TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Presupposto della tassa e ambito di applicazione
Art. 3 Piano finanziario
Art. 4 Articolazione del Tributo
Art. 5 Soggetto attivo
Art. 6 Soggetto passivo
Art. 7 Decorrenza dell’obbligazione tributaria
Art. 8 Determinazione della base imponibile
Art. 9 Istituzioni scolastiche statali
Art. 10 Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti
Art. 11 Utenze Domestiche – numero di occupanti
Art. 12 Utenze Domestiche – Riduzioni
Art. 13 Utenze non domestiche – Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione
dei coefficienti di produzione potenziale
Art. 14 Utenze Non Domestiche - Riduzioni
Art. 15 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006
Art. 16 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica
Art. 17 Esenzioni sulla tariffa e agevolazioni
Art. 18 Modalità di svolgimento del servizio
Art. 19 Tributo provinciale
Art. 20 Dichiarazioni
Art. 21 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 22 Versamento
Art. 23 Tariffa giornaliera
Art. 24 Rateizzazione degli avvisi bonari TARI
Art. 25 Versamenti non dovuti per importi minimi
Art. 26 Funzionario responsabile
Art. 27 Accertamenti e sanzioni
Art. 28 Rimborsi e compensazione
Art. 29 Interessi passivi
Art. 30 Riscossione coattiva
Art. 31 Disposizioni finali e transitorie
Art. 32 Trattamento dei dati personali
Art. 33 Norma di rinvio
Art. 34 Contenzioso
Art. 35 Entrata in vigore

DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE
Il soggetto passivo, di cui all’ART.6:
1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree
scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazionedell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsio il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazioneassume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.9 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,
codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini
professionali;
b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
TEMPISTICHE DI DICHIARAZIONE
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
Principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
Può essere scaricato al link:
Apri Link Esterno
Altre informazioni utili
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate.
In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel
Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente o inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di
presentazione della richiesta.4.
Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di
pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante
dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
MODIFICA DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

MODULISTICA VARIA

TARI - DICHIARAZIONE
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E DEVE ESSERE ALLEGATO IL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL COMPILATORE SE TRASMESSO VIA AR/PEC/ EMAIL ORDINARIA
Presso lo sportello dell'Ufficio Triuti previo appuntamento resta possibile ricevere adeguata assistenza per la compilazione dello stesso modulo.
TARI - AUTOCERTIFICAZIONE COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
Numero occupanti per le utenze domestiche di nuclei familiari non residenti.
Il regolamento prevede un nucleo familare composto da 3 persone per le famiglie non residenti nel Comune di Clavesana.
Il contribuente può far rettificare il numero dei componenti del proprio nucleo familare attraverso il modello di autocertificazione da presentare agli uffici competenti.
"Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate dai residenti, considerando il numero di occupanti dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti."
TARI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO RIFIUTI ORGANICI

Per le utenze domestiche la tariffa è ridotta del 10% limitatamente alla quota variabile per coloro che procedono direttamente al recupero della frazione organica con la formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
Per le utenze non domestiche che effettuano il recupero della frazione organica attraverso la pratica dell'autocompostaggio si applica la riduzione tariffaria del 10% limitatamente alla quota variabile della tariffa. La riduzione si riferisce unicamente alla parte di superficie dei locali interessata alla preparazione e somministrazione dei cibi, nonchè ai locali magazzino delle derrate alimentari attinenti la medesima attività.

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
• mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
• attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
• mediante pagamento presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o assegno circolare.
• mediante bonifico bancario per i residenti all'estero ove non resta possibile il pagamento in altre modalità telematiche.
SCADENZE
il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza Giugno – Dicembre , scadenti il giorno 15 del mese o in unica soluzione entro il 15 Giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.
Il Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe può individuare scadenze diverse.
La bolletta viene inviata al contribuente tramite posta ordinaria, salvo che lo stesso non abbia aderito all'invio tramite email ordinaria o posta certificata.
IL CONTRIBUENTE TRAMITE IL PORTALE PUO' VERIFICARE IN OGNI MOMENTO LA PROPRIA SITUAZIONE TRIBUTARIA.

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua tramite il modello PAGOPA che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta ordinaria o tramite email se è stato attivato il servizio
I modelli PAGOPA recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
In banca presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati
In ufficio postale Utilizzando indifferentemente il codice QR pagoPA o il bollettino postale PA.
Presso gli esercenti convenzionati cerca il logo pagoPA nei bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.
Presso i punti di posta privata puoi pagare anche nelle agenzie che offrono servizi postali sul territorio.
Nel caso di difficoltà di pagamento con il sistema PAGOPA resta possibile da parte del contribuente richiedere l'emissione del F24 ovvero il pagamento tramite bonifico bancario.
Presso lo sportello ufficio tributi è anche permesso il pagamento con bancomat o carta di credito.

HAI SBAGLIATO IL PAGAMENTO?

.
Nel caso in cui ti accorgi di aver sbagliato il versamento puoi richiedere il rimborso o la compensazione entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione.

TI SEI SCORDATO UNA RATA?

.
Nel caso in cui ti sei dimenticato di pagare una rata e non hai ricevuto avvisi bonari, accertamenti o provvedimenti di riscossione coattiva
Puoi:
- richiedere all'ufficio tributi Email UFFICIO TRIBUTI di verificare l'eventuale posizione tributaria e pagare in ravvedimento operoso.
- provvedere a calcolare il ravvedimento operoso direttamente e scaricando il relativo F24
Apri Link Esterno

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

I RECLAMI RIFERIBILI AL MACATO SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIUFIUTI DEVE ESSERE TRASMESSA ALL'ACEM TRAMITE IL RELATIVO PORTALE

gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti
1. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo 20, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle
generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo ;
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
.
Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
c) l’elenco della eventuale documentazione allegata.
d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Contatta il comune

Problemi in città