IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b) Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e) I fabbricati rurali strumentali.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti a scaricare l'informativa 2025

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In allegato il regolamento comunale vigente

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.
Per i contribuenti residenti all'estero ovvero per chi si trova impossibilitato al pagamento tramite F24 resta possibile effettuare bonifico su cc bancario n. 831416 della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù - IBAN IT56C0845046100000000831416 intestato a Comune di Clavesana – Servizio di Tesoreria indicando il contribuente e l'annualità di versamento, trasmettendo ed informando tramite e Email UFFICIO TRIBUTI

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

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Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
PORTALE DEL MEF
ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO
Codice Belfiore : C792
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).
Delibera di approvazione delle tariffe CC 36 del 21 dicembre 2023
Delibera di approvazione DEFINIZIONE DI VALORE DI MERCATO AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CC GC 81 del 06 dicembre 2023

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) sono state apportate importanti variazioni all'IMU sui terreni agricoli.
I terreni agricoli nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani sono esenti dall'imposta. Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti o IAP con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. SONO PERTANTO ESENTI DALL'IMU I TERRENI AGRICOLI SITUATI SUI SEGUENTI FOGLI DI MAPPA: FOGLIO DAL 3 AL 12 IL FOGLIO 14 E FOGLIO DAL 16 AL 19

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Per ulteriori informazioni e modelli si allega il sottostante link di riferimento.

INAGIBILITA'/INABITABILITA'

INAGIBILITA'/INABITABILITA'
La definizione di fabbricato
Il fabbricato è definibile come la singola unità immobiliare iscritta o iscrivibile a Catasto ed avente una rendita propria. A sua volta, la rendita è il valore che viene attribuito all’immobile e che costituisce il dato di riferimento per il calcolo delle imposte.
Inagibilità e inabitabilità: c’è differenza?
Nel momento in cui si parla di casa inagibile, è normale chiedersi se esistano o meno delle differenze rispetto all’immobile inabitabile, dal momento che nella normativa di riferimento i due termini vengono generalmente sempre accostati.
Ebbene, la risposta è negativa: un fabbricato inagibile, di fatto, è nelle medesime condizioni di uno inabitabile.
In proposito, il D.P.R. n. 380/2001, cd. Testo Unico dell’Edilizia, ha abbandonato la doppia terminologia parlando esclusivamente di immobili inagibili .
INAGIBILITA'/INABITABILITA'
Si definisce come inagibile il fabbricato che, per fattori che chiamano in causa l’integrità fisica e la salute delle persone che lo occupano, non è idoneo all’uso per il quale è stato inizialmente destinato.
La definizione di “inagibile” può essere utilizzata in tutti i casi in cui, anche a fronte della concretizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la condizione di obsolescenza a livello funzionale, tecnologico o strutturale non può essere superata. In tale contesto, non è consentito fruire dell’immobile, nemmeno per un uso diverso rispetto a quello a cui risultava originariamente destinato.
In via esemplificativa, i criteri in presenza dei quali un edificio risulta inagibile sono i seguenti:
• strutture orizzontali (solette, solai, tetti) lesionate in modo da creare pericolo a cose o persone, ovvero a rischio di crollo;
• strutture verticali (pareti, muri portanti o perimetrali) lesionate in maniera tale da costituire pericolo a cose o persone, cioè a rischio di crollo parziale o totale;
• caratteristiche dell’immobile tali da essere dichiarato come da demolire o da ripristinare;
• incompatibilità all’uso per il quale era destinato;
• mancanza di infissi;
• mancanza di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla gestione della quotidianità negli spazi domestici;
• precarie condizioni igienico sanitarie;
• emissione di un’ordinanza di demolizione o di ripristino.
Ricordiamo che il mero distacco dalle utenze di energia elettrica e del gas non è sufficiente per parlare di casa inagibile. Trattasi, infatti, di un’evenienza riconducibile alle scelte del proprietario e che, per essere modificata, non richiede l’esecuzione di opere edilizie.
L’iter per la dichiarazione di inagibilità
In via generale possiamo affermare che la condizione di inagibilità viene accertata dagli esperti dell’Ufficio tecnico del Comune dove si trova l’unità immobiliare in questione, dietro istanza specifica presentata dal proprietario.
L’ufficio tecnico procede quindi a verificare l’effettivo stato dell’immobile, redigendo una perizia il cui costo è a carico dal proprietario dell’unità.
Ultimata la perizia, se viene effettivamente riscontrata una situazione di inagibilità, l’ufficio tecnico rilascia una dichiarazione ad hoc.
Non sempre però la procedura appena descritta è necessaria. La legge, infatti, prevede che non si segua tale percorso nelle ipotesi in cui, a causare l’inagibilità, sia stato un evento noto. In tal senso, la circostanza che si verifica più frequentemente è quella di calamità naturali.
Ma non solo. Alla definizione di “eventi noti” è possibile ricondurre pure le ordinanze di sgombero, delle quali gli uffici comunali hanno per forza di cose contezza.
Doveroso è ricordare l’esistenza di un’ulteriore strada che porta alla dichiarazione di inagibilità: la presentazione da parte del proprietario dell’immobile di una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di essere in possesso di una perizia che ne accerta l’inagibilità. In tal caso il contribuente dovrà allegare alla propria dichiarazione l’originale della perizia.

