TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

COS'È LA TARI
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999.
Il piano finanziario, dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.
Componenti perequative
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito le seguenti componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad €. 0,10 per anno a partire dal 01.01.2024
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad €. 1,50 per anno a partire dal 01.01.2024
- UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad €. 6,00 per anno a partire dal 01.01.2025.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :
Oggetto e scopo del regolamento
Presupposto impositivo
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Articolazione della tariffa
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Esclusione dal tributo
Esenzioni e riduzioni
Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Riscossione della TARI
Rimborsi
Funzionario Responsabile
Sanzioni
Contenzioso
Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale

DICHIARAZIONE

Dichiarazione
Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
A partire dall'annualità 2021 il pagamento della TARI è suddiviso in tre rate aventi le seguenti scadenze:
30 settembre
30 novembre
31 gennaio dell'anno successivo
Il Comune invia gli avvisi di pagamento. E' possibile pagare gli avvisi tramite pagoPA, internet banking, sportelli bancari, postali, tabaccai, seguendo le indicazioni riportate sui documenti di pagamento.

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua tramite:
pagoPA
internet banking
sportelli bancari
sportelli postali
tabaccai
seguendo le indicazioni riportate sugli avvisi di pagamento inviati dal Comune.