1 - Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico |
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Sigla Ambito: CE-TPA Ambito di conservazione del territorio di presidio ambientale |
Localizzazione
territoriale dell’Ambito:
Descrizione
sintetica: parti di territorio che in ragione della loro rilevanza nei
quadri panoramici, del loro valore storico-ambientale e della compiutezza
dell'insediamento, debbono considerarsi meritevoli di conservazione nello
stato di fatto, e soggetti a soli interventi di qualificazione delle loro
caratteristiche funzionali, in assenza di incrementi del loro carico
urbanistico. Inoltre, gli Ambiti di Conservazione del Territorio di Presidio
Ambientale (CE-TPA) si collocano in prossimità delle sette borgate storiche
in quanto da queste porzioni di territorio si vuole mantenere inalterata la
percezione della forma e del profilo dei nuclei antichi. Sono aree che presentano fenomeni di
sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non sono, allo
stato attuale, completamente recuperabili all’uso agricolo produttivo o ad
altre funzioni e nelle quali l’aspetto della conservazione dell’ambiente naturale
risulta essere prevalente. Superficie
territoriale dell’Ambito:
Riferimento
tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali
e funzionali dei P.U.C.): Ambito n. 7 |
Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:
Zona tipo E |
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2
- Vincoli e servitù
operanti sull’Ambito*: -
-
-
-
-
-
-
-
*Per la
puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai
piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni
di legge. ** Bellezze di insieme interessano interamente tutti i
sub-ambiti ad eccezione del CE-TPA-5 che solo parzialmente rientra
all’interno delle porzioni di territorio sottoposte a tutela; *** Interessa parzialmente il sub-ambito CE-TPA-5 (incendi 2009, 2012, 2015, 2018); **** Limitatamente al sub-ambito CE-TPA-5; ***** Interessa parzialmente il sub-ambito CE-TPA-5; ****** Limitatamente al sub-ambito CE-TPA-5. |
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3
Ambito territoriale
N: 59 Indirizzo generale
per l’Assetto Insediativo: Consolidamento, Mantenimento (Mantenimento;
Consolidamento; Modificabilità) Regime
normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della
adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.) CE-TPA-1: NI CO; CE-TPA-2: Ni CO; CE-TPA-3: NI CO (prevalente), IS MA CPA; CE-TPA-4: IS MA CPA (prevalente), NI CO; CE-TPA-5: ANI MA (prevalente); IS MA; NI CO. |
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4
- Indicare solo gli
eventuali regimi normativi con efficacia
prescrittiva di altri Piani territoriali provinciali/CMGE/Parchi operanti
sull’Ambito:
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5 - Disciplina delle destinazioni d’uso (Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo) |
Funzioni
principali previste |
Funzioni complementari
previste (max. 10% rispetto alle funzioni principali) |
Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m. |
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per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1 |
per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente |
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a)residenza b)turistico-ricettiva c)produttiva-direzionale d)- e)rurale f)- g)servizi |
Residenza |
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Turistico ricettiva |
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Rurale |
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Servizi |
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Disciplina transitoria delle destinazioni
d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC: Destinazioni
d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad
esaurimento |
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6 – Disciplina degli
edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla Tav. 4 di Struttura
del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante) |
Disciplina degli edifici urbani
di pregio se presenti nell’Ambito: Non presenti. Modalità di intervento: Non presenti. Elementi descrittivi del
profilo caratterizzante: Non presenti. |
Disciplina degli edifici rurali
di pregio: ammessi interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel
rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali tradizionali. Modalità di intervento: titolo edilizio
diretto. Elementi descrittivi del
profilo caratterizzante: Questi edifici
di pregio rurali, realizzati entro il XIX Secolo, sono appartenenti al
patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale. Essi sono testimonianza di una civiltà
contadina e si differenziano per l’impiego di materiali e tecniche
costruttive tipiche del Ponente
Ligure.
Ognuno di questi manufatti monofamiliari hanno una loro autonomia
nell’impianto architettonico; essi si relazionano con il contesto agrario.
