La Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n° 6-887 stabilisce che la classificazione sismica del territorio regionale risulta articolata secondo tre zone denominate 3s, 3 e 4 a cui sono attribuiti i territori dei Comuni; la deliberazione riporta in allegato l’elenco dettagliato dei Comuni e la loro appartenenza
alle diverse zone.
L’Allegato A alla DGR n° 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Tra le opere soggette a denuncia, la richiamata deliberazione regionale stabilisce, nell’ambito dei Comuni della Regione Piemonte, che sono sottoposte rispettivamente a:
a) denuncia semplificata presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori,
ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale che sono riconducibili alle opere ‘prive di rilevanza’ previste all’art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, riportate nell’Elenco A2;
b) denuncia presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità esclusi gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1 (citato come “Allegato A1” al punto 5, lettera b), dell’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021).
c) denuncia presso l’Ufficio Tecnico Regionale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, ed eventuale controllo a campione secondo le modalità di cui alla DGR n. 10-4161 del 26/11/2021:
• le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edifici o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1 (citato come “Allegato A1” al punto 5, lettera c), dell’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021).
Individuazione degli UTR e aree territoriali di competenza L’UTR – l’Ufficio Tecnico Regionale (articolazione della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) territorialmente competente è così individuato:
Per gli interventi nelle zone sismiche 3 e 4 individuate dalla DGR n. 6-887/2019:
• nelle province di Alessandria e di Asti, Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti;
• nelle province di Biella e di Vercelli, Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli;
• nella provincia di Cuneo, Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
• nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania;
• nella Città metropolitana di Torino - Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino.
Per gli interventi nella zona sismica 3s individuata dalla DGR n. 6-887/2019:
• il Settore Sismico
Attestazione di avvenuto deposito
La presentazione della denuncia avviene in modalità telematica secondo il d.lgs. 82/2005 e s.m.i, in regola con l’imposta di bollo.
Come attestazione di avvenuto deposito della denuncia, come desunto dalle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, è da ritenersi valida la certificazione dell’avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma informatica da parte della committenza.
La responsabilità della regolarità e della completezza della documentazione presentata rimane in capo al soggetto che ha presentato la denuncia.
Per le opere soggette a denuncia presso l’ufficio tecnico regionale tramite il portale delle costruzioni in zona sismica – ARCA EOS, il medesimo UTR rilascia, entro 10 giorni dal deposito, la comunicazione di avvenuta accettazione della denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, informando anche il Comune presso il
quale si eseguono i lavori.
Limitatamente alle tipologie di seguito elencate, contenute nell’Elenco A1 - Edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti - della DGR n. 10-4161 del 26/11/2021, gli UTR, sempre entro 10 giorni dal deposito, esplicano le verifiche di completezza formale della documentazione depositata e, nel caso si riscontrino carenze, richiedono le opportune integrazioni.
Edifici strategici
a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*)
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana(*)
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
d. Edifici destinati a sedi di funzioni amministrative aggregate (es. Unioni dei Comuni) (*)
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
f. Centri funzionali e presidi sanitari a supporto delle attività di Protezione Civile e di emergenza sanitaria
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
h. Ospedali e strutture sanitarie, comprese quelle accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
i. Centrali operative 118
j. Asili nido e scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente nei casi in cui sono individuate dai Piani di Protezione Civile comunale quali strutture idonee alla gestione dell’emergenza.
(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza
Opere infrastrutturali strategiche
a. Opere d’arte e costruzioni (di consistenza strutturale e geotecnica) annesse a spazi pubblici soggetti ad affollamento e vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
c. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza sismica Edifici rilevanti
a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado e strutture universitarie destinate ad attività didattiche
b. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone
c. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone
d. Medie e grandi strutture destinate al commercio con superficie di vendita superiore a 1500 mq
e. Impianti sportivi e stadi con capienza uguale o superiore a 100 persone
f. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti
Le verifiche di completezza formale sono limitate al controllo degli aspetti tecnico amministrativi di carattere generale della denuncia e della documentazione allegata.
Per le opere/interventi soggetti a deposito presso l’UTR l’avvio dei lavori strutturali è possibile solo dopo il rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione della denuncia. Nel caso di opere pubbliche, qualora non siano stati comunicati contestualmente al deposito della denuncia, è possibile l’inizio dei lavori strutturali solo dopo la presentazione all’Ufficio competente della nomina del collaudatore (nei casi previsti dalla norma), dell’atto di approvazione del progetto esecutivo, unitamente all’attestazione indicante gli estremi dell’aggiudicatario dei lavori che, ai fini dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, è tenuto contestualmente a dichiarare di aver preso visione degli elaborati oggetto di denuncia e di realizzare le opere in conformità al progetto strutturale.
