1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

RQ-TPA

Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale

 

Localizzazione territoriale dell’Ambito:

Sub-ambito

Localizzazione dell’ambito.

RQ-TPA-1

Il sub-ambito si sviluppa in un ampio territorio situato a est lungo il confine comunale con il Comune di Terzorio. E’ servito dalla S.P. 49 e dal alcune strade carraie di secondaria importanza.

CO-TPA-1 confina a Sud con l’ambito RQ-TPRA, a Ovest con CE-TPA-1, CE-TPA-2, RQ-TU-4, DTU-1, CE-TPA-5 e a Nord con CE-TPA5, a Est con il Comune di Terzorio.

RQ-TPA-2

Il sub-ambito si sviluppa in un ampio territorio situato a ovest lungo il confine comunale con il Comune di Catellaro e di Riva Ligure. E’ servito dalle strade carraie Vie Monte Costa e Via Lagoscuro.

RQ-TPA-2 confina a Sud con l’ambito RQ-TPRA, a Ovest Comune di Catellaro e di Riva Ligure, a Nord con RQ-TPA-3 e a Est con RQ-TU-1, RQ-tu-2, CE-TSU.

RQ-TPA-3

Il sub-ambito si trova al di sotti della borgata Barbarasa intorno all’area identificata con il toponimo “Ponte Lagoscuro” ed è servito da Via Lagoscuro.

RQ-TPA-3 confina a Sud con l’ambito RQ-TPA-2, a Ovest con Comune di Catellaro, a Nord con CE-TPA-4, RQ-TPA-3, a Est con CE-TPA-4.

RQ-TPA-4

Il sub-ambito si trova nella porzione più a nord del Comune di Pompeiana in Località Case Zunchi. Esso è servito dalla viabilità carraia comunale.

RQ-TPA -4 confina su tutti i lati con l’ambito CE-TPBN.

 

Descrizione sintetica: Ambiti di riqualificazione territori di presidio ambientale: volti al recupero degli spazi in abbandono dei territori un tempo utilizzati per le monocolture e attualmente non più produttivi, degradati o fortemente dissestati. Pertanto, la finalità in tali zone è anche intesa al nuovo insediamento orientato al mantenimento o recupero di dette aree. Inoltre, si segnala, all’interno di tali ambiti, la presenza di manufatti disposti in modo isolato.

 

Superficie territoriale dell’Ambito:

Sub-ambito

Superficie territoriale mq

RQ-TPA-1

mq. 310.394   

RQ-TPA-2

mq. 484.574

RQ-TPA-3

mq. 131.886   

RQ-TPA-4

mq. 99.761

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n. 14

 

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo E

2 -  Vincoli e servitù operanti sull’Ambito*:

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico**;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco***;

-            Vincolo cimiteriale****;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS*****;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003******;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 32 del 28 marzo 2016.

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Bellezze di insieme interessano i sub-ambiti: RQ-TPA-1, RQ-TPA-2, RQ-TPA,3;

*** Limitatamente e parzialmente al sub-ambito RQ-TPA-1 (incendio del 2016);

**** Limitatamente al sub-ambito RQ-TPA-1;

***** Limitatamente al sub-ambito RQ-TPA-1;

****** Limitatamente al sub-ambito RQ-TPA-1, RQ-TPA-2, RQ-TPA-3.

 

3

Ambito territoriale N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Mantenimento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

RQ-TPA-1: IS MA CPA (prevalente), IS MA, AE, NI CO, ANI MA;

RQ-TPA-2: IS MA (prevalente), IS MO B, ANI MA, NI CO, ANI TR ID;

RQ-TPA-3: ANI TR ID (prevalente), IS MA CPA, ANI MA, NI CO, AE;

RQ-TPA-4: ANI MA.

 

4 - Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

 

Sub-ambito

Rg

Pg

RQ-TPA-1

Rg1

Pg1

RQ-TPA-2

Rg1, Rg2

Pg1, Pg2

RQ-TPA-3

Rg2

Pg2

RQ-TPA-4

Rg2

Pg2

 

 

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

 

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

(max. 10% rispetto alle funzioni principali)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente

a)   residenza

b)    turistico-ricettiva

c)    produttiva-direzionale

d)   -

e)    rurale

f)      -

g)     servizi

Residenza

 

 

 

Turistico ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla

Tav. 4 Struttura del PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante)

Disciplina degli edifici urbani di pregio se presenti nell’Ambito: Non presenti.

 

Modalità di intervento: Non presenti.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Non presenti.

 

Disciplina degli edifici rurali di pregio: ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali tradizionali.

 

Modalità di intervento: titolo edilizio diretto.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante: Si tratta di manufatti che sono testimonianza di una civiltà contadina e che si differenziano per l’impiego di materiali e tecniche costruttive tipiche del ponente Ligure. Sono edifici di pregio rurali, realizzati entro il XIX Secolo, appartenenti al patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale. Ognuno di questi manufatti monofamiliari ha una loro autonomia nell’impianto architettonico; essi si relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista, un sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta di calce, i soffitti voltati o lignei, una copertura lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani.