Inoltre, hanno murature
generalmente in pietra a vista, un sistema strutturale costituito da setti
portanti in pietra legati da malta di calce, i soffitti voltati o lignei, una copertura
lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani. |
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7 - Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili (Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.) |
Prescrizioni generali: Gli interventi ammessi sono di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici o parti di
edifici demoliti. Sugli edifici esistenti sono ammissibili
tutti gli interventi preordinati alla loro riqualificazione e al miglior
inserimento nel contesto, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici come
disciplinati dal presente PUC. Gli edifici suscettibili di demolizione e
ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle norme generali del presente PUC. Gli
interventi ammissibili dovranno essere compatibili con i valori di tutela
paesistico-ambientali definiti dal P.T.C.P., sempreché l'incremento della
consistenza insediativa non ecceda i limiti dell'insediamento sparso,
preservando comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa
densità insediativa e i connotati paesistici presenti. Sono
da conservare: - l'insieme delle
sistemazioni agrarie, i terrazzamenti, le alberature segnaletiche di confine
o di arredo, le recinzioni di siepi o muri a secco, i fontanili e tutti i
manufatti ormai storicizzati; - la rete dei tracciati
storici interpoderali, circa i quali sono consentiti solamente interventi di
manutenzione che non modifichino né il rapporto con il territorio agricolo in
generale, né gli elementi di arredo, anche vegetale, e le parti pavimentate e
gradonate; - il patrimonio arboreo;
sono tuttavia consentite sostituzioni di elementi vegetali purché con specie
tipiche o tradizionali; - l’assetto funzionale delle aree, che
non può essere alterato. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente
deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro
rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una
cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto
industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento,
delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare
interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili,
calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione
o di sostituzione edilizia. PROGETTO NORMA: Vedi
schede allegate alla normativa del presente ambito. Disciplina per la
demolizione delle serre in stato di abbandono. La disciplina
dell’ambito riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii
rivestiti di serre in modo continuativo in stato di abbandono. Tale
condizione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi
situazioni di dissesto idrogeologico. La rimozione delle serre dismesse trova
applicazione esclusivamente per le serre “fisse”, cioè quelle
urbanisticamente rilevanti ai sensi della pertinente legislazione regionale e
relative circolari applicative per le quali sia dimostrata la regolarità
edilizia; non si applica quindi alle serre stagionali e quelle non infisse
stabilmente al suolo. Per rimozione della serra si intende il completo
smantellamento delle strutture in elevazione, dei tamponamenti e delle
coperture, di eventuali strutture interne (bancali), delle pavimentazioni e
delle eventuali strutture di fondazione; quindi al termine delle operazioni
di rimozione si deve ottenere il terreno nudo. Occorre la presentazione un
progetto che dovrà in particolare definire la regimazione delle acque
meteoriche e ripristinare il più possibile l’andamento plano altimetrico del
terreno prima della installazione della serra; i muri di sostegno dovranno
avere il paramento esterno in pietra locale a corsi orizzontali e senza
stuccatura dei giunti. Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità
è commisurata alla superficie delle serre rimosse. Superficie minima della
serra da rimuovere per ciascun intervento: 1.000 mq; Superficie massima della
serra da rimuovere per ciascun intervento: 2.000 mq. Limite
massimo di serre da rimuovere in tutto il territorio del Comune di Pompeiana
(riferito ai sub-ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA) è di mq. 8.000 mq. Per un maggiore approfondimento si rimanda al paragrafo
“Agricoltura” contenuto all’interno della “Descrizione fondativa”. Il premio corrispondente per le demolizioni effettuate è
pari: a) a 0,01 mq per ogni mq
di serra demolita da impiegarsi a fini residenziali; b) a 0,02 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a
fini: i) turistico-ricettivi; ii) di effettiva attività di produzione agricola; iii) start-up o attività produttive ad
alto contenuto tecnologico. I premi non sono
cumulabili. Inoltre, nei casi indicati ricadenti all’interno del puto b)
il soggetto promotore, per usufruire del premio, non può procedere al cambio
di destinazione d’uso per un tempo pari ad almeno 10 anni. Il premio
corrispondente per le demolizioni effettuate potrà essere impiegato
all’interno degli ambiti CE-TPA, RQ-TPA, RQ-TPRA. |
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Interventi consentiti |
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Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e
s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di
permeabilità max. 40%. Le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro
l'indice di permeabilità, stabilito ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. |
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Manutenzione ordinaria: Si |
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Eventuale
disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui
all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il
mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo
pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. |
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Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si 2) Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. |
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Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza cambio d’uso: Si 2) Con cambio d’uso
compatibile: Si,
a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq
ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo
di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso
ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione
di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. |
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Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.) 1) Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato sia per quanto
concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì
consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle finalità
sopraddette. 2) Cambio d’uso con opere edilizie: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi
destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie
minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella
misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque
con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso
dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla
conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un
minimo di 20 mq. 3) Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico: - Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs.
42/2004 e s.m.; E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico
con mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o
prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o
adeguamento sismico. La demolizione e ricostruzione
non è consentita per quanto concerne
i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio dal presente strumento
urbanistico nella tav. 4. Altresì, non è ammessa per gli edifici rurali di
pregio così come definiti al campo 6 della presente scheda normativa. - Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di
vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e
ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma
al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’
consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e
altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e
circostanti. Non è
ammessa per gli edifici rurali di pregio così come definiti al campo 6 della
presente scheda normativa. 4) Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui
è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri dimensionali): - Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli
ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve
recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime originario,
ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza
delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove sia
accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione
tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le
originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli
interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica
della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici. Fanno eccezione gli interventi
individuati all’interno del progetto norma (vedi
schede norma inserite all’ambito). - Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs.
