1
- Elementi
identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito
urbanistico |
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Sigla Ambito: RQ-TPRA Riqualificazione
territori di produzione agricola |
Localizzazione
territoriale dell’Ambito: L’ambito
si trova a sud della Località Costa Panera e a est della Località Soraioli ed
è servito dalla SP 50 e da alcune strade rotabili funzionali alle proprietà
presenti nell’area. RQ-TPRA confina
a Sud con il Comune di Riva Ligure, a Est con il comune di Santo Stefano e di
Terzorio, a Nord con RQ-TPA-1, CE-TPA-1 e la SP 50 e a Ovest con RQ-TPA-2. Descrizione sintetica: Sono aree
che, pur presentando fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono
agro-silvo-pastorale, sono, allo stato attuale, completamente o parzialmente
recuperabili all’uso agricolo semintensivo e nelle quali l’aspetto del
mantenimento delle caratteristiche ambientali e tipologico-insediative
risulta essere fondamentale. Superficie
territoriale dell’Ambito: 291.574 mq Riferimento
tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali
e funzionali dei P.U.C.): Ambito n.13 |
Riferimento
alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968: Zona
tipo D |
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2
- Vincoli e servitù
operanti sull’Ambito*: -
-
-
-
-
-
-
-
*Per la
puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai
piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni
di legge. ** Bellezze di insieme interessano l’ambito nella sua interezza. |
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3
Ambito territoriale
N: 59 Indirizzo generale
per l’Assetto Insediativo: Mantenimento
(prevalente); consolidamento (Mantenimento;
Consolidamento; Modificabilità) Regime
normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della
adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.) RQ-TPRA: IS MA (prevalente); NI CO; IS MO-B |
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4
- Indicare solo gli
eventuali regimi normativi con efficacia
prescrittiva di altri Piani territoriali provinciali/CMGE/Parchi operanti
sull’Ambito:
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5 - Disciplina delle
destinazioni d’uso (Art. 13 l.r.
16/2008 e s.m.) |
Categorie funzionali
art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo) |
Funzioni
principali previste |
Funzioni complementari previste (max.% 10 rispetto alle funzioni principali
dell’intervento) |
Eventuali
limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m. |
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per
utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1 |
per
assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela
dell’ambiente |
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a) residenza b)
turistico-ricettiva c) – d) - e)
rurale f)
– g)
servizi |
Residenza |
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Turistico-ricettiva |
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Rurale |
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Servizi |
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Disciplina transitoria delle destinazioni
d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC: Destinazioni
d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad
esaurimento. |
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6 – Disciplina degli
edifici di pregio da conservare |
Disciplina
degli edifici rurali di pregio:
ammessi
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione
edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel rispetto della tipologia costruttiva
e dei materiali tradizionali. Modalità
di intervento: titolo edilizio diretto. Elementi
descrittivi del profilo caratterizzante. Questi edifici di pregio rurali, realizzati entro
il XIX Secolo, sono appartenenti al patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale.
Essi sono testimonianza di una civiltà
contadina e si differenziano per l’impiego di materiali e tecniche
costruttive tipiche del Ponente Ligure. Ognuno di questi manufatti
monofamiliari hanno una loro autonomia nell’impianto architettonico; essi si
relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista, un
sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta di
calce, i soffitti
voltati o lignei, una copertura lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani. |
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7 – Disciplina degli
interventi edilizi sugli edifici destinati alle attività di produzione
agricola e per allevamenti e sue connessi alloggi da riservare al
proprietario/conduttore/addetti (Art. 3 D.P.R.