7 - Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

Prescrizioni generali: Gli interventi ammessi sono di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici o parti di edifici demoliti, interventi di nuova costruzione sparsi e in misura episodica nel contesto del presidio ambientale. Sugli edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle norme generali del presente PUC.

Gli interventi ammissibili dovranno essere compatibili con i valori di tutela paesistico-ambientali definiti dal P.T.C.P., sempreché l'incremento della consistenza insediativa non ecceda i limiti dell'insediamento sparso, preservando comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici presenti.

Sono da conservare:

- l'insieme delle sistemazioni agrarie, i terrazzamenti, le alberature segnaletiche di confine o di arredo, le recinzioni di siepi o muri a secco, i fontanili e tutti i manufatti ormai storicizzati;

- la rete dei tracciati storici interpoderali, circa i quali sono consentiti solamente interventi di manutenzione che non modifichino né il rapporto con il territorio agricolo in generale, né gli elementi di arredo, anche vegetale, e le parti pavimentate e gradonate;

- il patrimonio arboreo. Sono tuttavia consentite sostituzioni di elementi vegetali purché con specie tipiche o tradizionali;

- l’assetto funzionale delle aree, che non può essere alterato.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia.

 

Disciplina per la demolizione delle serre in stato di abbandono.

La disciplina dell’ambito riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo continuativo in stato di abbandono. Tale condizione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di dissesto idrogeologico. La rimozione delle serre dismesse trova applicazione esclusivamente per le serre “fisse”, cioè quelle urbanisticamente rilevanti ai sensi della pertinente legislazione regionale e relative circolari applicative per le quali sia dimostrata la regolarità edilizia; non si applica quindi alle serre stagionali e quelle non infisse stabilmente al suolo. Per rimozione della serra si intende il completo smantellamento delle strutture in elevazione, dei tamponamenti e delle coperture, di eventuali strutture interne (bancali), delle pavimentazioni e delle eventuali strutture di fondazione; quindi al termine delle operazioni di rimozione si deve ottenere il terreno nudo. Occorre la presentazione un progetto che dovrà in particolare definire la regimazione delle acque meteoriche e ripristinare il più possibile l’andamento plano altimetrico del terreno prima della installazione della serra; i muri di sostegno dovranno avere il paramento esterno in pietra locale a corsi orizzontali e senza stuccatura dei giunti. Il progetto dovrà essere approvato e collaudato.

La premialità è commisurata alla superficie delle serre rimosse. Superficie minima della serra da rimuovere per ciascun intervento: 1.000 mq; Superficie massima della serra da rimuovere per ciascun intervento: 2.000 mq. Limite massimo di serre da rimuovere in tutto il territorio del Comune di Pompeiana (riferito ai sub-ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA) è di mq. 8.000 mq.

Il premio corrispondente per le demolizioni effettuate è pari: a) a 0,01 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a fini residenziali; b) a 0,02 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a fini: i) turistico-ricettivi; ii) di effettiva attività di produzione agricola; iii) start-up o attività produttive ad alto contenuto tecnologico. I premi non sono cumulabili. Inoltre, nei casi indicati ricadenti all’interno del puto b) il soggetto promotore, per usufruire del premio, non può procedere al cambio di destinazione d’uso per un tempo pari ad almeno 10 anni.

Il premio corrispondente per le demolizioni effettuate potrà essere impiegato all’interno degli ambiti CE-TPA, RQ-TPA, RQ-TPRA.

 

 

Interventi consentiti

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max. 40%.

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito

ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi.

In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale  e comunque con un minimo di  20 mq.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si.

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso  ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una  dotazione  di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼  della SU globale  e comunque con un minimo di  20 mq.

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato sia per quanto concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle finalità sopraddette.

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico:

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.; E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico.

La demolizione e ricostruzione non è consentita per quanto concerne i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio dal presente strumento urbanistico nella tav. 4.

 

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti.

 

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali):

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici.

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici.

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

1)     Ampliamento volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) senza demolizione max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5.

Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale dell’edificio.

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dalledificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%);

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.

 

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale, commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%;

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze.

 

In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼  della SU globale  e comunque con un minimo di  20 mq.

 

Sugli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi è ammesso un unico ampliamento del 10% per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico fino ad un massimo di 200 mc.

 

-     Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti.

 

Premialità

Le percentuali di ampliamento sono incrementate:

a) di un ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;

b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali (ad esclusione degli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi) di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire;

c) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:

1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;

2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento;

3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale.

4. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;

d) di ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili.

 

Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in misura superiore al 20% nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC: NO

-     Densità fondiaria massima: / mq/mq

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

Gli incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della tipologia dell’Ambito del PUC:

-     Densità fondiaria massima: /mq/mq

 

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di demolizione:

All’interno dell’ambito i singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti norme possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 20 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati nell’ambito e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 20 per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.

Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel sub-ambito di appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.

Gli interventi sono assentibili:

a) nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali;

b) in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici.

