Le canne
fumarie devono essere realizzate internamente all’edificio. f.4)
Impianti di
condizionamento Sulle facciate degli edifici prospettanti su strade e piazze pubbliche
è vietata l’installazione di qualsiasi tipo di macchinario a servizio di
impianti. Gli elementi esterni di
ricambio aria devono essere posizionati, laddove esiste la possibilità, su
cavedi interni o, se non fosse possibile, dovranno essere installati
adottando ogni misura opportuna per il conseguimento del minore impatto
visivo dell'elemento nel contesto di facciata, anche se secondaria. Qualora ciò non sia
possibile dovranno essere impiegate opportune soluzioni progettuali al fine
di limitare al massimo l’impatto visivo. Si prescrive l’installazione in
nicchia muraria chiusa con sportello verniciato e, se necessarie, con
eventuali porzioni grigliate ugualmente verniciate nel colore di facciata. f.5) Ringhiere Le ringhiere devono essere
posizionate laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile,
indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. Le ringhiere devono avere
altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,10 m; non devono essere
scalabili, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore
a 0,10 m. Gli elementi saranno in barre piene tonde o in piatti di larghezza
massima mm 30. La finitura sarà verniciata con vernice ferromicacea scura in
colore grigio, nero o bruno, in accordo con le caratteristiche cromatiche del
contesto di riferimento. f.6) Zoccolatura Non è consentita
l'applicazione di zoccolatura basamentale sui prospetti di edifici con
paramento murario in pietra faccia a vista. La fascia basamentale
dell'edificio può essere priva di trattamento evidenziato. In alternativa,
per un’altezza non superiore a 100 cm circa, può eventualmente essere
evidenziata con intonaco strollato alla genovese o con semplice
tinteggiatura, oppure essere rivestita con zoccolatura in lastre di pietra
arenaria o ardesia. f.7) Insegne
pubblicitarie Su tutti gli edifici l’installazione
di insegne pubblicitarie è consentita esclusivamente all’interno dei vani
porta, nella parte in alto degli stessi, in posizione arretrata di almeno 5
cm rispetto al filo esterno del muro. Si raccomandano insegne pubbliche
realizzate direttamente sui vetri; sono altresì consigliate insegne che non
chiudano l’intero spazio disponibile, ma conservino, ameno in altezza, uno
stacco con il limite inferiore dell’architrave o dell’arco soprastante. Di
norma le insegne dovranno essere costitute da fasce leggere o singole lettere
e simboli grafici. In presenza di inferiate in ferro battuto, queste saranno
conservate in vista. Sono escluse le spallette laterali del vano porta,
nonché all’interno dei vani finestra, ancorchè situate al piano strada. Sono
vietate le insegne addossate al muro, nonché quelle affisse “a bandiera”.
Nelle insegne deve essere apposto solo il nome dell’esercizio ed eventuali
simboli grafici. L’apposizione dei corpi illuminanti diversi da quelli della
pubblica illuminazione è di norma esclusa in tutte le vie del centro storico.
Si raccomanda che i progetti per la sostituzione ed installazione di insegne
nonché quelli per la sistemazione di ingressi e vetrine di negozi del centro
storico siano accompagnati dalla presentazione di disegni di insieme a
colori. Diversa normativa è da applicare ai cartelli indicatori stradali
inerenti le attività in albergo e l’ospitalità tristica in generale, ed
identica procedura sarà seguita per le zone pedonali, con cartelli indicatori
limitatamente a ristoranti e alberghi. Tutte le autorizzazioni ad apporre
insegne e cartelli indicatori sono consentite solo a seguito della
presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di
pubblicità. f.8) Tende solati L’autorizzazione all’applicazione di
tende solari a piano strada è concessa previo parere positivo degli uffici
competenti, ai fini di accertare la compatibilità con le esigenze del
traffico. Tale autorizzazione è concessa con la sola indicazione
dell’esercizio ed i colori saranno preferibilmente uniformi e rapportati al
cromatismo dell’edificio. I sostegni, in ogni caso, saranno del tipo a
braccio estensibile, che non implichino appoggi a terra. L’area coperta dalla
tenda solare nella sua massima estensione sarà considerata suolo pubblico
occupato ogni qual volta venga interessata una via o una piazza comunale. E’
consequenziale la necessità della relativa autorizzazione da parte
dell’Ufficio di Pulizia Urbana ed il pagamento della tassa connessa. Per
l’istallazione di tende solari ai piani superiori, in appartamenti privati,
vale la norma che essa è consentita ogni qual volta si intendano coprire
superfici a balcone o a terrazzo, previo esame delle soluzioni di insieme
quando si tratti di edifici di particolare pregio architettonico. Altre
strutture metalliche leggere, come sostegni per piante rampicanti e
stenditoi, sono applicabili quando risultino collocati all’interno di balconi
e terrazze. Sono invece esclusi in forma aggettante, quando si trovino al di
sopra di strade e piazze pubbliche. f.9) Targhe L’apposizione di targhe è consentita
solo per l’indicazione del nome, della ragione sociale e dell’attività di
studi, ditte, professionisti o enti che abbiano sede nell’edificio
interessato. I materiali consentiti sono la pietra non lucida, il travertino,
