1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

CE-TPBN

  Conservazione territori prativi boschivi e naturali.

Localizzazione territoriale dell’Ambito:

 

Ambito

Localizzazione dell’ambito.

CE-TPBN

L’ambito si sviluppa nella parte a nord del Comune di Pompeiana nelle porzioni di territorio meglio identificate con i toponimi di Carmi, Prati, Pian d’Armaro, Mogliette, Carli, Le Chiuse, Costa dell’Omo, ma anche intorno all’area antropizzata di Case Zunchi. L’ambiti risulta in parte attraversato, in parte servito lungo il suo margine dalla Strada Provinciale 50 .

CE-TPBN confina a Sud con l’ambito CE-TPA-5, mentre a nord, a ovest e a est l’ambito è delimitato dal confine comunale; infine, ad ovest confine con il sub-ambito RQ-TPA-4.

 

Descrizione sintetica: comprendono le aree prevalentemente boscate o prative che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali non sono idonee all’attuale insediamento antropico. La finalità è il recupero degli spazi boschivi in abbandono e attualmente non più produttivi, degradati o fortemente dissestati e il nuovo insediamento orientato al mantenimento o recupero di dette aree.

Superficie territoriale dell’Ambito: mq. 2.588.720

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n.19

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo E

2 -  Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*:

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco**;

-            Vincolo cimiteriale;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS***;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003****;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 32 del 28 marzo 2016.

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Interessa l’ambito CE-TPBN (presenza di aree percorse dal fuoco nel 2012 e nel 2015). Per una più approfondita localizzazione delle aree percorse dal fuoco si rimanda alla TAV.5 del PUC;

*** Gran parte dell’ambito rientra all’interno della ZSC meglio identificata con il codice IT1315922. Per una più approfondita delimitazione della ZSC si rimanda alla TAV.6 del PUC;

**** Ambito attraversato, nella porzione più a nord, da eletrodotto.

3

Ambito territoriale N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Mantenimento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

CE-TPBN: ANI MA.

 

4 - Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

 

Sub-ambito

Rg

Pg

CE-TPBN

Rg0, Rg1

Pg1, Pg2, Pg3b

 

 

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

 

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

(max. 20% rispetto alle funzioni principali)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente

a)    residenza

b)    turistico-ricettiva

c)     -

d)     -

e)    rurale

f)      -

g)     servizi

residenza

 

 

 

 

Turistico ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

servizi

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla

Tav. 4   di Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante)

Disciplina degli edifici rurali di pregio: ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel rispetto della tipologia edilizia, delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali. Tutti gli elementi architettonici di facciata (marcapiani, sottocornicioni, cornici intorno alle porte, architravi in pietra o lignei, sporti della coperture, tettoie in ardesia, eccetera) dovranno essere preservati.

 

Modalità di intervento: titolo edilizio diretto.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Questi edifici di pregio rurali, realizzati entro il XIX Secolo, sono appartenenti al patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale. Essi sono testimonianza di una civiltà contadina e si differenziano per l’impiego di materiali e tecniche costruttive tipiche del primo retrocosta del Ponente Ligure. Ognuno di questi manufatti monofamiliari hanno una loro autonomia nell’impianto architettonico; essi si relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista, un sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta di calce, i soffitti voltati o lignei, una copertura lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani.

 

7- Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

Prescrizioni generali: Gli interventi ammessi sono di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici o parti di edifici demoliti, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.  Sugli edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle norme generali del presente PUC.

Gli interventi ammissibili dovranno essere compatibili con i valori di tutela paesistico-ambientali definiti dal P.T.C.P., sempreché l'incremento della consistenza insediativa non ecceda i limiti dell'insediamento sparso, preservando comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici presenti.

Sono da conservare:

- l'insieme delle sistemazioni agrarie, i terrazzamenti, le alberature segnaletiche di confine o di arredo, le recinzioni di siepi o muri a secco, i fontanili e tutti i manufatti ormai storicizzati;

- la rete dei tracciati storici interpoderali, circa i quali sono consentiti solamente interventi di manutenzione che non modifichino né il rapporto con il territorio agricolo in generale, né gli elementi di arredo, anche vegetale, e le parti pavimentate e gradonate;

- il patrimonio arboreo; sono tuttavia consentite sostituzioni di elementi vegetali purché con specie tipiche o tradizionali.