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi da demolire con incremento volumetrico max. 20 % di cui:

      - proprio 20%; - da credito edilizio 0%;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro lotto nello stesso Sub-Ambito di appartenenza: Si

a) trasferimento di volumetria demolita nello stesso Sub-Ambito urbanistico con incremento max 20 % di cui:

- proprio 20 %; - da credito edilizio 0 %;

b) trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui:

- proprio 0 %; - da credito edilizio 0 %

 

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

 

6)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi con incremento volumetrico max. 20% di cui:

      - proprio 20 %; -da credito edilizio 0%;

-     Ricostruzione dell’edificio esistente da demolire avente una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in altro lotto nello stesso Sub-Ambito: Si

a) trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Sub-Ambito urbanistico con incremento max 20% di cui:

- proprio 20%; - da credito edilizio 0%;

b) trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con incremento max 0% di cui:

- proprio 0%; - da credito edilizio 0 %;

 

7)     Costruzione di nuovi edifici: (indicare i parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità di intervento p.c.c./p.c.): Con la finalità contrastare l’abbandono e di recuperare terre agricole incolte o insufficientemente coltivate, ove siano presenti terrazzamenti e in presenza di condizioni di accessibilità, è previsto l’intervento di nuove costruzioni nel rispetto dei seguenti parametri:

- Indice di edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) 0,01 mq/mq (nn. 4 e 14 RET) omnicomprensivo delle varie destinazioni;

- Lotto minimo contiguo di intervento: mq 1.500;

- SU minima mq. 80;

- SU massima mq. 120;

- è ammesso l'asservimento di terreni non contigui, compresi all'interno dell'ambito RQ-TPA, rispetto al perimetro del lotto minimo contiguo di      intervento di mq. 1.500, al fine di raggiungere la dimensione ammessa (compresa tra la minima e la massima) per ciascun intervento. E’ altresì ammesso il trasferimento dell'indice di utilizzazione insediativa dagli ambiti RQ-TPRA, CE-TPA, CE-TPBN al fine di raggiungere la dimensione ammessa per ciascun intervento all'interno del lotto minimo contiguo previsto.

Gli interventi sparsi ammissibili nell'ambito di presidio ambientale non potranno numericamente essere superiori a dodici unità, per una superficie utile complessiva pari a 1.440 mq, da realizzarsi in prossimità delle strade esistenti.

Così distribuiti nei sub-ambiti:

Sub-ambito

N° Interventi

RQ-TPA-1

4

RQ-TPA-2

6

RQ-TPA-3

2

RQ-TPA-4

Non previsti

 

 

-     Indice di copertura IC max No % (n. 11 RET)

-     Indice di permeabilità territoriale/fondiario IP max 40% (n. 10 RET)

-     Numero di piani max 2 (n. 25 RET)

-     Altezza dell’edificio max 6,50m (n. 28 RET)

-       Il lotto edificabile dovrà avere accessibilità diretta o tramite collegamenti viari con sviluppo non superiore a 250 m.

 

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In questo ambito il PUC consente anche l’insediamento di aziende agricole (colture specializzate e/o colture a carattere estensivo e intensivo). In tal caso, il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa: a) l’esercizio effettivo della produzione agricola; b) la conservazione della destinazione residenziale agricola dell’edificio; c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quando previsto all’art. 36, comma 3 della LR 36/1997 e smi; d) le relative modalità e garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

Pertanto, solo nel caso dell’effettiva produzione agricola si potrà realizzare ad uso residenziale

- Indice di edificabilità fondiario per uso residenziale (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo dell’I.U.I.) 0,01mq/mq (non superiore a 0,01 mq/mq);

- SU per ogni intervento min. 80 mq, max 100 mq;

-altezza dell’edificio max pari a 6,50 m;

- n° di piani max: 2;

- n. interventi edilizi: dovranno essere ricompresi nel numero delle 12 unità previste nell’ambito RQ-TPA,

 e ulteriore superficie da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive secondo i seguenti parametri:

- dimensioni minima e massima destinata alle funzioni produttive dell’azienda agricola pari a minima 30 mq, massima 100 mq. L’indice di copertura max. per questa funzione è riportato nelle tabelle sottostanti suddivise per tipologia colturale. Inoltre, nelle tabelle vengono indicate le dimensioni per le singole destinazioni d’uso ammesse, l’indice di permeabilità e altezza dei fabbricati.

Di seguito gli ordinamenti colturali tipici delle aree agricole del Comune di Pompeiana. La dimensione aziendale di riferimento è la dimensione minima entro la quale si può parlare di agricoltura professionale (sia full time che part time) poiché alla superficie ed alle tipologie produttive sono legati dei carichi di lavoro che definiscono l’impegno di un operatore secondo le tabelle di corrispondenza dell’INPS e della Regione Liguria.

