1
- Elementi
identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito
urbanistico |
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Sigla Ambito: CE-TU 1,
2, 3, 4 AMBITO DI CONSERVAZIONE TESSUTI URBANI |
Localizzazione
territoriale dell’Ambito: piccoli nuclei edilizi sorti al margine delle
borgate storiche di Pompieana. Il tessuto dei sub-ambiti CE-TU rappresenta la
naturale continuazione del tessuto urbano storico. Descrizione
sintetica: Complessi edilizi che
costituiscono un tessuto urbano compatto e che rappresentano la prima
espansione dei nuclei storici. Gli
ambiti di conservazione dei tessuti urbani sono costituiti da nuclei aventi,
in alcuni casi, una matrice storico – rurale. Il tessuto urbano è compatto ed
è costituito da corpi di fabbrica con un’altezza media di due piani. Gli
abitati sono formati da fabbricati posti in adiacenza e/o separati, ma
comunque allineati per definire lo spazio pubblico della strada e della
piazza. Si segnala anche la presenza di case a schiera che nel corso del
tempo possono avere subito unioni e sopraelevazioni. Le coperture prevalenti
sono falde e i fronti sono intonacati. Il corpo scala in molti casi serve più
unità edilizie. Altresì, si segnala la presenza di alcuni manufatti, sempre
allineati sul filo strada, ma aventi una propria compiutezza dal punto di
vista architettonico. Superficie
territoriale dell’Ambito:
Stima
della densità territoriale esistente al momento dell’adozione del PUC:
No mq SU/mq St Riferimento
tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali
e funzionali dei P.U.C.): Ambito n. 3 |
Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:
Zona tipo A |
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2
- Vincoli e servitù
operanti sull’Ambito*: -
-
-
-
-
-
-
-
*Per la
puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai
piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni
di legge. **
Bellezze di insieme interessano tutti i sub-ambiti. |
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3
Ambito
territoriale P.T.C.P. N: 59 Indirizzo
generale per l’Assetto Insediativo:
Consolidamento (Mantenimento;
Consolidamento; Modificabilità) Regime
normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della
adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.) NI-CO |
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4
- Indicare solo gli eventuali
regimi normativi
con efficacia prescrittiva di altri
Piani territoriali regionali/provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:
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5 - Disciplina delle
destinazioni d’uso (Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Categorie funzionali
art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo) |
Funzioni
principali previste |
Funzioni complementari previste
(max. 20% rispetto alle funzioni principali dell’intervento) |
Eventuali
limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m. |
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Per
utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1 |
Per
assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela
dell’ambiente |
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a)residenza b)turistico-ricettiva c)produttiva e direzionale d)commerciale e)rurale f)autorimesse/rimessaggi g)servizi |
residenza |
|
|
Le funzioni ammesse devono essere compatibili con la residenza
sia sotto il profilo della rumorosità, sia del traffico indotto, non devono
ingenerare contrasto con il valore dell’edificio e con la tutela della rete
commerciale minuta; è espressamente vietata la localizzazione di dancing e
discoteche. |
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turistico-ricettiva |
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Commerciale
< 150 mq |
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Esercizi
di vicinato |
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Autorimesse
e rimessaggi |
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Servizi |
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Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in
contrasto con quelle ammesse dal PUC: Destinazioni
d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad
esaurimento. |
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6 – Disciplina degli
edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla Tav. 3A e 3B di
Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante) |
Disciplina
degli edifici urbani di pregio:
Non presenti. Modalità
di intervento: / Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante:
/ |
Disciplina
degli edifici rurali di pregio se presenti nell’Ambito:
Non presenti. Modalità
di intervento: / Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante:
/ |
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7 - Disciplina degli
interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili (Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.) |
Prescrizioni
generali: Gli interventi debbono essere effettuati
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli
edifici e nel rispetto delle indicazioni generali di seguito riportate. Nel caso di rifacimento del tetto,
eventualmente con sostituzione della gronda, è obbligatorio il ripristino dei
materiali, delle dimensioni e della forma esistenti. Le pavimentazioni interne, decorate
o comunque significative, e tutti i lastricati esterni in pietra debbono
essere mantenuti e conservati. Il rifacimento di lastricati esterni è
consentito soltanto se realizzato in ciottolato di pietra locale e/o mattoni. E' vietata la rimozione di tutti gli
elementi decorativi presenti nell'edificio, ove realizzati con materiali e
tecniche tradizionali, come – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo -
inferriate, lampioni, fontane, pozzi, nicchie, elementi decorativi in pietra.
