IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito la TASI.
Il regolamento della nuova IMU è stato approvato con Del. C.C. n. 14 del 30.07.2020.
La conferma delle aliquote IMU anno 2020 anche per l’ANNO 2021, è stata deliberata con Del. C.C. n. 39 del 30.12.2020.
PER LE AREE EDIFICABILI il valore minimo ai fini IMU, parametri ed eventuali riduzioni per l’anno 2021 è stato deliberato con Del. G.C. n. 43 del 28.04.2021, consultabile sul sito - Area Tributi

REGOLAMENTO IMU IN VIGORE DAL 1.01.2020

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento per l'applicazione della NUOVA IMU è stato approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30.07.2020.

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 in qualsiasi Ufficio postale o Bancario o sportello online.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE IMU ANNO 2021
come da delibera C.C. n. 39 del 30.12.2020:
aliquote per mille
- 10,30 ALTRI FABBRICATI
- 10,60 AREE EDIFICABILI
- 10,00 CATEGORIA D
(7,60 QUOTA STATO - 2,40 QUOTA COMUNE)
- 2,50 IMMOBILI MERCE
- 6,00 ABITAZIONE PRINCIPALE IN CAT. A/1-A/8 -A/9
Detrazione: €200,00
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (Quota Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (Quota Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (Quota Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (Quota Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (Quota Comune);
- 3939 IMU immobili "merce" (Quota Comune);
- 3913 IMU immobili ad uso strumentale (Quota Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
Compravendita di aree edificabili.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
RITARDO DEL PAGAMENTO :
da 15 a 30 giorni DALLA SCADENZA: AGGIUNGERE SANZIONE 1,50%
da 31 a 90 giorni DALLA SCADENZA: AGGIUNGERE SANZIONE 1,67%
da 91 all'anno della violazione: AGGIUNGERE SANZIONE 3,75%
entro 2 anni dalla violazione: AGGIUNGERE SANZIONE 4,29%
oltre 2 anni dalla violazione: AGGIUNGERE SANZIONE 5%
Il contribuente dovrà comunicare all’Ufficio Tributi l’importo pagato con ravvedimentotrasmettendo copia del versamento effettuato.