IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

Dall'anno 2020 l'IMU è disciplinata dalla Legge n.160/2019.
Dal 2014 e sino al 2019 compreso resta disciplinata dalla Legge n.147/2013, quale componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il Regolamento Comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Per consultare il Regolamento Comunale:

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) in calce si riporta il link.
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi dell'art.13 comma 13-bis del D.L.n. 201 del 2011 e dell'art.1 comma 767 della Legge 160/2019 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Comune
Codice catastale: C732
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 ;
- 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola ;
- 3914 IMU terreni ;
- 3916 IMU aree fabbricabili ;
- 3918 IMU altri fabbricati ;
- 3925 IMU fabbricati cat. D (Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D .

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge n.201 del 2011
I contribuenti sono tenuti a presentare al comune la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Ad esempio occorre presentarla in presenza di fabbricati:
- dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'agevolazione al 50% IMU;
- dichiarati di interesse storico o artistico ai fini dell'agevolazione al 50% IMU;
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita BENI MERCE;
- oggetto di locazione finanziaria (LEASING);
- oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- che hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione IMU.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
- Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
- Se le variazioni avvengono a seguito della dichiarazione di successione;
- Quando le modifiche sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Modello da scaricare:

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'imposta in unica soluzione dovrà essere versata alla scadenza di giugno.
L’importo minimo dovuto ai fini IMU è pari ad euro 12,00
Da intendersi come importo complessivo da versare su base annua.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Per tutti coloro che NON hanno effettuato il versamento IMU entro le scadenze, è possibile rimediare con il Ravvedimento Operoso.
Si versa l'imposta dovuta oltre ad una sanzione ridotta oltre agli interessi legali.
Il Ravvedimento Operoso è sempre consentito sino a che il debito non sia stato accertato dal Comune:
entro 14 giorni sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno sanzione 1,5%
dal 31° al 90° giorno sanzione 1,67%
dal 91° al termine di presentazione della dichiarazione sanzione 3,75%
entro il termine di presentazioen della dichiarazione successiva sanzione 4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 5%
HAI DIMENTICATO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO?

Per calcolare il dovuto è a disposizione il calcolatore al seguente indirizzo:
Apri Link Esterno