i metalli bruniti: sono invece esclusi i vetri, i materiali plastici, i
metalli lucidi. La dimensione massima di ogni targa è di 25 x 40 c. Di norma
la targa è posta sul lato di destra, entrando, dalla porta o dal portone di
ingresso. Quando su un lato vengono collocate più targhe, è preferibile che
siano dello stesso materiale. In ogni caso su ogni lato non può essere
occupata una superficie superiore a 75 X 40 cm. Fino a tale dimensione
possono essere realizzate anche targhe in numero tale da indicare la presenza
di più di tre attività. L’autorizzazione all’apposizione di targhe è
subordinata alla dimostrazione della corrispondenza dell’attività indicata
con la destinazione d’uso dei locali relativi. f.10) Campanelli, citofoni e
videocitofoni L’apposizione di
campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci
a lato del portone di ingresso. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno
essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d’ingresso,
in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o
decorativi (ad esempio cornici dipinte e/o in pietra). Non è mai
ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in
materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo. La pulsantiera deve essere
unica per tutte le unità immobiliari e non deve essere posta in rilievo
rispetto al filo facciata. Le apparecchiature in
questione dovranno essere realizzate in ottone o bronzo. f.11) Pergolati Tutti i pergolati ricadenti all’interno dell’ambito
CE-TSU, sia che essi siano posti in adiacenza del filo facciata, sia separati
dalla costruzione dovranno essere costituiti da montanti verticali e correnti orizzontali,
quest’ultimi con passo non inferiore a 50 cm, realizzato con elementi
semplici. In relazione al contesto, sulla base delle caratteristiche di
prospetto, gli elementi strutturali saranno in legno naturale trattato ad
olio o verniciato trasparente opaco, o in ferro verniciato in colore grigio scuro
o bruno con finitura ferromicacea.I travetti lignei avranno sezione di
dimensioni massime 100 x 100 mm. I profili metallici potranno essere in
piatti di lato massimo mm 60 o a sezione tubolare. E’ sempre vietata
l’installazione di qualunque elemento di copertura o schermatura, fisse e
temporanee, ad eccezione delle specie vegetali rampicanti. g) Pannelli solari termici e
fotovoltaici I pannelli solari termici
e fotovoltaici installati inseriti e integrati nella falda di copertura e non
impegnare più del 20% della falda stessa; devono inoltre essere realizzati
con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in
modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari. I pannelli
solari saranno del tipo a circolazione forzata; non è consentita
l'installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere
posizionati in sottostanti locali coperti oppure delocalizzato in luoghi non
visibili all'esterno. Inoltre, nel caso di edifici con copertura piana, i
pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti
a limitazioni dimensionali, e possono essere installati con inclinazione ritenuta
ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della
copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici. h) Balconi e poggioli E' vietato sostituire con
altre strutture i balconi esistenti realizzati con lastre di pietra – in
arenaria, ardesia, eccetera – incassate nel muro e sostenute da mensole in
ferro o ghisa. Nel caso di degrado degli
elementi lapidei si devono eseguire stuccature o ritassellature con materiale
il più possibile omogeneo all’originale. Le stuccature devono
essere fatte con un composto di malta di calce o di resine epossidiche nel
quale l’aggregato sia costituito dalla pietra in polvere. E’ da evitare l’uso di
collanti per unire tra loro due lastre di pietra a favore del tradizionale
uso di spine di ferro piombate all’interno della pietra. Sono
vietati i pavimenti in klincker o piastrelle ceramiche. Non è
ammessa la realizzazione di nuovi balconi. E’ ammessa la demolizioni di
quelli realizzati con tecniche costruttive incongrue. i) Le aree inedificate e le sistemazioni a
verde, ad uso pubblico o privato, interposte agli edifici o comunque a
essi pertinenti debbono rimanere inalterate. Ogni loro modificazione è
soggetta agli stessi controlli degli interventi sugli immobili; l) Impianti
tecnologici Rete elettrica e telefonica Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità
e natura essi siano, devono rispettare l’ordito architettonico della facciata
ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile. I cavi della
rete elettrica e telefonica da installare sulla facciata degli edifici devono essere posati in
modo ordinato ed organico, al fine sia di rendere pienamente leggibile
l’impianto architettonico della facciata e dovranno essere, quanto più
possibile, occultati alla vista. In occasione di qualsiasi intervento che
interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice
manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e
per le finalità sopradescritte. In linea generale i cavi debbono essere posti
sotto traccia e quindi del tutto invisibili all’esterno. Quando ciò non sia
possibile, per le caratteristiche della facciata o per l’eccessiva onerosità
dell’intervento, si considerano rispondenti alle prescrizioni quando
