1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

CE-TU

1, 2, 3, 4

AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI URBANI

Localizzazione territoriale dell’Ambito: piccoli nuclei edilizi sorti al margine delle borgate storiche di Pompieana. Il tessuto dei sub-ambiti CE-TU rappresenta la naturale continuazione del tessuto urbano storico.

 

Descrizione sintetica: Complessi edilizi che costituiscono un tessuto urbano compatto e che rappresentano la prima espansione dei nuclei storici.  Gli ambiti di conservazione dei tessuti urbani sono costituiti da nuclei aventi, in alcuni casi, una matrice storico – rurale. Il tessuto urbano è compatto ed è costituito da corpi di fabbrica con un’altezza media di due piani. Gli abitati sono formati da fabbricati posti in adiacenza e/o separati, ma comunque allineati per definire lo spazio pubblico della strada e della piazza. Si segnala anche la presenza di case a schiera che nel corso del tempo possono avere subito unioni e sopraelevazioni. Le coperture prevalenti sono falde e i fronti sono intonacati. Il corpo scala in molti casi serve più unità edilizie. Altresì, si segnala la presenza di alcuni manufatti, sempre allineati sul filo strada, ma aventi una propria compiutezza dal punto di vista architettonico.

 

 

Superficie territoriale dell’Ambito:

 

CE-TU-1

11.576 mq

CE-TU-2

902 mq

CE-TU-3

2.154 mq

CE-TU-4

2.570 mq

 

Stima della densità territoriale esistente al momento dell’adozione del PUC: No mq SU/mq St

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n. 3

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo A

2 -  Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*: 

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico**;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco;

-            Vincolo cimiteriale;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con con DCR n. 32 del 28 marzo 2016;

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Bellezze di insieme interessano tutti i sub-ambiti.

 

3

Ambito territoriale P.T.C.P. N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Consolidamento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

NI-CO

4 -  Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

 

Sub-ambito

Rg

Pg

CE-TU-1

Rg1

Pg1

CE-TU-2

Rg1

Pg1

CE-TU-3

Rg1

Pg1

CE-TU-4

Rg1

Pg1

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

 

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

   (max. 20% rispetto alle funzioni principali dell’intervento)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

Per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

Per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente

a)residenza

 

 

 

 

 

 

 

 

b)turistico-ricettiva

c)produttiva e direzionale

d)commerciale

e)rurale

f)autorimesse/rimessaggi

g)servizi

 residenza

 

 

Le funzioni ammesse devono essere compatibili con la residenza sia sotto il profilo della rumorosità, sia del traffico indotto, non devono ingenerare contrasto con il valore dell’edificio e con la tutela della rete commerciale minuta; è espressamente vietata la localizzazione di dancing e discoteche.

 turistico-ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

 Commerciale < 150 mq

 

Esercizi di vicinato

 

 

 

 

 

 

Autorimesse e rimessaggi

 

 

Servizi

 

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento.

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla

Tav. 3A e 3B di Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante)

Disciplina degli edifici urbani di pregio: Non presenti.

 

Modalità di intervento: /

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: /

Disciplina degli edifici rurali di pregio se presenti nell’Ambito: Non presenti.

 

Modalità di intervento: /

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: /

7 - Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

Prescrizioni generali: Gli interventi debbono essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli edifici e nel rispetto delle indicazioni generali di seguito riportate.

Nel caso di rifacimento del tetto, eventualmente con sostituzione della gronda, è obbligatorio il ripristino dei materiali, delle dimensioni e della forma esistenti.

Le pavimentazioni interne, decorate o comunque significative, e tutti i lastricati esterni in pietra debbono essere mantenuti e conservati. Il rifacimento di lastricati esterni è consentito soltanto se realizzato in ciottolato di pietra locale e/o mattoni.

E' vietata la rimozione di tutti gli elementi decorativi presenti nell'edificio, ove realizzati con materiali e tecniche tradizionali, come – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - inferriate, lampioni, fontane, pozzi, nicchie, elementi decorativi in pietra. Nelle opere di manutenzione delle facciate è obbligatoria la conservazione di tali elementi.

Sono altresì vietate:

-        apertura di finestre in forme e dimensioni contrastanti con la tipologia edilizia;

-        costruzione di abbaini. Ove effettivamente necessario, può essere autorizzata la realizzazione di lucernari in falda che non alterino le linee di copertura;

-        trasformazione del corpo scala principale;

-        la demolizione di strutture voltate e/o di solai in legno se decorati e/o cassettonati, ove presenti;

-        l’abbattimento delle piante di alto fusto. Nel caso di sostituzione di alcuni elementi vegetali è obbligatorio l’uso di essenze locali.

Dovrà essere mantenuta a parco e a giardino l’area pertinenziale.

