CRITERI INTERPRETATIVI ART. 15 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLA“SUPERFICIE ACCESSORIA”.
Visto l’art. 15 del Regolamento EdilizioComunale, approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 27/06/2018, e modificatocon deliberazione C.C. n. 46 del 28/11/2018, che testualmente recita:
Superficieaccessoria (SA)
Superficiedi pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispettoalla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto dimurature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficieaccessoria ricomprende:
a)i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali;
b)i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate allacaptazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento deilivelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
c)le cantine e i relativi corridoi di servizio;
d) i sottotetti per la porzione aventealtezza pari o inferiore a m. 1,80;
e)i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dalconteggio la porzione inferiore a m 1,80;
f)i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
g)gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli adesclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
h)le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni dicollegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e ivani degli ascensori, i depositi.
Ritenuto doveroso e necessario stabilirecriteri interpretativi in ordine alla interpretazione del suddetto art. 15 delRegolamento Edilizio.
Visto il parere legale dell’AvvocatoGiovanni MARTINO in data 12.04.2022, con il quale si evidenzia tra l’altro, chei casi espressamente e puntualmente individuati dalle lettere da a) ad h) delpredetto art. 15 del Regolamento Edilizio Comunale, non possono ritenersitassativi ed esaustivi delle possibili connotazioni della “superficieaccessoria”, in quanto tale espressione indica che la Sa “ricomprendecertamente” i casi elencati, ma non che “ricomprenda esclusivamente” detti casi.
Ciò premesso, per le motivazioni di cuisopra, si stabilisce il seguente criterio interpretativo:
““Ogni volta che sipresenti uno spazio od un locale che per le sue oggettive caratteristichestrutturali e funzionali abbia un effettivo e concreto “carattere diservizio” rispetto alla destinazione d’uso delle unità immobiliari ad essopresenti, potrà essere rconosciuto ad esso carattere di SUPERFICIE ACCESSORIA.””
A tal fine, si comunica che per ognirichiesta di Permesso di Costruire, ovvero, Comunicazione di Inizio Lavori Asseveratao Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comprendente interventi su superficiaccessorie di cui all’art. 15 del Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essereespressamente attestato per le stesse, il loro effettivo e concreto “caratteredi servizio” .
Il Responsabile Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia (BENEDETTO geom. Marco) originale f.to digitalmente |