Nelle opere di manutenzione delle facciate è obbligatoria la conservazione di
tali elementi. Sono altresì vietate: -
apertura
di finestre in forme e dimensioni contrastanti con la tipologia edilizia; -
costruzione
di abbaini. Ove effettivamente necessario, può essere autorizzata la
realizzazione di lucernari in falda che non alterino le linee di copertura; -
trasformazione
del corpo scala principale; -
la demolizione di strutture voltate e/o di
solai in legno se decorati e/o cassettonati, ove presenti; -
l’abbattimento
delle piante di alto fusto. Nel caso di sostituzione di alcuni elementi
vegetali è obbligatorio l’uso di essenze locali. Dovrà essere mantenuta a parco e a
giardino l’area pertinenziale. PROGETTO NORMA: Vedi
schede allegate alla normativa del presente ambito. |
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Interventi
consentiti |
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Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e
s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40 % Le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dal
presente PUC, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. |
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Manutenzione ordinaria: Si |
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Eventuale disciplina dei mutamenti di
destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e
s.m.): Si,
tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino modifiche di destinazione d’uso
implicanti incremento del carico insediativo e/o aumento del numero delle
unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla verifica della dotazione di
posti auto pertinenziali e pubblici. |
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Manutenzione
straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R.
380/2001 e s.m.): Si 1) Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si. 2) Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti raggiungano
la superficie minima di 38 mq si S.U. e che siano reperiti i posti auto
pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare
e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.
Laddove non sia oggettivamente possibile reperire le quantità di tali
parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è
ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio
di mercato di un parcheggio su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla
realizzazione di opere di urbanizzazione. Accorpamento ammesso purché i
relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da
cui risulti che gli interventi stessi non comportino: -la totale
sostituzione dell'organismo edilizio preesistente; -compromissioni
delle caratteristiche tipologiche architettoniche e dimensionali dell'esterno
dell'edificio nonché di elementi di valore storico - architettonico
eventualmente presente nell'organismo edilizio; -mutamento
delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate al
punto b) e purché, in caso di progetti che comportino modifiche alle
destinazione d’uso e/od anche soltanto modifiche al numero e alla consistenza
delle unità immobiliari esistenti, sia verificata la dotazione di posti auto
pertinenziali e pubblici; -che non
venga alterato l’impianto distributivo del corpo scala principale interno al
manufatto. - nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di
centri storici, specificare l’ammissibilità di interventi: - Senza modifiche alle strutture: Si - Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e la demolizione di solai in legno se decorati e/o cassettonati, ove presenti. |
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Restauro e
risanamento conservativo (art.
3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza cambio d’uso: Si 2) Con cambio d’uso
compatibile: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi che comportino
modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del carico insediativo
e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, sono soggetti alla
verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e pubblici. - nel caso di Ambiti di conservazione di nuclei o porzioni di centri storici o in presenza di edifici individuati come di particolare pregio, specificare l’ammissibilità di interventi: 3) Senza modifiche alle strutture: Si 4) Con modifiche alle strutture: No, ad accezione di interventi di miglioramento strutturale da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. In ogni caso non è mai consentita la demolizione di strutture voltate e/o di solai in legno se decorati e/o cassettonati, ove presenti. |
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Ristrutturazione
edilizia (art. 3, comma
1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.) 1) Modifiche
esterne: SI, solo se volte all’eliminazione
di elementi edilizi incongrui. Non dovranno essere in alcun modo modificate
le caratteristiche architettoniche delle facciate. 2) Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi. Tutti gli interventi
che comportino modifiche di destinazione d’uso implicanti incremento del
carico insediativo e/o aumento del numero delle unità immobiliari esistenti,
sono soggetti alla verifica della dotazione di posti auto pertinenziali e
pubblici. 3) Demolizione e ricostruzione senza incremento
volumetrico: No - Con mantenimento della sagoma in presenza di
vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No - Con modifica della sagoma e del relativo
sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: No 4) Ripristino di edifici o parti di essi crollati
o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i
relativi parametri dimensionali): Non
presenti - Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: / - Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: / |
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NUOVA COSTRUZIONE* (art.
