Il portale del contribuente è un servizio del comune dove il cittadino può trovare tutte le informazioni generali relative alle Imposte e tasse Comunali. Tramite l’accesso all’area personale è possibile consultare le proprie posizioni tributarie TARI, effettuare il calcolo IMU/TASI ed eventualmente stamparsi i Modelli F24 per i relativi pagamenti.
Il Portale è sempre attivo, quindi posso consultare i miei dati comodamente da casa senza dovermi recare in comune.
L’accesso all’area riservata deve essere effettuato con SPID o CIE, la registrazione ed il rilascio delle credenziali è riservato agli stranieri. Le persone giuridiche possono registrarsi ed indicare il codice fiscale del responsabile della ditta per poter accedere con quello SPID. Una volta effettuato il login il responsabile potrà abilitare l’accesso ai propri dipendenti o collaboratori.
Il soggetto titolare del diritto reale di godimento è il debitore d’imposta ai fini dell’IMU. Se la figlia è Usufruttuaria dell’abitazione dove abita, l’immobile verrà considerato sua "abitazione principale", altrimenti sarà il proprietario a pagare come "seconda casa". L’imposta, in ogni caso, è indipendente dal reddito.
Nei casi di usufrutto non c’è dubbio che deve essere l’usufruttuario a pagare. I due requisiti, entrambi da soddisfare, per avere detrazione e aliquota ridotta sono: essere titolare di reale godimento sull’immobile ("pieno proprietario" o usufruttuario) e abitarvi stabilmente, con residenza e domicilio. Per i suoi genitori è seconda casa e anche per lei non è prima casa (non essendo "pieno proprietario"). Si ha in effetti la condizione, che può sembrare paradossale, in cui questa casa dove abita non è prima casa per nessuno, ma tutto ciò nasce dal fatto che gli usufruttuari non vi abitano, ma vi abita il nudo proprietario; di conseguenza rimane seconda casa per entrambi.
Il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti dell’anno precedente, tenendo conto, ovviamente, delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato e locati a canone concordato.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abolita dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 che pertanto non è più dovuta per le annualità dal 2020 in avanti. Permane tuttavia l'obbligo di pagamento della TASI fino all'anno di imposta 2019 compreso per tutti i soggetti tenuti all'adempimento che non hanno provveduto entro la scadenza. Se non è ancora stato notificato un Avviso di Accertamento in Rettifica, è possibile fare il ravvedimento, versando quanto dovuto a titolo di imposta, maggiorato degli interessi e della sanzione ridotta, eventualmente utilizzando il calcolatore Imu/Tasi messo a disposizione nella sezione TASI.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abolita dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 che pertanto non è più dovuta per le annualità dal 2020 in avanti.Permane tuttavia l'obbligo di pagamento della TASI fino all'anno di imposta 2019 compreso per tutti i soggetti tenuti all'adempimento che non hanno provveduto entro la scadenza. L’attività di accertamento, incluse l’emissione e la notifica dell’Avviso di Accertamento in Rettifica, è quindi pienamente legittima, e rientra anzi tra i doveri in capo al Comune.
Le abitazioni vuote, ma con il mobilio o anche solo un’utenza (acqua, gas, internet, luce, telefono, ecc.) attiva, pagano la TARI. Se proprio non si vuole pagare la TARI bisogna togliere TUTTO il mobilio e staccare TUTTE le utenze.
La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dal proprio Comune e ha effetto anche per gli anni successivi, finché non si verifichi una modifica dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori, nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
La base su cui calcolare la TARI è la superficie e il numero di persone che occupano l’immobile. La norma individua pertanto, quale presupposto per l’applicazione del tributo, l’occupazione di locali e aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune. Sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box).
No, non è possibile. Uno dei comproprietari dovrà assumersi il compito di presentare all’Ufficio Tributi la dichiarazione Tari a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. Nel modello il soggetto prescelto indicherà se stesso come dichiarante. Si consiglia vivamente di utilizzare anche il campo “note” del modello per spiegare la situazione nello specifico. Il Comune invierà l’avviso di pagamento al solo dichiarante, mentre gli altri comproprietari, eventualmente, risponderanno in solido del pagamento dell’unica obbligazione tributaria.
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