 

La realizzazione di nuova viabilità veicolare è consentita esclusivamente per raccordi finalizzati al collegamento di nuclei o edifici esistenti, viabilità antincendio, viabilità per il riassetto idrogeologico, viabilità funzionale all’insediamento delle funzioni ammesse. La viabilità deve avere i caratteri della strada forestale, larghezza media di circa m 2.50, fondo naturale o in terra stabilizzata, deve essere progettata aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti per motivi di sicurezza. E' consentito l'ampliamento delle strade esistenti solo a scopo antincendio, il cui fondo dovrà essere realizzato con la compattazione di materiale ghiaioso e/o terroso, o altro trattamento superficiale antipolvere, terra stabilizzata naturale, con esclusione di materiali asfaltici e/o cementizi. Sono ammesse le vie di penetrazione per l’attività di controllo.

 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia. Inoltre, gli interventi sul partimonio edilizio presente nell’ambito dovranno essere realizzati nel rispetto della tipologia edilizia, delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali. Tutti gli elementi architettonici di facciata appartenenti all’architettura definita rurale o “minore” (marcapiani, sottocornicioni, cornici intorno alle porte, architravi in pietra o lignei, sporti della coperture, tettoie in ardesia, eccetera) dovranno essere preservati. Eventuali ampliamenti dovranno essere realizzati in modo armonico con il manufatto esistente riprendendo gli elementi compositivi del manufatto già esistente. Altresì, le bucature dovranno rispettare i rapporti (l*h) già presenti nella costruzione. Il rivestimento del fabbricato dovrà essere lo stesso di quello del manufatto esistente. In caso di rivestimenti in pietra il progettista dovrà prestare attenzione agli aspetti tettonici della costruzione studiando dei dettagli costruttivi che siano in grado di non denunciare l’impiego di rivestimenti in pietra. A tal riguardo dovrà essere posta cura negli elementi d’angolo, nella stilatura dei giunti, in corrispondenza delle bucature, eccetera.

 

Negli interventi di ricostruzione per gli edifici suscettibili di demolizione con incremento volumetrico dovranno essere ripresi:

-i rapporti in essere tra larghezza, altezza e profondità del manufatto preesistente;

-i rapporti dimensionali (l*h) delle bucature;

-il rivestimento del fabbricato dovrà essere lo stesso di quello in essere prima della demolizione. In caso di rivestimenti in pietra il progettista dovrà prestare attenzione agli aspetti tettonici della costruzione studiando dettagli costruttivi che siano in grado di non denunciare l’impiego di rivestimenti in pietra o intonacati. A tal riguardo dovrà essere posta cura negli elementi d’angolo, nella stilatura dei giunti, in corrispondenza delle bucature.

 

Nella costruzione di edifici non residenziali da edificarsi qualora sia esercitato il presidio ambientale senza funzione residenziale i manufatti dovranno essere realizzati in legno o in pietra. La copertura dovrà essere a doppia falda o a falda singola; quest’ultima soluzione dovrà essere adottata nel caso in cui la profondità del manufatto sia minore e/o uguale ai 4.00 m. Le bucature dovranno avere sviluppo verticale; inoltre, le finestre non potranno avere larghezza a maggiore a 1.20 m.

 

Interventi consentiti

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40%.

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito

ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi.

In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

 

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato sia per quanto concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle finalità sopraddette.

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 q di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico:

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.; E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico.

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti.

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali):

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.:  Non presenti.

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici.

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

1)       Ampliamento volumetrico senza demolizione di edifici max. 20 % (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.)

Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale dell’edificio.

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1.500 metri cubi, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dalledificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%);

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

 

Sugli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1.500 metri cubi è ammesso un unico ampliamento del 10% per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico fino ad un massimo di 200 mc.

