3. Il comodante non può possedere altre abitazioni in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (non classificata in A/1, A/8 o A/9);
• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultano inagibili / inabitabili. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per fabbricato inagibile si intende quell'immobile il cui degrado non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
• per pensionati residenti all'estero. Il comma 48 della finanziaria 2021 prevede lo sconto del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Ne possono beneficiare i lavoratori comunitari ed extracomunitari, non residenti in Italia, che abbiano maturato periodi assicurativi in:
- Stati membri dell'Unione europea;
- Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- Svizzera;
- Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS ) *I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma).
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU.