TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Soggetto attivo
Art. 3. Presupposto per l’applicazione del tributo
Art. 4. Articolazione del tributo
Art. 5. Soggetti passivi
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 8. Decorrenza dell’obbligazione tributaria
Art. 9. Determinazione della base imponibile
Art. 10. Costo di gestione
Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 12. Utenze domestiche – Numero di occupanti
Art. 13. Utenze domestiche – Pertinenze
Art. 14. Utenze domestiche – Riduzioni
Art. 15. Utenze domestiche – Agevolazioni
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 17. Utenze non domestiche – Riduzioni
Art. 17bis. Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 19. Tariffa giornaliera
Art. 20. Tributo provinciale
Art. 21. Dichiarazione
Art. 22. Funzionario responsabile del tributo
Art. 23. Accertamento
Art. 24. Riscossione
Art. 25. Sanzioni ed Interessi
Allegato 1. Utenze non domestiche – Classificazione categorie
Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
(clicca qui per aprire il Regolamento Comunale)
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DICHIARAZIONE

Dichiarazione
Sono ritenute valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
Nel rispetto delle prescrizioni di ARERA e del TQRIF allegato A alla delibera n. 15/2022 (all’Articolo 10.1) la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile;
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.
Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo 10.1 del TQRIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo 10.1 del TQRIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
DICHIARAZIONE
MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
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SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
A rate, stabilite annualmente dall'ufficio.

COME SI PAGA ?

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento PagoPA, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.
Il sistema PagoPA è il più semplice ed immediato: si riceve un avviso di pagamento con tutti i dati necessari, si paga direttamente online oppure attraverso vari canali abilitati (uffici postali, banche, tabaccherie,… )