COMODATO D'USO GRATUITO

IMU - COMODATO D'USO GRATUITO
Anche per il 2024, è confermata la riduzione dell'IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito. I proprietari di seconde case potranno beneficiare di uno sconto del 50% sull'imposta, a patto che siano rispettati specifici requisiti stabiliti dalla normativa.
Requisiti per la riduzione Imu:
- Contratto registrato: il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato.
- Parenti di primo grado: lo sconto si applica solo se il comodato è tra genitori e figli o tra parenti in linea retta di primo grado.
- Uso come abitazione principale: l'immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale.
- Esclusione delle categorie di lusso: l'immobile non deve appartenere alle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
- Residenza nel comune: il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso comune dell'immobile concesso in comodato.
- Possesso di un solo altro immobile: il comodante deve possedere solo un altro immobile in Italia oltre alla casa principale.
Non è più necessario inviare la dichiarazione per la riduzione dell'IMU in caso di comodato gratuito tra parenti di primo grado, grazie all'abolizione dell'obbligo di trasmettere tale documento.
Tuttavia, la riduzione non si applica se l'immobile è di lusso, il proprietario possiede tre o più immobili, o se la prima e seconda casa si trovano in comuni differenti, tra altre eccezioni. Una recente sentenza della Cassazione ha chiarito che non è possibile usufruire della riduzione Imu in caso di comodato tra comproprietari dello stesso immobile.

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Puoi effettuare la simulazione del ravvedimento operoso direttamente su questo portale in alternativa puoi richiedere tramite email una verifica della posizione tributaria.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
Collegamento al calcolo del Ravvedimento Operoso
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.
Ravvedimento operoso: che cos’è?
Il ravvedimento operoso è un istituto che, al fine di incentivare lo spontaneo adempimento dei doveri fiscali, consente al contribuente che è incorso in irregolarità di sanare la sua posizione dichiarando redditi ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, eseguendo pagamenti omessi o eseguiti in misura insufficiente o, infine, assolvendo altri adempimenti che avrebbero dovuto porre in essere.
Il ricorso al ravvedimento operoso, disciplinato dall’
art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, permette - a fronte del pagamento spontaneo di quanto dovuto e degli interessi legali - di beneficiare della riduzione delle sanzioni, riduzione che viene modulata in maniera diversa a seconda della tempisticaentro cui viene regolarizzata la violazione/omissione commessa.
Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso dal
D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 - attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni - dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si assisterà a una generale ridefinizione verso il basso delle sanzioni con una conseguente ripercussione sull’eventuale ravvedimento. Resta confermata l’applicazione dell’attuale disciplina per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.
Chi può ricorrere al ravvedimento?
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
In altri termini, se il tributo è amministrato dall'Agenzia delle Entrate (si pensi alle imposte sui redditi, all'IRAP e a IVIE/IVAFE) o se si tratta di tributi doganali e di accise, il ricorso al ravvedimento operoso è inibito non dal controllo fiscale ma dall’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o a seguito di atto impositivo (avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta, di contestazione della sanzione, avviso di pagamento o cartella di pagamento).
Invece, per i tributi amministrati da enti impositori diversi (Comuni, Camere di commercio), il ravvedimento è inibito dal controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario.
Quali sono le tipologie di ravvedimento?
Disciplina applicabile alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
L’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 disciplina tre diverse forme di ravvedimento:
- la prima riguarda le violazioni sul ritardato versamento, con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento;
- la seconda inerisce alla generalità delle violazioni, con riduzione della sanzione da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda di quando avviene il ravvedimento;
- la terza è relativa alla dichiarazione tardiva, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, possibile solo entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione.
Disciplina applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Intervenendo sull'
art. 13, D.Lgs. n. 472/1997sono state modificate:
- la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
- la lettera b-ter), che consente di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (
art. 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- la lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
- la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Novità
Sono inoltre state introdotte:
- una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- il nuovo comma 2-bis in base al quale, se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies ), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
- il nuovo comma 2-ter il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

HAI SBAGLIATO IL PAGAMENTO?

IMU - ISTANZA DI RIMBORSO o COMPENSAZIONE
La procedura di rimborso dell'imposta indebitamente versata al comune a titolo di I.M.U. (maggiore imposta versata o non dovuta) viene avviata dal contribuente che deve presentare domanda, utilizzando l’apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Entro cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Puoi richiedere anche la compensazione del tributo

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