1 -  Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico

Sigla Ambito:

RQ-TPRA

Riqualificazione territori di produzione agricola

 

 

Localizzazione territoriale dell’Ambito:

L’ambito si trova a sud della Località Costa Panera e a est della Località Soraioli ed è servito dalla SP 50 e da alcune strade rotabili funzionali alle proprietà presenti nell’area.

RQ-TPRA confina a Sud con il Comune di Riva Ligure, a Est con il comune di Santo Stefano e di Terzorio, a Nord con RQ-TPA-1, CE-TPA-1 e la SP 50 e a Ovest con RQ-TPA-2.   

 

Descrizione sintetica: Sono aree che, pur presentando fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale, sono, allo stato attuale, completamente o parzialmente recuperabili all’uso agricolo semintensivo e nelle quali l’aspetto del mantenimento delle caratteristiche ambientali e tipologico-insediative risulta essere fondamentale.

 

Superficie territoriale dell’Ambito: 291.574 mq

 

Riferimento tipologie Ambiti art. 4 del R.R. n. 2 del 25 /07/2017 (Dotazioni territoriali e funzionali dei P.U.C.):

Ambito n.13

Riferimento alle zone omogenee art. 2 D.M. 2.4.1968:

 

 

Zona tipo D

2 -  Vincoli  e servitù operanti sull’Ambito*:

-            Vincoli paesaggistici/monumentali/archeologico**;

-            Vincolo idrogeologico;

-            Vincolo per aree percorse da fuoco;

-            Vincolo cimiteriale;

-            Vincoli imposti dai Piani di Bacino per aree esondabili (T<=50 e T=200) e con dissesto di versante (Pg3 e Pg4) o, per i bacini padani, di analoga tipologia normativa;

-            SIC/ZPS;

-            Fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 6 luglio 2003;

-            Zone di tutela assoluta per la protezione degli acquiferi, ai sensi dell’art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con con DCR n. 32 del 28 marzo 2016.

 

*Per la puntuale individuazione dei vincoli presenti sul territorio si rimanda ai piani urbanistici di riferimento, ai decreti di vincolo e alle disposizioni di legge.

** Bellezze di insieme interessano l’ambito nella sua interezza.

 

3

Ambito territoriale N: 59

Indirizzo generale per l’Assetto Insediativo: Mantenimento (prevalente); consolidamento

(Mantenimento; Consolidamento; Modificabilità)

 

Regime normativo P.T.C.P. Assetto Insediativo del Livello locale (in attesa della adozione del Piano Paesaggistico regionale art. 143 D.Lgs. 42/2004 e s.m.)

RQ-TPRA: IS MA (prevalente); NI CO; IS MO-B

4 - Indicare solo gli eventuali regimi normativi con efficacia prescrittiva di altri Piani territoriali provinciali/CMGE/Parchi operanti sull’Ambito:

                                                                                                   

Sub-ambito

Rg

Pg

RQ-TPRA

Rg0, Rg1, Rg2

Pg1, Pg2, Fascia A

 

 

5 - Disciplina delle destinazioni d’uso

(Art. 13 l.r. 16/2008 e s.m.)

Categorie funzionali art.13, comma 1 l.r. 16/2008 e s.m. (richiamo normativo)

Funzioni principali previste

Funzioni

complementari previste

(max.% 10 rispetto alle funzioni principali dell’intervento)

Eventuali limitazioni di cui all’art. 13, comma 2, l.r. 16/2008 e s.m.

per utilizzi all’interno della stessa categoria comma 1

per assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa di tutela dell’ambiente

a) residenza

b) turistico-ricettiva

c)

d)  -

e) rurale

f) 

g) servizi

Residenza

 

 

 

Turistico-ricettiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi

 

 

Disciplina transitoria delle destinazioni d’uso esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC:

Destinazioni d’uso diverse in atto alla data di adozione del PUC sono tollerate fino ad esaurimento.

6 – Disciplina degli edifici di pregio da conservare

 

Disciplina degli edifici rurali di pregio: ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento vedi campo 7, nel rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali tradizionali.

 

Modalità di intervento: titolo edilizio diretto.

 

Elementi descrittivi del profilo caratterizzante. Questi edifici di pregio rurali, realizzati entro il XIX Secolo, sono appartenenti al patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale. Essi sono testimonianza di una civiltà contadina e si differenziano per l’impiego di materiali e tecniche costruttive tipiche del Ponente Ligure. Ognuno di questi manufatti monofamiliari hanno una loro autonomia nell’impianto architettonico; essi si relazionano con il contesto agrario. Inoltre, hanno murature generalmente in pietra a vista, un sistema strutturale costituito da setti portanti in pietra legati da malta di calce, i soffitti voltati o lignei, una copertura lignea a capanna o a quattro falde e un’altezza massima di due piani.

 

7 – Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici destinati alle attività di produzione agricola e per allevamenti e sue connessi alloggi da riservare al proprietario/conduttore/addetti

(Art. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m. e l.r. 16/2008 e s.m.)

Prescrizioni generali: gli interventi edilizi sono ammessi esclusivamente se destinati all’attività di produzione agricola, per allevamento e suoi connessi riservati ai conduttori.

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione di edifici o parti di edifici demoliti, interventi di nuova costruzione. Sugli edifici esistenti sono ammissibili tutti gli interventi preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, ivi compresi gli ampliamenti volumetrici come disciplinati dal presente PUC. Gli edifici suscettibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all’art. 18 delle norme generali del presente PUC.

Gli interventi ammissibili dovranno essere compatibili con i valori di tutela paesistico-ambientali definiti dal P.T.C.P., sempreché l'incremento della consistenza insediativa non ecceda i limiti dell'insediamento sparso, preservando comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici presenti.

Sono da conservare:

- l'insieme delle sistemazioni agrarie, i terrazzamenti, le alberature segnaletiche di confine o di arredo, le recinzioni di siepi o muri a secco, i fontanili e tutti i manufatti ormai storicizzati;

- la rete dei tracciati storici interpoderali, circa i quali sono consentiti solamente interventi di manutenzione che non modifichino né il rapporto con il territorio agricolo in generale, né gli elementi di arredo, anche vegetale, e le parti pavimentate e gradonate;

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere salvaguardata l’identità degli edifici tradizionali e del loro rapporto con il territorio e i manufatti che siano testimonianza di una cultura materiale, tipologia-costruttive tradizionali o di attività proto industriali (comprensive delle attrezzature, dei meccanismi di funzionamento, delle canalizzazioni, delle vasche); edifici e manufatti di particolare interesse documentario quali ad esempio mulini e frantoi, opifici, fienili, calcinare, essiccatoi non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia.