 

 

OLIVICOLTURA (e colture arboree)

Generalmente si tratta di impianti arborei su superfici terrazzate spesso a notevole acclività (in questo caso la superficie di ogni singola fascia terrazzata può anche essere ridotta) con densità d’impianto tra le 250 e le 500 piante/ha a seconda del grado di rinnovamento della struttura dell’impianto. Talvolta gli ambiti olivetati sono contigui ai nuclei e generalmente i manufatti necessari ed esistenti sono strutture di deposito e magazzini (per macchine, reti di raccolta) mentre le vere e proprie strutture di trasformazione (frantoi) sono al di fuori dell’area coltivata. La dimensione aziendale di riferimento è di 1,2 Ha

 

 

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

 

OLIVICOLTURA 

Superficie aziendale di riferimento 1,2 Ha

Dimensioni max. degli edifici

(mq)*

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max. edifici (M)

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

 30*

 0,25

 99,75

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Conservazione del prodotto

 30*

 0,25

 99,75

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Commercializzazione diretta dei prodotti

 20*

 0.17

 99,83

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature

 20*

 0,17

 99,83

 3,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 20*

 0,17

 99,83

 4,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Residenza    proprietario/conduttore/addetti (Indice fondiario per questa funzione non può superare 0,01 mq/mq)

SU Min 80

SU Max 120

 -

 -

 6,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

 Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella tabella.

 

Ortoflorovivaismo

All’interno di questa categoria si possono ascrivere principalmente modelli ad intensità medio-alta con consistenti investimenti in termini di manufatti ed attrezzature di protezione (serre, ombrari, cassoni) e relativi manufatti di supporto quali centrali termiche, serbatoi e vasche, locali di trattamento, allestimento e conservazione prodotti. Le strutture protette subiscono parziali adattamenti in seguito a mutamenti degli ordinamenti produttivi a seguito di diversi assetti del mercato. Ad oggi sono gradualmente ridotte le produzioni maggiormente esigenti in termini energetici ed infrastrutturali a favore di quelle che richiedono un minore condizionamento ambientale. Inoltre, diverse superfici originariamente investite per floricoltura di alto livello sono utilizzate per produzione di fronde recise meno onerose sul piano produttivo così come la produzione di piante verdi o legnose ornamentali, In qualche caso le strutture protette sono utilizzate per aromatiche (anche in vaso) ed orticoltura intensiva. La dimensione aziendale di riferimento è pari a 0,2 Ha

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

 

ORTOFLOROVIVAISMO

Dimensione aziendale di riferimento: 0,2 Ha

Dimensioni min. e max. degli edifici

(mq)*

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max. edifici (m)

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

 50-70*

 3,75

 96,25

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Conservazione del prodotto

 30-90*

 4,5

95,5

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Commercializzazione diretta dei prodotti

 10-20*

 1

 99,00

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature

 40-70*

 3,5

 96,50

 4,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 10-40*

 2,0

 98,00

 4,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Residenza    proprietario/conduttore/addetti (Indice fondiario per questa funzione non può superare 0,01 mq/mq)

SU Min 80

SU Max 120

 -

 -

 6,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

 

Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella tabella.

 

Sistemi produttivi misti

Sono gli assetti tipici della zona retrocostiera dove non c’è una specializzazione produttiva pur in presenza di forme di conduzione professionali (full time o part time). In questi sistemi misti si ritrovano lembi di colture arboree (oliveti/vigneti o oliveti/frutteti con orticoltura e/o aromatiche), ortoflorovivaismo (in particolare fronde) ed allevamento di piccoli animali. Normalmente i sistemi produttivi misti si ritrovano nei casi in cui la morfologia delle aree non consente agevoli modifiche degli assetti produttivi che potrebbero essere molto onerosi oppure per limiti nella disponibilità di acqua, viabilità e volumi ad uso tecnico. I sistemi misti sono assai diversificati e le loro richieste in termini di volumetrie a supporto dipendono dalla coltura/allevamento prevalente, dalla distanza dai nuclei insediati e dalle caratteristiche ambientali generali. Sono gli assetti che spesso si ritrovano nelle aziende agrituristiche. La dimensione aziendale di riferimento è assai difficile da definire poiché gli ordinamenti misti possono essere molto diversificati. Per il territorio di Pompeiana può essere valutato intorno a 1,5 Ha

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

 

SISTEMI COLTURALI MISTI

Dimensione aziendale di riferimento: 0,4 Ha

Dimensioni max. degli edifici

(mq)*

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max. edifici

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

 75*

1,875

 -

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Conservazione del prodotto

 50*

 1,20

-

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Commercializzazione diretta dei prodotti

 40*

 1,00

-

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature

 30*

 0,75

 -

 4,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 30*

 0,75

 -

 4,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Residenza    proprietario/conduttore/addetti (Indice fondiario per questa funzione non può superare 0,01 mq/mq)

SU Min 80

SU Max 120

 -

 -

 6,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

 

Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella tabella.

 

 

 

