1
- Elementi
identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito
urbanistico |
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Sigla Ambito: RQ-TPA Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale |
Localizzazione
territoriale dell’Ambito:
Descrizione
sintetica: Ambiti di riqualificazione territori di presidio ambientale:
volti al recupero degli spazi in abbandono dei territori un tempo utilizzati
per le monocolture e attualmente non più produttivi, degradati o fortemente
dissestati. Pertanto, la finalità in tali zone è anche intesa al nuovo
insediamento orientato al mantenimento o recupero di dette aree. Inoltre, si
segnala, all’interno di tali ambiti, la presenza di manufatti disposti in
modo isolato. Superficie
territoriale dell’Ambito:
Riferimento
tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali
e funzionali dei P.U.C.): Ambito n. 14 |
Riferimento
alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968: Zona
tipo E |
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2
- Vincoli e servitù
operanti sull’Ambito*: -
-
-
-
-
-
-
-
*Per la
puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai
piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni
di legge. ** Bellezze di insieme interessano i sub-ambiti: RQ-TPA-1,
RQ-TPA-2, RQ-TPA,3; *** Limitatamente e parzialmente al sub-ambito RQ-TPA-1
(incendio del 2016); **** Limitatamente al sub-ambito RQ-TPA-1; ***** Limitatamente al sub-ambito RQ-TPA-1; ****** Limitatamente al sub-ambito RQ-TPA-1, RQ-TPA-2, RQ-TPA-3. |
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3
Ambito territoriale
N: 59 Indirizzo generale
per l’Assetto Insediativo: Mantenimento (Mantenimento;
Consolidamento; Modificabilità) Regime
normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della
adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.) RQ-TPA-1: IS MA CPA (prevalente), IS MA, AE, NI CO, ANI MA; RQ-TPA-2: IS MA (prevalente), IS MO B, ANI MA, NI CO, ANI TR ID; RQ-TPA-3: ANI TR ID (prevalente), IS MA CPA, ANI MA, NI CO, AE; RQ-TPA-4: ANI MA. |
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4
- Indicare solo gli
eventuali regimi normativi con efficacia
prescrittiva di altri Piani territoriali provinciali/CMGE/Parchi operanti
sull’Ambito:
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5 - Disciplina delle
destinazioni d’uso (Art. 13 l.r.
16/2008 e s.m.) |
Categorie funzionali
art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo) |
Funzioni
principali previste |
Funzioni complementari
previste (max.
10% rispetto alle funzioni principali) |
Eventuali
limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m. |
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per
utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1 |
per
assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela
dell’ambiente |
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a) residenza b)
turistico-ricettiva c)
produttiva-direzionale d) - e)
rurale f)
- g)
servizi |
Residenza |
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Turistico ricettiva |
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Rurale |
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Servizi |
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Disciplina transitoria delle destinazioni
d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC: Destinazioni
d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad
esaurimento |
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6 – Disciplina degli
edifici di pregio da conservare (Localizzazione sulla Tav. 4 Struttura del
PUC ovvero mediante descrizione del profilo caratterizzante) |
Disciplina degli edifici urbani
di pregio se presenti nell’Ambito: Non presenti. Modalità
di intervento: Non presenti. Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante: Non presenti. |
Disciplina
degli edifici rurali di pregio: ammessi interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel
rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali tradizionali. Modalità
di intervento: titolo edilizio diretto. Elementi descrittivi del profilo
caratterizzante: Si tratta di manufatti
che sono testimonianza di una civiltà contadina e che si differenziano per
l’impiego di materiali e tecniche costruttive tipiche del ponente Ligure. Sono
edifici di pregio rurali, realizzati entro
il XIX Secolo, appartenenti al patrimonio edilizio di valore
storico-testimoniale. Ognuno di
questi manufatti monofamiliari ha una loro autonomia nell’impianto
architettonico; essi si relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista, un
sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta di
calce, i soffitti voltati o
lignei, una copertura lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani. |
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7 - Disciplina degli
interventi edilizi sugli edifici e sulle aree edificabili (Art. 3 D.P.R.
380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.) |
Prescrizioni generali: Gli interventi ammessi sono di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici o parti di
edifici demoliti, interventi di nuova costruzione sparsi e in misura
episodica nel contesto del presidio ambientale. Sugli
edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro
riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli
ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici
suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle
norme generali del presente PUC. Gli interventi ammissibili dovranno essere
compatibili con i valori di tutela paesistico-ambientali definiti dal
P.T.C.P., sempreché l'incremento della consistenza insediativa non ecceda i
limiti dell'insediamento sparso, preservando comunque la continuità degli
spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici
presenti. Sono
da conservare: - l'insieme delle sistemazioni agrarie, i
terrazzamenti, le alberature segnaletiche di confine o di arredo, le recinzioni
di siepi o muri a secco, i fontanili e tutti i manufatti ormai storicizzati; - la rete dei tracciati storici interpoderali,
circa i quali sono consentiti solamente interventi di manutenzione che non
modifichino né il rapporto con il territorio agricolo in generale, né gli
elementi di arredo, anche vegetale, e le parti pavimentate e gradonate; - il patrimonio arboreo. Sono tuttavia
consentite sostituzioni di elementi vegetali purché con specie tipiche o
tradizionali; - l’assetto funzionale delle aree, che non può essere alterato. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente
deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro
rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una
cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto
industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento,
delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare
interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili,
calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione
o di sostituzione edilizia. Disciplina per la
demolizione delle serre in stato di abbandono. La disciplina
dell’ambito riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii
rivestiti di serre in modo continuativo in stato di abbandono. Tale condizione
oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di
dissesto idrogeologico. La rimozione delle serre dismesse trova applicazione
esclusivamente per le serre “fisse”, cioè quelle urbanisticamente rilevanti
ai sensi della pertinente legislazione regionale e relative circolari
applicative per le quali sia dimostrata la regolarità edilizia; non si
applica quindi alle serre stagionali e quelle non infisse stabilmente al
suolo. Per rimozione della serra si intende il completo smantellamento delle
strutture in elevazione, dei tamponamenti e delle coperture, di eventuali
strutture interne (bancali), delle pavimentazioni e delle eventuali strutture
di fondazione; quindi al termine delle operazioni di rimozione si deve
ottenere il terreno nudo. Occorre la presentazione un progetto che dovrà in
particolare definire la regimazione delle acque meteoriche e ripristinare il
più possibile l’andamento plano altimetrico del terreno prima della
installazione della serra; i muri di sostegno dovranno avere il paramento
esterno in pietra locale a corsi orizzontali e senza stuccatura dei giunti.
Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità
è commisurata alla superficie delle serre rimosse. Superficie minima della
serra da rimuovere per ciascun intervento: 1.000 mq; Superficie massima della
serra da rimuovere per ciascun intervento: 2.000 mq. Limite massimo di serre
da rimuovere in tutto il territorio del Comune di Pompeiana (riferito ai
sub-ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA) è di mq. 8.000 mq. Il premio
corrispondente per le demolizioni effettuate è pari: a) a 0,01 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a
fini residenziali; b) a 0,02 mq
per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a fini: i)
turistico-ricettivi; ii) di effettiva attività di
produzione agricola; iii) start-up o attività produttive ad alto contenuto
tecnologico. I premi non sono cumulabili.
Inoltre, nei casi indicati ricadenti all’interno del puto b) il
soggetto promotore, per usufruire del premio, non può procedere al cambio di
destinazione d’uso per un tempo pari ad almeno 10 anni. Il premio
corrispondente per le demolizioni effettuate potrà essere impiegato
all’interno degli ambiti CE-TPA, RQ-TPA, RQ-TPRA. |
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Interventi
consentiti |
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Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e
s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di
permeabilità max. 40%. Le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro
l'indice di permeabilità, stabilito ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati. |
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Manutenzione ordinaria:
Si |
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Eventuale disciplina dei mutamenti
di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r.
16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi. In tutti i casi il cambio
d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi
funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. |
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Manutenzione
straordinaria (art. 3, comma
1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza
frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si 2) Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi
destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie
minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella
misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e
comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. |
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Restauro e
risanamento conservativo (art.
3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza
cambio d’uso: Si. 2) Con cambio d’uso
compatibile: Si, a condizione che le unità
immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa
assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano
reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U.
di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto
auto per ogni unità immobiliare. In tutti
i casi il cambio d'uso ammesso dovrà
assicurare il mantenimento di una
dotazione di spazi funzionali
alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼
della SU globale e comunque con
un minimo di 20 mq. |
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Ristrutturazione
edilizia (art. 3, comma
1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.) 1) Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato sia per quanto
concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì
consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle finalità
sopraddette. 2) Cambio d’uso con opere edilizie: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi
destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie
minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella
misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e
comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso
dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla
conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un
minimo di 20 mq. 3) Demolizione e ricostruzione senza
incremento volumetrico: - Con mantenimento della sagoma in presenza
di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.; E’ ammessa la demolizione e
ricostruzione senza incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al
fine di migliorare l’aspetto
compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista
dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. La demolizione e ricostruzione
non è consentita per quanto concerne
i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio dal presente strumento
urbanistico nella tav. 4. - Con modifica della sagoma e del relativo
sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e
ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma
al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’
consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e
altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e
circostanti. 4) Ripristino di edifici o parti di essi
crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza
volumetrica (con i relativi parametri
dimensionali): - Con mantenimento della sagoma originaria in
presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato
di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto
rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa
altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento
è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza
volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e
sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche
architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di
rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto
pertinenziali e pubblici. - Senza mantenimento della sagoma in assenza
di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di
rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto
al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e
alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è
ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica
e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non
vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche
dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono
assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e
pubblici. |
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NUOVA COSTRUZIONE (art.
3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.) 1) Ampliamento
volumetrico di edificio esistente (nota: la volumetria dell’edificio è
determinata ai sensi del REC) senza demolizione max. 20% (non superiore al 20% ex art. 14,
comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.) con indicazione della % di ampliamento in
funzione della destinazione d’uso prevista di cui al campo 5. Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico
e ambientale dell’edificio. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico
ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio
esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile
separatamente dall’edificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi
interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa
antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che
siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica
dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di
seguito indicati: a) per
edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze
di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al
20%); b) per
edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi
per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15
per cento; c) per
edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri
cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del
10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli
interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono
essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di
contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio
interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica
attestato dal progettista. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale,
commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio
d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti
igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio
interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito
indicati: a) per
edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento
pari al 20%; b) per
edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi
per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15
per cento; c) per
edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri
cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del
10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi
di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di
locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della
costruzione esistente e delle pertinenze. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture
aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso
dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla
conduzione del fondo pari almeno ad ¼
della SU globale e comunque con
un minimo di 20 mq. Sugli edifici
esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi è ammesso un unico
ampliamento del 10% per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico fino ad
un massimo di 200 mc. - Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si, per tutte le destinazioni d’uso
ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti. Premialità Le
percentuali di ampliamento sono incrementate: a) di un
ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della
porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e
rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le
nuove costruzioni; b) di un
ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali (ad esclusione
degli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi) di valore
testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente
diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del
proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di
ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali
tipici liguri e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio
esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo del
permesso di costruire; c) di un
ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti
interventi: 1. tetto
fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00; 2.
serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non
inferiore a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di
intervento; 3.
ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al
catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso
nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove
esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia
pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si
trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile e comunque
all’interno del territorio comunale. 4.
ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi
sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale
funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno
sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con
il lotto in cui è inserito l'immobile; d) di
ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione
di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria
e persone disabili. Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti (nota: la
volumetria dell’edificio è determinata ai sensi del REC) stabiliti dal PUC in
misura superiore al 20%
nel rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10,
comma 1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della
tipologia dell’Ambito del PUC: NO - Densità
fondiaria massima: / mq/mq 2) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici
residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 % - Ampliamento
planimetrico: / - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 3) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di
edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da
credito edilizio 0 % - Ampliamento
planimetrico: / - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 4) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non
residenziali: max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 % - Ampliamento
planimetrico: / - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / Gli
incrementi volumetrici di edifici esistenti (nota: la volumetria dell’edificio
è determinata ai sensi del REC) relativi agli interventi
di ricostruzione di seguito indicati, sono stabiliti dal PUC nel
rispetto dei limiti di densità fondiaria massima stabiliti all’art. 10, comma
1, del Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, in funzione della
tipologia dell’Ambito del PUC: - Densità
fondiaria massima: /mq/mq 5) Ricostruzione
per riqualificazione di edifici residenziali suscettibili di
demolizione: All’interno dell’ambito i singoli edifici
prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili aventi una volumetria
non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di
riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo
18 delle presenti norme possono essere demoliti e ricostruiti con incremento
fino al 20 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di
più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante
dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici,
ubicati nell’ambito e che necessitino di interventi di riqualificazione
urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o
più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500
metri cubi con incremento fino al 20 per cento della sommatoria dei volumi
esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di
progettazione unitaria. Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel
sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del
proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime
originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel sub-ambito di
appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì
comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. Gli interventi sono assentibili: a) nel rispetto della distanza
minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e
nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali; b) in conformità alle previsioni del
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino nonché
alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico
degli edifici. - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria
(spostamento dell’edificio nel lotto): Si - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente avente una
volumetria non superiore a 2.500 metri cubi da
demolire con incremento volumetrico max. 20 % di cui:
- proprio 20%; - da credito edilizio 0%; - Ricostruzione
dell’edificio esistente da demolire avente una
volumetria non superiore a 2.500 metri cubi in
altro lotto nello stesso Sub-Ambito di appartenenza: Si a)
trasferimento di volumetria demolita nello stesso Sub-Ambito urbanistico con
incremento max 20 % di cui: -
proprio 20 %; - da credito edilizio 0 %; b)
trasferimento di volumetria da altro Ambito urbanistico con incremento max 0 % di cui: -
proprio 0 %; - da credito edilizio 0 % - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria
(spostamento dell’edificio nel lotto): Si 6) Ricostruzione
per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di
demolizione: Si - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria
(spostamento dell’edificio nel lotto): Si - Ricostruzione
nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire avente una
volumetria non superiore a 2.500 metri cubi con
incremento volumetrico max. 20% di cui:
- proprio 20 %; -da credito edilizio 0%; - Ricostruzione
dell’edificio esistente da demolire avente una
volumetria non superiore a 2.500 metri cubi
in altro lotto nello stesso Sub-Ambito: Si a)
trasferimento di volumetria demolita dallo stesso Sub-Ambito urbanistico con
incremento max 20% di cui: -
proprio 20%; - da credito edilizio 0%; b)
trasferimento di volumetria demolita da altro Ambito urbanistico con
incremento max 0% di cui: -
proprio 0%; - da credito edilizio 0 %; 7) Costruzione di nuovi edifici: (indicare i
parametri urbanistici in funzione della destinazione d’uso e della modalità
di intervento p.c.c./p.c.): Con la finalità contrastare
l’abbandono e di recuperare terre agricole incolte o insufficientemente
coltivate, ove siano presenti terrazzamenti e in presenza di condizioni di
accessibilità, è previsto l’intervento di nuove costruzioni nel rispetto dei
seguenti parametri: - Indice di
edificabilità fondiario (da esprimere in termini di SU con l’utilizzo
dell’I.U.I.) 0,01 mq/mq (nn. 4 e 14 RET) omnicomprensivo delle varie
destinazioni; - Lotto minimo
contiguo di intervento: mq 1.500; - SU minima mq.
80; - SU massima mq.
120; - è ammesso l'asservimento di terreni non contigui, compresi all'interno
dell'ambito RQ-TPA, rispetto al perimetro del lotto minimo contiguo di intervento di mq. 1.500, al fine di
raggiungere la dimensione ammessa (compresa tra la minima e la massima) per
ciascun intervento. E’ altresì ammesso il trasferimento dell'indice di
utilizzazione insediativa dagli ambiti RQ-TPRA, CE-TPA, CE-TPBN al fine di
raggiungere la dimensione ammessa per ciascun intervento all'interno del
lotto minimo contiguo previsto. Gli interventi sparsi
ammissibili nell'ambito di presidio ambientale non potranno numericamente
essere superiori a dodici unità, per una superficie utile complessiva
pari a 1.440 mq, da realizzarsi in prossimità delle strade esistenti. Così distribuiti nei
sub-ambiti:
- Indice
di copertura IC max No % (n. 11 RET) - Indice
di permeabilità territoriale/fondiario IP max 40% (n. 10 RET) - Numero
di piani max 2 (n. 25 RET) - Altezza
dell’edificio max 6,50m (n. 28 RET) - Il lotto edificabile dovrà avere accessibilità
diretta o tramite collegamenti viari con sviluppo non superiore a 250 m. ----------------------- In questo ambito il
PUC consente anche l’insediamento di aziende agricole (colture
specializzate e/o colture a carattere estensivo e intensivo). In tal caso, il
rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in
conformità a piani o programmi aziendali, è subordinato alla stipula con il
Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che
preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa: a)
l’esercizio effettivo della produzione agricola; b) la conservazione della
destinazione residenziale agricola dell’edificio; c) le prestazioni
finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quando previsto
all’art. 36, comma 3 della LR 36/1997 e smi; d) le relative modalità e
garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti. Pertanto, solo
nel caso dell’effettiva produzione agricola si potrà realizzare ad uso
residenziale - Indice di
edificabilità fondiario per uso residenziale (da esprimere in termini di SU
con l’utilizzo dell’I.U.I.) 0,01mq/mq (non superiore a 0,01 mq/mq); - SU per ogni intervento min. 80 mq, max 100 mq; -altezza dell’edificio max pari a 6,50 m; - n° di piani max: 2; - n. interventi edilizi: dovranno essere
ricompresi nel numero delle 12
unità previste nell’ambito RQ-TPA, e ulteriore