Si ricorda che le modalità procedurali citate in precedenza sono da applicare anche per le denunce relative a varianti sostanziali.
Opere soggette a controllo a campione da parte degli UTR
Le denunce di cui alla precedente lettera c) da assoggettare a controllo a campione da parte degli UTR, con riferimento al comma 5 dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, quantificate in prima applicazione in un minimo di un intervento per provincia/mese, sono limitate ad alcune tipologie di opere e interventi strategici e rilevanti, di interesse pubblico a valenza regionale sulle quali è prevista la verifica di completezza formale della documentazione depositata presso gli UTR, secondo quanto indicato precedentemente, rientranti almeno in una delle seguenti tipologie:
• interventi di miglioramento o di adeguamento;
• nuove costruzioni con volumetria, superficie o altezza significativa.
Nel caso di nuove costruzioni sono assoggettabili a controllo a campione i progetti con soglie dimensionali maggiore o uguale a:
Edifici
• altezza 12 m fuori terra misurati all’imposta della copertura
• superficie di piano 1500 mq
Ponti
• luce tra appoggi 40 m
Opere di sostegno
• altezza 5 m dall’estradosso delle strutture di fondazione.
Sono escluse dal controllo a campione le denunce riguardanti:
• riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definite dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni;
• costruzioni strategiche e rilevanti di valenza nazionale, individuate dal Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 21/10/2003 n. 3685.
Le denunce oggetto di controllo, rientranti nelle tipologie summenzionate, sono individuate dal Responsabile mdel Settore regionale territorialmente competente dando priorità agli interventi sugli edifici esistenti ed a quelli finanziati con fondi pubblici, entro il quinto giorno del mese successivo a quello del rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito della pratica oggetto di controllo e sarà data specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., trasmessa anche al Comune territorialmente competente.
Il procedimento di controllo dovrà terminare entro 30gg dalla comunicazione di avvio dello stesso.
Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta, per il termine massimo di 30 giorni, in caso di richieste istruttorie e riprende a decorrere dalla consegna della documentazione integrativa.
Il controllo sul progetto ha lo scopo di verificare il rispetto e l’applicazione dei principi generali previsti dalla Normativa Tecnica sulle Costruzioni (NTC), pertanto non prevede il rifacimento delle calcolazioni eseguite ed in ogni caso non esime dalle proprie responsabilità le figure professionali coinvolte nella progettazione, in ordine alla sicurezza della struttura.
All’ufficio tecnico regionale compete la verifica dell’osservanza delle norme tecniche, secondo i criteri riportati nella successiva SEZIONE I.
L’esito del controllo è trasmesso alla committenza con specifico provvedimento, comunicato anche al Comune competente per territorio.
Adempimenti successivi alla presentazione della denuncia
Agli Uffici di deposito devono essere trasmessi:
• l’eventuale denuncia di variante strutturale;
• il certificato di fine lavori;
• la relazione a strutture ultimate (quando prevista dalla norma);
• il certificato di collaudo/dichiarazione di regolare esecuzione (in regola con l’imposta di bollo).
I modelli per le denunce di cui alle lettere b) e c) e per gli adempimenti successivi sono presenti nella Sezione II (Modulistica).
1.3 DENUNCIA SEMPLIFICATA - Modalità di deposito per le denunce di cui alla lettera a)
Per gli interventi “privi di rilevanza”, riconducibili all'Elenco A2 dell'allegato A alla DGR n. 10-4161/2021, il deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 è da considerarsi perfezionato mediante la presentazione allo sportello unico per l'edilizia di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale, corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento, nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio.
Al titolo abilitativo edilizio deve essere quindi allegato il progetto redatto secondo le indicazioni delle Norme Tecniche per le costruzioni vigenti, comunicando le informazioni richieste dal comma 2 dell'art. 65 e dal comma 1 dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 secondo il modello di denuncia semplificata.
Completati i lavori oggetto della denuncia semplificata, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico inviando la dichiarazione di regolare esecuzione (v. art. 67, comma 8 ter D.P.R. 380/2001)secondo il modello di dichiarazione di regolare esecuzione.
I modelli per le denunce semplificate di cui alla lettera a) sono presenti nella Sezione II (Modulistica).