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Ricoveri per animali/stalle

Equiturismo

Le attività ludico-sportive e di servizio legate al mondo del cavallo sono talvolta integrate nell’azienda agricola professionale (attraverso le diverse declinazioni dell’attività agrituristica) ovvero all’interno di attività commerciali ricettive e di servizi al turismo od ancora in associazioni di varia natura tra cui le ASD. In questi ultimi due casi non si tratta di attività agricole vere e proprie (sarebbero attività connesse all’azienda agricola ai sensi della Legge di Orientamento Dlgs 228/2001) ma indubbiamente se esse sono stabilmente inserite nel contesto rurale (quindi non all’interno della trama urbana) concorrono al mantenimento dell’identità del settore sotto il profilo della fruizione responsabile del territorio. Dal punto di vista pratica le attrezzature di cui abbisognano tali attività non si differenziano molto da quelle (per gli stessi usi) all’interno di un’attività di impresa agricola. I cavalli (o muli o asini) se di proprietà sono in effetti “allevati” ovvero parte del loro ciclo di vita viene svolto effettivamente in struttura e sono frequenti pensionamenti di animali di proprietà di privati. Generalmente le stalle sono a box singoli in stecche con corridoio centrale ovvero poste e box aperi, Generalmente è presente un box di isolamento sanitario e terapia veterinaria, un locale lavaggio animali, campi di allenamento e riscaldamento oltre all’unità ricettiva e di accoglienza definita Club House.  Si ritiene che per le caratteristiche di queste attività ed in particolare nella situazione di Pompeiana, le caratteristiche formali e sostanziali delle volumetrie necessarie allo sviluppo e\o rinnovamento possano essere equiparate a quelle prevedibili per un uguale allevamento equino in contesto totalmente di impresa agricola fatta salva la mancanza di legame definito con la produzione di alimento per gli animali (pascolo o colture da foraggio).

La costruzione di stalle e di altri ricoveri per animali, può essere concessa ai sensi del presente articolo, solo all’interno del sub-ambito RQ-TPA-2.

La superficie della proprietà da asservire potrà essere computata per sommatoria di particelle catastali purchè comprese nel raggio di 1.000 metri dal sedime di concentrazione della nuova opera edilizia. Deve inoltre venir dimostrato che si tratta di aree accessibili ed idoneee al pascolo, al taglio del foraggio o di altro mangime naturale. Sono incluse in questa categorie anche le stalle per ricovero equini a carattere turistico\sportivo senza legame diretto con il fondo purchè venga dimostrata la continuità dell’attività e la prevalente funzione di fruizione turistica locale

La costruzione potrà essere consentita nei limiti di cui alle tabelle di cui sopra.

Le costruzioni in oggetto dovranno rispettare la distanza minima di 100 metri dai confini più prossimi delle zone residenziali o zone a servizi pubblici indicate dal PUC.

Le costruzioni in oggetto sono assoggettate ad un’altezza massima di 5,0.

Per gli allevamenti, il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi o lo smaltimento dei liquami.

L'approvazione dei progetti edilizi ai sensi del presente articolo è condizionata dalla presentazione di un piano aziendale che mostri, unitamente al progetto, il rispetto dei requisiti in materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali di cui alle norme vigenti. (L. 12/4/1973, n°222, D.Lgs. 30/12/1992, n°532, D.Lgs. 30/12/1992, n°533, D.Lgs. 30/12/1992, n°534, L.22/11/1993, n°473, D.Lgs. 1/9/1998, n°331, D.Lgs. 1/9/1998, n°333, D.Leg. 26/3/2001, n°146, D.Lgs 20/02/2004, n. 53, D.M. 20 aprile 2006, D. Lgs 7 luglio 2011, n. 122. D. Lgs 7 luglio 2011, n. 126).

 

 

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

ALLEVAMENTO EQUINO ED ATTIVITA’LUDICO\SPORTIVE CONNESSE (Maneggi, Pensionato equino, Preparazione sportiva) superficie di riferimento. 0.35 Ha

Dimensioni min. e max. degli edifici

(mq)

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max edifici

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

-

 -

 -

 -

-

Conservazione del prodotto

-

 -

 -

 -

 -

Commercializzazione diretta dei prodotti

-

 -

 -

 -

 -

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature e fienili, locali sanitari

40- 100

 3,5

 98,86-96,5

 5,0

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Ricovero Animali

60- 400

11,4

 98,3-88,6

 5

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 10-60

1,7

 99,65-98,3

 3,5

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

 Nota: in assenza di legame definito con superfici agrarie si tiene conto delle aree effettivamente permeabili all’interno del confine dell’attività (sia a titolo di proprietà che altri titoli di possesso) tra cui: campi e piste, aree boscate, incolti, aree agricole diverse.

 

 

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Ricoveri attrezzi

Solo per i terreni di proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione di manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno, indipendentemente dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle distanze di zona e secondo i seguenti parametri:

- lotto minimo di proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui all'interno del sub-ambito di riferimento; ai fini dell'asservimento e della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del P.U.C.;

- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda pari a m 2,50.

La volumetria di tali manufatti deve essere articolata in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione).

Detta potenzialità edificatoria “una tantum” potrà essere sfruttata una sola volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella derivante dall’indice di utilizzazione insediativa (I.U.I) di zona. In Comune sarà tenuta una carta puntuale degli asservimenti.

Tali ricoveri attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale secondo la tecnica costruttiva tradizionale. La copertura, a due falde o a falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm frontalmente e 10 cm lateralmente.

Non è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura ai fabbricati residenziali.

La realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la morfologia dei luoghi.