superficie da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive secondo i
seguenti parametri: - dimensioni minima e massima destinata alle
funzioni produttive dell’azienda agricola pari a minima 30 mq, massima 100
mq. L’indice di copertura max. per questa funzione è riportato nelle
tabelle sottostanti suddivise per tipologia colturale. Inoltre, nelle tabelle
vengono indicate le dimensioni per le singole destinazioni d’uso ammesse,
l’indice di permeabilità e altezza dei fabbricati. Di seguito gli ordinamenti colturali
tipici delle aree agricole del Comune di Pompeiana. La dimensione aziendale
di riferimento è la dimensione minima entro la quale si può parlare di
agricoltura professionale (sia full time che part time) poiché alla superficie
ed alle tipologie produttive sono legati dei carichi di lavoro che
definiscono l’impegno di un operatore secondo le tabelle di corrispondenza
dell’INPS e della Regione Liguria. OLIVICOLTURA (e colture arboree) Generalmente si tratta di impianti arborei su superfici
terrazzate spesso a notevole acclività (in questo caso la superficie di ogni
singola fascia terrazzata può anche essere ridotta) con densità d’impianto
tra le 250 e le 500 piante/ha a seconda del grado di rinnovamento della
struttura dell’impianto. Talvolta gli ambiti olivetati sono contigui ai
nuclei e generalmente i manufatti necessari ed esistenti sono strutture di
deposito e magazzini (per macchine, reti di raccolta) mentre le vere e
proprie strutture di trasformazione (frantoi) sono al di fuori dell’area
coltivata. La dimensione aziendale di riferimento è di 1,2 Ha
Nota: * la dimensioni min. e
max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare
i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30
mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere
presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella
tabella. Ortoflorovivaismo All’interno di questa categoria si possono ascrivere
principalmente modelli ad intensità medio-alta con consistenti investimenti
in termini di manufatti ed attrezzature di protezione (serre, ombrari,
cassoni) e relativi manufatti di supporto quali centrali termiche, serbatoi e
vasche, locali di trattamento, allestimento e conservazione prodotti. Le
strutture protette subiscono parziali adattamenti in seguito a mutamenti
degli ordinamenti produttivi a seguito di diversi assetti del mercato. Ad
oggi sono gradualmente ridotte le produzioni maggiormente esigenti in termini
energetici ed infrastrutturali a favore di quelle che richiedono un minore
condizionamento ambientale. Inoltre, diverse superfici originariamente
investite per floricoltura di alto livello sono utilizzate per produzione di
fronde recise meno onerose sul piano produttivo così come la produzione di
piante verdi o legnose ornamentali, In qualche caso le strutture protette
sono utilizzate per aromatiche (anche in vaso) ed orticoltura intensiva. La
dimensione aziendale di riferimento è pari a 0,2 Ha
Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi
esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti
parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq;
dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere
presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella
tabella. Sistemi produttivi misti Sono gli assetti tipici della zona retrocostiera dove non
c’è una specializzazione produttiva pur in presenza di forme di conduzione
professionali (full time o part time). In questi sistemi misti si ritrovano
lembi di colture arboree (oliveti/vigneti o oliveti/frutteti con orticoltura
e/o aromatiche), ortoflorovivaismo (in particolare fronde) ed allevamento di
piccoli animali. Normalmente i sistemi produttivi misti si ritrovano nei casi
in cui la morfologia delle aree non consente agevoli modifiche degli assetti
produttivi che potrebbero essere molto onerosi oppure per limiti nella
disponibilità di acqua, viabilità e volumi ad uso tecnico. I sistemi misti
sono assai diversificati e le loro richieste in termini di volumetrie a
supporto dipendono dalla coltura/allevamento prevalente, dalla distanza dai
nuclei insediati e dalle caratteristiche ambientali generali. Sono gli
assetti che spesso si ritrovano nelle aziende agrituristiche. La dimensione
aziendale di riferimento è assai difficile da definire poiché gli ordinamenti
misti possono essere molto diversificati. Per il territorio di Pompeiana può
essere valutato intorno a 1,5 Ha
Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi
esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti
parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq;
dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere
presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella
tabella. ----------------------------- Ricoveri per animali/stalle Equiturismo Le attività ludico-sportive e
di servizio legate al mondo del cavallo sono talvolta integrate nell’azienda
agricola professionale (attraverso le diverse declinazioni dell’attività
agrituristica) ovvero all’interno di attività commerciali ricettive e di
servizi al turismo od ancora in associazioni di varia natura tra cui le ASD.
In questi ultimi due casi non si tratta di attività agricole vere e proprie
(sarebbero attività connesse all’azienda agricola ai sensi della Legge di Orientamento
Dlgs 228/2001) ma indubbiamente se esse sono stabilmente inserite nel
contesto rurale (quindi non all’interno della trama urbana) concorrono al
mantenimento dell’identità del settore sotto il profilo della fruizione
responsabile del territorio. Dal punto di vista pratica le attrezzature di
cui abbisognano tali attività non si differenziano molto da quelle (per gli
stessi usi) all’interno di un’attività di impresa agricola. I cavalli (o muli
o asini) se di proprietà sono in effetti “allevati” ovvero parte del loro
ciclo di vita viene svolto effettivamente in struttura e sono frequenti
pensionamenti di animali di proprietà di privati. Generalmente le stalle sono
a box singoli in stecche con corridoio centrale ovvero poste e box aperi,
Generalmente è presente un box di isolamento sanitario e terapia veterinaria,
un locale lavaggio animali, campi di allenamento e riscaldamento oltre
all’unità ricettiva e di accoglienza definita Club House. Si ritiene che per le caratteristiche di
queste attività ed in particolare nella situazione di Pompeiana, le
caratteristiche formali e sostanziali delle volumetrie necessarie allo
sviluppo e\o rinnovamento possano essere equiparate a quelle prevedibili per
un uguale allevamento equino in contesto totalmente di impresa agricola fatta
salva la mancanza di legame definito con la produzione di alimento per gli
animali (pascolo o colture da foraggio). La costruzione di stalle e di altri ricoveri
per animali, può essere concessa ai sensi del presente articolo, solo
all’interno del sub-ambito RQ-TPA-2. La superficie della proprietà da asservire
potrà essere computata per sommatoria di particelle catastali purchè comprese
nel raggio di 1.000 metri dal sedime di concentrazione della nuova opera
edilizia. Deve inoltre venir dimostrato che si tratta di aree accessibili ed
idoneee al pascolo, al taglio del foraggio o di altro mangime naturale. Sono
incluse in questa categorie anche le stalle per ricovero equini a carattere
turistico\sportivo senza legame diretto con il fondo purchè venga dimostrata
la continuità dell’attività e la prevalente funzione di fruizione turistica
locale La costruzione potrà essere consentita nei
limiti di cui alle tabelle di cui sopra. Le costruzioni in oggetto dovranno rispettare
la distanza minima di 100 metri dai confini più prossimi delle zone
residenziali o zone a servizi pubblici indicate dal PUC. Le costruzioni in oggetto sono assoggettate ad
un’altezza massima di 5,0. Per gli allevamenti, il progetto dovrà indicare
adeguate misure per la depurazione degli scarichi o lo smaltimento dei
liquami. L'approvazione dei progetti edilizi ai sensi
del presente articolo è condizionata dalla presentazione di un piano
aziendale che mostri, unitamente al progetto, il rispetto dei requisiti in
materia di igiene degli allevamenti e benessere degli animali di cui alle
norme vigenti. (L. 12/4/1973, n°222, D.Lgs. 30/12/1992, n°532, D.Lgs. 30/12/1992, n°533,
D.Lgs. 30/12/1992, n°534, L.22/11/1993, n°473, D.Lgs. 1/9/1998, n°331, D.Lgs.
