TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Oggetto e scopo del regolamento
Istituzione della TARI
Presupposto oggettivo della TARI
Servizio di igiene urbana
Soggetto attivo del tributo
Soggetto passivo del tributo
Decorrenza del tributo sui rifiuti
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Numero di occupanti
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Esclusione dal tributo
Rifiuti speciali
Esenzione dal tributo
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Riduzioni tariffarie per minore prduzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Riduzione per compostaggio domestico
Mancato o irregoalre svolgimento del servizio
Denunica di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Riscossione della TARI
Minimi riscuotibili
Sgravio o rimborso del tributo
Funzionario Responsabile
Mezzi di controllo
Sanzioni
Contenzioso
Efficacia del regolamento
Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale

COME SI PAGA ?

Il pagamento della TARI si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 semplificato che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta.
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• Banca;
• Ufficio Postale;
• servizi di home-banking (se si sceglie questo metodo di pagamento si richiede di prestare particolare attenzione alla corretta digitazione dei dati, in particolare del codice catastale D177 e di riportare il codice identificativo operazione).

MODULISTICA PER LA DICHIARAZIONE

Dichiarazione iniziale
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Dichiarazione di variazione
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
In caso di mancata dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Modulistica
Modalità di presentazione:
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Crodo
spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a:
COMUNE DI CRODO
Ufficio Tributi
Via Pellanda n.56
28862 Crodo (VB)
tramite EMAIL protocollo@comune.crodo.vb.it
tramite PEC comune.crodo.vb@cert.legalmail.it

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo due rate a scadenza semestrale.
Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento stabilito, per l’anno 2016, per tutti gli altri tributi comunali dall’art. 1, comma 26, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (in pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari).
Scadenze per il pagamento della TARI riferite all’anno in corso:
Rata 1 - (in attesa di definizione)
Rata 2 - (in attesa di definizione)
OPPURE
Rata Unica - (in attesa di definizione)

AIRE

Descrizione
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. E' gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.
L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero.
Molti cittadini residenti all'estero possiedono almeno una abitazione in Italia.
Dal 2015 la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.