risultino: -disposti secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti
della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi
nascosti dai medesimi; -disposti secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano
od altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai
medesimi; -disposti al di sotto del manto di copertura immediatamente al di
sopra del canale di gronda. Quando, per le caratteristiche dell’edificio, non sia possibile
conseguire una delle sistemazioni è inoltre ammesso disporre i cavi secondo
una linea orizzontale immediatamente al di sotto della quota di imposta dell’aggetto
di gronda, se presente. Impianti acqua e simili Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le
condutture di acqua e simili debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili
dall’esterno. Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di
tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali,
comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Gli eventuali tratti
orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire
gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare
la minima alterazione possibile della facciata. Quando sia inevitabile la
installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate
visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad
una estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore
della stessa. Contatori In linea generale i contatori devono essere collocati internamente all’edificio o comunque in
posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. Quando ciò
risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una
apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente
necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo
della facciata. Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da
riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è
posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor
alterazione possibile. In caso di più contatori da collocare in facciata, le
nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate. Antenne e parabole trasmittenti e riceventi della radio, della
televisione e della telefonia mobile Le antenne e parabole
riceventi della radio e della televisione in linea generale debbono essere
collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi
installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di
copertura. Possono invece essere
ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi
ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione
dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella
sulla copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile
dalla pubblica via. Le antenne andranno
posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o
verso cortile" ove presente; qualora questa soluzione fosse tecnicamente
impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul
lato del tetto verso strada dell'edificio. Nel caso tale soluzione fosse
tecnicamente irrealizzabile e fosse necessario posizionare l'antenna in altra
parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente
con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che
dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna
documentazione fotografica. Non è consentita in nessun
caso l'installazione di antenne trasmittenti della telefonia mobile, secondo
quanto stabilito dal Piano Comunale di organizzazione del sistema delle
teleradiocomunicazioni adottato con D.C.C. n. 59 del 22.12.2008. Ciò detto negli edifici
con più di un'unità immobiliare o nei quali comunque possono essere
installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di
collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una sola antenna
centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione
tale da richiederla. Le antenne paraboliche
debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono
installate, capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura.
Dovranno essere dimensionate nelle misure minime necessarie alla ricezione. m) E’ vietata
la demolizione e la ricostruzione di edifici o di loro parti, salvo di quelli
ritenuti parzialmente e totalmente incongrui all’interno dell’art.18 delle
presenti Norme. E’ altresì consentita la demolizione delle superfetazioni
avvenute nel corso del Novecento documentate in base ad analisi compiute dal
progettista e valutate dagli uffici tecnici comunali, come prive di valore
storico, architettonico e artistico e non pertinenti alla tipologia e
all'organismo edilizio originario. E’ consentita la demolizione delle vasche
di raccolta dell’acqua. n) Tutti gli
interventi ammessi debbono essere corredati dalla documentazione preliminare
necessaria e sufficiente a permettere una corretta e completa valutazione del
progetto. o) Tutti gli
interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti
incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità
immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti
auto pertinenziali e pubblici. p) Realizzazione di nuovi volumi
interrati Non è consentita la
realizzazione di nuovi volumi interrati |
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Interventi
consentiti |
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Attività edilizia libera (art.