42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve
recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime
originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa
pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto
ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la
conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano
compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio.
Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla
verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici. Fanno eccezione gli interventi
individuati all’interno del progetto norma (vedi schede norma inserite
all’ambito). |
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NUOVA COSTRUZIONE (art.
3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.) 1) Ampliamento volumetrico di edificio
esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC)
senza demolizione max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14,
comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in
funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5. Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico
e ambientale dell’edificio. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico
ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio
esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile
separatamente dall’edificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi
interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa
antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che
siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica
dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di
seguito indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente
non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%); b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi di ampliamento delle
costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto
della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e
determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il
miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale,
commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio
d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti
igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio
interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito
indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%; b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi
di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di
locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della
costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le
strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze. In tutti i casi
il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una
dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼
della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. Sugli edifici esistenti di volumetria superiore
ai 1500 metri cubi è ammesso un unico ampliamento del 10% per adeguamento
igienico-sanitario e tecnologico fino ad un massimo di 200 mc. - Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si, per tutte le destinazioni d’uso
ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti. Premialità Le percentuali di ampliamento sono
incrementate: a) di un ulteriore 15 per cento
qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di
ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti
di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni; b) di un ulteriore 5 per cento per
gli ampliamenti degli edifici rurali (ad esclusione degli edifici esistenti di
volumetria superiore ai 1500 metri cubi) di valore testimoniale a
destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come
premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o
dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel
rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e
delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da
attestazione del progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire;
c) di un ulteriore 5 per cento
qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi: 1. tetto fotovoltaico con potenza di
picco non inferiore a Kw 1,00; 2. serbatoio interrato per il
recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi
ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento; 3. ripristino di suolo agricolo,
incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009,
a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura
di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area
di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza
dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale. 4. ripristino, previa convenzione
con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine
vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo,
registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri
lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito
l'immobile; d) di ulteriori quindici metri cubi
una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico
attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili. Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC: Non consentito - Densità
fondiaria massima: / mq/mq 2) Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 % - Ampliamento planimetrico: / - Ampliamento planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 3) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di
edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da
credito edilizio 0 % - Ampliamento planimetrico: / - Ampliamento planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 4) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non
residenziali: max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 % - Ampliamento planimetrico: / - Ampliamento planimetrico e altimetrico: / - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: / Gli
incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria
dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi
di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel
rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma
1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della
tipologia dell’Ambito del PUC: - Densità
fondiaria massima: /mq/mq 5) Ricostruzione
per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di
demolizione: All’interno
dell’ambito i singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi
assimilabili aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che
necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o
ambientale, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti norme possono essere
demoliti e ricostruiti con incremento fino al 20 per cento del volume
esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria
complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente
dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati nell’ambito e che necessitino
di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale,
possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria
complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 20
per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico
titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria. La
demolizione per riqualificazione non è ammessa per gli edifici rurali di
pregio così come definiti al campo 6 della presente scheda normativa. Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel
sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del
proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime
originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel ambito di
appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì
comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. Gli interventi sono assentibili: a) nel rispetto della distanza
minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e
nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali; b) in conformità alle previsioni del
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino nonché
alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico
degli edifici. - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi da demolire con incremento volumetrico max. 20 % di cui: - proprio 20%; - da credito edilizio 0%; - Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro lotto nello stesso Ambito di appartenenza: Si a)
trasferimento di volumetria demolita nello stesso Sub-Ambito urbanistico con
incremento max 20 % di cui: - proprio 20 %; - da credito edilizio 0 %; b)
trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui: - proprio 0 %; - da credito edilizio 0 % - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si 6) Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: Si, ad eccezione degli edifici rurali di pregio così come definiti al campo 6 della presente scheda normativa. - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria
(spostamento dell’edificio nel lotto): Si - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi con incremento volumetrico max. 20% di cui: - proprio 20 %; -da credito edilizio 0%; - Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro lotto nello stesso Ambito: Si a)
trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Sub-Ambito urbanistico con
incremento max 20% di cui: - proprio 20%; - da credito edilizio 0%; b)
trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con
incremento max 0% di cui: - proprio 0%; - da credito edilizio 0 %; 7) Costruzione di nuovi edifici: (indicare i
parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità
di intervento p.c.c./p.c.): Non ammessa - Indice di edificabilità fondiario (da esprimere
in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.): (nn.4 e 14 RET)
** L'area è
dotata di indice di utilizzazione insediativa trasferibile ad altri ambiti
secondo quanto previsto dalle presenti norme. - Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET) - Indice di permeabilità territoriale/fondiario
IP max No % (n. 10 RET) - Numero di piani No (n. 25 RET) - Altezza dell’edificio max No (n. 28 RET) ---------------- PROGETTO NORMA Il
sub-ambito CE-TPA-1 comprende anche il fabbricato meglio individuato
all’interno del progetto norma allegato alla presente scheda. ----------------------------- Serre Non è
consentita l’edificazione delle serre, così come definite dall’art. 1 della
LR n° 17/1976, all’interno dell’Ambito CE-TPA. Tuttavia, sono
ammessi interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, nel rispetto
dei parametri seguenti: - la
superficie coperta non potrà superare il 75 % dell’area libera
disponibile; - la
superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di
edificazione per altre costruzioni; - l’altezza
massima consentita é di mt 6.00 al colmo; - la pendenza
massima delle falde non potrà superare i 20°; - le
sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non devono
dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a mt 3.00 dal piano
di campagna alla sommità del muro, se la pendenza naturale del terreno é
compresa tra 0°÷20°; di m. 2,50 se la pendenza naturale del terreno é
compresa tra 20°÷40°; di m. 2,00 se la pendenza naturale del terreno é
superiore a 40°; - dovranno
essere previsti lo scarico e l’incanalamento sia delle acque meteoriche che
delle eventuali acque derivanti dall’esercizio dell’impianto; - le distanze
minime non inferiori a: i) mt. 1,50 dai confini, fatte salve le
ipotesi di costruzioni in aderenza che sono ammesse con il consenso del
vicino; ii) mt 3.00 dai fabbricati all'interno della stessa azienda; iii)
mt 5.00 dai cigli stradali o mt.10,00 dai fabbricati residenziali
esterni all'area di proprietà, salvo assenso del confinante alla
costruzione a minor distanza. E’ d’obbligo,
a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con diritto a rivalsa
delle spese, la rimozione delle serre dismesse all’uso produttivo. Non é ammesso
il cambio di destinazione d'uso, né trasformare le serre in volumi edilizi. La serra non
può avere altra destinazione da quella agricola. ----------------------------- Ricoveri attrezzi Solo per i
terreni di proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione
di manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura
paesaggisticamente percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno,
indipendentemente dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle
distanze di zona e secondo i seguenti parametri: - lotto minimo di proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui
all'interno del sub-ambito di riferimento; ai fini dell'asservimento e
della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento
della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del P.U.C.;
- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda
pari a m 2,50. La volumetria di tali manufatti deve essere articolata
in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con
movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione). Detta
potenzialità edificatoria “una tantum” potrà essere sfruttata una sola
volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella
derivante dall’indice di utilizzazione
insediativa (I.U.I) di zona. In Comune sarà tenuta una carta puntuale degli asservimenti. Tali ricoveri
attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale
secondo la tecnica costruttiva tradizionale. La copertura, a due falde o a
falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata
con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi
cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm
frontalmente e 10 cm lateralmente. Non
è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura
ai fabbricati residenziali. La
realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica
delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle
esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la
morfologia dei luoghi. ----------------------------- Locali
interrati Sono ammessi
locali interrati, come definiti dalla tabella delle definizioni
uniformi. Rispetto agli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del
P.U.C., sono ammessi nuovi
locali interrati sottostanti fisicamente al perimetro del sedime
dell'esistente, salvo l'apertura per consentire l'accesso che dovrà avere
tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale. La
superficie coperta del nuovo locale interrato non potrà comunque superare la
superficie coperta della parte fuori terra (compreso parti porticate e
tettoie). Non sono
ammessi locali interrati non connessi con volumi fuori terra (fisicamente
indipendenti), ad esclusione dei parcheggi. La relativa
destinazione d'uso sia, senza eccezione alcuna: centrale termica e locali per
l'installazione di impianti tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime
se di superficie non superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi
adibiti ad altre destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure non
sono ammessi all’interno dell’ambito. Le eventuali
aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la
destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un
accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale
di superficie permeabile prevista. Il muro
verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri
costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei
luoghi. Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono
risultare inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la
parte emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota
inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle
presenti N.T.A. ----------------------------- Ricoveri per animali/stalle Zootecnica: allevamento ovicaprino ed Allevamento bovino La collina retrocostiera compresa tra il torrente Impero ed
il Torrente Argentina ha una storica tradizione di allevamento ovicaprino e -
in misura minore – bovino come testimonia la diffusione di manufatti
pastorali (caselle) diffusi pressochè in tutti i comuni dell’area. Lo
spostamento graduale delle attività economiche verso forme di maggior reddito
(ortoflorovivaismo in agricoltura e turismo) ha decisamente ridotto fino alla
quasi scomparsa dell’allevamento in questa fascia collinare. Negli ultimi
anni la generale riscoperta di forme produttive estensive, la crisi della
floricoltura da reddito e l’ampliamento dell’offerta turistica locale (legate
alla tradizione agroalimentare) hanno riproposto l’allevamento estensivo,
naturalmente connotato da un maggiore livello tecnologico dovuto al rispetto
delle normative in materia di benessere degli animali ed igiene degli
allevamenti. A Pompeiana alcune iniziative in tal senso, localizzate nella
parte alta del territorio comunale, ripropongono il tema delle dotazioni
infrastrutturali necessarie e della gestione degli impatti con l’area ZSC. Le
dimensioni aziendali di riferimento dipendono in gran parte dal bilanciamento
tra allevamento in stabulazione e brado o semibrado con impegno del pascolo,
dalla presenza o meno di colture foraggere e dai caratteri ecologici dei
pascoli. Allo stesso modo le dotazioni infrastrutturali dipendono in gran
parte dalle modalità di gestione dell’allevamento. Per Pompeiana allo stato
attuale la dimensione di riferimento è intorno ai 15 ettari con presenza di
almeno 10 capi bovini e 50 ovicaprini. La superficie
della proprietà da asservire potrà essere computata per sommatoria di
particelle catastali purchè comprese nel raggio di 1.000 metri dal sedime di
concentrazione della nuova opera edilizia. Deve inoltre venir dimostrato che
si tratta di aree accessibili ed idoneee al pascolo, al taglio del foraggio o
di altro mangime naturale. La costruzione
potrà essere consentita nei limiti indicati nella sottostante tabella. Le costruzioni in
oggetto dovranno rispettare la distanza minima di 100 metri dai confini più
prossimi delle zone residenziali o zone a servizi pubblici indicate dal PUC. Le costruzioni in
oggetto potranno avere un h. max di 5,00 m. Per gli
allevamenti, il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione
degli scarichi o lo smaltimento dei liquami. L'approvazione
dei progetti edilizi ai sensi del presente articolo è condizionata dalla
presentazione di un piano aziendale che mostri, unitamente al progetto, il
rispetto dei requisiti in materia di igiene degli allevamenti e benessere
degli animali di cui alle norme vigenti. (L. 12/4/1973, n°222, D.Lgs. 30/12/1992, n°532, D.Lgs. 30/12/1992, n°533,
D.Lgs. 30/12/1992, n°534, L.22/11/1993, n°473, D.Lgs. 1/9/1998, n°331, D.Lgs.
1/9/1998, n°333, D.Leg. 26/3/2001, n°146, D.Lgs 20/02/2004, n. 53, D.M. 20
aprile 2006, D. Lgs 7 luglio 2011, n. 122. D. Lgs 7 luglio 2011, n. 126).
NOTA:
per la superficie aziendale di riferimento l’area impermeabilizzata per
realizzazione di manufatti è del tutto trascurabile (nr) |
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8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.) |
Individuazione delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle
coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti
oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità
raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Non è
ammesso il recupero dei sottotetti negli edifici rurali di pregio così come
definiti al campo 6 della presente scheda normativa. Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna. Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri perimetrali; dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso. - Edifici:
Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture
e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.
- Coperture:
La pendenza delle
falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la
pendenza già esistente, e comunque non potrà
essere realizzata oltre il 35%. SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”. |
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Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm. |
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Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20%. (max. 20%) |
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Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto. |
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Dimensione degli abbaini: Non ammessi. |
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Tipologia
costruttiva dei terrazzi: La realizzazione di terrazzi a
pozzetto è consentita solo se l'intervento risulta essere scarsamente
percepibile e paesaggisticamente irrilevante e se la superficie non supera il
10% del piano dell’intera copertura. L'intervento non dovrà essere percepibile
dalla strada. La disposizione del pozzetto dovrà seguire gli assi delle bucature presenti nella facciata al fine di non alterare la composizione originaria del fronte; anche l'ampiezza della bucatura di accesso dovrà risultare uguale a quelle già esistenti nel prospetto. L'estensione parallela al fronte dovrà essere mai superiore al 1,50 m. Il suo collocamento è da realizzare all’interno della sagoma del tetto contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Per gli edifici non vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee saranno ammesse anche soluzioni alternative con interruzione delle linee di gronda, perché documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate. |
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Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C |
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Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di: - Intervento
ammesso: a) per l’ampliamento di altre unità abitative; b) per la realizzazione di nuove unità abitative
che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38; c) In ogni caso sono ammissibili le
trasformazioni delle parti di
costruzione, direttamente strumentali alla coltivazione del fondo
agricolo, solo se rispettano nella globalità dell'intervento, il rapporto di
¼ della superficie destinata ad annessi agricoli e comunque con un minimo di
20 mq. di superficie di pavimento da riservare ad usi strumentali agricoli.