 

-     Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse. Non superiore a 50 cm rispetto alla linea di gronda esistente. Anche la linea di colmo dovrà essere alzata al fine di mantenere inalterata l’inclinazione della falda.

 

Premialità

Le percentuali di ampliamento sono incrementate:

a) di un ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente residenziale e non residenziale, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;

b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali (ad esclusione degli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi) di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire;

c) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:

1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00. I panelli dovranno avere la stessa inclinazione della falda. Altresì, il colore dovrà essere analogo a quello dell’ardesia;

2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento;

3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale.

4. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;

d) di ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili.

 

Ampliamenti volumetrici stabiliti dal PUC superiori al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima per l’uso residenziale stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC: NO

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. 0%, di cui: - proprio 0%; - da

           credito edilizio:0%

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max.0 %, di cui: - proprio 0%; - da credito     edilizio:0%

-     Ampliamento planimetrico:

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali: max. 0 %, di cui: - proprio 0%; - da credito     edilizio:0%

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

Gli incrementi volumetrici relativi agli interventi di ricostruzione di edifici di seguito indicati sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima per uso residenziale stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:

-     Densità fondiaria massima: /mq/mq

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione:

All’interno dell’ambito i singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti norme possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 20 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati nell’ambito e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 20 per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.

Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nell’ambito di appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.

Gli interventi sono assentibili:

a) nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali;

b) in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici.

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi da demolire con incremento volumetrico max. 20 % di cui:

      - proprio 20%; - da credito edilizio 0%.

 

6)      -     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi con incremento volumetrico max. 20% di cui:

      - proprio 20 %; -da credito edilizio 0%.

 

7)     Costruzione di nuovi edifici non residenziali (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.):

Qualora sia esercitato esclusivamente il presidio senza la funzione residenziale, su mappali di proprietà di almeno mq. 10.000 complessivi, anche non contigui ma appartenenti allo stesso ambito di riferimento sui quali non siano presenti altri edifici, potranno essere realizzati piccoli ricoveri di attrezzi  nel rispetto dei seguenti parametri:

 

-     Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) 0,003 mq/mq (nn.4 e 14 RET)

-     Indice di copertura IC max / % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max 40% (n. 10 RET)

-     Numero di piani max: 1 (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max 3,00 m. (n. 28 RET)

-    volume geometrico massimo edificabile sul lotto mc 120

-    superficie agibile massima sul lotto mq. 34

E’ ammesso l’asservimento di aree non contigue purché ricadenti interamente nello stesso ambito.

La realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la morfologia dei luoghi.

L'area è dotata di indice di utilizzazione insediativa pari a 0,003 mq/mq trasferibile ad altri ambiti secondo quanto previsto dalle presenti norme.

8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm.   Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri perimetrali, dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso. Non è ammessa la realizzazione di abbaini.

 

-     Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

-     Coperture: La pendenza delle falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la pendenza già esistente, e comunque non potrà essere realizzata oltre il 35%.

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura)  per un’altezza non superiore a 50 cm.

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20%. (max. 20%)

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini: /

Tipologia costruttiva dei terrazzi: /

Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

-     Intervento ammesso:

          a) per l’ampliamento di altre unità abitative;

b) per la realizzazione di nuove unità abitative che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38;

c)  In ogni caso sono ammissibili le trasformazioni delle parti di costruzione, direttamente strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, solo se rispettano nella globalità dell'intervento, il rapporto di ¼ della superficie destinata ad annessi agricoli e comunque con un minimo di 20 mq. di superficie di pavimento da riservare ad usi strumentali agricoli.

-     Intervento non ammesso: per immobili destinati parcheggio e per quelli strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, salvo le limitazioni di cui al punto c)

9 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.)