6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett.
e-ter): indice di permeabilità max. 40 % Le opere di
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal
presente strumento, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati. |
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Manutenzione ordinaria:
Si |
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Eventuale disciplina dei mutamenti di
destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e
s.m.): Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di
destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento
del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica
della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio
d’uso degli immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività
commerciali, pubblici esercizi. |
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Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): Si. La
realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria comprende anche
l'eliminazione degli elementi impropri rispetto alle caratteristiche
architettoniche e tipologiche degli edifici, come indicato al campo 7, punti
m e n. 1) Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si. 2) Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti raggiungano
la superficie minima di 38 mq si S.U. e che siano reperiti i posti auto
pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità
immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità
immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di
tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe
è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore
medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare
alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Accorpamento ammesso purché i
relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da
cui risulti che gli interventi stessi non comportino: a) la totale sostituzione
dell'organismo edilizio preesistente; b) compromissioni delle
caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno
dell'edificio nonché di elementi di valore storico -architettonico
eventualmente presente nell'organismo edilizio; c) mutamento delle destinazioni
d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate nella normativa del
presente ambito; e purché, in caso di progetti che
comportino modifiche alle destinazioni d’uso e/od anche soltanto modifiche al
numero e alla consistenza delle unità immobiliari esistenti, sia verificata
la dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. - nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di
centri storici, specificare l’ammissibilità di interventi: - Senza modifiche alle strutture: Si - Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di
miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la
demolizione di strutture voltate e la demolizione di solai in legno se
decorati e/o cassettonati e quanto precisato al campo 7. |
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Restauro e
risanamento conservativo (art.
3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza cambio d’uso: Si 2) Con cambio d’uso compatibile: Si, tra quelli ammessi. Tutti
gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti
incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità
immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti
auto pertinenziali e pubblici. Non ammesso il cambio d’uso degli
immobili posti al piano terra attualmente destinati ad attività commerciali,
pubblici esercizi. - nel
caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici o in
presenza di edifici individuati come di particolare pregio, specificare
l’ammissibilità di interventi: 3) Senza
modifiche alle strutture: / 4) Con
modifiche alle strutture: / |
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Ristrutturazione edilizia (art.
3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.) 1) Modifiche
esterne: Si, se volte all’eliminazione
di elementi edilizi incongrui come precisato al campo 7 punto m). 2) Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di
destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento
del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica
della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. 3) Demolizione e
ricostruzione senza incremento volumetrico: No, ad accezione degli interventi identificati al
campo 7, punto m). Per gli edifici sottoposti
alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non è
consentito alcun intervento che modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e
delle sue pertinenze,
se non all’interno della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del
D.P.R. 380/2001. - Con
mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e
s.m.: No, ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto m). Per gli edifici sottoposti alle disposizioni di
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) non è consentito alcun intervento che
modifichi l’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze, se non all’interno
della disciplina definita dal “restauro” ai sensi del D.P.R. 380/2001. - Con
modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs.
42/2004 e s.m.: No,
ad accezione degli interventi identificati al campo 7, punto m).
4) Ripristino
di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la
preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri dimensionali): Si, se
volti all’ ricostruzione dei ruderi nel caso sia dimostrabile la consistenza
volumetrica del manufatto prima del sisma del 1887. La
consistenza volumetrica dovrà essere dimostrata attraverso una puntuale
relazione che attesti il sedime del manufatto e il suo sviluppo in altezza; altresì,
dovrà essere prodotto un rilievo planimetrico e altimetrico dei ruderi che si
intende recuperare. Infine, la
relazione storica dovrà descrivere la costruzione prima del sisma con
riferimento sia alle tipologie edilizie, sia alle tecnologie costruttive.
Potranno essere prodotti degli elaborati grafici che, a seguito dell’analisi
storica e dei rilievi eseguiti in sito, rappresentino lo stato della
costruzione prima degli eventi sismici. All’interno dell’ambito CE-TSU
il limite max di S.U. che può essere recuperata attraverso il ripristino di
edifici o parti di essi crollati o demoliti è pari a 500 mq. La superficie
accessoria potrà essere pari al 30% della SU. - Con
mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004
e s.m.: Si. - Senza
mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: Si;
tuttavia, è ammessa la ricostruzione
con dimensione inferiori alla preesistente consistenza volumetrica. |
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NUOVA COSTRUZIONE (art.