 

Disciplina per la demolizione delle serre in stato di abbandono.

La disciplina dell’ambito riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo continuativo in stato di abbandono. Tale condizione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di dissesto idrogeologico. La rimozione delle serre dismesse trova applicazione esclusivamente per le serre “fisse”, cioè quelle urbanisticamente rilevanti ai sensi della pertinente legislazione regionale e relative circolari applicative per le quali sia dimostrata la regolarità edilizia; non si applica quindi alle serre stagionali e quelle non infisse stabilmente al suolo. Per rimozione della serra si intende il completo smantellamento delle strutture in elevazione, dei tamponamenti e delle coperture, di eventuali strutture interne (bancali), delle pavimentazioni e delle eventuali strutture di fondazione; quindi al termine delle operazioni di rimozione si deve ottenere il terreno nudo. Occorre la presentazione un progetto che dovrà in particolare definire la regimazione delle acque meteoriche e ripristinare il più possibile l’andamento plano altimetrico del terreno prima della installazione della serra; i muri di sostegno dovranno avere il paramento esterno in pietra locale a corsi orizzontali e senza stuccatura dei giunti. Il progetto dovrà essere approvato e collaudato.

La premialità è commisurata alla superficie delle serre rimosse. Superficie minima della serra da rimuovere per ciascun intervento: 1.000 mq; Superficie massima della serra da rimuovere per ciascun intervento: 2.000 mq. Limite massimo di serre da rimuovere in tutto il territorio del Comune di Pompeiana (riferito ai sub-ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA) è di mq. 8.000 mq.

Il premio corrispondente per le demolizioni effettuate è pari: a) a 0,01 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a fini residenziali; b) a 0,02 mq per ogni mq di serra demolita da impiegarsi a fini: i) turistico-ricettivi; ii) di effettiva attività di produzione agricola; iii) start-up o attività produttive ad alto contenuto tecnologico. I premi non sono cumulabili. Inoltre, nei casi indicati ricadenti all’interno del puto b) il soggetto promotore, per usufruire del premio, non può procedere al cambio di destinazione d’uso per un tempo pari ad almeno 10 anni.

Il premio corrispondente per le demolizioni effettuate potrà essere impiegato all’interno degli ambiti CE-TPA, RQ-TPA, RQ-TPRA.

 

Interventi consentiti su tutti gli edifici (produzione agricola e residenza proprietario/conduttore/addetti)

Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max.40 %.

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, devono essere contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

Manutenzione ordinaria: Si.

Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.): Si, tra quelli ammessi e se finalizzato al mantenimento dell’attività di produzione agricola.

In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si

2)     Con Frazionamento/accorpamento delle u.i.: Si, a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. Non sono ammesse più di due unità abitative per azienda, l’abitazione dovrà comunque essere integrata  nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell’azienda agricola.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3. Comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001 e s.m.):

1)     Senza cambio d’uso: Si

2)     Con cambio d’uso compatibile: Si, tra quelli ammessi, se finalizzato al mantenimento dell’attività di produzione agricola e a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. Non sono ammesse più di due unità abitative per azienda, l’abitazione dovrà comunque essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell’azienda agricola.

Ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 e s.m.)

1)     Modifiche esterne: Si, sono ammesse modifiche esterne al fabbricato sia per quanto concerne le caratteristiche costruttive, sia i materiali al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ altresì consentito il ridisegno delle bucature per il raggiungimento delle finalità sopraddette.

2)     Cambio d’uso con opere edilizie: Si, tra quelli ammessi, se finalizzato al mantenimento dell’attività di produzione agricola e a condizione che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. e che siano reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq. Non sono ammesse più di due unità abitative per azienda, l’abitazione dovrà comunque essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell’azienda agricola.

3)     Demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico: ad esclusione degli edifici rurali di valore testimoniale come definiti dall’art. 18 delle norme generali e al campo 6 della presente scheda d’ambito.

-     Con mantenimento della sagoma in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico con mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico.

La demolizione e ricostruzione non è consentita per quanto concerne i beni vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio.

-     Con modifica della sagoma e del relativo sedime in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza incremento volumetrico e senza mantenimento della sagoma al fine di migliorare l’aspetto compositivo del fabbricato e/o prestazionale dal punto di vista dell’efficientamento energetico e/o adeguamento sismico. E’ consentita la modifica della sagoma e l’ampliamento planimetrico e altimetrico non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti.

4)     Ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui è accertata la preesistente consistenza volumetrica (con i relativi parametri    dimensionali):

-     Con mantenimento della sagoma originaria in presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici.

-     Senza mantenimento della sagoma in assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.: La ricostruzione dell’edificio in stato di rudere deve recuperare la sagoma del fabbricato stesso non soltanto rispetto al sedime originario, ma anche per quanto attiene alla relativa altezza e alla relativa pendenza delle falde di copertura del tetto. L’intervento è ammesso soltanto ove sia accertabile e documentata la consistenza volumetrica e la conformazione tipologica dell’edificio preesistente e sempreché non vengano compromesse le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio. Anche gli interventi su edifici in stato di rudere sono assoggettati alla verifica della disponibilità di posti auto pertinenziali e pubblici.

Interventi di nuova costruzione per gli edifici destinati alla produzione agricola e relativi alloggi connessi (proprietario/conduttore/addetti)

NUOVA COSTRUZIONE (art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 380/2001 e s.m. ed art. 14 l.r. 16/2008 e s.m.)

1)                Ampliamento volumetrico senza demolizione (non superiore al 20% ex art. 14, comma 2bis, l.r. 16/2008 e s.m.)

Ampliamento volto a garantire l’adeguamento funzionale, architettonico e ambientale dell’edificio.

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale e/o turistico ricettiva, nonché sulle relative pertinenze (pertinenza: manufatto adibito al servizio esclusivo di un fabbricato, avente sedime distinto e non utilizzabile separatamente dalledificio principale) non eccedenti i 200 mc, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica, dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari al 20%);

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.