3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.) 1) Ampliamento
volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è
determinata ai sensi del REC) senza demolizione max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.)
nell’ambito della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5. Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico
e ambientale dell’edificio. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico
ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio
esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile
separatamente dall’edificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi
interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa
antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che
siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica
dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di
seguito indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente
non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%); b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente
la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi di ampliamento delle
costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto
della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e
determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il
miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista. Sulle volumetrie esistenti non
eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e
direzionale, commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o
di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti
igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio
interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito
indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%; b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente
la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi
di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di
locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della
costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le
strutture aventi destinazione d’uso commerciale e/o turistico- ricettive e a
parcheggio in residenze. L'ampliamento è ammesso anche per
edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.
- Ampliamento
planimetrico: Si,
per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di
10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso
ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri
dalle pareti finestrate degli edifici. - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si per tutte le destinazioni d’uso ammesse. Non superiore all’altezza
degli edifici preesistenti circostanti Premialità Le percentuali di ampliamento sono
incrementate: a) di un ulteriore 15 per cento
qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di
ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti
di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni; b) di un ulteriore 5 per cento
qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi: 1. tetto fotovoltaico con potenza di
picco non inferiore a Kw 1,00; 2. serbatoio interrato per il
recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi
ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento; 3. ripristino di suolo agricolo,
incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009,
a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura
di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area
di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza
dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale. 4. ripristino, previa convenzione
con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine
vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo,
registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri
lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito
l'immobile; c) di ulteriori quindici metri cubi
una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico
attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili. Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC*: NO - Densità
fondiaria massima: / mq/mq 2) Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio No % - Ampliamento planimetrico: No - Ampliamento planimetrico e altimetrico: No - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: No 3) Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio: No % - Ampliamento planimetrico: No - Ampliamento planimetrico e altimetrico: No - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: No 4) Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. No %, di cui: - proprio No %; - da credito edilizio: No % - Ampliamento planimetrico: No - Ampliamento planimetrico e altimetrico: No - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: No Gli incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC: - Densità
fondiaria massima: / mq/mq 5) Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione: No - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): No - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. 0 % di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %; - Ricostruzione
dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito: No a)
trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con
incremento max 0 % di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %; b)
trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 % 6) Ricostruzione
per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di
demolizione: No - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. 0 % di cui: - proprio 0 %; -da credito edilizio 0 %; - Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire in altro lotto nello stesso Ambito: a)
trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Ambito urbanistico con
incremento max 0 % di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %; b)
trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con
incremento max 0 % di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %. 7) Costruzione di nuovi edifici (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.): - Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) No mq/mq (n. 4 e 14 RET) - Indice di copertura IC max 0 % (n. 11 RET) - Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max No % (n. 10 RET) - Numero di piani max No (n. 25 RET) - Altezza
dell’edificio max No
m (n. 28 RET) 8) Ristrutturazione
urbanistica (indicare i parametri urbanistici come per la voce 7 e le
eventuali prescrizioni progettuali e prestazionali): No ---------------- PROGETTO NORMA Il
sub-ambito comprende anche il fabbricato meglio individuato all’interno del
progetto norma allegato alla presente scheda. |
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8 - Disciplina
recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.) |
Individuazione delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle
coperture ammesse: Si, in
ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità
abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU superficie utile di
mq. 38. Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e
della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro
perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm. Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla
proiezione totale dei muri perimetrali, dovranno inoltre essere rispettate le
geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno
garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso. Non è
ammessa la realizzazione di abbaini. -
Edifici: Le
caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e
materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. - Coperture: La pendenza delle falde del
tetto, qualora interessate dall’ intervento non potrà superare la pendenza
già esistente, comunque non oltre il 35%. SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI Negli
interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare
esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai
sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere
alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la
presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire
l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida
alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in
presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a
settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in
particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro
salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse
al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la
conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione
degli aspetti conflittuali connessi”. |
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Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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Per Ambiti relativi a centri storici; individuazione delle porzioni ove è ammissibile il recupero dei sottotetti con modifiche dell’altezza di colmo e di gronda: / |
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Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm. |
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Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20 % (max. 20%). |
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Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto. |
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Dimensione degli abbaini: No |
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Tipologia costruttiva dei terrazzi: No |
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Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C. |
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Per gli interventi
di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si
tratta di: - Intervento
ammesso: a) per l’ampliamento di altre unità abitative,
turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence, ecc.), pubblici esercizi
(ristoranti, bar, ecc.) fermo restando la destinazione d’uso preesistente; b) per la realizzazione di nuove unità abitative
che raggiungano almeno la superficie utile minima di mq. 38 ad esclusione
degli immobili attualmente destinati ad attività commerciali, turistico-
ricettive, pubblici esercizi e parcheggio. - Intervento non ammesso: per immobili attualmente destinati ad attività commerciali, turistico- ricettive, pubblici esercizi e parcheggio. |
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9 - Disciplina della
quantificazione della superficie accessoria (Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.) |
Superficie accessoria realizzabile 40 % della SU (superficie utile) nel limite delle Prescrizioni generali dell’Ambito. |
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10
– Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi
dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Volume chiuso max. No mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale e comunque non eccedente 45 mc) Parametri edilizi: - Altezza max. No m; - Superficie coperta max. No mq; - Distanza max. dall’edificio principale No m; - Caratteristiche costruttive: No |
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11
– Disciplina degli impianti e locali tecnologici negli Ambiti con funzione
produttiva (industria, direzionale, commerciale, rimessaggi) |
|
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12
– Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 e art. 13, comma 1, lett. f),
della l.r. 16/2008 e s.m.) |
Parcheggi privati
pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti
(art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.): Per gli interventi che comportino: 1) Aumento della superficie
utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento
del carico urbanistico o aumento del numero delle unità immobiliari si
prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo
di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU. Laddove non sia
oggettivamente possibile reperire la
quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di intervento ovvero in altre
aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente
al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di una superficie
pari a mq. 12,50 predeterminato dal comune per ogni zona del territorio
comunale e da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. 2)
Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso
che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad
essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 50 mq di S.U. dovranno
essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq
di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un
posto auto per ogni unità immobiliare. Laddove non sia oggettivamente
possibile reperire le quantità di tali parcheggi nell’area oggetto di
intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al
Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio
su superficie pari a 12,50 mq da destinare alla realizzazione di opere di
urbanizzazione. 3) Sostituzione edilizia dell’immobile originario: non
ammissibile. 4) Caratteristiche
costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei
veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie
interrate e miste. E’ consentita la
realizzazione di parcheggi in struttura interrati, se
non superano la dimensione di 25 mq. per ogni unità immobiliare, inclusi gli
spazi di manovra (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche
e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie,
che non devono comportare rilevanti
alterazioni della morfologia del terreno dovrà essere messo a
dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate
localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite
su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle
eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere
salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto
del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le
visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo
altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di
pavimentazioni permeabili. Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di
essi) devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 40. La
superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato. |
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Parcheggi privati
pertinenziali negli interventi di
nuova costruzione residenziale: Non previsti. |
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Parcheggi privati
non pertinenziali: Non
previsti. |
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13
- Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008
e s.m.) |
Individuazione
dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova
costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino
copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura
superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone
di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444 1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 0 % 2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 0 % |
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14 - Distanze tra
gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m. e art. 11 R.R. 2/2017) |
Indicare le
distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo
regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento
volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. Distanze dai confini Mediante la redazione di uno schema
di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme),
avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze
inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: Si
rimanda alle schede di progetto
norma
allegate al presente ambito. |
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15 – Distanze delle
costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017) |
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e
nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari
pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali.
oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte
degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto
delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada),
del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. |
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16 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r.