Volume chiuso max.25 mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale)

Parametri edilizi:

-     Altezza max. 3,00 m;

-     Superficie coperta max. 10 mq;

-     Distanza max. dall’edificio principale 3,00m;

-     Caratteristiche costruttive: dovranno essere  non direttamente collegate con le unità immobiliari, ma ad esse strumentali; dovranno essere posti fuori terra,  ovvero sotterranee, in tal caso saranno interrate sui quattro lati, tollerandosi solo su un lato un fuori terra  per consentire ventilazione e luce ma non veduta ovvero una superficie libera strettamente necessaria agli eventuali accessi; dovranno essere armonicamente  integrate alle caratteristiche costruttive, tipologiche e di finitura dell'edificio principale, anche per quanto riguarda la copertura.

10 - Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 della l.r. 16/2008 e s.m.)

Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.): I parcheggi a raso devono essere posti in fregio alle strade, di piccole dimensioni, su terreno naturale o prato armato e adeguatamente dotati di piante in sintonia con le presenze vegetali della zona adottando soluzioni con raccordi sotto la quota dei percorsi in modo da limitare l’impatto visivo dei veicoli in sosta da parte di chi transita lungo la viabilità.

Per gli interventi che comportino:

1) Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare

2) Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 q di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

3) Sostituzione edilizia dell’immobile originario: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare

4) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso che non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno. Dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. 

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

 

Box in lamiera, in plastica e comunque in materiali precari già esistenti all’interno del ambito.

Le costruzioni consimili comunque presenti nell’intero territorio comunale, già utilizzate ai fini di parcheggio, anche se regolarmente autorizzate, debbono essere gradualmente sostituite sulla base dei criteri prescritti nelle presenti norme; il Sindaco provvede con propria ordinanza a obbligare i privati alla rimozione dei fattori di degrado, con intervento sostitutivo e diritto di rivalsa contro gli inadempienti, a seguito di criteri espressi dalla Giunta comunale.

11 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 5 %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 5 %

 

12 - Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m.)

Indicare le distanze non inferiori a 10 metri, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i..

 

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 5,00 dai confini di proprietà.

13 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali. oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

14 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

E’ consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni nel caso in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore.

15 – Regole per la qualità progettuale degli interventi

Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale: Gli interventi ammessi non dovranno alterare lo stato dei luoghi né compromettere gli equilibri ambientali della zona, dovranno essere caratterizzate da soluzioni progettuali studiate in modo adeguato in relazione alle situazioni di contorno. Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di attrezzi agricoli dovranno essere localizzati in aree che non richiedano scavi e riporti rilevanti, né la realizzazione di muri di contenimento in sequenza ravvicinata, privilegiando aree occupate da attività dismesse e aree caratterizzate da marginale percezione paesistica. La loro localizzazione dovrà tenere conto di: infrastrutturazione del territorio, accessibilità, uso del suolo, acclività, esposizione, connotati paesistici, ecc.

Al compimento delle opere edilizie, le porzioni di suolo alterate devono essere ricostituite secondo l'assetto e l'immagine preesistente.

Gli interventi ammissibili dovranno avere accesso diretto o indiretto dalla viabilità carrabile esistente o di previsione; per accesso diretto si intendono i lotti che presentano una porzione del perimetro tangente alla viabilità carrabile (esistente o di previsione); per accesso indiretto si intendono i lotti non tangenti alla viabilità carrabile (esistente o di previsione) e collegati alla stessa tramite brevi percorsi carrabili privati di esclusiva competenza del richiedente. Salvo dove espressamente consentito, non è ammessa la realizzazione di nuova infrastrutturazione, se non per brevi percorsi carrabili privati.

I nuovi fabbricati in sostituzione edilizia devono avere una pianta rettangolare, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo, ma anche avere le seguenti tipologie costruttive:

- coperture a falde;

- aggetti contenuti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1,00 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine.

Non è ammessa la realizzazione di parti porticate.

Tipologie dei materiali:

- lastre in ardesia per le coperture;

- facciate intonacate, in pietra e in legno;

- eventuali rivestimenti in pietra con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus incertum;

- serramenti in legno naturale o in qualsiasi materiale purché tinteggiato, con espressa esclusione dell’elettrocolore e dell’anodizzato;

- scuri alla genovese e/o persiane;

- inferriate a disegno semplice;

- camini alla genovese;

- muri di contenimento in pietra, con espressa esclusione del cemento armato a vista;

- percorsi interni lastricati con elementi in pietra o con elementi prefabbricati, con espressa esclusione del manto bituminoso e delle gettate in cls a vista.