3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.) 1) Ampliamento
volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è
determinata ai sensi del REC) senza
demolizione max. NO (non superiore al
20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di
ampliamento in funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5*. - Ampliamento
planimetrico: No - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: No - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: No Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la
volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in
misura superiore al 20%
nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10,
comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della
tipologia dell’Ambito del PUC*: - Densità
fondiaria massima: / mq/mq 2) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici
residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio No % - Ampliamento
planimetrico: No - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: No - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: No 3) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici
residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da
credito edilizio: No % - Ampliamento
planimetrico: No - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: No - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: No 4) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non
residenziali: max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio: No % - Ampliamento
planimetrico: No - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: No - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: No Gli
incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria
dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi
di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel
rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma
1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della
tipologia dell’Ambito del PUC: - Densità
fondiaria massima: / mq/mq 5) Ricostruzione
per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di
demolizione: No - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria
(spostamento dell’edificio nel lotto): No - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento
volumetrico max. No % di cui:
- proprio No %; - da credito edilizio No %; - Ricostruzione
dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito: a)
trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con
incremento max No % di cui: -
proprio No %; - da credito edilizio No %; b)
trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max No % di cui: -
proprio No %; - da credito edilizio No % 6) Ricostruzione
per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di
demolizione: No - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria
(spostamento dell’edificio nel lotto): No - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento
volumetrico max. No % di cui:
- proprio No %; -da credito edilizio No %; - Ricostruzione
dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito: a)
trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con
incremento max No % di cui: -
proprio No %; - da credito edilizio No %; b)
trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con
incremento max No % di cui: -
proprio No %:; - da credito edilizio No %; 7) Costruzione
di nuovi edifici (indicare i parametri urbanistici in funzione della
destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.): - Indice
di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo
dell’I.U.I.) No mq/mq (n. 4 e 14 RET) - Indice
di copertura IC max No % (n. 11 RET) - Indice
di permeabilità territoriale/fondiario IP max No % (n. 10 RET) - Numero
di piani max No (n. 25 RET) - Altezza
dell’edificio max No m (n. 28 RET) 8) Ristrutturazione
urbanistica (indicare i parametri urbanistici come per la voce 7 e le
eventuali prescrizioni progettuali e prestazionali): No |
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8
- Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.) |
Individuazione delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle
coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare
nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU di mq.
38. Non sono ammesse sopraelevazioni, né modifiche delle altezze di colmo e
di gronda e delle geometrie originarie delle falde esistenti. E’ vietata la
realizzazione di abbaini e terrazzi a pozzo, le nuove aperture dovranno
garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso. - Edifici: Le
caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e
materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. - Coperture:
Si rimanda
alla disciplina del campo 7. SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI Negli
interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare
esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai
sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere
alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la
presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire
l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida
alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in
presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a
settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in
particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro
salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse
al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la
conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione
degli aspetti conflittuali connessi”. |
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Dotazioni
funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al
doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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Per
Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è
ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e
di gronda: No |
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Altezza
max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: No |
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Percentuale
di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della
linea di gronda: No % (max.
20%). |
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Tipologia
costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle
bucature presenti sul prospetto. |
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Dimensione
degli abbaini: No |
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Tipologia costruttiva dei terrazzi: No |
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Eventuali
requisiti di prestazione energetica: Si rimanda
al R.E.C. |
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Per gli interventi
di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si
tratta di: - Intervento
ammesso: No - Intervento
non ammesso: Si |
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9 - Disciplina della
quantificazione della superficie accessoria (Art.