Sulle volumetrie esistenti non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente destinazione produttiva e direzionale, commerciale, servizi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:

a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 500 metri cubi un incremento pari al 20%;

b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 15 per cento;

c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1000 metri cubi, entro il limite del 10 per cento, fino ad un massimo di 225 metri cubi.

Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze. Il cambio d’uso è ammesso se rientra tra quelli ammessi e se finalizzato al mantenimento dell’attività di produzione agricola.

E’ fatto divieto di trasformare in tutto o in parte le strutture aventi destinazione d’uso a parcheggio in residenze.

In tutti i casi il cambio d'uso ammesso dovrà assicurare il mantenimento di una dotazione di spazi funzionali alla conduzione del fondo pari almeno ad ¼ della SU globale e comunque con un minimo di 20 mq.

 

Sugli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi è ammesso un unico ampliamento del 10% per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico fino ad un massimo di 200 mc.

 

-     Ampliamento planimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse nel rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici.

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: Si, per tutte le destinazioni d’uso ammesse. Non superiore all’altezza degli edifici preesistenti circostanti.

 

Premialità

Le percentuali di ampliamento sono incrementate:

a) di un ulteriore 15 per cento qualora l’intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga adeguato alla normativa antisismica e rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici prescritti per le nuove costruzioni;

b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali (ad esclusione degli edifici esistenti di volumetria superiore ai 1500 metri cubi) di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali tipici liguri e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo del permesso di costruire;

c) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:

1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;

2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a 5,00 metri cubi ogni 150 metri cubi della costruzione oggetto di intervento;

3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile e comunque all’interno del territorio comunale.

4. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;

d) di ulteriori quindici metri cubi una tantum qualora si tratti di realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone affette da difficoltà motoria e persone disabili.

 

Ampliamenti volumetrici superiori al 20% nel rispetto delle condizioni e dei limiti dimensionali stabiliti dal PUC in funzione della tipologia dell’Ambito agricolo produttivo: No

 

2)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

3)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione pertinenze di edifici residenziali max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

4)     Ampliamento volumetrico senza demolizione per riqualificazione edifici non residenziali: max. 0 % di cui: -proprio 0%; -da credito edilizio 0 %

-     Ampliamento planimetrico: /

-     Ampliamento planimetrico e altimetrico: /

-     Solo sopraelevazione: h. max/numero di piani: /

 

Gli incrementi volumetrici relativi agli interventi di ricostruzione di edifici destinati alla produzione agricola di seguito indicati sono stabiliti dal PUC in funzione della tipologia dell’Ambito.

 

5)     Ricostruzione per riqualificazione di edifici non residenziali suscettibili di demolizione: All’interno dell’ambito i singoli edifici aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 18 delle presenti norme possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 20 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dall’ampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire. Più edifici, ubicati nell’ambito e che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i 2.500 metri cubi con incremento fino al 20 per cento della sommatoria dei volumi esistenti mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria.

Gli interventi di ricostruzione possono avvenire nel sito (porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente, di estensione non superiore a 50 metri rispetto al sedime originario dell'edificio), ovvero in altra area compresa nel sub-ambito di appartenenza idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.

Gli interventi sono assentibili:

a) nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali;

b) in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici.

 

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con eguale volumetria (spostamento dell’edificio nel lotto): Si

-     Ricostruzione nello stesso lotto dell’edificio esistente da demolire con incremento volumetrico max. 20 % di cui:

      - proprio 20%; -da credito edilizio 0%;

-     Ricostruzione in altro lotto nello stesso Ambito agricolo produttivo: Si

a) trasferimento di volumetria demolita nello stesso Ambito urbanistico con incremento max 20 %;

 

6)     Costruzione di nuovi edifici: (indicare in apposita tabella i parametri urbanistici in funzione della dimensione dell’azienda agricola, della tipologia colturale/allevamento e della destinazione d’uso delle nuove costruzioni, quali locali di produzione-lavorazione, conservazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, deposito e rimessa macchinari, attrezzature, scorte, residenza proprietario/conduttore addetti)

Lotto minimo contiguo 1.500 mq. Possibilità di realizzare un’unica unità abitativa che deve comunque essere integrata nelle costruzioni destinate alle funzioni produttive dell’azienda agricola. Indice fondiario per questa funzione massimo 0,01 mq/mq

- SU minima e massima destinata alla residenza mq. 100

 

 

Ulteriore superficie da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive secondo i seguenti parametri:

- dimensioni minima e massima destinata alle funzioni produttive dell’azienda agricola pari a; minima 30 mq; massima 100 mq. L’indice di copertura max. per questa funzione è riportato nelle tabelle sottostanti suddivise per tipologia colturale. Inoltre, nelle tabelle vengono indicate le dimensioni per le singole destinazioni d’uso ammesse, l’indice di permeabilità e altezza dei fabbricati.

Di seguito gli ordinamenti colturali tipici delle aree agricole del Comune di Pompeiana. La dimensione aziendale di riferimento è la dimensione minima entro la quale si può parlare di agricoltura professionale (sia full time che part time) poiché alla superficie ed alle tipologie produttive sono legati dei carichi di lavoro che definiscono l’impegno di un operatore secondo le tabelle di corrispondenza dell’INPS e della Regione Liguria.

 

E’ ammesso altresì il trasferimento dell'indice di utilizzazione insediativa dagli ambiti RQ-TPRA, RQ-TPA, CE-TPA e CE-TPBN al fine di raggiungere la dimensione ammessa per ciascun intervento all'interno del lotto minimo contiguo previsto.

 

Gli interventi ammissibili nell'ambito non potranno numericamente essere superiori a quattro unità, per una superficie utile complessiva pari a 400 mq, in prossimità delle strade esistenti. Il lotto edificabile dovrà avere accessibilità diretta o tramite collegamenti viari con sviluppo non superiore a 250 m.