 

I ricoveri attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale secondo la tecnica costruttiva tradizionale o in legno. La copertura, a due falde o a falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata con manto in lastre di ardesia. Non sono ammessi cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm frontalmente e 10 cm lateralmente. Non è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura ai fabbricati residenziali.

16 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa.

 

17 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

18 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento:

 

1) Titolo abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di aumento del carico insediativo e di cambio d’uso

 

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 19): Gli interventi di sostituzione edilizia e quelli di nuova costruzione sono soggetti a titolo abilitativo accompagnato da atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno del concessionario e dei suoi aventi causa:

- alla conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;

- alle eventuali prestazioni finalizzate al presidio dalla tutela del territorio in analogia a quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 36/97 con particolare riferimento:

          - alle funzioni relative allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

          - al mantenimento e all'eventuale reimpianto delle coltivazioni tradizionali

           - al mantenimento/ricostruzione dei terrazzamenti ove presenti.

- alla pulizia dei boschi,

- agli interventi strutturali e di integrazione della armatura viaria (es. costruzione e manutenzione pozzetti, caditoie, traverse stradali per la regimazione delle acque, protezioni laterali, ecc

- alla presa d'atto delle dotazioni territoriali da porre a carico dei relativi soggetti attuatori, fissati in 3 mq/ab, in caso di aumento del carico urbanistico

 

L'atto unilaterale dovrà inoltre contenere:

- le modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli impegni assunti;

- l'impegno per l'eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione e l'eventuale cessione di opere e aree;

- l'attestazione che l'intervento ricade in area non urbanizzata e che le spese connesse all'urbanizzazione primaria sono a carico del richiedente;

- l'attestazione che gli eventuali scarichi fognari non connessi alla rete pubblica rispettano i parametri di cui al D.lgs n. 152 del 2006;

- ripristino condizioni di deflusso e manutenzione delle sponde/argini dei corsi d’acqua.

19 – Prestazioni ambientali, interventi strutturali e di integrazione della armatura viaria, delle reti tecnologiche e delle dotazioni territoriali a servizio dell’ambito agricolo produttivo (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

 Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, in modo tale che sia assicurata la continuità con le aree contermini non interessate dall'intervento.

La gestione dei boschi deve essere eseguita secondo le indicazioni dei Carabinieri Forestali.
Le zone gerbide che rivestono interesse paesistico o che assolvono a funzioni ambientali e di rete ecologica devono essere preservate nella loro naturale condizione. In caso di aree terrazzate, l'altezza dei muri di contenimento dei terrazzamenti di nuova modellazione o in rifacimento deve essere limitata e la sistemazione del terreno soprastante deve essere in lieve pendenza. Deve essere assicurata la salvaguardia dei terrazzamenti esistenti ed il ripristino di quelli degradati o che comunque hanno perso i connotati originari.

Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali tradizionali oppure con opere d’ingegneria naturalistica. Il ricorso ad altri sistemi costruttivi è ammesso, solo occasionalmente e in particolari situazioni di instabilità dei versanti, e comunque a condizione che il muro sia rivestito con pietra, possibilmente di provenienza locale, posta a corsi orizzontali con giunti di malta non visibili, senza cordoli di testa in cemento. Tecniche alternative sono ammesse solo quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i manufatti tradizionali delle aree circostanti.

Le opere di riassetto idrogeologico e antincendio devono privilegiare tecniche di limitato impatto e il ricorso a materiali naturali.

Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali tradizionali oppure con opere d’ingegneria naturalistica. Il ricorso ad altri sistemi costruttivi è ammesso a condizione che il muro sia rivestito con pietra possibilmente di provenienza locale, posta a corsi orizzontali con giunti di malta non visibili, senza cordoli di testa in cemento. Tecniche alternative sono ammesse solo quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i manufatti tradizionali delle aree circostanti.

20 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi, qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: /

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: /

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): /

5) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: /

6) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: /