 

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Serre

L’edificazione delle serre, così come definite dall’art. 1 della LR n° 17/1976, é consentita all’interno del sub-ambito RQ-TPA-1 e RQ-TPA-2; inoltre, è assoggettata alle seguenti prescrizioni:

- la superficie coperta non potrà superare il 75 % dell’area libera disponibile;

- la superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di edificazione per altre costruzioni;

- l’altezza massima consentita é di mt 6.00 al colmo;

- la pendenza massima delle falde non potrà superare i 20°;

- le sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non devono dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a mt 3.00  dal piano di campagna alla sommità del muro, se la pendenza naturale del terreno é compresa tra 0°÷20°;  di m. 2,50 se la pendenza naturale del terreno é compresa tra 20°÷40°; di m. 2,00  se la pendenza naturale del terreno é  superiore a 40°;

- dovranno essere previsti lo scarico e l’incanalamento sia delle acque meteoriche che delle eventuali acque derivanti dall’esercizio dell’impianto;

- le distanze minime non inferiori a: i) mt. 1,50 dai confini, fatte salve le ipotesi di costruzioni in aderenza che sono ammesse con il consenso del vicino; ii) mt 3.00 dai fabbricati all'interno della stessa azienda; iii) mt 5.00 dai cigli stradali o mt.10,00 dai fabbricati residenziali esterni all'area di proprietà, salvo assenso del confinante alla costruzione a minor distanza;

- obbligo di atto notarile per il vincolo alla destinazione d'uso agricola per le serre superiori a m. 3.20  di altezza al sotto-gronda.

 

Sono ammessi interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei parametri sopra riportati.

E’ d’obbligo, a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con diritto a rivalsa delle spese, la rimozione delle serre dismesse all’uso produttivo.

Non é ammesso il cambio di destinazione d'uso, né trasformare le serre in volumi edilizi.

Il titolo edilizio dovrà essere accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo che preveda l'impegno del richiedente all'esercizio effettivo dell'attività agricola, alla conservazione della destinazione agricola delle strutture a serra, alle eventuali garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'impegno della rimozione delle serre nel caso di dismissione dell'attività agricola.  La serra non può avere altra destinazione da quella agricola.

L'edificazione di nuove serre non è consentita nelle zone agricole a uliveto che vanno mantenute e valorizzate e comunque è sempre subordinata a quanto previsto dall'assetto vegetazionale del PTCP.

 

 

 

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Locali interrati

 Sono ammessi locali interrati, come definiti dalla tabella delle definizioni uniformi. Rispetto agli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.C., sono   ammessi nuovi locali interrati sottostanti fisicamente al perimetro del sedime dell'esistente, salvo l'apertura per consentire l'accesso che dovrà avere tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale. La superficie coperta del nuovo locale interrato non potrà comunque superare la superficie coperta della parte fuori terra (compreso parti porticate e tettoie), sia di edifici esistenti che di edifici di nuova costruzione, di più del 20%, la parte eccedente viene computata ai fini della volumetria. Non sono ammessi locali interrati non connessi con volumi fuori terra (fisicamente indipendenti), ad esclusione dei parcheggi. La relativa destinazione d'uso sia, senza eccezione alcuna: centrale termica e locali per l'installazione di impianti tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime se di superficie non superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi adibiti ad altre destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure vengono computati ai fini della volumetria.

Le eventuali aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale di superficie permeabile prevista.

Il muro verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei luoghi. Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la parte emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle presenti N.T.A.

 

8 - Disciplina recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Non è ammesso il recupero dei sottotetti negli edifici rurali di pregio così come definiti al campo 6 della presente scheda normativa.

Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitatvo esistenti al contorno. Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri perimetrali; dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso.

-     Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

-     Coperture: La pendenza delle falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la pendenza già esistente, e comunque non potrà essere realizzata oltre il 35%.

 

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura)  per un’altezza non superiore a 50 cm.  

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20%. (max. 20%)

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini: Dovranno essere prevalentemente realizzati in asse con le aperture presenti in facciata. La finestra o apertura dell'abbaino potrà essere delle dimensioni massime pari a quelle preesistenti su eventuale altri abbaini dello stesso tetto (se già esistenti) o, in mancanza pari alle citate aperture al piano sottostante. La dimensione massima del fronte dell'abbaino sarà pari alla misura dell’apertura con l’aggiunta di mt. 0,35 per ogni lato. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Non saranno ammessi abbaini con l'intero fronte vetrato se non in particolari casi e per motivate ragioni estetico-architettoniche. Nei soli casi in cui l'inserimento di abbaini in asse con le aperture sottostanti sia reputabile non idoneo al corretto inserimento architettonico dello stesso, sarà ammesso "centrare" il manufatto sulla falda o porzione di essa.

Tipologia costruttiva dei terrazzi: La realizzazione di terrazzi a pozzetto è consentita solo se l'intervento risulta essere scarsamente percepibile e paesaggisticamente irrilevante e se la superficie non supera il 10% del piano dell’intera copertura. L'intervento non dovrà essere percepibile dalla strada.

La disposizione del pozzetto dovrà seguire gli assi delle bucature presenti nella facciata al fine di non alterare la composizione originaria del fronte; anche l'ampiezza della bucatura di accesso dovrà risultare uguale a quelle già esistenti nel prospetto. L'estensione parallela al fronte dovrà essere al max il doppio della bucatura di accesso e comunque mai superiore al 1,50 m. Il suo collocamento è da realizzare all’interno della sagoma del tetto contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Per gli edifici non vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee saranno ammesse anche soluzioni alternative con interruzione delle linee di gronda, perché documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate.