 

OLIVICOLTURA (e colture arboree)

Generalmente si tratta di impianti arborei su superfici terrazzate spesso a notevole acclività (in questo caso la superficie di ogni singola fascia terrazzata può anche essere ridotta) con densità d’impianto tra le 250 e le 500 piante/ha a seconda del grado di rinnovamento della struttura dell’impianto. Talvolta gli ambiti olivetati sono contigui ai nuclei e generalmente i manufatti necessari ed esistenti sono strutture di deposito e magazzini (per macchine, reti di raccolta) mentre le vere e proprie strutture di trasformazione (frantoi) sono al di fuori dell’area coltivata. La dimensione aziendale di riferimento è di 1,2 Ha

 

 

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

 

OLIVICOLTURA 

Superficie aziendale di riferimento 1,2 Ha

Dimensioni max. degli edifici

(mq)*

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max. edifici (M)

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

 30*

 0,25

 99,75

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Conservazione del prodotto

 30*

 0,25

 99,75

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Commercializzazione diretta dei prodotti

 20*

 0.17

 99,83

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature

 20*

 0,17

 99,83

 3,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 20*

 0,17

 99,83

 4,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Residenza    proprietario/conduttore/addetti (Indice fondiario per questa funzione non può superare 0,01 mq/mq)

SU Min 80

SU Max 120

 -

 -

 6,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

 Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella tabella.

 

Ortoflorovivaismo

All’interno di questa categoria si possono ascrivere principalmente modelli ad intensità medio-alta con consistenti investimenti in termini di manufatti ed attrezzature di protezione (serre, ombrari, cassoni) e relativi manufatti di supporto quali centrali termiche, serbatoi e vasche, locali di trattamento, allestimento e conservazione prodotti. Le strutture protette subiscono parziali adattamenti in seguito a mutamenti degli ordinamenti produttivi a seguito di diversi assetti del mercato. Ad oggi sono gradualmente ridotte le produzioni maggiormente esigenti in termini energetici ed infrastrutturali a favore di quelle che richiedono un minore condizionamento ambientale. Inoltre, diverse superfici originariamente investite per floricoltura di alto livello sono utilizzate per produzione di fronde recise meno onerose sul piano produttivo così come la produzione di piante verdi o legnose ornamentali, In qualche caso le strutture protette sono utilizzate per aromatiche (anche in vaso) ed orticoltura intensiva. La dimensione aziendale di riferimento è pari a 0,2 Ha

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

 

ORTOFLOROVIVAISMO

Dimensione aziendale di riferimento: 0,2 Ha

Dimensioni min. e max. degli edifici

(mq)*

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max. edifici (m)

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

 50-70*

 3,75

 96,25

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Conservazione del prodotto

 30-90*

 4,5

95,5

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Commercializzazione diretta dei prodotti

 10-20*

 1

 99,00

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature

 40-70*

 3,5

 96,50

 4,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 10-40*

 2,0

 98,00

 4,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Residenza    proprietario/conduttore/addetti (Indice fondiario per questa funzione non può superare 0,01 mq/mq)

SU Min 80

SU Max 120

 -

 -

 6,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella tabella.

 

Sistemi produttivi misti

Sono gli assetti tipici della zona retrocostiera dove non c’è una specializzazione produttiva pur in presenza di forme di conduzione professionali (full time o part time). In questi sistemi misti si ritrovano lembi di colture arboree (oliveti/vigneti o oliveti/frutteti con orticoltura e/o aromatiche), ortoflorovivaismo (in particolare fronde) ed allevamento di piccoli animali. Normalmente i sistemi produttivi misti si ritrovano nei casi in cui la morfologia delle aree non consente agevoli modifiche degli assetti produttivi che potrebbero essere molto onerosi oppure per limiti nella disponibilità di acqua, viabilità e volumi ad uso tecnico. I sistemi misti sono assai diversificati e le loro richieste in termini di volumetrie a supporto dipendono dalla coltura/allevamento prevalente, dalla distanza dai nuclei insediati e dalle caratteristiche ambientali generali. Sono gli assetti che spesso si ritrovano nelle aziende agrituristiche. La dimensione aziendale di riferimento è assai difficile da definire poiché gli ordinamenti misti possono essere molto diversificati. Per il territorio di Pompeiana può essere valutato intorno a 1,5 Ha

Destinazione d’uso degli edifici riservati alla produzione ed alle connesse funzioni residenziali

 

SISTEMI COLTURALI MISTI

Dimensione aziendale di riferimento: 0,4 Ha

Dimensioni max. degli edifici

(mq)*

Indice di copertura max.

(% superficie aziendale)

Indice di permeabilità territoriale

(% superficie aziendale)

Altezza max. edifici

Caratteristiche tipologiche, formali e costruttive

(struttura, finiture esterne prospetti e serramenti, tipo copertura, manto di copertura)

Produzione/lavorazione

 75*

1,875

 -

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Conservazione del prodotto

 50*

 1,20

-

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Commercializzazione diretta dei prodotti

 40*

 1,00

-

 3,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Deposito e rimessa macchinari ed attrezzature

 30*

 0,75

 -

 4,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Impianti tecnologici (vasche, cisterne, centrali termiche, generatori, ecc.)

 30*

 0,75

 -

 4,00

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

Residenza    proprietario/conduttore/addetti (Indice fondiario per questa funzione non può superare 0,01 mq/mq)

SU Min 80

SU Max 120

 -

 -

 6,50

 Si rimanda alla normativa dell’ambito

 

Nota: * la dimensioni min. e max. da destinarsi esclusivamente alle finzioni produttive devono rispettare i seguenti parametri previsti per l’ambito RQ-TPA: dimensioni minima di ogni azienda 30 mq; dimensioni minima di ogni azienda 100 mq. Pertanto, possono non essere presenti contestualmente tutte le funzioni produttive riportate nella tabella.

Ricoveri attrezzi

Solo per i terreni di proprietà privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione di manufatti per ricovero attrezzi, tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e la sistemazione del terreno, indipendentemente dall’asservimento dell’indice di zona, nel rispetto delle distanze di zona e secondo i seguenti parametri:

- lotto minimo di proprietà 2500 mq, anche su lotti non contigui all'interno del sub-ambito di riferimento; ai fini dell'asservimento e della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del P.U.C.;

- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda pari a m 2,50.

La volumetria di tali manufatti deve essere articolata in un piano fuori terra, senza la possibilità di modificare il terreno con movimenti di terra (sbancamenti limitati alla fondazione).

Detta potenzialità edificatoria “una tantum” potrà essere sfruttata una sola volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella derivante dall’indice di utilizzazione insediativa (I.U.I) di zona. In Comune sarà tenuta una carta puntuale degli asservimenti.