380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.) |
Prescrizioni generali: gli interventi
edilizi sono ammessi esclusivamente se destinati all’attività di produzione
agricola, per allevamento e suoi connessi riservati ai conduttori. Sono previsti
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici
o parti di edifici demoliti, interventi di nuova costruzione. Sugli
edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro
riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli
ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici
suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle norme
generali del presente PUC. Gli
interventi ammissibili dovranno essere compatibili con i valori di tutela
paesistico-ambientali definiti dal P.T.C.P., sempreché l'incremento della
consistenza insediativa non ecceda i limiti dell'insediamento sparso, preservando
comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa
e i connotati paesistici presenti. Sono
da conservare: - l'insieme delle sistemazioni agrarie, i terrazzamenti, le
alberature segnaletiche di confine o di arredo, le recinzioni di siepi o muri
a secco, i fontanili e tutti i manufatti ormai storicizzati; - la rete dei tracciati storici interpoderali, circa i quali
sono consentiti solamente interventi di manutenzione che non modifichino né
il rapporto con il territorio agricolo in generale, né gli elementi di
arredo, anche vegetale, e le parti pavimentate e gradonate; Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente
deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro
rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una
cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto
industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento,
delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare
interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili,
calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione
o di sostituzione edilizia. Disciplina per la
demolizione delle serre in stato di abbandono. La disciplina
dell’ambito riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii
rivestiti di serre in modo continuativo in stato di abbandono. Tale
condizione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi
situazioni di dissesto idrogeologico. La rimozione delle serre dismesse trova
applicazione esclusivamente per le serre “fisse”, cioè quelle
urbanisticamente rilevanti ai sensi della pertinente legislazione regionale e
relative circolari applicative per le quali sia dimostrata la regolarità
edilizia; non si applica quindi alle serre stagionali e quelle non infisse
stabilmente al suolo. Per rimozione della serra si intende il completo
smantellamento delle strutture in elevazione, dei tamponamenti e delle
coperture, di eventuali strutture interne (bancali), delle pavimentazioni e
delle eventuali strutture di fondazione; quindi al termine delle operazioni
di rimozione si deve ottenere il terreno nudo. Occorre la presentazione un
progetto che dovrà in particolare definire la regimazione delle acque
meteoriche e ripristinare il più possibile l’andamento plano altimetrico del
terreno prima della installazione della serra; i muri di sostegno dovranno
avere il paramento esterno in pietra locale a corsi orizzontali e senza
stuccatura dei giunti. Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità
è commisurata alla superficie delle serre rimosse. Superficie minima della
serra da rimuovere per ciascun intervento: 1.000 mq; Superficie massima della
serra da rimuovere per ciascun intervento: 2.000 mq. Limite massimo di serre
da rimuovere in tutto il territorio del Comune di Pompeiana (riferito ai
sub-ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA) è di mq. 8.000 mq. Il premio
corrispondente per le demolizioni effettuate è pari: a) a 0,01 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a
fini residenziali; b) a 0,02 mq
per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a fini: i)
turistico-ricettivi; ii) di effettiva attività di
produzione agricola; iii) start-up o attività produttive ad alto contenuto
tecnologico. I premi non sono cumulabili.
Inoltre, nei casi indicati ricadenti all’interno del puto b) il
soggetto promotore, per usufruire del premio, non può procedere al cambio di
destinazione d’uso per un tempo pari ad almeno 10 anni. Il premio
corrispondente per le demolizioni effettuate potrà essere impiegato
all’interno degli ambiti CE-TPA, RQ-TPA, RQ-TPRA. |
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Interventi
consentiti su tutti gli edifici (produzione agricola e residenza proprietario/conduttore/addetti) |
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Attività edilizia libera (art. 6,
comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max.40 %. Le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. |
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Manutenzione
ordinaria: Si. |
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Eventuale
disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui
all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si,
tra quelli ammessi e se finalizzato al mantenimento dell’attività di
produzione agricola. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il
mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo
pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. |
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Manutenzione
straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza frazionamento/accorpamento delle
u.i.: Si 2) Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari
risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile
raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i
posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni
nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per
ogni unità immobiliare. Non sono ammesse più di due unità abitative per azienda,
l’abitazione dovrà comunque essere integrata
nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell’azienda
agricola. |
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Restauro e risanamento
conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.): 1) Senza cambio d’uso: Si 2) Con
cambio d’uso compatibile: Si, tra quelli ammessi, se
finalizzato al mantenimento dell’attività di produzione agricola e a
condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione
residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq
di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq
ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo
di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il
mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo
pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. Non sono
ammesse più di due unità abitative per azienda, l’abitazione dovrà comunque
essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive
dell’azienda agricola. |
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Ristrutturazione
edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.) 1) Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato
sia per quanto concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al
fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal
punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’
altresì consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle
finalità sopraddette. 2) Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi, se finalizzato al mantenimento
dell’attività di produzione agricola e a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi
destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie
minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella
misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e
comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso
dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla
conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un
minimo di 20 mq. Non sono
ammesse più di due unità abitative per azienda, l’abitazione dovrà comunque
essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive
dell’azienda agricola. 3) Demolizione e ricostruzione senza
incremento volumetrico: ad esclusione degli edifici rurali di valore
testimoniale come definiti dall’art. 18 delle norme generali e al campo 6
della presente scheda d’ambito. - Con mantenimento della sagoma in presenza
di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza
incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o
prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o
adeguamento sismico. La demolizione e ricostruzione
non è consentita per quanto concerne
i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i. o
comunque individuati come edifici di pregio. - Con modifica della sagoma e del relativo
sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e
ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma
al fine di
migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto
di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’
consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e
altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e
circostanti. 4) Ripristino di edifici o parti di essi
crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza
volumetrica (con i relativi parametri
dimensionali): - Con mantenimento della sagoma originaria in
presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato
di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto
rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa
altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento
è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza
volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e
sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche
architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di
rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto
pertinenziali e pubblici. - Senza mantenimento della sagoma in assenza
di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di
rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto
al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e
alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è
ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica
e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non
vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche
dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono
assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e
pubblici. |
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Interventi di nuova costruzione per gli
edifici destinati alla produzione agricola e relativi alloggi connessi
(proprietario/conduttore/addetti) |
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NUOVA COSTRUZIONE (art. 3,
comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.) 1)
Ampliamento volumetrico senza
demolizione (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e
s.m.) Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico
e ambientale dell’edificio. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico
ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio
esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile
separatamente dall’edificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi
interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa
antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano
preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica
dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di
seguito indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente
non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%); b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che
non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente
normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per
l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua
efficienza energetica attestato dal progettista. Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri
cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale,
commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio
d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti
igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio
interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito
indicati: a) per edifici di volumetria
esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%; b) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento; c) per edifici di volumetria
esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte
eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento,
fino ad un massimo di 225 metri cubi. Gli interventi
di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di
locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della
costruzione esistente e delle pertinenze. Il cambio
d’uso è ammesso se rientra tra quelli ammessi e se finalizzato al
mantenimento dell’attività di produzione agricola. E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le
strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il
mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo
pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. Sugli edifici esistenti di volumetria superiore
ai 1500 metri cubi è ammesso un unico ampliamento del 10% per adeguamento
igienico-sanitario e tecnologico fino ad un massimo di 200 mc. - Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse
nel
rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici. - Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si, per tutte le destinazioni d’uso
ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti. Premialità Le percentuali di ampliamento sono incrementate: a) di un ulteriore 15 per cento
qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di
ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti
di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni; b) di un ulteriore 5 per cento per
gli ampliamenti degli edifici rurali (ad esclusione degli edifici esistenti
di volumetria superiore ai 1500 metri cubi) di valore testimoniale a
destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come
premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o
dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel
rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e
delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da
attestazione del progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire;
c) di un ulteriore 5 per cento
qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi: 1. tetto fotovoltaico con potenza di
picco non inferiore a Kw 1,00; 2. serbatoio interrato per il
recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi
ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento; 3. ripristino di suolo agricolo,
incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009,
a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura
di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area
di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda
dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza
dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale. 4. ripristino, previa convenzione
con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine
vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo,
registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri
lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito
l'immobile; d) di ulteriori quindici metri cubi
una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico
attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili. Ampliamenti volumetrici superiori al 20% nel
rispetto delle condizioni e dei limiti dimensionali stabiliti dal PUC in
funzione della tipologia dell’Ambito agricolo produttivo: No 2) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici
residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 % - Ampliamento
planimetrico: / - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 3) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di
edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da
credito edilizio 0 % - Ampliamento
planimetrico: / - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / 4) Ampliamento
volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non
residenziali: max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 % - Ampliamento
planimetrico: / - Ampliamento
planimetrico e altimetrico: / - Solo
sopraelevazione: h. max/numero di piani: / Gli incrementi volumetrici relativi
agli interventi di ricostruzione di edifici destinati alla produzione
agricola di seguito indicati sono stabiliti dal PUC in funzione della
tipologia dell’Ambito. 5) Ricostruzione per riqualificazione di edifici
non residenziali suscettibili di demolizione: All’interno
dell’ambito i singoli edifici aventi una volumetria non superiore a 2.500
metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti norme
possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 20 per cento del
volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria
complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente
dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati nell’ambito e che necessitino
di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale,
possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria
complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 20
per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico
titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria. Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel
sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del
proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime
originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel sub-ambito di
appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì
comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. Gli interventi sono assentibili: a) nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra
pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e nel rispetto della
dotazione dei parcheggi pertinenziali; b) in conformità alle previsioni del Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino nonché alle
norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico
degli edifici. - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio
esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel
lotto): Si - Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio
esistente da demolire con incremento volumetrico max. 20 % di cui:
- proprio 20%;
-da credito edilizio 0%; - Ricostruzione in altro lotto nello stesso
Ambito agricolo produttivo: Si a)
trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con
incremento max
20 %; 6) Costruzione di nuovi edifici: (indicare
in apposita tabella i parametri urbanistici in funzione della dimensione
dell’azienda agricola, della tipologia colturale/allevamento e
della destinazione d’uso delle nuove costruzioni, quali locali di
produzione-lavorazione, conservazione e commercializzazione diretta dei
prodotti agricoli, deposito e rimessa macchinari, attrezzature, scorte,
residenza proprietario/conduttore addetti) Lotto minimo contiguo 1.500 mq. Possibilità di realizzare un’unica
unità abitativa che deve comunque essere integrata nelle costruzioni
destinate alle funzioni produttive dell’azienda agricola. Indice fondiario per questa funzione massimo 0,01 mq/mq - SU minima e massima destinata alla
residenza mq. 100 Ulteriore superficie da destinarsi esclusivamente alle
finzioni produttive secondo i seguenti parametri: - dimensioni minima e massima destinata alle
funzioni produttive dell’azienda agricola pari a; minima 30 mq; massima 100
mq. L’indice di copertura max. per questa funzione è riportato nelle
tabelle sottostanti suddivise per tipologia colturale. Inoltre, nelle tabelle
vengono indicate le dimensioni per le singole destinazioni d’uso ammesse,
l’indice di permeabilità e altezza dei fabbricati. Di seguito gli ordinamenti colturali
tipici delle aree agricole del Comune di Pompeiana. La dimensione aziendale
di riferimento è la dimensione minima entro la quale si può parlare di
agricoltura professionale (sia full time che part time) poiché
alla superficie ed alle tipologie produttive sono legati dei carichi di
lavoro che definiscono l’impegno di un operatore secondo le tabelle di
corrispondenza dell’INPS e della Regione Liguria. E’ ammesso altresì il trasferimento dell'indice di utilizzazione
insediativa dagli ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA e CE-TPBN al fine di
raggiungere la dimensione ammessa per ciascun intervento all'interno del
lotto minimo contiguo previsto. Gli interventi ammissibili nell'ambito non potranno numericamente
essere superiori a quattro unità, per una superficie utile
complessiva pari a 400 mq, in prossimità delle strade esistenti. Il lotto edificabile dovrà avere accessibilità diretta o tramite collegamenti
viari con sviluppo non superiore a 250 m. OLIVICOLTURA (e colture arboree) Generalmente si tratta di impianti arborei su superfici
terrazzate spesso a notevole acclività (in questo caso la superficie di ogni
singola fascia terrazzata può anche essere ridotta) con densità d’impianto
tra le 250 e le 500 piante/ha a seconda del grado di rinnovamento della
struttura dell’impianto. Talvolta gli ambiti olivetati sono contigui ai
nuclei e generalmente i manufatti necessari ed esistenti sono strutture di
deposito e magazzini (per macchine, reti di raccolta) mentre le vere e
proprie strutture di trasformazione (frantoi) sono al di fuori dell’area
coltivata. La dimensione aziendale di riferimento è di 1,2 Ha
Nota: * la dimensioni min. e
max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare
i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30
mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere
presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella
tabella. Ortoflorovivaismo All’interno di questa categoria si possono ascrivere
principalmente modelli ad intensità medio-alta con consistenti investimenti
in termini di manufatti ed attrezzature di protezione (serre, ombrari,
cassoni) e relativi manufatti di supporto quali centrali termiche, serbatoi e
vasche, locali di trattamento, allestimento e conservazione prodotti. Le
strutture protette subiscono parziali adattamenti in seguito a mutamenti
degli ordinamenti produttivi a seguito di diversi assetti del mercato. Ad
oggi sono gradualmente ridotte le produzioni maggiormente esigenti in termini
energetici ed infrastrutturali a favore di quelle che richiedono un minore
condizionamento ambientale. Inoltre, diverse superfici originariamente
investite per floricoltura di alto livello sono utilizzate per produzione di
fronde recise meno onerose sul piano produttivo così come la produzione di
piante verdi o legnose ornamentali, In qualche caso le strutture protette sono
utilizzate per aromatiche (anche in vaso) ed orticoltura intensiva. La
dimensione aziendale di riferimento è pari a 0,2 Ha
Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi
esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti
parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq;
dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere
presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella
tabella. Sistemi produttivi misti Sono gli assetti tipici della zona retrocostiera dove non
c’è una specializzazione produttiva pur in presenza di forme di conduzione
professionali (full time o part time). In questi sistemi misti si ritrovano
lembi di colture arboree (oliveti/vigneti o oliveti/frutteti con orticoltura e/o
aromatiche), ortoflorovivaismo (in particolare fronde) ed allevamento di
piccoli animali. Normalmente i sistemi produttivi misti si ritrovano nei casi
in cui la morfologia delle aree non consente agevoli modifiche degli assetti
produttivi che potrebbero essere molto onerosi oppure per limiti nella
disponibilità di acqua, viabilità e volumi ad uso tecnico. I sistemi misti