Eventuali requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

-     Intervento ammesso:

a) per l’ampliamento di altre unità abitative;

b) per la realizzazione di nuove unità abitative che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38;

c) le trasformazioni delle parti di costruzione, direttamente strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, solo se rispettano nella globalità dell'intervento, il rapporto di ¼ della superficie destinata ad annessi agricoli e comunque con un minimo di 20 mq. di superficie di pavimento da riservare ad usi strumentali agricoli. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,50 m.

-     Intervento non ammesso: per immobili destinati parcheggio e per quelli strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, salvo le limitazioni di cui al punto c)

9 - Disciplina della quantificazione della superficie accessoria

(Art. 67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.)

Superficie accessoria realizzabile 50% della SU (superficie utile) nel limite massimo del 60% della SU in funzione delle Prescrizioni generali dell’Ambito.

10 – Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.)

Volume chiuso max. 25 mc (non superiore al 20% del volume dell’edificio principale)

Parametri edilizi:

-     Altezza max. 3,00 m;

-     Superficie coperta max. 10 mq;

-     Distanza max. dall’edificio principale 3,00m;

-     Caratteristiche costruttive: dovranno essere  non direttamente collegate con le unità immobiliari, ma ad esse strumentali; dovranno essere posti fuori terra,  ovvero sotterranee, in tal caso saranno interrate sui quattro lati, tollerandosi solo su un lato un fuori terra  per consentire ventilazione e luce ma non veduta ovvero una superficie libera strettamente necessaria agli eventuali accessi; dovranno essere armonicamente  integrate alle caratteristiche costruttive, tipologiche e di finitura dell'edificio principale, anche per quanto riguarda la copertura.

11 - Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 della l.r. 16/2008 e s.m.)

Parcheggi privati pertinenziali per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008 e s.m.):

Per gli interventi che comportino:

1) Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

2) Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

3) Sostituzione edilizia dell’immobile originario: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare

4) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili.  Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

Parcheggi privati pertinenziali negli interventi di nuova costruzione residenziale: all’aperto non devono comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno; mentre, in sottosuolo non devono superare la dimensione di 25 mq. per ogni unità immobiliare inclusi gli spazi di manovra.

 

1) 35 mq ogni 100 mq di SU (superficie utile)

2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili.  Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

Parcheggi privati non pertinenziali:

 1) Parametri dimensionali: E’ consentita la realizzazione di parcheggi a raso con una superficie non superiore a 150 mq che non devono comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

2) Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e dovranno essere dotate di 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, salvaguardando le preesistenze vegetali integrandole nel progetto, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili.  

Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

 

Box in lamiera, in plastica e comunque in materiali precari già esistenti all’interno dei sub-ambiti.

Le costruzioni consimili comunque presenti nell’intero territorio comunale, già utilizzate ai fini di parcheggio, anche se regolarmente autorizzate, debbono essere gradualmente sostituite sulla base dei criteri prescritti nelle presenti norme; il Sindaco provvede con propria ordinanza a obbligare i privati alla rimozione dei fattori di degrado, con intervento sostitutivo e diritto di rivalsa contro gli inadempienti, a seguito di criteri espressi dalla Giunta comunale.

12 - Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale  che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore  almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex D.M. 2.4.1968, n. 1444

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 5 %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 5 %

13 – Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m.)

Indicare le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i..

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 5,00 dai confini di proprietà.

Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: No.

14 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali. oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

15 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m.) E’ consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni nel caso in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui all’interno del sub-ambito e la traslazione dell’asservimento preesistente su altra area.

16 – Regole per la qualità progettuale degli interventi

Indicare le norme di intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale:

Gli interventi sparsi ammissibili in misura episodica nell'ambito di presidio ambientale andranno realizzati in maniera da preservare la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa, non dovranno alterare lo stato dei luoghi né compromettere gli equilibri ambientali della zona, dovranno essere caratterizzate da soluzioni progettuali studiate in modo adeguato in relazione alle situazioni di contorno. Le nuove costruzioni dovranno essere localizzate in aree che non richiedano scavi e riporti rilevanti, né la realizzazione di muri di contenimento in sequenza ravvicinata, privilegiando aree occupate da attività dismesse e aree caratterizzate da marginale percezione paesistica. La loro localizzazione dovrà tenere conto di: infrastrutturazione del territorio, accessibilità, uso del suolo, acclività, esposizione, connotati paesistici, ecc.

Al compimento delle opere edilizie, le porzioni di suolo alterate devono essere ricostituite secondo l'assetto e l'immagine preesistente. Deve altresì essere operata la conservazione del tessuto agricolo e delle colture esistenti.

Gli interventi ammissibili dovranno avere accesso diretto o indiretto dalla viabilità carrabile esistente o di previsione; per accesso diretto si intendono i lotti che presentano una porzione del perimetro tangente alla viabilità carrabile (esistente o di previsione); per accesso indiretto si intendono i lotti non tangenti alla viabilità carrabile (esistente o di previsione) e collegati alla stessa tramite brevi percorsi carrabili privati di esclusiva competenza del richiedente. Salvo dove espressamente consentito, non è ammessa la realizzazione di nuova infrastrutturazione, se non per brevi percorsi carrabili privati.