1/9/1998, n°333, D.Leg. 26/3/2001, n°146, D.Lgs 20/02/2004, n. 53, D.M. 20
aprile 2006, D. Lgs 7 luglio 2011, n. 122. D. Lgs 7 luglio 2011, n. 126).
Nota: in assenza di legame definito con
superfici agrarie si tiene conto delle aree effettivamente permeabili
all’interno del confine dell’attività (sia a titolo di proprietà che altri
titoli di possesso) tra cui: campi e piste, aree boscate, incolti, aree
agricole diverse. ----------------------------- Ricoveri attrezzi Solo per i
terreni di proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione
di manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura
paesaggisticamente percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno,
indipendentemente dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle
distanze di zona e secondo i seguenti parametri: - lotto minimo di proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui
all'interno del sub-ambito di riferimento; ai fini dell'asservimento e
della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento
della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del P.U.C.;
- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda
pari a m 2,50. La volumetria di tali manufatti deve essere articolata
in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con
movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione). Detta
potenzialità edificatoria “una tantum” potrà essere sfruttata una sola
volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella
derivante dall’indice di utilizzazione
insediativa (I.U.I) di zona. In Comune sarà tenuta una carta puntuale degli asservimenti. Tali ricoveri
attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale
secondo la tecnica costruttiva tradizionale. La copertura, a due falde o a
falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata
con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi
cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm
frontalmente e 10 cm lateralmente. Non
è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura
ai fabbricati residenziali. La
realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica
delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle
esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la
morfologia dei luoghi. ----------------------------- Serre L’edificazione
delle serre, così come definite dall’art. 1 della LR n° 17/1976, é consentita
all’interno del sub-ambito RQ-TPA-1 e RQ-TPA-2; inoltre, è assoggettata alle
seguenti prescrizioni: - la
superficie coperta non potrà superare il 75 % dell’area libera
disponibile; - la
superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di
edificazione per altre costruzioni; - l’altezza
massima consentita é di mt 6.00 al colmo; - la pendenza
massima delle falde non potrà superare i 20°; - le
sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non devono
dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a mt 3.00 dal piano
di campagna alla sommità del muro, se la pendenza naturale del terreno é
compresa tra 0°÷20°; di m. 2,50 se la pendenza naturale del terreno é
compresa tra 20°÷40°; di m. 2,00 se la pendenza naturale del terreno é superiore
a 40°; - dovranno
essere previsti lo scarico e l’incanalamento sia delle acque meteoriche che
delle eventuali acque derivanti dall’esercizio dell’impianto; - le distanze
minime non inferiori a: i) mt. 1,50 dai confini, fatte salve le
ipotesi di costruzioni in aderenza che sono ammesse con il consenso del
vicino; ii) mt 3.00 dai fabbricati all'interno della stessa azienda; iii)
mt 5.00 dai cigli stradali o mt.10,00 dai fabbricati residenziali
esterni all'area di proprietà, salvo assenso del confinante alla costruzione
a minor distanza; - obbligo di
atto notarile per il vincolo alla destinazione d'uso agricola per le serre
superiori a m. 3.20 di altezza al sotto-gronda. Sono ammessi
interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei parametri
sopra riportati. E’ d’obbligo,
a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con diritto a rivalsa
delle spese, la rimozione delle serre dismesse all’uso produttivo. Non é ammesso
il cambio di destinazione d'uso, né trasformare le serre in volumi edilizi. Il titolo
edilizio dovrà essere accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo che
preveda l'impegno del richiedente all'esercizio effettivo dell'attività
agricola, alla conservazione della destinazione agricola delle strutture a
serra, alle eventuali garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi
assunti, l'impegno della rimozione delle serre nel caso di dismissione
dell'attività agricola. La serra non può avere altra destinazione da
quella agricola. L'edificazione
di nuove serre non è consentita nelle zone agricole a uliveto che vanno
mantenute e valorizzate e comunque è sempre subordinata a quanto
previsto dall'assetto vegetazionale del PTCP. ----------------------------- Locali
interrati Sono ammessi locali interrati, come
definiti dalla tabella delle definizioni uniformi. Rispetto agli edifici
esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.C., sono ammessi nuovi locali interrati
sottostanti fisicamente al perimetro del sedime dell'esistente, salvo
l'apertura per consentire l'accesso che dovrà avere tipologia congruente con
la destinazione d'uso del volume principale. La superficie coperta del nuovo
locale interrato non potrà comunque superare la superficie coperta della
parte fuori terra (compreso parti porticate e tettoie), sia di edifici
esistenti che di edifici di nuova costruzione, di più del 20%, la
parte eccedente viene computata ai fini della volumetria. Non sono ammessi locali interrati non
connessi con volumi fuori terra (fisicamente indipendenti), ad esclusione dei
parcheggi. La relativa destinazione d'uso sia, senza eccezione
alcuna: centrale termica e locali per l'installazione di impianti
tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime se di superficie non
superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi adibiti ad altre
destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure vengono computati
ai fini della volumetria. Le eventuali
aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la
destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un
accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale
di superficie permeabile prevista. Il muro
verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri
costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei
luoghi. Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono
risultare inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la
parte emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota
inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle
presenti N.T.A. |
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8 - Disciplina
recupero sottotetti (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.) |
Individuazione delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle
coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti
oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità
raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Non è ammesso il
recupero dei sottotetti negli edifici rurali di pregio così come
definiti al campo 6 della presente scheda normativa. Sono
ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di
gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e
la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) al fine di
assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna nel rispetto
dell’altezza massima degli edifici ad uso abitatvo esistenti al contorno.
Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri
perimetrali; dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle
falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto
del rapporto aeroilluminante ammesso. - Edifici:
Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture
e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.
- Coperture:
La pendenza delle
falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la
pendenza già esistente, e comunque non potrà
essere realizzata oltre il 35%. SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI Negli interventi
di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli
o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n.
104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica
circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un
rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea
conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla
conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in
presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a
settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in
particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro
salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse
al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la
conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione
degli aspetti conflittuali connessi”. |
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Dotazioni
funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al
doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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Altezza max. consentita per innalzamento
del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e
della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro
perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm. |
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Percentuale
di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della
linea di gronda: 20%. (max. 20%) |
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Tipologia
costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà
risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto. |
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Dimensione degli abbaini: Dovranno essere prevalentemente realizzati in asse con le
aperture presenti in facciata. La finestra o apertura dell'abbaino potrà
essere delle dimensioni massime pari a quelle preesistenti su eventuale altri
abbaini dello stesso tetto (se già esistenti) o, in mancanza pari alle citate
aperture al piano sottostante. La dimensione massima del fronte dell'abbaino
sarà pari alla misura dell’apertura con l’aggiunta di mt. 0,35 per ogni lato.
Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture
e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Non saranno ammessi
abbaini con l'intero fronte vetrato se non in particolari casi e per motivate
ragioni estetico-architettoniche. Nei soli casi in cui l'inserimento di
abbaini in asse con le aperture sottostanti sia reputabile non idoneo al
corretto inserimento architettonico dello stesso, sarà ammesso
"centrare" il manufatto sulla falda o porzione di essa. |
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Tipologia
costruttiva dei terrazzi: La realizzazione di terrazzi a
pozzetto è consentita solo se l'intervento risulta essere scarsamente
percepibile e paesaggisticamente irrilevante e se la superficie non supera il
10% del piano dell’intera copertura. L'intervento non dovrà essere
percepibile dalla strada. La disposizione del pozzetto dovrà seguire gli assi delle bucature
presenti nella facciata al fine di non alterare la composizione originaria
del fronte; anche l'ampiezza della bucatura di accesso dovrà risultare uguale
a quelle già esistenti nel prospetto. L'estensione parallela al fronte dovrà
essere al max il doppio della bucatura di accesso e comunque mai superiore al
1,50 m. Il suo collocamento è da realizzare all’interno della sagoma del
tetto contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare,
per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Per gli edifici non
vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee saranno ammesse anche
soluzioni alternative con interruzione delle linee di gronda, perché
documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate. |
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Eventuali
requisiti di prestazione energetica: Si rimanda al R.E.C |
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Per gli interventi
di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si
tratta di: - Intervento
ammesso: a) per l’ampliamento di altre unità abitative; b) per la realizzazione di nuove unità abitative
che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38; c) le trasformazioni delle parti di costruzione, direttamente
strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, solo se rispettano nella
globalità dell'intervento, il rapporto di ¼ della superficie destinata ad
annessi agricoli e comunque con un minimo di 20 mq. di superficie di
pavimento da riservare ad usi strumentali agricoli. L’altezza interna dei
locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,50
m. - Intervento non ammesso: per immobili destinati
parcheggio e per quelli strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, salvo le limitazioni
di cui al punto c) |
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9 - Disciplina della
quantificazione della superficie accessoria (Art.
67, c.1, l.r.16/2008 e s.m.) |
Superficie
accessoria realizzabile 50% della SU
(superficie utile) nel limite massimo del 60% della SU in funzione delle
Prescrizioni generali dell’Ambito. |
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10
– Disciplina delle pertinenze (staccate dall’edificio principale ai sensi
dell’art. 17 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Volume chiuso max. 25 mc (non superiore al 20% del volume
dell’edificio principale) Parametri edilizi: - Altezza
max. 3,00 m; - Superficie
coperta max. 10 mq; - Distanza
max. dall’edificio principale 3,00m; - Caratteristiche costruttive: dovranno essere non direttamente collegate con
le unità immobiliari, ma ad esse strumentali; dovranno essere posti fuori
terra, ovvero sotterranee, in tal caso
saranno interrate sui quattro lati, tollerandosi solo su un lato un fuori
terra per consentire ventilazione e
luce ma non veduta ovvero una superficie libera strettamente necessaria agli
eventuali accessi; dovranno essere armonicamente integrate alle caratteristiche costruttive,
tipologiche e di finitura dell'edificio principale, anche per quanto riguarda
la copertura. |
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11
- Disciplina dei parcheggi privati (art. 19 della l.r. 16/2008 e s.m.) |
Parcheggi privati pertinenziali
per interventi sugli edifici esistenti (art. 19, comma 6, l.r. 16/2008
e s.m.): Per gli interventi
che comportino: 1) Aumento della superficie utile
dell’edificio o delle singole unità immobiliari: nel caso di aumento di superficie
utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si
prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo
di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità
immobiliare. 2) Mutamento di destinazione d’uso degli
immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di
35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con
l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. 3) Sostituzione edilizia
dell’immobile originario: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di
35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con
l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare 4)
Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per
la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con
strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di
parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili
con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei
parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di
superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di
intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere
progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di
uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali
integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere
conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno,
distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di
impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. Le aree all’aperto non dovranno comportare
rilevanti alterazioni della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e
di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali
ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo
d’esempio: a) i grigliati carrabili
realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza
almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione
fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica,
dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una
riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un
reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali
intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema
stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi,
quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente,
certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini
arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e
sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la
formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici
che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e
proteggendo la salute; c) il calcestruzzo con
cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un
calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente
controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo,
resistente alle abrasioni e un’elevata durata; d) le pavimentazioni naturali
in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente
assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche
di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici,
rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente
cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella
terra da trattare; e) autobloccanti con
colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di
manutenzione; f) pietra naturale in lastre
grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come
pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla
forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per
pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a
colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da
riquadri in pietra naturale. Per quanto riguarda
gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.
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Parcheggi privati
pertinenziali
negli interventi di nuova costruzione residenziale: all’aperto non
devono comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno; mentre,
in sottosuolo non devono superare la dimensione di 25 mq. per ogni unità
immobiliare inclusi gli spazi di manovra. 1) 35 mq ogni 100 mq di SU (superficie
utile) 2) Caratteristiche
costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei
veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie
interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura
interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme
geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di
superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie
utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di
intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere
progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di
uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali
integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere
conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno,
distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di
impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Le aree all’aperto non
dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati
alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono
essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel
paesaggio, quali, a titolo d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal
lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la
sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di
alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da
costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq.,
superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un
riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di
sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute; c) il calcestruzzo con cromofibre composto da
sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un
pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed
anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata
durata; d) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume
l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di
stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo
le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Per quanto riguarda gli
interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.
Parcheggi privati non pertinenziali: 1)
Parametri dimensionali: E’ consentita la realizzazione di parcheggi a
raso con una superficie non superiore a 150 mq che non devono comportare rilevanti
alterazioni della morfologia del terreno. 2)
Caratteristiche costruttive: le aree specificatamente concepite e attrezzate per la
sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e dovranno essere dotate
di 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Il progetto del parcheggio a raso
dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il
terreno, distribuendo la vegetazione, salvaguardando le preesistenze vegetali
integrandole nel progetto, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione
anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili. Tra i materiali destinati
alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono
essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel
paesaggio, quali, a titolo d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal
lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la
sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di
alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da
costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq.,
superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un
riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di
sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute; c) il calcestruzzo con cromofibre composto da
sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un
pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed
anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata
durata; d) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume
l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di
stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo
le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Box in lamiera, in
plastica e comunque in materiali precari già esistenti all’interno dei
sub-ambiti. Le costruzioni consimili comunque presenti
nell’intero territorio comunale, già utilizzate ai fini di parcheggio, anche
se regolarmente autorizzate, debbono essere gradualmente sostituite sulla
base dei criteri prescritti nelle presenti norme; il Sindaco provvede con
propria ordinanza a obbligare i privati alla rimozione dei fattori di
degrado, con intervento sostitutivo e diritto di rivalsa contro gli
inadempienti, a seguito di criteri espressi dalla Giunta comunale. |
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12
- Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008
e s.m.) |
Individuazione
dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova
costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino
copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura
superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori
di legge esclusi gli interventi in ambiti assimilabili alle zone di tipo A ex
D.M. 2.4.1968, n. 1444 1)
Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a 5 % 2)
ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 5 % |
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13 – Distanze tra
gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Indicare le
distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo
regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento
volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. Distanze dai confini Mediante
la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato
alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso
stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in
modo ortogonale: No. |
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14 – Distanze delle
costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017) |
Gli interventi di ricostruzione,
ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari
pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali.
oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte
degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto
delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada),
del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. |
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15 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r.
16/2008 e s.m.) |
(Indicare
se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r.
16/2008 e s.m.) E’ consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni
nel caso in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. E’ ammesso
l’asservimento di lotti non contigui all’interno del sub-ambito e la
traslazione dell’asservimento preesistente su altra area. |
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16 – Regole per la
qualità progettuale degli interventi |
Indicare le norme di
intervento relative alle tipologie edilizie e costruttive, ai materiali
tipici da utilizzare per determinate tipologie di intervento, alla
sistemazione degli spazi aperti, alla costruzione di strade e percorsi
pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale: Gli interventi sparsi ammissibili in
misura episodica nell'ambito
di presidio ambientale andranno realizzati in maniera da preservare la continuità degli
spazi non edificati, la bassa densità insediativa, non dovranno alterare lo
stato dei luoghi né compromettere gli equilibri ambientali della zona,
dovranno essere caratterizzate da soluzioni progettuali studiate in modo
adeguato in relazione alle situazioni di contorno. Le nuove costruzioni
dovranno essere localizzate in aree che non richiedano scavi e riporti
rilevanti, né la realizzazione di muri di
contenimento in sequenza ravvicinata, privilegiando
aree occupate da attività dismesse e aree caratterizzate da marginale
percezione paesistica. La loro localizzazione dovrà tenere
conto di: infrastrutturazione
del territorio, accessibilità, uso del suolo, acclività, esposizione,
connotati paesistici, ecc. Al compimento delle
opere edilizie, le porzioni di suolo alterate devono essere ricostituite
secondo l'assetto e l'immagine preesistente. Deve altresì essere operata la
conservazione del tessuto agricolo e delle colture esistenti. Gli interventi
ammissibili dovranno avere accesso diretto o indiretto dalla viabilità
carrabile esistente o di previsione; per accesso diretto si intendono i lotti
che presentano una porzione del perimetro tangente alla viabilità carrabile
(esistente o di previsione); per accesso indiretto si intendono i lotti non
tangenti alla viabilità carrabile (esistente o di previsione) e collegati
alla stessa tramite brevi percorsi carrabili privati di esclusiva competenza
del richiedente. Salvo dove espressamente consentito, non è ammessa la
realizzazione di nuova infrastrutturazione, se non per brevi percorsi
carrabili privati. La nuova
viabilità dovrà evitare l'alterazione eccessiva del pendio e rimanere il più possibile aderenti
alla morfologia originaria naturale del terreno; avere una
pendenza massima del 10÷12 %, deroghe a questi valori saranno da valutare
caso per caso in relazione alle soluzioni proposte. L'altezza massima di
scavi e reinterri, rispetto al profilo naturale del terreno, non potrà
superare i m.2,50, le scarpate andranno consolidate e provviste di adeguata
canalizzazione delle acque. Allineamenti: le nuove
costruzioni devono armonizzarsi con il contesto morfologico del sito prevedendo
orientamenti in linea con l’orografia dei suoli e, nel caso gli stessi siano
terrazzati, interessando il minimo numero di fasce allo scopo di evitare una
loro interruzione che ne comprometterebbe la lettura complessiva dei luoghi. I nuovi fabbricati devono avere una pianta
rettangolare, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma
finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo, ma
anche avere le seguenti tipologie costruttive: - coperture a falde; - aggetti contenuti. Eventuali terrazzi potranno avere
uno sporto non superiore a 1,20 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il
terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della
dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo.
Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine. Eventuali parti porticate potranno
essere realizzate solo se edificate lungo tutto lo sviluppo del fronte
principale. Tipologie dei materiali: - tegole marsigliesi; - facciate intonacate; - eventuali rivestimenti
in pietra con espressa
esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus
incertum; - serramenti in legno
naturale o in qualsiasi materiale purché tinteggiato, con espressa esclusione
dell’elettrocolore e dell’anodizzato; - scuri alla genovese e/o persiane; - inferriate a disegno
semplice; - camini alla genovese; - muri di contenimento
in pietra, con espressa esclusione del cemento armato a vista; - percorsi interni
lastricati con elementi in pietra o con elementi prefabbricati, con espressa
esclusione del manto bituminoso e delle gettate in cls a vista. |
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17 – Disciplina
geologica e microzonazione sismica |
(Richiamo
alle Norme Geologiche/microzonazione sismica di Livello 1 del PUC ed alla
relativa cartografia, in presenza di specifiche criticità che interessino
l’Ambito) Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa. |
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18 – Misure di
mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale
Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali. |
Si rimanda al Rapporto ambientale,
allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice
norme mitigazioni. |
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19 – Disciplina per
il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle
disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante) |
(In
presenza aree sottoposte a specifica regolamentazione ai sensi dell’art. 22,
comma 7, del D.Lgs. 20 giugno 2015, n. 105 (c.d. Disciplina bilit), deve
essere stabilita la disciplina per il controllo dell’urbanizzazione nelle
aree esterne agli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante,
determinata in esito alle risultanze dell’Elaborato Tecnico Rischio di
Incidente Rilevante – ERIR) Dall’analisi della
documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di
stabilimenti a rischio di incidenti. |
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20 – Modalità di
attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.) |
Tipo
di Intervento: Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’esistenza, in sito,
delle opere di urbanizzazione primaria necessarie all’intervento. Nel caso
l’area risulti sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione primaria
il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita
convenzione con l’A.C. nella quale venga garantita l’esecuzione delle opere
necessarie, oltreché le modalità di manutenzione dei relativi manufatti nel
tempo. 1) Titolo abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di
aumento del carico insediativo e di cambio d’uso 2)
Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 21): Il rilascio dei titoli edilizi per
la realizzazione degli interventi di presidio ambientale previsti dal PUC
nell’Ambito, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed
il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 36, comma 3, 2) della L.R. n.
36/1997, che preveda l’impegno del Soggetto Attuatore: - a realizzare e/o
attuare le opere e le prestazioni di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di
recupero idrogeologico; - a realizzare
periodiche attività di manutenzione delle viabilità di accesso ai terreni
oggetto di intervento ed anche solo asserviti alla nuova edificazione; - a mantenere in
efficienza nel tempo le opere oggetto dell’atto convenzionale; - a definire un
programma annuale di manutenzione e conservazione dell’area con l’indicazione
delle attività agro-forestali e delle attività di controllo ambientali da
svolgere; - a prestare idonee
garanzie fideiussorie da rinnovarsi annualmente in correlazione agli obblighi
assunti; - a mantenere per almeno
20 anni il controllo del territorio. Trovano in ogni caso
applicazioni le previsioni di cui all’art. 36, comma 3 della L.R. 36/1997. In questo ambito il PUC consente anche
l’insediamento di aziende agricole. In tal caso, il rilascio dei titoli edilizi per la
realizzazione degli interventi di presidio ambientale previsti dal PUC
nell’Ambito, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed
il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 36/1997, che
preveda l’impegno del Soggetto Attuatore:
- l’esercizio effettivo della
produzione agricola; - la conservazione della destinazione
residenziale agricola dell’edificio; - le prestazioni finalizzate al
presidio e alla tutela del territorio secondo quando previsto all’art. 36,
comma 3 della LR 36/1997 e smi; - le relative modalità e garanzie per
il puntuale adempimento degli obblighi assunti; - a
realizzare e/o attuare le opere e le prestazioni di recupero, riassetto
agro-silvo-pastorale, presidio e tutela idraulica-idrogeologica del
territorio ai sensi dell’art. 36, comma 3 della L.R. n. 36/1997; - ad
individuare e definire le modalità di attuazione delle opere e le garanzie
fideiussorie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti; - a
realizzare periodiche opere di manutenzione delle viabilità di accesso ai
terreni di produzione agricola ed anche solo asserviti alla nuova
edificazione; - a
mantenere in efficienza le opere oggetto dell’atto convenzionale ed
esercitare l’attività agricola per almeno 10 anni. |
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21 – Dotazioni
territoriali obbligatorie per interventi soggetti ad obbligo di convenzione
urbanistica/atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5) |
La quantificazione delle dotazioni
territoriali obbligatorie sarà riferita all’aumento del carico urbanistico. Standard aree e attrezzature di interesse comune 4,5 mq/UCU Standard aree
con funzione ludico sportiva 4,5 mq/UCU Standard
parcheggio pari a 3 mq/UCU |
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22 – Elementi di
flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28,
comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.) |
Individuazione
limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non
incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali
consistenti in indicazioni alternative relative a: 1) perimetro dell’Ambito: In sede di
elaborazione dei progetti edilizi, qualora le linee grafiche, che sugli
elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano con gli elementi di suddivisione reali
rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali di proprietà, fossati, limiti di fasce o di
zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di
suddivisione di cui sopra possono
essere portate a coincidere con gli elementi di
suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore. 2)
disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: / 3)
caratteristiche tipologico, formali e costruttive: / 4)
disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute
nella normativa geologica del PUC): / 5)
fabbisogno abitativo residenza primaria ed eventuali quote di superficie da
riservare a ERS o a edilizia convenzionata: non previsto. 6)
localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: / 7)
aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: / |
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