IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

COS'È L'IMU
L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di € 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Nuova IMU
Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti a visitare la sezione del Regolamento.

ESENZIONI

Non è dovuto
il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9;
abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati;
fabbricati rurali strumentali.
Terreni agricoli
Sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

REGOLAMENTO

Di cosa si tratta
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Regolamento I.U.C. "IMU - TARI - TASI" (dal 2014 al 2019)
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 22.7.2014
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale
Regolamento IMU (dal 2020)
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30.6.2020
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale
TITOLO 1
PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Soggetto attivo
Art. 3 - Presupposto impositivo
Art. 4 - Soggetti passivi
TITOLO 2
DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA
Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all’imposta
Art. 6 - Fabbricati assimilati all’abitazione principale
Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
TITOLO 3
PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL’IMPOSTA
Art. 9 - Aliquote e detrazioni
Art. 10 - Agevolazione per concessione in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado
Art. 11 - Riduzioni della base imponibile
Art. 12 - Requisiti di fabbricati inagibili
Art. 13 - Esenzioni
Art. 14 - Imposizione dei cd “beni merce”
TITOLO 4
VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO
Art. 15 - Versamento dell’imposta
Art. 16 - Dichiarazione IMU
Art. 17 - Funzionario Responsabile IMU
Art. 18 - Poteri del Comune
Art. 19 - Attività di controllo e accertamento
Art. 20 - Interessi
Art. 21 - Sanzioni
Art. 22 - Riscossione coattiva
Art. 23 - Somme di modesto ammontare
Art. 24 - Contenzioso
Art. 25 - Rimborsi e compensazioni
TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

COME SI PAGA ?

COME SI PAGA ?
L'IMU è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
L’importo minimo dovuto per il pagamento è di € 12,00; al di sotto di tale somma complessiva annua non bisogna effettuare alcun versamento.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di Partita IVA. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.
DOVE e COME si paga:
I cittadini residenti in Italia devono utilizzare il modello F24 ed effettuare il versamento presso qualsiasi sportello bancario o postale oppure tramite il proprio servizio home banking.
I cittadini residenti all'estero possono versare l'importo dovuto sul conto corrente del Comune di Crodo:
IBAN: IT36A0503445350 000000089080
Codice BIC: BAPPIT21E33
con causale "IMU 2025" aggiungendo se si tratta di Acconto o Saldo

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

Ravvedimento Operoso
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Quanto pagare?
Per calcolare quanto devi pagare, comprensivo di interessi e sanzioni, puoi utilizzare il Calcolo IMU Online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca, in posta oppure tramite il proprio servizio di home banking.
clicca qui per accedere al Calcolo IMU Online
Ricordiamo che l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'IMU continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO
Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e successivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Aliquote 2025
Aliquote 2024
Aliquote 2023
Aliquote 2022
Aliquote 2021
Aliquote 2020
Aliquote 2019
Aliquote 2018
Codici tributo
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune)
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune)
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune)
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune)
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato)
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,14% (incremento di competenza del Comune)

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Anno 2025
Le scadenze di IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - 16 Giugno 2025
SALDO - 16 Dicembre 2025
Il versamento in un' UNICA SOLUZIONE deve essere versato alla scadenza della rata di ACCONTO.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione di Abitazione Principale
La Corte Costituzionale con Sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Quindi la definizione di abitazione principale viene modificata come segue: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
L'esenzione è applicabile nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi eccezionalmente anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune purchè si presentino oggettive ed "eccezionali" situazioni che ne possano giustificare l'applicazione.

AREE EDIFICABILI

La valutazione delle aree fabbricabili deve essere effettuata ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n°504/1992 con riferimento al valore venale in comune commercio.
Nel caso in cui non fosse possibile è necessario consultare la scheda allegata in formato pdf per determinarne il valore in base al vigente P.R.G.C.

COMODATO GRATUITO

Descrizione
E’ prevista l’applicazione di aliquota agevolata per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Il contribuente è tenuto a denunciare al Comune i dati delle unità immobiliari oggetto del presente articolo, mediante il modello di autocertificazione messo a disposizione da scaricare, compilare e presentato in una delle seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Crodo
- spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a: COMUNE DI CRODO – Ufficio Tributi, Via Pellanda n.56 – Crodo (VB) CAP 28862
- tramite email a protocollo@comune.crodo.vb.it
- tramite PEC a comune.crodo.vb@cert.legalmail.it

ASSIMILAZIONI

Dal 2016 il Comune può assimilare ad abitazione principale solo "l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."
Negli anni 2014 e 2015 il comune poteva assimilare ad abitazione principale, oltre alla precedente, anche "l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui."
Per il 2014, con la Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014, per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad abitazione principale.
Per il 2012 e 2013 era anche possibile assimilare ad Abitazione principale le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

AIRE

Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)
E' stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
Dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Aggiornamento 2023
La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% nel 2023 dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Aggiornamento 2021/2022
Per gli AIRE dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.
E' opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. E che dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) nel 2022.
La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Aggiornamento 2020
Dal 2020 non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Cosa sono
I fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole sono una tipologia particolare di immobili che beneficia di trattamenti agevolati ai fini fiscali, nello specifico in minore tassazione attraverso aliquote agevolate o esenzioni.
Tali immobili sono identificati con una categoria catastale specifica: D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
I requisiti e le caratteristiche di tali fabbricati sono indicate all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale anche fabbricati appartenenti ad altre categoria catastali (tipicamente gli A/6, C/2, ma anche C/3, C/7 etc..) purchè sia presente in catasto una specifica annotazione di ruralità per il particolare immobile.
Dal 2014 al 2019 i fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU.
Dal 2020 il Comune di Crodo ha azzerato l'aliquota.

INAGIBILITÀ

Riduzione del 50% della base imponibile
Come indicato nell'articolo 11, lettera b), del Regolamento IMU vigente, i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.