Tali ricoveri attrezzi dovranno avere murature esterne rifinite in pietra locale secondo la tecnica costruttiva tradizionale. La copertura, a due falde o a falda unica con colmo parallelo ai muri di fascia, dovrà essere realizzata con manto in tegole marsigliesi o in lastre di ardesia. Non sono ammessi cornicioni sporgenti; lo sporto dovrà essere limitato a massimo 30 cm frontalmente e 10 cm lateralmente.

Non è ammesso l'uso di intonaco per i nuovi manufatti, riservando tale finitura ai fabbricati residenziali.

La realizzazione di tali manufatti non dovrà comportare la creazione di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura percepibile la morfologia dei luoghi.

 

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Serre

L’edificazione delle serre, così come definite dall’art. 1 della LR n° 17/1976, é consentita all’interno dell’ambito; inoltre, è assoggettata alle seguenti prescrizioni:

- la superficie coperta non potrà superare il 75 % dell’area libera disponibile;

- la superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di edificazione per altre costruzioni;

- l’altezza massima consentita é di mt 6.00 al colmo;

- la pendenza massima delle falde non potrà superare i 20°;

- le sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non devono dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a mt 3.00  dal piano di campagna alla sommità del muro, se la pendenza naturale del terreno é compresa tra 0°÷20°;  di m. 2,50 se la pendenza naturale del terreno é compresa tra 20°÷40°; di m. 2,00  se la pendenza naturale del terreno é  superiore a 40°;

- dovranno essere previsti lo scarico e l’incanalamento sia delle acque meteoriche che delle eventuali acque derivanti dall’esercizio dell’impianto;

- le distanze minime non inferiori a: i) mt. 1,50 dai confini, fatte salve le ipotesi di costruzioni in aderenza che sono ammesse con il consenso del vicino; ii) mt 3.00 dai fabbricati all'interno della stessa azienda; iii) mt 5.00 dai cigli stradali o mt.10,00 dai fabbricati residenziali esterni all'area di proprietà, salvo assenso del confinante alla costruzione a minor distanza;

- obbligo di atto notarile per il vincolo alla destinazione d'uso agricola per le serre superiori a m. 3.20  di altezza al sotto-gronda.

 

Sono ammessi interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei parametri sopra riportati.

E’ d’obbligo, a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con diritto a rivalsa delle spese, la rimozione delle serre dismesse all’uso produttivo.

Non é ammesso il cambio di destinazione d'uso, né trasformare le serre in volumi edilizi.

Il titolo edilizio dovrà essere accompagnato da un atto unilaterale d'obbligo che preveda l'impegno del richiedente all'esercizio effettivo dell'attività agricola, alla conservazione della destinazione agricola delle strutture a serra, alle eventuali garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'impegno della rimozione delle serre nel caso di dismissione dell'attività agricola.  La serra non può avere altra destinazione da quella agricola.

L'edificazione di nuove serre non è consentita nelle zone agricole a uliveto che vanno mantenute e valorizzate e comunque è sempre subordinata a quanto previsto dall'assetto vegetazionale del PTCP.

 

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Locali interrati

 Sono ammessi locali interrati, come definiti dalla tabella delle definizioni uniformi. Rispetto agli edifici esistenti, alla data di entrata in vigore del P.U.C., sono   ammessi nuovi locali interrati sottostanti fisicamente al perimetro del sedime dell'esistente, salvo l'apertura per consentire l'accesso che dovrà avere tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale. La superficie coperta del nuovo locale interrato non potrà comunque superare la superficie coperta della parte fuori terra (compreso parti porticate e tettoie), sia di edifici esistenti che di edifici di nuova costruzione, di più del 20%, la parte eccedente viene computata ai fini della volumetria. Non sono ammessi locali interrati non connessi con volumi fuori terra (fisicamente indipendenti), ad esclusione dei parcheggi. La relativa destinazione d'uso sia, senza eccezione alcuna: centrale termica e locali per l'installazione di impianti tecnologici, autorimesse e cantine, queste ultime se di superficie non superiore a mq 8 per singola unità immobiliare; i volumi adibiti ad altre destinazioni d'uso e/o la superficie eccedente tali misure vengono computati ai fini della volumetria.

Le eventuali aperture di accesso devono avere tipologia congruente con la destinazione d'uso del volume principale, di cui l'interrato costituisce un accessorio. La superficie interrata non dovrà diminuire la percentuale di superficie permeabile prevista.

Il muro verticale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con i muri costruendi e/o esistenti al fine di ricostruire l’orografia originaria dei luoghi. Le distanze dai confini e dai fabbricati non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dal Codice Civile e, per la parte emergente dallo spiccato del terreno naturale o sistemato se a quota inferiore, non possono risultare inferiori alle distanze prescritte dalle presenti N.T.A.

 

 

8 – Disciplina recupero sottotetti ed altri locali per uso residenziale o turistico ricettivo connesso all’attività agricola produttiva (art. 2 l.r. 24/2001 e s.m.)

Individuazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle coperture ammesse: Si, in ampliamento di unità abitative esistenti oppure per realizzare nuove unità abitative, se ciascuna nuova unità raggiunge almeno la SU superficie utile di mq. 38. Non è ammesso il recupero dei sottotetti negli edifici rurali di pregio così come definiti al campo 6 della presente scheda normativa.

Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC, linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura) al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitatvo esistenti al contorno. Detta sopraelevazione dovrà avvenire sulla proiezione totale dei muri perimetrali; dovranno inoltre essere rispettate le geometrie originarie delle falde esistenti. Le nuove aperture dovranno garantire solamente il rispetto del rapporto aeroilluminante ammesso.

-     Edifici: Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze.

-     Coperture: La pendenza delle falde del tetto, qualora interessate dall’ intervento, non potrà superare la pendenza già esistente, e comunque non potrà essere realizzata oltre il 35%.

 

SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI

Negli interventi di recupero dei sottotetti di edifici che possono ospitare esemplari, singoli o in colonie, di chirotterofauna protetta (pipistrelli) ai sensi della L. n. 104 del 27 maggio 2005, preventivamente si dovrà provvedere alla verifica circa l’assenza di chirotteri; nel caso venisse accertata la presenza di un rifugio, un tecnico del settore dovrà attestare e garantire l’idonea conservazione del patrimonio faunistico presente secondo la “Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000”, che prevede, in presenza di colonie riproduttive, l’esclusione dei mesi da maggio a settembre, per effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Dovranno in particolare essere previsti accorgimenti e cautele atti alla loro salvaguardia, con particolare riferimento alle indicazioni operative emesse al proposito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico dell’ISPRA, contenute nelle “Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”.