67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.) |
Superficie
accessoria realizzabile 30 % della SU
(superficie utile) in funzione delle Prescrizioni generali dell’Ambito. |
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10
– Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi
dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Volume chiuso max. No mc (non superiore
al 20% del volume dell’edificio principale e comunque non eccedente 45 mc) Parametri edilizi: - Altezza
max. No m; - Superficie
coperta max. No mq; - Distanza
max. dall’edificio principale No m; - Caratteristiche
costruttive: No |
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11
– Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione
produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi) |
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12
– Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f),
della l.r. 16/2008 e s.m.) |
Parcheggi privati
pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti
(art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.): Per gli interventi
che comportino: 1)Aumento
della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore
di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la
realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5
e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia
oggettivamente possibile reperire la
quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre
aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente
al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie
pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio
comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. 2)Mutamento
di destinazione d’uso degli immobili: nel caso
che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa
assimilabile raggiungano la superficie minima di 38mq di S.U. dovranno essere
reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U.
di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto
auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile
reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero
in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma
equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a
12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. 3)Sostituzione
edilizia dell’immobile originario: nel caso di aumento di superficie utile maggiore
di 25 mq. relativa agli edifici incongrui (identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del
progetto norma) comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la
realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5
e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia
oggettivamente possibile reperire la
quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre
aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente
al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie
pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio
comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Caratteristiche
costruttive: Non ammessi
all’interno dell’ambito. |
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Parcheggi privati
pertinenziali negli interventi di
nuova costruzione residenziale: 1)
35 mq ogni 100 mq di SU (superficie utile) nel caso di aumento di superficie utile maggiore
di 25 mq. relativa agli edifici incongrui (identificati al campo 7, punto r) e/o individuati all’interno del
progetto norma) comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la
realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5
e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia
oggettivamente possibile reperire la
quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre
aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente
al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie
pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio
comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. 2)
Caratteristiche costruttive: No |
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Parcheggi privati
non pertinenziali: 1 Parametri dimensionali: No 2 Caratteristiche costruttive: No |
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13
- Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008
e s.m.) |
Individuazione
dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione
e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei
consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura
superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone
di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444 1)
Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a No % 2) ristrutturazione edilizia integrale:
percentuale da conseguire pari a No % |
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14 - Distanze tra
gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017) |
Indicare
le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio
tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti
incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile,
dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6
giugno 2008, n. 16 e s.m.i. Distanze dai confini Mediante
la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato
alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è
ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti
misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di
progetto norma allegate al presente ambito. |
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15 – Distanze delle
costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017) |
Gli interventi di
ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza
dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m
3,5 dalle strade interpoderali e pedonali oppure non inferiore a quella corrispondente
all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle
disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. |
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16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r.
16/2008 e s.m.) |
(Indicare
se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r.
16/2008 e s.m.): No |
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17 – Regole per la
qualità progettuale degli interventi. |
Indicare
le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai
materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla
sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi
pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale: Si rimanda alla disciplina del campo 7. |
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18 – Disciplina
geologica e microzonazione sismica |
Si rimanda alle Normativa
Geologica Attuativa |
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19 – Misure di
mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale
Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali. |
Si
rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare
di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni. |
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20 – Disciplina per
il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle
disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante) |
Dall’analisi della
documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di
stabilimenti a rischio di incidenti. |
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21 – Modalità di
attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.) |
Tipo
di Intervento: 1)
Titolo abilitativo diretto: Si 2)
Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 22): si, nell’ipotesi di aumento del carico
insediativo. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si impegna a
monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e successivamente
cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi nella
misura prevista dalla convenzione stessa. |
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22 - Dotazioni
territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione
urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5) |
La quantificazione delle dotazioni
territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico. Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU Standard aree
con funzione ludico sportiva 4,5 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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23 – Interventi
infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che
interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei
tracciati/perimetri di intervento) |
Al momento della
redazione del P.U.C. Semplificato non risultano in essere interventi
infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive. |
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24– Quota di
fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la
quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS |
Non previsto. |
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25 – Elementi di
flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28,
comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.) |
Individuazione
limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non
incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali
consistenti in indicazioni alternative relative a: 1)
perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi , qualora
le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le
aree, non coincidano con gli elementi
di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore
(confini catastali di proprietà,
fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche
di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono essere
portate a coincidere con gli
elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala
maggiore. 2)
disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: No 3)
caratteristiche tipologico, formali e costruttive: No 4)
disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute
nella normativa geologica del PUC): No 5)
fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da
riservare a ERS o a edilizia convenzionata: No 6)
localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: No 7)
aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: No |
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26 – Assorbimento di
SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione
ed identificazione del relativo perimetro) |
Non presenti. |
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