L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può
essere inferiore a 2,50 m. - Intervento non ammesso: per immobili destinati a parcheggio e per quelli strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, salvo le limitazioni di cui al punto c) |
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9 - Disciplina della quantificazione della superficie accessoria (Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.) |
Superficie accessoria realizzabile 40% della SU (superficie utile) nel limite massimo del 40% della SU in funzione delle Prescrizioni generali dell’Ambito. |
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10 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Volume chiuso max.25 mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale) Parametri edilizi: - Altezza max. 3,00 m; - Superficie coperta max. 10 mq; - Distanza max. dall’edificio principale 3,00m; - Caratteristiche costruttive: dovranno essere non direttamente collegate con le unità immobiliari, ma ad esse strumentali; dovranno essere posti fuori terra, ovvero sotterranee, in tal caso saranno interrate sui quattro lati, tollerandosi solo su un lato un fuori terra per consentire ventilazione e luce ma non veduta ovvero una superficie libera strettamente necessaria agli eventuali accessi; dovranno essere armonicamente integrate alle caratteristiche costruttive, tipologiche e di finitura dell'edificio principale, anche per quanto riguarda la copertura. |
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11 - Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 della l.r. 16/2008 e s.m.) |
Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti
(art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.): Per gli interventi che comportino: 1) Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare 2) Mutamento di destinazione d’uso degli
immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di
35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con
l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. 3) Sostituzione edilizia dell’immobile originario: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di
35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con
l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare 4)
Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per
la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con
strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di
parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove
compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente
PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni
50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in
corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade
trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali
rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate
le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del
parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali,
modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il
grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Le aree all’aperto non
dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e
di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali
ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo
d’esempio: a) i grigliati carrabili
realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza
almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione
fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica,
dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una
riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un
reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali
intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema
stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi,
quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente,
certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini
arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e
sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la
formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che
assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e
proteggendo la salute; c) il calcestruzzo con
cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un
calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente
controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo,
resistente alle abrasioni e un’elevata durata; d) le pavimentazioni naturali
in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente
assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche
di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici,
rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente
cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella
terra da trattare; e) autobloccanti con
colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di
manutenzione; f) pietra naturale in lastre
grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come
pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla
forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per
pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a
colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da
riquadri in pietra naturale. Per quanto riguarda
gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.
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Parcheggi privati
pertinenziali
negli interventi di nuova costruzione residenziale: all’aperto non
devono comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno; mentre,
in sottosuolo non devono superare la dimensione di 25 mq. per ogni unità
immobiliare inclusi gli spazi di manovra. 1) 35 mq ogni 100 mq di SU (superficie
utile) 2) Caratteristiche
costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei
veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie
interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura
interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme
geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di
superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie
utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di
intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere
progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di
uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali
integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere
conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno,
distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di
impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Le aree all’aperto non
dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla
realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono
essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel
paesaggio, quali, a titolo d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato
inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia
sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di
varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole,
struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie
antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento
con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del
bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute;il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e
prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro
perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione,
antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata; c) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto
della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità
interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le
pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; d) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; e) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; f) Ghiaino di fiume lavato; g) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Per quanto riguarda
gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.