 

PROGETTO NORMA:

Vedi schede allegate alla normativa del presente ambito.

 

Interventi consentiti

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40 %

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal presente PUC, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): Si

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si.

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti raggiungano la superficie minima di 38 mq si S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Accorpamento ammesso purché i relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da cui risulti che gli interventi stessi non comportino:

-la totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

-compromissioni delle caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico - architettonico eventualmente presente nell'organismo edilizio;

-mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate al punto b) e purché, in caso di progetti che comportino modifiche alle destinazione d’uso e/od anche soltanto modifiche al numero e alla consistenza delle unità immobiliari esistenti, sia verificata la dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici;

-che non venga alterato l’impianto distributivo del corpo scala principale interno al manufatto.

 

- nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici, specificare l’ammissibilità di interventi:

- Senza modifiche alle strutture: Si

- Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e la demolizione di solai in legno se decorati e/o cassettonati, ove presenti.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

-  nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici o in presenza di edifici individuati come di particolare pregio, specificare l’ammissibilità di interventi:

3)     Senza modifiche alle strutture: Si

4)     Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e/o di solai in legno se decorati e/o cassettonati, ove presenti.

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: SI, solo se volte all’eliminazione di elementi edilizi incongrui. Non dovranno essere in alcun modo modificate le caratteristiche architettoniche delle facciate.

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico: No

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.:  No

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali): Non presenti

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: /

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: /

NUOVA COSTRUZIONE* (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

 

1)     Ampliamento volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) senza demolizione  max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) nell’ambito della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5.

Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale dell’edificio.

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dalledificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%);

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.

 

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale, commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%;

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso commerciale e/o turistico- ricettive e a parcheggio in residenze.

L'ampliamento è ammesso anche per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.

 

-     Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si per tutte le destinazioni d’uso ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti

 

Premialità

Le percentuali di ampliamento sono incrementate:

a) di un ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;

b) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:

1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;

2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento;

3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale.

4. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;

c) di ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili.

 

Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC*: NO

-     Densità fondiaria massima: /  mq/mq

 

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No  %; - da credito edilizio No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio: No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito     edilizio: No %

-     Ampliamento planimetrico: No

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: No

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No

 

Gli incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:

-     Densità fondiaria massima: / mq/mq

 

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione: No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. 0 % di cui:

      - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito: No

a) trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui:

- proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %;

b) trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui:

- proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %

 

6)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: No

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto):

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. 0 % di cui:

      - proprio 0 %; -da credito edilizio 0 %;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito:

a) trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui:

- proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %;

b) trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui:

- proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %.

 

7)     Costruzione di nuovi edifici (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.):

-     Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) No  mq/mq (n. 4 e 14 RET)

-     Indice di copertura IC max 0 % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max No % (n. 10 RET)

-     Numero di piani max No (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max No m (n. 28 RET)

 

8)     Ristrutturazione urbanistica (indicare i parametri urbanistici come per la voce 7 e le eventuali prescrizioni progettuali e prestazionali): No

 

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PROGETTO NORMA

Il sub-ambito comprende anche il fabbricato meglio individuato all’interno del progetto norma allegato alla presente scheda.

 

8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse:  Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura)  per un’altezza non superiore a 50 cm.   Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri perimetrali, dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso. Non è ammessa la realizzazione di abbaini.

 

- Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

- Coperture: La pendenza delle falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento non potrà superare la pendenza già esistente, comunque non oltre il 35%.

 

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

 

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Per Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e di gronda: /

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura)  per un’altezza non superiore a 50 cm.

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20 % (max. 20%).

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini: No

Tipologia costruttiva dei terrazzi: No

Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C.

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

-     Intervento ammesso:

a) per l’ampliamento di altre unità abitative, turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence, ecc.), pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.) fermo restando la destinazione d’uso preesistente;

b) per la realizzazione di nuove unità abitative che raggiungano almeno la superficie utile minima di mq. 38 ad esclusione degli immobili attualmente destinati ad attività commerciali, turistico- ricettive, pubblici esercizi e parcheggio.

 

-     Intervento non ammesso: per immobili attualmente destinati ad attività commerciali, turistico- ricettive, pubblici esercizi e parcheggio.

9 - Disciplina della quantificazione della superficie accessoria

(Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.)

Superficie accessoria realizzabile 40 % della SU (superficie utile) nel limite delle Prescrizioni generali dell’Ambito.

10 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.)

Volume chiuso max. No mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale e comunque non eccedente 45 mc)

Parametri edilizi:

-     Altezza max. No m;

-     Superficie coperta max. No mq;

-     Distanza max. dall’edificio principale No m;

-     Caratteristiche costruttive: No

11 – Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi)

 

Tipo di impianto

Dimensioni max.

