IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

COS'È L'IMU
L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
Immobili soggetti all'IMU
Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio del Comune di Bruino.
Il possesso dell’abitazione principale, così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
Abitazione principale
L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) sono esenti IMU.
L'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 è soggetta all'IMU.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Ne consegue che:
• sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);
• non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello in cui si è residenti anagraficamente.
Riduzione IMU
La normativa nazionale ha previsto le seguenti riduzioni IMU:
1) RIDUZIONE IMU DEL 25%
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota agevolata stabilita dal Comune.
2) RIDUZIONE IMU DEL 50%:
•per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo tra genitori e figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
Per fruire di tale riduzione sono necessarie tutte le seguenti condizioni:
1. Il contratto di comodato dev'essere registrato;
2. Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
3. Il comodante non può possedere altre abitazioni in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (non classificata in A/1, A/8 o A/9);
• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultano inagibili / inabitabili. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per fabbricato inagibile si intende quell'immobile il cui degrado non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
• per pensionati residenti all'estero. Il comma 48 della finanziaria 2021 prevede lo sconto del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Ne possono beneficiare i lavoratori comunitari ed extracomunitari, non residenti in Italia, che abbiano maturato periodi assicurativi in:
- Stati membri dell'Unione europea;
- Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- Svizzera;
- Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS ) *I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma).
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU.
Esenzioni IMU
Sono esenti dall'IMU:
• l'abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);
• i beni merce: a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), a condizione che venga presentata la Dichiarazione IMU nei termini di legge;
• terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• gli immobili dati in comodato d’uso gratuito registrato ad un ente non commerciale ed utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali o statutarie svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro pagamento simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione.
• gli immobili equiparati all'abitazione principale di categoria categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, ovvero:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. N.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
Aree Fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Si considera inoltre edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2.
Non sono considerati fabbricabili, invece, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Le aree fabbricabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, non sono soggette al pagamento dell'IMU, solo nel caso in cui abbiano la qualifica di pertinenza urbanistica e siano accatastate unitamente al fabbricato. N.B.: non è ammissibile l'accatastamento retroattivo.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
Con Delibera n. 100 del 21/11/2024 sono stati deliberati i valori minimi per l'accertamento d'ufficio.
Allegati

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo
Allegato

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO
Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Allegato
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.