sono assai diversificati e le loro richieste in termini di volumetrie a
supporto dipendono dalla coltura/allevamento prevalente, dalla distanza dai
nuclei insediati e dalle caratteristiche ambientali generali. Sono gli
assetti che spesso si ritrovano nelle aziende agrituristiche. La dimensione
aziendale di riferimento è assai difficile da definire poiché gli ordinamenti
misti possono essere molto diversificati. Per il territorio di Pompeiana può
essere valutato intorno a 1,5 Ha
Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi
esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti
parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq;
dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere
presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella
tabella. Ricoveri attrezzi Solo per i
terreni di proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione
di manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura
paesaggisticamente percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno,
indipendentemente dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle
distanze di zona e secondo i seguenti parametri: - lotto minimo di proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui
all'interno del sub-ambito di riferimento; ai fini dell'asservimento e
della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento
della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del P.U.C.;
- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda
pari a m 2,50. La volumetria di tali manufatti deve essere articolata
in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con
movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione). Detta
potenzialità edificatoria “una tantum” potrà essere sfruttata una sola
volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella
derivante dall’indice di utilizzazione
insediativa (I.U.I) di zona. In Comune sarà tenuta una carta puntuale degli asservimenti. Tali ricoveri
attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale
secondo la tecnica costruttiva tradizionale. La copertura, a due falde o a
falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata
con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi
cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm
frontalmente e 10 cm lateralmente. Non
è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura
ai fabbricati residenziali. La
realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica
delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle
esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la
morfologia dei luoghi. ----------------------------- Serre L’edificazione
delle serre, così come definite dall’art. 1 della LR n° 17/1976, é consentita
all’interno dell’ambito; inoltre, è assoggettata alle seguenti prescrizioni: - la
superficie coperta non potrà superare il 75 % dell’area libera
disponibile; - la
superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di
edificazione per altre costruzioni; - l’altezza
massima consentita é di mt 6.00 al colmo; - la pendenza
massima delle falde non potrà superare i 20°; - le
sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non devono
dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a mt 3.00 dal piano
di campagna alla sommità del muro, se la pendenza naturale del terreno é
compresa tra 0°÷20°; di m. 2,50 se la pendenza naturale del terreno é
compresa tra 20°÷40°; di m. 2,00 se la pendenza naturale del terreno é
superiore a 40°; - dovranno
essere previsti lo scarico e l’incanalamento sia delle acque meteoriche che
delle eventuali acque derivanti dall’esercizio dell’impianto; - le distanze
minime non inferiori a: i) mt. 1,50 dai confini, fatte salve le
ipotesi di costruzioni in aderenza che sono ammesse con il consenso del
vicino; ii) mt 3.00 dai fabbricati all'interno della stessa azienda; iii)
mt 5.00 dai cigli stradali o mt.10,00 dai fabbricati residenziali
esterni all'area di proprietà, salvo assenso del confinante alla
costruzione a minor distanza; - obbligo di
atto notarile per il vincolo alla destinazione d'uso agricola per le serre
superiori a m. 3.20 di altezza al sotto-gronda. Sono ammessi
interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei
parametri sopra riportati. E’ d’obbligo,
a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con diritto a rivalsa
delle spese, la rimozione delle serre dismesse all’uso produttivo. Non é ammesso
il cambio di destinazione d'uso, né trasformare le serre in volumi edilizi. Il titolo
edilizio dovrà essere accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo che
preveda l'impegno del richiedente all'esercizio effettivo dell'attività
agricola, alla conservazione della destinazione agricola delle strutture a
serra, alle eventuali garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi
assunti, l'impegno della rimozione delle serre nel caso di dismissione
dell'attività agricola. La serra non può avere altra destinazione da
quella agricola. L'edificazione
di nuove serre non è consentita nelle zone agricole a uliveto che vanno
mantenute e valorizzate e comunque è sempre subordinata a quanto
previsto dall'assetto vegetazionale del PTCP. ----------------------------- Locali
interrati Sono ammessi locali interrati, come
definiti dalla tabella delle definizioni uniformi. Rispetto agli edifici
esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.C., sono ammessi nuovi locali interrati
sottostanti fisicamente al perimetro del sedime dell'esistente, salvo
l'apertura per consentire l'accesso che dovrà avere tipologia congruente con
la destinazione d'uso del volume principale. La superficie coperta del nuovo
locale interrato non potrà comunque superare la superficie coperta della
parte fuori terra (compreso parti porticate e tettoie), sia di edifici
esistenti che di edifici di nuova costruzione, di più del 20%, la
parte eccedente viene computata ai fini della volumetria. Non sono ammessi locali interrati non
connessi con volumi fuori terra (fisicamente indipendenti), ad esclusione dei
parcheggi. La relativa destinazione d'uso sia, senza eccezione
alcuna: centrale termica e locali per l'installazione di impianti
tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime se di superficie non
superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi adibiti ad altre
destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure vengono computati
ai fini della volumetria. Le eventuali
aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la
destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un
accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale
di superficie permeabile prevista. Il muro
verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri
costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei
luoghi. Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono
risultare inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la
parte emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota
inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle
presenti N.T.A. |
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8 – Disciplina
recupero sottotetti ed altri locali per uso residenziale o turistico
ricettivo connesso all’attività agricola produttiva (art. 2 l.r. 24/2001 e
s.m.) |
Individuazione delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle
coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti
oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità
raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Non è ammesso il
recupero dei sottotetti negli edifici rurali di pregio così come
definiti al campo 6 della presente scheda normativa. Sono
ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di
gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e
la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) al fine di assicurare
l’osservanza del parametro dell’altezza media interna nel rispetto
dell’altezza massima degli edifici ad uso abitatvo esistenti al contorno.
Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri
perimetrali; dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle
falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto
del rapporto aeroilluminante ammesso. - Edifici:
Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture
e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. - Coperture:
La pendenza delle
falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la
pendenza già esistente, e comunque non potrà
essere realizzata oltre il 35%. SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI Negli
interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare
esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai
sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere
alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la
presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea
conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla
conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in
presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a
settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in
particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro
salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse
al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la
conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione
degli aspetti conflittuali connessi”. |
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Dotazioni
funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al
doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq) |
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Altezza max. consentita per innalzamento
del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e
della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro
perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) per un’altezza non superiore a 50 cm. |
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Percentuale
di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della
linea di gronda: 20%. (max. 20%) |
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Tipologia
costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà
risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto. |
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Dimensione degli abbaini: Dovranno essere prevalentemente realizzati in asse con le
aperture presenti in facciata. La finestra o apertura dell'abbaino potrà
essere delle dimensioni massime pari a quelle preesistenti su eventuale altri
abbaini dello stesso tetto (se già esistenti) o, in mancanza pari alle citate
aperture al piano sottostante. La dimensione massima del fronte dell'abbaino
sarà pari alla misura dell’apertura con l’aggiunta di mt. 0,35 per ogni lato.
Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture
e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Non saranno ammessi
abbaini con l'intero fronte vetrato se non in particolari casi e per motivate
ragioni estetico-architettoniche. Nei soli casi in cui l'inserimento di
abbaini in asse con le aperture sottostanti sia reputabile non idoneo al
corretto inserimento architettonico dello stesso, sarà ammesso
"centrare" il manufatto sulla falda o porzione di essa. |
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Tipologia
costruttiva dei terrazzi: La realizzazione di terrazzi a
pozzetto è consentita solo se l'intervento risulta essere scarsamente
percepibile e paesaggisticamente irrilevante e se la superficie non supera il
10% del piano dell’intera copertura. L'intervento non dovrà essere percepibile
dalla strada. La disposizione del pozzetto dovrà seguire gli assi delle bucature
presenti nella facciata al fine di non alterare la composizione originaria
del fronte; anche l'ampiezza della bucatura di accesso dovrà risultare uguale
a quelle già esistenti nel prospetto. L'estensione parallela al fronte dovrà
essere al max il doppio della bucatura di accesso e comunque mai superiore al
1,80 m. Il suo collocamento è da realizzare all’interno della sagoma del
tetto contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Le
caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture
e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.
Per gli edifici non vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee
saranno ammesse anche soluzioni alternative con interruzione delle linee di
gronda, perché documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate. |
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Per gli interventi
di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si
tratta di: - Intervento
ammesso: a) per l’ampliamento di altre unità abitative e/o
produttive; b) per la realizzazione di nuove unità abitative
e/o produttive che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38; c) le trasformazioni delle parti di costruzione, direttamente
strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, solo se rispettano nella
globalità dell'intervento, il rapporto di ¼ della superficie destinata ad
annessi agricoli e comunque con un minimo di 20 mq. di superficie di
pavimento da riservare ad usi strumentali agricoli. L’altezza interna dei
locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,50
m. - Intervento non ammesso: per immobili destinati parcheggio e per
quelli strumentali
alla coltivazione del fondo agricolo, salvo le limitazioni di cui al punto c). |
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9
– Parcheggi pertinenziali alla residenza a servizio di aziende agricole (art.
19, comma 6 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Per gli interventi sugli
edifici esisti ad uso residenziale a servizio delle aziende agricole che
comportino: 1) Aumento della superficie utile
dell’edificio o delle singole unità immobiliari: : nel caso di aumento di superficie
utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si
prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo
di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità
immobiliare 2) Mutamento di destinazione d’uso degli
immobili: nel caso
che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad
essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno
essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq
di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un
posto auto per ogni unità immobiliare. La costruzione di
parcheggi pertinenziali negli interventi di nuova costruzione ad uso
residenziale a servizio di aziende agricole è disciplinata all’art. 19, comma
1, della l.r. 16/2008 e s.m. con le seguenti caratteristiche costruttive: le aree specificatamente
concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte
a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la
realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano
e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal
presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1
albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni
in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade
trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali
rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate
le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del
parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali,
modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il
grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni
permeabili. Le aree all’aperto non
dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno. Tra i materiali destinati alla
realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono
essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel
paesaggio, quali, a titolo d’esempio: a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE
riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4.
Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm
con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro
vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari
a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal
lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la
sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di
alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da
costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie
antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento
con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del
bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso; b) i masselli fotocatalitici che assorbono le
polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la
salute; c) il calcestruzzo con cromofibre composto da
sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un
pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed
anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata
durata; d) le pavimentazioni naturali in terra
stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume
l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di
stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo
le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione
intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da
trattare; e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza
della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione; f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o
semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e
bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste
segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che
di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo; g) Ghiaino di fiume lavato; h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra
naturale. Per quanto riguarda gli
interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del
fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm
50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾
dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.
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10
– Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008
e s.m.) |
Individuazione
dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova
costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino
copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura
superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori di legge: 1) Nuova costruzione: percentuale da
conseguire pari a a 5 % 2) ristrutturazione edilizia integrale:
percentuale da conseguire pari a 5 % |
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11 – Distanze tra
gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m.) |
Indicare le
distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo
regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento
volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. Distanze dai confini Mediante
la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato
alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso
stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in
modo ortogonale: No |
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12 – Distanze delle
costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017) |
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e
nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari
pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali oppure
non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli
edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle
disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo
Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del
D.M. 1 aprile 1968, n. 1404. |
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13 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r.
16/2008 e s.m.) |
(Indicare se si vuole
applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e
s.m. per le aziende agricole esistenti) E’ consentito
l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni nel caso in cui il
PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. E’ ammesso l’asservimento
di lotti non contigui all’interno del sub-ambito e la traslazione
dell’asservimento preesistente su altra area. |
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14 – Regole per la
qualità progettuale degli interventi |
Indicare
le norme di intervento relative agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, alla sistemazione degli spazi aperti, alle recinzioni, alla
costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di
specifico interesse locale: Gli interventi sparsi ammissibili in
misura episodica nell'ambito
di presidio ambientale andranno realizzati in maniera da preservare la continuità degli
spazi non edificati, la bassa densità insediativa, non dovranno alterare lo
stato dei luoghi né compromettere gli equilibri ambientali della zona,
dovranno essere caratterizzate da soluzioni progettuali studiate in modo
adeguato in relazione alle situazioni di contorno. Le nuove costruzioni
dovranno essere localizzate in aree che non richiedano scavi e riporti
rilevanti, né la realizzazione di muri di
contenimento in sequenza ravvicinata, privilegiando
aree occupate da attività dismesse e aree caratterizzate da marginale
percezione paesistica. La loro localizzazione dovrà tenere
conto di: infrastrutturazione
del territorio, accessibilità, uso del suolo, acclività, esposizione,
connotati paesistici, ecc. Al compimento delle
opere edilizie, le porzioni di suolo alterate devono essere ricostituite
secondo l'assetto e l'immagine preesistente. Deve altresì essere operata la
conservazione del tessuto agricolo e delle colture esistenti. Gli interventi
ammissibili dovranno avere accesso diretto o indiretto dalla viabilità
carrabile esistente o di previsione; per accesso diretto si intendono i lotti
che presentano una porzione del perimetro tangente alla viabilità carrabile
(esistente o di previsione); per accesso indiretto si intendono i lotti non
tangenti alla viabilità carrabile (esistente o di previsione) e collegati
alla stessa tramite brevi percorsi carrabili privati di esclusiva competenza
del richiedente. Salvo dove espressamente consentito, non è ammessa la
realizzazione di nuova infrastrutturazione, se non per brevi percorsi
carrabili privati. La nuova
viabilità dovrà evitare l'alterazione eccessiva del pendio e rimanere il più possibile aderenti
alla morfologia originaria naturale del terreno; avere una
pendenza massima del 10÷12 %, deroghe a questi valori saranno da valutare
caso per caso in relazione alle soluzioni proposte. L'altezza massima di
scavi e reinterri, rispetto al profilo naturale del terreno, non potrà
superare i m.2,50, le scarpate andranno consolidate e provviste di adeguata
canalizzazione delle acque. Allineamenti: le nuove
costruzioni devono armonizzarsi con il contesto morfologico del sito
prevedendo orientamenti in linea con l’orografia dei suoli e, nel caso gli
stessi siano terrazzati, interessando il minimo numero di fasce allo scopo di
evitare una loro interruzione che ne comprometterebbe la lettura complessiva
dei luoghi. I nuovi fabbricati devono avere una pianta
rettangolare, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma
finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo, ma
anche avere le seguenti tipologie costruttive: - coperture a falde; - aggetti contenuti. Eventuali terrazzi potranno avere
uno sporto non superiore a 1,20 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il
terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della
dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo.
Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine. Eventuali parti porticate potranno
essere realizzate solo se edificate lungo tutto lo sviluppo del fronte
principale. Tipologie dei materiali: - tegole marsigliesi; - facciate intonacate; - eventuali rivestimenti
in pietra con espressa
esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus
incertum; - serramenti in legno
naturale o in qualsiasi materiale purché tinteggiato, con espressa esclusione
dell’elettrocolore e dell’anodizzato; - scuri alla genovese e/o persiane; - inferriate a disegno
semplice; - camini alla genovese; - muri di contenimento
in pietra, con espressa esclusione del cemento armato a vista; - percorsi interni lastricati con elementi in pietra o con
elementi prefabbricati, con espressa esclusione del manto bituminoso e delle
gettate in cls a vista. |
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15 – Disciplina
geologica e microzonazione sismica |
(Richiamo
alle Norme Geologiche/microzonazione sismica di Livello 1 del PUC ed alla
relativa cartografia, in presenza di specifiche criticità che interessino
l’Ambito) Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa. |
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16 – Misure di
mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale
Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali. |
Si
rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare
di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni. |
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17 – Disciplina per
il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle
disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante) |
(In
presenza aree sottoposte a specifica regolamentazione ai sensi dell’art. 22,
comma 7, del D.Lgs. 20 giugno 2015, n. 105 (c.d. Disciplina bilit), deve
essere stabilita la disciplina per il controllo dell’urbanizzazione nelle
aree esterne agli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante,
determinata in esito alle risultanze dell’Elaborato Tecnico Rischio di
Incidente Rilevante – ERIR) Dall’analisi della
documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di
stabilimenti a rischio di incidenti. |
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18 – Modalità di
attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.) |
Tipo
di Intervento: 1) Titolo abilitativo
diretto: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
in assenza di aumento del carico insediativo e di cambio d’uso 2)
Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 19): Permesso di costruire
convenzionato per gli interventi di effettiva produzione agricola. Il
rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione di interventi di nuova
costruzione ad uso residenziale previsti dal PUC nell’Ambito e finalizzati
allo svolgimento di attività di produzione agricola, è subordinato alla
stipula di una Convenzione tra il Comune ed il Soggetto Attuatore ai sensi
dell’art. 35, comma 3 della L.R. n. 36/1997, che preveda l’impegno del
Soggetto Attuatore: - ad
esercitare l’attività agricola; - a
conservare la destinazione agricola e residenziale finalizzata all’effettiva
produzione agricola degli edifici assentiti; - a
realizzare e/o attuare le opere e le prestazioni di recupero, riassetto
agro-silvo-pastorale, presidio e tutela idraulica-idrogeologica del
territorio ai sensi dell’art. 36, comma 3 della L.R. n. 36/1997; - ad
individuare e definire le modalità di attuazione delle opere e le garanzie
fideiussorie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti; - a
realizzare periodiche opere di manutenzione delle viabilità di accesso ai
terreni di produzione agricola ed anche solo asserviti alla nuova
edificazione; - a
mantenere in efficienza le opere oggetto dell’atto convenzionale ed
esercitare l’attività agricola per almeno 10 anni. Trovano
in ogni caso applicazioni le previsioni di cui all’art. 35, comma 3 della
L.R. 36/1997. |
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19 – Prestazioni
ambientali, interventi strutturali e di integrazione della armatura viaria,
delle reti tecnologiche e delle dotazioni territoriali a servizio dell’ambito
agricolo produttivo (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5) |
Al fine della realizzazione degli interventi che
sono assoggettati all’obbligo del permesso di costruire convenzionato, si
prevedono le seguenti prestazioni ambientali: - ripristino condizioni di
deflusso e manutenzione delle sponde/argini dei corsi d’acqua; - manutenzione e
ricostruzione terrazzamenti; - interventi strutturali e di
integrazione della armatura viaria (es. costruzione e manutenzione pozzetti,
caditoie, traverse stradali per la regimazione delle acque, protezioni
laterali, ecc), delle reti tecnologiche e delle dotazioni territoriali. |
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20 – Elementi di
flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28,
comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.) |
Individuazione limiti di
flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul
carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in
indicazioni alternative relative a: 1) perimetro dell’Ambito: In sede di
elaborazione dei progetti edilizi, qualora le linee grafiche, che sugli
elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano con gli elementi di suddivisione reali
rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali di proprietà, fossati, limiti di fasce o di
zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di
suddivisione di cui sopra possono
essere portate a coincidere con gli elementi di
suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore. 2) disciplina
urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: / 3) caratteristiche
tipologico, formali e costruttive: / 4) disciplina geologica
(richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa
geologica del PUC): / 5) localizzazione e
tipologia di servizi e infrastrutture: / 6) aree e casi soggetti a
titolo edilizio convenzionato: / |
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