Dotazioni funzionali minime per la realizzazione di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti: 3 mq/abitante (1 ab.= 25 mq)

Altezza max. consentita per innalzamento del colmo e della gronda: Sono ammesse sopraelevazioni e modifiche delle altezze di colmo e della linea di gronda (come definita dal REC , linea intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio inclinato di copertura)  per un’altezza non superiore a 50 cm.  

Percentuale di ampliamento volumetrico nel caso di modifica dell’altezza di colmo e della linea di gronda: 20%. (max. 20%)

Tipologia costruttiva ammessa per le aperture a filo falda: Ammesse finestre a tetto tipo velux la cui ampiezza non dovrà risultare maggiore rispetto alle bucature presenti sul prospetto.

Dimensione degli abbaini: Dovranno essere prevalentemente realizzati in asse con le aperture presenti in facciata. La finestra o apertura dell'abbaino potrà essere delle dimensioni massime pari a quelle preesistenti su eventuale altri abbaini dello stesso tetto (se già esistenti) o, in mancanza pari alle citate aperture al piano sottostante. La dimensione massima del fronte dell'abbaino sarà pari alla misura dell’apertura con l’aggiunta di mt. 0,35 per ogni lato. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Non saranno ammessi abbaini con l'intero fronte vetrato se non in particolari casi e per motivate ragioni estetico-architettoniche. Nei soli casi in cui l'inserimento di abbaini in asse con le aperture sottostanti sia reputabile non idoneo al corretto inserimento architettonico dello stesso, sarà ammesso "centrare" il manufatto sulla falda o porzione di essa.

Tipologia costruttiva dei terrazzi: La realizzazione di terrazzi a pozzetto è consentita solo se l'intervento risulta essere scarsamente percepibile e paesaggisticamente irrilevante e se la superficie non supera il 10% del piano dell’intera copertura. L'intervento non dovrà essere percepibile dalla strada.

La disposizione del pozzetto dovrà seguire gli assi delle bucature presenti nella facciata al fine di non alterare la composizione originaria del fronte; anche l'ampiezza della bucatura di accesso dovrà risultare uguale a quelle già esistenti nel prospetto. L'estensione parallela al fronte dovrà essere al max il doppio della bucatura di accesso e comunque mai superiore al 1,80 m. Il suo collocamento è da realizzare all’interno della sagoma del tetto contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze. Per gli edifici non vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee saranno ammesse anche soluzioni alternative con interruzione delle linee di gronda, perché documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate.

Per gli interventi di recupero di volumi o superfici diversi dai sottotetti, indicare se si tratta di:

-     Intervento ammesso:

a) per l’ampliamento di altre unità abitative e/o produttive;

b) per la realizzazione di nuove unità abitative e/o produttive che raggiungano almeno la superficie utile minima SU di mq. 38;

c) le trasformazioni delle parti di costruzione, direttamente strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, solo se rispettano nella globalità dell'intervento, il rapporto di ¼ della superficie destinata ad annessi agricoli e comunque con un minimo di 20 mq. di superficie di pavimento da riservare ad usi strumentali agricoli. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,50 m.

-     Intervento non ammesso: per immobili destinati parcheggio e per quelli strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, salvo le limitazioni di cui al punto c).

9 – Parcheggi pertinenziali alla residenza a servizio di aziende agricole (art. 19, comma 6 l.r. 16/2008 e s.m.)

Per gli interventi sugli edifici esisti ad uso residenziale a servizio delle aziende agricole che comportino:

1)     Aumento della superficie utile dell’edificio o delle singole unità immobiliari: : nel caso di aumento di superficie utile maggiore di 25 mq. comportante aumento del carico urbanistico si prescrive la realizzazione di parcheggi privati da quantificare con un minimo di mq. 12,5 e fino al parametro di 35 mq ogni 100 mq di SU e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare

2)     Mutamento di destinazione d’uso degli immobili: nel caso che le unità immobiliari risultanti aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile raggiungano la superficie minima di 38 mq di S.U. dovranno essere reperiti i posti auto pertinenziali nella misura di 35 mq ogni 100 mq di S.U. di ogni nuova unità immobiliare e comunque con l’obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.

 

La costruzione di parcheggi pertinenziali negli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale a servizio di aziende agricole è disciplinata all’art. 19, comma 1, della l.r. 16/2008 e s.m. con le seguenti caratteristiche costruttive:

le aree specificatamente concepite e attrezzate per la sosta dei veicoli possono essere aree scoperte a raso e/o aree con strutture edilizie interrate e miste. E’ consentita la realizzazione di parcheggi in struttura interrati (per un massimo di un piano e ove compatibili con le norme geologiche e con le distanze previste dal presente PUC). Nei parcheggi di superficie dovrà essere messo a dimora 1 albero ogni 50 mq di superficie utile. Dovranno essere evitate localizzazioni in corrispondenza di intersezioni stradali e ingressi/uscite su strade trafficate, dovrà essere progettato il raccordo con le strade delle eventuali rampe di ingresso e di uscita dal parcheggio, dovranno essere salvaguardate le preesistenze vegetali integrandole nel progetto. Il progetto del parcheggio a raso dovrà tenere conto del contesto considerando le visuali, modellando il terreno, distribuendo la vegetazione, riducendo altresì il grado di impermeabilizzazione anche mediante l’impiego di pavimentazioni permeabili.  Le aree all’aperto non dovranno comportare rilevanti alterazioni della morfologia del terreno.