(mq o mc)

Indice di copertura max.

(% superficie insediamento)

Altezza massima

(oltre l’altezza degli edifici)

Caratteristiche costruttive per la mitigazione visiva

(coloriture, rivestimenti, ecc.)

Centrale termica/ cogenerazione/elettrica

No

No

No

No

Impianto di depurazione

No

No

No

No

Camini e filtri

No

No

No

No

Tralicci e condutture aeree

No

No

No

No

Serbatoi e silos

No

No

No

No

Altri impianti

No

No

No

No

12 – Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f), della l.r. 16/2008 e s.m.)

Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.):

Per gli interventi che comportino:

1) Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento del carico urbanistico o aumento del numero delle unità immobiliari si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia oggettivamente possibile   reperire la quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2) Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 50 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

3) Sostituzione edilizia dell’immobile originario: non ammissibile. 

4) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste.

E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati, se non superano la dimensione di 25 mq. per ogni unità immobiliare, inclusi gli spazi di manovra (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie, che non devono comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 40. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

Parcheggi privati pertinenziali negli interventi di nuova costruzione residenziale: Non previsti.

Parcheggi privati non pertinenziali: Non previsti.

 

 

13 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 0 %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 0 %

14 - Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017)

Indicare le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i..

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 1,50 dai confini di proprietà.

Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di progetto norma allegate al presente ambito.

15 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali. oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.): No

17 – Regole per la qualità progettuale degli interventi.

Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale:

Si prevede la conservazione e il rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza a giardino e parco.

Per quanto concerne gli interventi di nuova costruzione (ampliamenti inferiori al 20%) dovrà essere assicurata una omogeneità tipologica di intervento idonea alla conservazione del paesaggio antropizzato. Il progetto, attraverso una attenta lettura del contesto, dovrà trarre dal paesaggio antropizzato gli elementi fondanti delle soluzioni planimetriche e architettoniche che dovranno inserirsi in modo corretto nella morfologia del territorio. Gli interventi edilizi dovranno non alterare la “maglia” del tessuto edilizio esistente, le proporzioni volumetriche e le colorazioni; il nuovo volume dovrà risultare un prolungamento in continuità con l'esistente. Inoltre, si dovrà cercare di integrare la nuova costruzione rispettando sia il volume che le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti evitando eccessi di volume, contrasti formali, di colorazione e decorazione. Pertanto, l’intervento dovrà accordarsi in modo armonico con il centro abitato di Pompeiana prendendo fondamento dalla maglia del tessuto edilizio antico esistente, dalle sue proporzioni plani-volumetriche.

I nuovi interventi edilizi dovranno prevedere:

- tetto a quattro falde o a due falde;

- scuri alla genovese e/o persiane;

- aggetti ridotti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine;

- le logge con una profondità non superiore a 1,70 m. Esse possono essere collocate solo sul prospetto principale e non in corrispondenza degli angoli del fronte.  La bucatura della loggia – qualora abbia dimensione superiore al doppio della finestra di accesso - dovrà essere ripartita nel rispetto della logica e degli elementi compositivi della facciata;

- inferriate a disegno semplice;

- materiali tipici quali tegole marsigliesi per le coperture, con espressa esclusione di coperture in lastre di materiale ferroso o di lastre ondulate prefabbricate in genere;

- rivestimenti parietali con intonaci alla genovese e/o pietre locali per le zoccolature, con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus incertum;

- i muri di contenimento devono essere debitamente rivestiti in pietra locale, evitando la proposizione di cemento armato a vista;

- i camminamenti pedonali non devono essere asfaltati.

Non è ammessa la realizzazione di parti porticate.

L’intervento dovrà prevedere anche una riqualificazione dei terreni asserviti. 

 

18 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa.

 

 

19 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

20 – Disciplina per il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante)

Dall’analisi della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di stabilimenti a rischio di incidenti.

 

21 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento:

1) Titolo abilitativo diretto: si

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 22): si, nell’ipotesi di aumento del carico insediativo e /o di cambio d’uso. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si impegna a monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e successivamente cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi nella misura prevista dalla convenzione stessa.

22 - Dotazioni territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

La quantificazione delle dotazioni territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico.

Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU

Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Standard parcheggio pari 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

23 – Interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei tracciati/perimetri di intervento)

Al momento della redazione del P.U.C. non risultano in essere interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive.

24– Quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS

Non previsto.

25 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito:  In sede di elaborazione dei progetti edilizi , qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi:/

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: /

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): /

5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: /

6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: /

7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: /

26 – Assorbimento di SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione ed identificazione del relativo perimetro)

Non presenti.