16/2008 e s.m.) |
(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.): No |
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17 – Regole per la
qualità progettuale degli interventi. |
Indicare
le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai
materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla
sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi
pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale: Si prevede la conservazione e
il rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e decorativi degli
edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza a giardino e parco. Per quanto concerne gli
interventi di nuova costruzione (ampliamenti inferiori al 20%) dovrà essere
assicurata una omogeneità tipologica di intervento idonea alla conservazione
del paesaggio antropizzato. Il
progetto, attraverso una attenta lettura del contesto, dovrà trarre dal
paesaggio antropizzato gli elementi fondanti delle soluzioni planimetriche e
architettoniche che dovranno inserirsi in modo corretto nella morfologia del
territorio. Gli interventi edilizi dovranno non alterare la
“maglia” del tessuto edilizio esistente, le proporzioni volumetriche e le
colorazioni; il nuovo volume dovrà risultare un prolungamento in continuità
con l'esistente. Inoltre, si dovrà cercare di integrare la nuova costruzione
rispettando sia il volume che le caratteristiche costruttive degli edifici
esistenti evitando eccessi di volume, contrasti formali, di colorazione e
decorazione. Pertanto, l’intervento dovrà accordarsi in modo armonico con il
centro abitato di Pompeiana prendendo fondamento dalla maglia del tessuto
edilizio antico esistente, dalle sue proporzioni plani-volumetriche. I nuovi
interventi edilizi dovranno prevedere: - tetto a
quattro falde o a due falde; - scuri
alla genovese e/o persiane; - aggetti
ridotti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1 m
rispetto al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo
in lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso.
Non sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere
realizzato in muratura e/o balaustrine; - le
logge con una profondità non superiore a 1,70 m. Esse possono essere
collocate solo sul prospetto principale e non in corrispondenza degli angoli
del fronte. La bucatura della loggia –
qualora abbia dimensione superiore al doppio della finestra di accesso -
dovrà essere ripartita nel rispetto della logica e degli elementi compositivi
della facciata; -
inferriate a disegno semplice; -
materiali tipici quali tegole marsigliesi per le coperture, con espressa
esclusione di coperture in lastre di materiale ferroso o di lastre ondulate
prefabbricate in genere; -
rivestimenti parietali con intonaci alla genovese e/o pietre locali per le
zoccolature, con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di
rivestimenti lapidei tipo opus incertum; - i muri
di contenimento devono essere debitamente rivestiti in pietra locale,
evitando la proposizione di cemento armato a vista; - i
camminamenti pedonali non devono essere asfaltati. Non è
ammessa la realizzazione di parti porticate. L’intervento dovrà prevedere anche una riqualificazione dei terreni
asserviti. |
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18 – Disciplina
geologica e microzonazione sismica |
Si
rimanda alla Normativa Geologica Attuativa. |
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19 – Misure di
mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale
Rapporto di Incidenza e derivanti dagli
esiti delle pronunce ambientali. |
Si
rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare
di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni. |
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20 – Disciplina per
il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle
disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante) |
Dall’analisi della
documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di
stabilimenti a rischio di incidenti. |
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21 – Modalità di
attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.) |
Tipo di Intervento: 1)
Titolo abilitativo diretto: si 2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 22): si, nell’ipotesi di aumento del carico insediativo e /o di cambio d’uso. Nel titolo diretto convenzionato il richiedente si impegna a monetizzare ovvero a realizzare su aree da lui reperite e successivamente cedute al comune le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi nella misura prevista dalla convenzione stessa. |
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22 - Dotazioni
territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione
urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5) |
La quantificazione delle dotazioni
territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico. Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) Standard parcheggio pari 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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23 – Interventi
infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatorie od aggiuntive in corso di realizzazione che
interessano l’Ambito che il PUC conferma (numerazione ed identificazione dei
tracciati/perimetri di intervento) |
Al momento della redazione del P.U.C. non risultano in essere interventi infrastrutturali e per dotazioni territoriali obbligatori o aggiuntive. |
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24– Quota di
fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare nell’Ambito e la
quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS |
Non
previsto. |
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25 – Elementi di
flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28,
comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.) |
Individuazione
limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti
sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti
in indicazioni alternative relative a: 1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione
dei progetti edilizi , qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di
P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano con gli elementi di suddivisione reali
rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali di proprietà, fossati, limiti di fasce o di
zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche
di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono essere
portate a coincidere con gli
elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala
maggiore. 2)
disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi:/ 3)
caratteristiche tipologico, formali e costruttive: / 4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): / 5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: / 6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: / 7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: / |
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26 – Assorbimento di
SUA/PUO vigenti ed in corso di attuazione ricadenti nell’Ambito (numerazione
ed identificazione del relativo perimetro) |
Non presenti. |
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