  Tra i materiali destinati alla realizzazione di parcheggi e di aree di sosta all’aperto, devono essere privilegiati materiali ecocompatibili integrabili nell’ambiente e nel paesaggio, quali, a titolo d’esempio:

a) i grigliati carrabili realizzati in HDPE riciclabili e stabilizzati ai raggi U.V., di altezza almeno di cm 4. Provvisti di asole di comunicazione e drenaggio di dimensione fino a 27x15 mm con luce trasversale e longitudinale a funzione aerobica, dotati di micro vaschette predisposte in ogni alveolo atte a creare una riserva d’acqua pari a 1,5 lt/mq., costituiti dal lato superiore da un reticolo di costole e dal lato inferiore da un reticolo di canali intercomunicanti atti a ricevere la sabbia sottostante, conferendo estrema stabilità, formato da un mix di alveoli di varie forme geometriche (cerchi, quadrati, rombi e trapezi) e da costole, struttura elastica e resistente, certificati a 187 ton/mq., superficie antiscivolo provvista di spuntoncini arrotondati. Destinati ad un riempimento con terriccio organico, torba e sabbia mantenendosi appena al di sotto del bordo ed alla semina per la formazione del manto erboso;

b) i masselli fotocatalitici che assorbono le polveri sottili, abbassando la soglia di inquinamento e proteggendo la salute;

c) il calcestruzzo con cromofibre composto da sabbia e inerti locali e prodotto come un calcestruzzo, per ottenere un pavimento con un ritiro perfettamente controllato, una superficie rugosa ed anti-fessurazione, antisdrucciolo, resistente alle abrasioni e un’elevata durata;

d) le pavimentazioni naturali in terra stabilizzata al fine di conseguire un manufatto che esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti atmosferici, rimuovendo le pellicole organiche attive consentendo una soddisfacente cementazione intergranulare derivante dall'azione del cemento disperso nella terra da trattare;

e) autobloccanti con colorazioni e naturalezza della pietra, resistenti, privi di esigenze di manutenzione;

f) pietra naturale in lastre grezze, lavorate o semilavorate per svariate applicazioni come pavimentazioni, rivestimenti e bordure stradali, etc. Caratterizzati dalla forma squadrata e dalle coste segate, sono adatte ad utilizzi esterni per pavimentazioni sia di piccole che di grandi superfici. Fornibili con piano a colore vario od omogeneo;

g) Ghiaino di fiume lavato;

h) Asfalto cantonato da riquadri in pietra naturale.

Per quanto riguarda gli interrati (o la parte di essi) non compresi all'interno del sedime del fabbricato, devono essere coperti a verde per un'altezza non inferiore a cm 50. La superficie dell'area da destinare a verde deve essere almeno pari a ¾ dell'intera superficie dell'interrato non compreso nel sedime del fabbricato.

10 – Incrementi volumetrico per risparmio energetico (art. 67, c.3, l.r. 16/2008 e s.m.)

Individuazione dei casi in cui è riconosciuto bonus volumetrico per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia integrale che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento in misura superiore almeno del 30 per cento per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di legge:

1) Nuova costruzione: percentuale da conseguire pari a a 5 %

2) ristrutturazione edilizia integrale: percentuale da conseguire pari a 5 %

11 – Distanze tra gli edifici (art. 18 l.r. 16/2008 e s.m.)

Indicare le distanze, da misurare come indicato al punto 30 del Regolamento Edilizio tipo regionale, per gli interventi ammessi nell’ Ambito comportanti incremento volumetrico e nuova costruzione: si applicano le disposizioni del Codice Civile, dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dell’art. 18 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i..

Distanze dai confini
Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione dovranno mantenere distanza minima di:
- m. 5,00 dai confini di proprietà.

Mediante la redazione di uno schema di assetto, relativo a gruppi di edifici (allegato alle presenti norme), avente valore plani volumetrico vincolante, è ammesso stabilire distanze inferiori a 10 metri tra pareti frontistanti misurate in modo ortogonale: No

12 – Distanze delle costruzioni dalle strade (art. 12 R.R. 2/2017)

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono rispettare la distanza dalle strade veicolari pubbliche pari a 5,00 m. e m 3,5 dalle strade interpoderali e pedonali oppure non inferiore a quella corrispondente all'allineamento del fronte degli edifici preesistenti lungo la strada, fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404.

13 – Asservimenti pregressi (art. 71 l.r. 16/2008 e s.m.)

(Indicare se si vuole applicare l’opzione indicata nel comma 2 dell’art. 71 della l.r. 16/2008 e s.m. per le aziende agricole esistenti) E’ consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni nel caso in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui all’interno del sub-ambito e la traslazione dell’asservimento preesistente su altra area.

14 – Regole per la qualità progettuale degli interventi

 

Indicare le norme di intervento relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, alla sistemazione degli spazi aperti, alle recinzioni, alla costruzione di strade e percorsi pedonali ed alle altre opere edilizie di specifico interesse locale:

Gli interventi sparsi ammissibili in misura episodica nell'ambito di presidio ambientale andranno realizzati in maniera da preservare la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa, non dovranno alterare lo stato dei luoghi né compromettere gli equilibri ambientali della zona, dovranno essere caratterizzate da soluzioni progettuali studiate in modo adeguato in relazione alle situazioni di contorno. Le nuove costruzioni dovranno essere localizzate in aree che non richiedano scavi e riporti rilevanti, né la realizzazione di muri di contenimento in sequenza ravvicinata, privilegiando aree occupate da attività dismesse e aree caratterizzate da marginale percezione paesistica. La loro localizzazione dovrà tenere conto di: infrastrutturazione del territorio, accessibilità, uso del suolo, acclività, esposizione, connotati paesistici, ecc.

Al compimento delle opere edilizie, le porzioni di suolo alterate devono essere ricostituite secondo l'assetto e l'immagine preesistente. Deve altresì essere operata la conservazione del tessuto agricolo e delle colture esistenti.

Gli interventi ammissibili dovranno avere accesso diretto o indiretto dalla viabilità carrabile esistente o di previsione; per accesso diretto si intendono i lotti che presentano una porzione del perimetro tangente alla viabilità carrabile (esistente o di previsione); per accesso indiretto si intendono i lotti non tangenti alla viabilità carrabile (esistente o di previsione) e collegati alla stessa tramite brevi percorsi carrabili privati di esclusiva competenza del richiedente. Salvo dove espressamente consentito, non è ammessa la realizzazione di nuova infrastrutturazione, se non per brevi percorsi carrabili privati.

La nuova viabilità dovrà evitare l'alterazione eccessiva del pendio e rimanere il più possibile aderenti alla morfologia originaria naturale del terreno; avere una pendenza massima del 10÷12 %, deroghe a questi valori saranno da valutare caso per caso in relazione alle soluzioni proposte. L'altezza massima di scavi e reinterri, rispetto al profilo naturale del terreno, non potrà superare i m.2,50, le scarpate andranno consolidate e provviste di adeguata canalizzazione delle acque.