Parcheggi
privati non pertinenziali: 1) Parametri dimensionali: E’ consentita
la realizzazione di parcheggi a raso con una superficie non superiore a 150 mq che non devono comportare rilevanti
alterazioni della morfologia del terreno. 2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente
concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte
a raso e dovranno essere dotate di 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Il
progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando
le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, salvaguardando
le preesistenze vegetali integrandole nel progetto, riducendo altresì il
grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e
di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali
ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo
d’esempio: a) i grigliati carrabili
realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza
almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione
fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica,
dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una
riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un
reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali
intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema
stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi,
quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente,
certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini
arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e
sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione
del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici
che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e
proteggendo la salute; c) il calcestruzzo con
cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un
calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente
controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo,
resistente alle abrasioni e un’elevata durata; d) le pavimentazioni naturali
in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente
assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche
di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici,
rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente
cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella
terra da trattare; e) autobloccanti con
colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di
manutenzione; f) pietra naturale in lastre
grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come
pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla
forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per
pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a
colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da
riquadri in pietra naturale. Box in lamiera, in plastica e comunque in materiali precari
già esistenti all’interno dei sub-ambiti. Le costruzioni consimili comunque
presenti nell’intero territorio comunale, già utilizzate ai fini di
parcheggio, anche se regolarmente autorizzate, debbono essere gradualmente
sostituite sulla base dei criteri prescritti nelle presenti norme; il Sindaco
provvede con propria ordinanza a obbligare i privati alla rimozione dei
fattori di degrado, con intervento sostitutivo e diritto di rivalsa contro
gli inadempienti, a seguito di criteri espressi dalla Giunta comunale. |
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12 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.) |
Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444 1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 5 % 2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 5 % |
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13 – Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Indicare
le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio
tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti
incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile,
dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6
giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. Distanze dai confini Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: Si rimanda alle schede di progetto norma allegate al presente ambito. |
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14 – Distanze delle
costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017) |
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono
rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali. oppure non inferiore a quella corrispondente
all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto
salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. |
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15 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r.
16/2008 e s.m.) |
(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.) E’ consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni nel caso in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui all’interno del sub-ambito e la traslazione dell’asservimento preesistente su altra area. |
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16 – Regole per la qualità progettuale degli interventi |
Indicare
le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai
materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla
sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi
pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale: Gli interventi sparsi ammissibili in
misura episodica nell'ambito
di presidio ambientale andranno realizzati in maniera da preservare la continuità degli
spazi non edificati, la bassa densità insediativa, non dovranno alterare lo
stato dei luoghi né compromettere gli equilibri ambientali della zona,
dovranno essere caratterizzate da soluzioni progettuali studiate in modo
adeguato in relazione alle situazioni di contorno. Le nuove costruzioni, frutto
di una ricostruzione per
riqualificazione,
dovranno essere localizzate in aree all’interno dell’ambito che non richiedano
scavi e riporti rilevanti, né la realizzazione di muri di contenimento in sequenza
ravvicinata, privilegiando aree occupate
da attività dismesse e aree caratterizzate da marginale percezione
paesistica. La loro localizzazione dovrà tenere
conto di: infrastrutturazione
del territorio, accessibilità, uso del suolo, acclività, esposizione,
connotati paesistici, ecc. Al compimento delle
opere edilizie, le porzioni di suolo alterate devono essere ricostituite
secondo l'assetto e l'immagine preesistente. Deve altresì essere operata la
conservazione del tessuto agricolo e delle colture esistenti. Gli interventi
ammissibili dovranno avere accesso diretto o indiretto dalla viabilità
carrabile esistente o di previsione; per accesso diretto si intendono i lotti
che presentano una porzione del perimetro tangente alla viabilità carrabile
(esistente o di previsione); per accesso indiretto si intendono i lotti non
tangenti alla viabilità carrabile (esistente o di previsione) e collegati
alla stessa tramite brevi percorsi carrabili privati di esclusiva competenza
del richiedente. Salvo dove espressamente consentito, non è ammessa la
realizzazione di nuova infrastrutturazione, se non per brevi percorsi
carrabili privati. La nuova
viabilità dovrà evitare l'alterazione eccessiva del pendio e rimanere il più possibile aderenti
alla morfologia originaria naturale del terreno; avere una
pendenza massima del 10÷12 %, deroghe a questi valori saranno da valutare
caso per caso in relazione alle soluzioni proposte. L'altezza massima di
scavi e reinterri, rispetto al profilo naturale del terreno, non potrà
superare i m.2,50, le scarpate andranno consolidate e provviste di adeguata
canalizzazione delle acque. Allineamenti: le nuove
costruzioni devono armonizzarsi con il contesto morfologico del sito
prevedendo orientamenti in linea con l’orografia dei suoli e, nel caso gli
stessi siano terrazzati, interessando il minimo numero di fasce allo scopo di
evitare una loro interruzione che ne comprometterebbe la lettura complessiva
dei luoghi. I nuovi fabbricati devono avere una pianta
rettangolare, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma
finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo, ma
anche avere le seguenti tipologie costruttive: - coperture a falde; - aggetti contenuti. Eventuali terrazzi potranno avere
uno sporto non superiore a 1,20 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il
terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della
dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo.
Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine. Non è ammessa la realizzazione di
parti porticate. Tipologie dei materiali: - tegole marsigliesi; - facciate intonacate; - eventuali rivestimenti
in pietra con espressa
esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus
incertum; - serramenti in legno
naturale o in qualsiasi materiale purché tinteggiato, con espressa esclusione
dell’elettrocolore e dell’anodizzato; - scuri alla genovese e/o persiane; - inferriate a disegno
semplice; - camini alla genovese; - muri di contenimento
in pietra, con espressa esclusione del cemento armato a vista; - percorsi interni lastricati con elementi in pietra o con
elementi prefabbricati, con espressa esclusione del manto bituminoso e delle
gettate in cls a vista. |
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17 – Disciplina
geologica e microzonazione sismica |
(Richiamo
alle Norme Geologiche/microzonazione sismica di Livello 1 del PUC ed alla
relativa cartografia, in presenza di specifiche criticità che interessino
l’Ambito) Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa. |
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18 – Misure di
mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale
Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali. |
Si
rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare
di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni. |
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19 – Disciplina per
il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle
disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante) |
(In
presenza aree sottoposte a specifica regolamentazione ai sensi dell’art. 22,
comma 7, del D.Lgs. 20 giugno 2015, n. 105 (c.d. Disciplina bilit), deve
essere stabilita la disciplina per il controllo dell’urbanizzazione nelle
aree esterne agli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante,
determinata in esito alle risultanze dell’Elaborato Tecnico Rischio di
Incidente Rilevante – ERIR) Dall’analisi della
documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di
stabilimenti a rischio di incidenti. |
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20 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.) |
Tipo
di Intervento: Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’esistenza, in sito,
delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento. Nel caso
l’area risulti sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione primaria
il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita
convenzione con l’A.C. nella quale venga garantita l’esecuzione delle opere
necessarie, oltreché le modalità di manutenzione dei relativi manufatti nel
tempo. 1) Titolo abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di
aumento del carico insediativo e di cambio d’uso 2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 21):
Il rilascio dei titoli edilizi
per la realizzazione degli interventi di presidio ambientale previsti dal PUC
nell’Ambito, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed
il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 36, comma 3, 2) della L.R. n.
36/1997, che preveda l’impegno del Soggetto Attuatore: - a realizzare e/o
attuare le opere e le prestazioni di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di
recupero idrogeologico; - a realizzare
periodiche attività di manutenzione delle viabilità di accesso ai terreni
oggetto di intervento ed anche solo asserviti alla nuova edificazione; - a mantenere i
terrazzamenti e l’uliveto esistenti - a mantenere in efficienza nel tempo le
opere oggetto dell’atto convenzionale; - a definire un programma annuale di
manutenzione e conservazione dell’area con l’indicazione delle attività
agro-forestali e delle attività di controllo ambientali da svolgere; - a prestare idonee
garanzie fideiussorie da rinnovarsi annualmente in correlazione agli obblighi
assunti; - a mantenere per almeno
20 anni il controllo del territorio. Trovano in ogni caso
applicazioni le previsioni di cui all’art. 36, comma 3 della L.R. 36/1997. |
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21 – Prestazioni ambientali, interventi strutturali e di integrazione della armatura viaria, delle reti tecnologiche e delle dotazioni territoriali a servizio dell’ambito agricolo produttivo (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5) |
Il rilascio dei titoli
edilizi per la realizzazione degli interventi di presidio ambientale previsti
dal PUC nell’Ambito, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il
Comune ed il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 36, comma 3, 2) della L.R.
n. 36/1997, che preveda l’impegno del Soggetto Attuatore: - a realizzare e/o
attuare le opere e le prestazioni di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di
recupero idrogeologico; - a realizzare
periodiche attività di manutenzione delle viabilità di accesso ai terreni
oggetto di intervento ed anche solo asserviti alla nuova edificazione; - a mantenere i
terrazzamenti e l’uliveto esistenti - a mantenere in efficienza
nel tempo le opere oggetto dell’atto convenzionale; - a definire un programma annuale di
manutenzione e conservazione dell’area con l’indicazione delle attività
agro-forestali e delle attività di controllo ambientali da svolgere; - a prestare idonee
garanzie fideiussorie da rinnovarsi annualmente in correlazione agli obblighi
assunti; - a mantenere per almeno
20 anni il controllo del territorio. Trovano in ogni caso
applicazioni le previsioni di cui all’art. 36, comma 3 della L.R. 36/1997. |
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22 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.) |
Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a: 1) perimetro dell’Ambito: In sede di
elaborazione dei progetti edilizi, qualora le linee grafiche, che sugli
elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano con gli elementi di suddivisione reali
rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali di proprietà, fossati, limiti di fasce o di
zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di
suddivisione di cui sopra possono
essere portate a coincidere con gli elementi di
suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore. 2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: / 3)
caratteristiche tipologico, formali e costruttive: / 4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): / 5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: non previsto. 6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: / 7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: / |
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