La nuova viabilità dovrà evitare l'alterazione eccessiva del pendio e rimanere il più possibile aderenti alla morfologia originaria naturale del terreno; avere una pendenza massima del 10÷12 %, deroghe a questi valori saranno da valutare caso per caso in relazione alle soluzioni proposte. L'altezza massima di scavi e reinterri, rispetto al profilo naturale del terreno, non potrà superare i m.2,50, le scarpate andranno consolidate e provviste di adeguata canalizzazione delle acque.

Allineamenti: le nuove costruzioni devono armonizzarsi con il contesto morfologico del sito prevedendo orientamenti in linea con l’orografia dei suoli e, nel caso gli stessi siano terrazzati, interessando il minimo numero di fasce allo scopo di evitare una loro interruzione che ne comprometterebbe la lettura complessiva dei luoghi.

I nuovi fabbricati devono avere una pianta rettangolare, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo, ma anche avere le seguenti tipologie costruttive:

- coperture a falde;

- aggetti contenuti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1,20 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine.

Eventuali parti porticate potranno essere realizzate solo se edificate lungo tutto lo sviluppo del fronte principale.

 

Tipologie dei materiali:

- tegole marsigliesi;

- facciate intonacate;

- eventuali rivestimenti in pietra con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus incertum;

- serramenti in legno naturale o in qualsiasi materiale purché tinteggiato, con espressa esclusione dell’elettrocolore e dell’anodizzato;

- scuri alla genovese e/o persiane;

- inferriate a disegno semplice;

- camini alla genovese;

- muri di contenimento in pietra, con espressa esclusione del cemento armato a vista;

- percorsi interni lastricati con elementi in pietra o con elementi prefabbricati, con espressa esclusione del manto bituminoso e delle gettate in cls a vista.

17 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

(Richiamo alle Norme Geologiche/microzonazione sismica di Livello 1 del PUC ed alla relativa cartografia, in presenza di specifiche criticità che interessino l’Ambito)

Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa.

18 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

   Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

19 – Disciplina per il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante)

(In presenza aree sottoposte a specifica regolamentazione ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.Lgs. 20 giugno 2015, n. 105 (c.d. Disciplina bilit), deve essere stabilita la disciplina per il controllo dell’urbanizzazione nelle aree esterne agli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante, determinata in esito alle risultanze dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante – ERIR)

Dall’analisi della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di stabilimenti a rischio di incidenti.

20 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento: Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’esistenza, in sito, delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento. Nel caso l’area risulti sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione primaria il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’A.C. nella quale venga garantita l’esecuzione delle opere necessarie, oltreché le modalità di manutenzione dei relativi manufatti nel tempo.

1) Titolo abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di aumento del carico insediativo e di cambio d’uso

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 21): Il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi di presidio ambientale previsti dal PUC nell’Ambito, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 36, comma 3, 2) della L.R. n. 36/1997, che preveda l’impegno del Soggetto Attuatore:

- a realizzare e/o attuare le opere e le prestazioni di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico;

- a realizzare periodiche attività di manutenzione delle viabilità di accesso ai terreni oggetto di intervento ed anche solo asserviti alla nuova edificazione;

- a mantenere in efficienza nel tempo le opere oggetto dell’atto convenzionale;

- a definire un programma annuale di manutenzione e conservazione dell’area con l’indicazione delle attività agro-forestali e delle attività di controllo ambientali da svolgere;

- a prestare idonee garanzie fideiussorie da rinnovarsi annualmente in correlazione agli obblighi assunti;

- a mantenere per almeno 20 anni il controllo del territorio.

Trovano in ogni caso applicazioni le previsioni di cui all’art. 36, comma 3 della L.R. 36/1997.

 

In questo ambito il PUC consente anche l’insediamento di aziende agricole. In tal caso, il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi di presidio ambientale previsti dal PUC nell’Ambito, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 36/1997, che preveda l’impegno del Soggetto Attuatore:

- l’esercizio effettivo della produzione agricola;

- la conservazione della destinazione residenziale agricola dell’edificio;

- le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quando previsto all’art. 36, comma 3 della LR 36/1997 e smi;

- le relative modalità e garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti;

- a realizzare e/o attuare le opere e le prestazioni di recupero, riassetto agro-silvo-pastorale, presidio e tutela idraulica-idrogeologica del territorio ai sensi dell’art. 36, comma 3 della L.R. n. 36/1997;

- ad individuare e definire le modalità di attuazione delle opere e le garanzie fideiussorie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti;

- a realizzare periodiche opere di manutenzione delle viabilità di accesso ai terreni di produzione agricola ed anche solo asserviti alla nuova edificazione;

- a mantenere in efficienza le opere oggetto dell’atto convenzionale ed esercitare l’attività agricola per almeno 10 anni.

 

21 – Dotazioni territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

La quantificazione delle dotazioni territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico.

Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU

Standard aree con funzione ludico sportiva 4,5 mq/UCU

Standard parcheggio pari a 3 mq/UCU

22 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi, qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: /

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: /

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): /

5) fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da riservare a ERS o a edilizia convenzionata: non previsto.

6) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: /

7) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: /