Allineamenti: le nuove costruzioni devono armonizzarsi con il contesto morfologico del sito prevedendo orientamenti in linea con l’orografia dei suoli e, nel caso gli stessi siano terrazzati, interessando il minimo numero di fasce allo scopo di evitare una loro interruzione che ne comprometterebbe la lettura complessiva dei luoghi.

I nuovi fabbricati devono avere una pianta rettangolare, in quanto queste architetture sono caratterizzate da una forma finita che identifica e pone in relazione il manufatto al fondo limitrofo, ma anche avere le seguenti tipologie costruttive:

- coperture a falde;

- aggetti contenuti. Eventuali terrazzi potranno avere uno sporto non superiore a 1,20 m rispetto al filo facciata. Inoltre, il terrazzo non potrà avere uno sviluppo in lunghezza maggiore al doppio della dimensione della bucatura di accesso. Non sono consentiti terrazzi d’angolo. Il parapetto non potrà essere realizzato in muratura e/o balaustrine.

Eventuali parti porticate potranno essere realizzate solo se edificate lungo tutto lo sviluppo del fronte principale.

 

Tipologie dei materiali:

- tegole marsigliesi;

- facciate intonacate;

- eventuali rivestimenti in pietra con espressa esclusione di rivestimenti ceramici o di rivestimenti lapidei tipo opus incertum;

- serramenti in legno naturale o in qualsiasi materiale purché tinteggiato, con espressa esclusione dell’elettrocolore e dell’anodizzato;

- scuri alla genovese e/o persiane;

- inferriate a disegno semplice;

- camini alla genovese;

- muri di contenimento in pietra, con espressa esclusione del cemento armato a vista;

- percorsi interni lastricati con elementi in pietra o con elementi prefabbricati, con espressa esclusione del manto bituminoso e delle gettate in cls a vista.

15 – Disciplina geologica e microzonazione sismica

(Richiamo alle Norme Geologiche/microzonazione sismica di Livello 1 del PUC ed alla relativa cartografia, in presenza di specifiche criticità che interessino l’Ambito)

Si rimanda alla Normativa Geologica Attuativa.

 

16 – Misure di mitigazione ambientale indicate nel Rapporto ambientale, nell’eventuale Rapporto di Incidenza e derivanti dagli esiti delle pronunce ambientali.

Si rimanda al Rapporto ambientale, allo Studio e verifica preliminare di incidenza e alla tabella Matrice norme mitigazioni.

 

17 – Disciplina per il controllo dell’urbanizzazione in presenza di stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015 (Rischio di incidente rilevante)

(In presenza aree sottoposte a specifica regolamentazione ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.Lgs. 20 giugno 2015, n. 105 (c.d. Disciplina bilit), deve essere stabilita la disciplina per il controllo dell’urbanizzazione nelle aree esterne agli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante, determinata in esito alle risultanze dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante – ERIR)

Dall’analisi della documentazione regionale analizzata non è stata evidenziata presenza di stabilimenti a rischio di incidenti.

18 – Modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997 e s.m.)

Tipo di Intervento:

1) Titolo abilitativo diretto: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in assenza di aumento del carico insediativo e di cambio d’uso

 

2) Permesso di costruire convenzionato (vedi campo 19): Permesso di costruire convenzionato per gli interventi di effettiva produzione agricola.

Il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione di interventi di nuova costruzione ad uso residenziale previsti dal PUC nell’Ambito e finalizzati allo svolgimento di attività di produzione agricola, è subordinato alla stipula di una Convenzione tra il Comune ed il Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 35, comma 3 della L.R. n. 36/1997, che preveda l’impegno del Soggetto Attuatore:

- ad esercitare l’attività agricola;

- a conservare la destinazione agricola e residenziale finalizzata all’effettiva produzione agricola degli edifici assentiti;

- a realizzare e/o attuare le opere e le prestazioni di recupero, riassetto agro-silvo-pastorale, presidio e tutela idraulica-idrogeologica del territorio ai sensi dell’art. 36, comma 3 della L.R. n. 36/1997;

- ad individuare e definire le modalità di attuazione delle opere e le garanzie fideiussorie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti;

- a realizzare periodiche opere di manutenzione delle viabilità di accesso ai terreni di produzione agricola ed anche solo asserviti alla nuova edificazione;

- a mantenere in efficienza le opere oggetto dell’atto convenzionale ed esercitare l’attività agricola per almeno 10 anni.

 

Trovano in ogni caso applicazioni le previsioni di cui all’art. 35, comma 3 della L.R. 36/1997.

19 – Prestazioni ambientali, interventi strutturali e di integrazione della armatura viaria, delle reti tecnologiche e delle dotazioni territoriali a servizio dell’ambito agricolo produttivo (R.R. 25 luglio 2017 n. 2, art. 5)

Al fine della realizzazione degli interventi che sono assoggettati all’obbligo del permesso di costruire convenzionato, si prevedono le seguenti prestazioni ambientali:

- ripristino condizioni di deflusso e manutenzione delle sponde/argini dei corsi d’acqua;

- manutenzione e ricostruzione terrazzamenti;

- interventi strutturali e di integrazione della armatura viaria (es. costruzione e manutenzione pozzetti, caditoie, traverse stradali per la regimazione delle acque, protezioni laterali, ecc), delle reti tecnologiche e delle dotazioni territoriali.

20 – Elementi di flessibilità della disciplina urbanistico-edilizia dell’Ambito (art. 28, comma 4, l.r. 36/1997 e s.m.)

Individuazione limiti di flessibilità per attuazione della disciplina dell’Ambito non incidenti sul carico insediativo e sul fabbisogno di dotazioni territoriali consistenti in indicazioni alternative relative a:

1) perimetro dell’Ambito: In sede di elaborazione dei progetti edilizi, qualora le linee grafiche, che sugli elaborati di P.U.C. delimitano e suddividono le aree, non coincidano  con gli elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno o su mappa in scala maggiore (confini catastali  di proprietà, fossati, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono  essere  portate  a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.

2) disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi: /

3) caratteristiche tipologico, formali e costruttive: /

4) disciplina geologica (richiamo delle indicazioni di flessibilità contenute nella normativa geologica del PUC): /

5) localizzazione e tipologia di servizi e infrastrutture: /

6) aree e casi soggetti a titolo edilizio convenzionato: /