TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI E CHI LA DEVE PAGARE

Cos'è

La TARI è dovuta da chiunque occupa o detiene locali nonché aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

COSA SI DEVE FARE

La dichiarazione TARI
Chi occupa o detiene per la prima volta locali o aree scoperte operative, deve presentare all''''Ufficio Tributi, denuncia su apposito modulo entro sessanta giorni dalla data di inizio dell''''occupazione o detenzione.
In caso di presentazione della denuncia oltre il 60° giorno , viene applicata una sanzione ridotta e, se dovuti, gli interessi.
Nel caso in cui l’abitazione venga concessa in locazione per un periodo sino a sei mesi, la denuncia e il pagamento della tassa devono essere fatti dal proprietario dell’appartamento.
La dichiarazione va presentata entro lo stesso termine se si cambia casa ed indirizzo all’interno del Comune, se si ampliano e modificano locali e aree, se ci sono variazioni circa l’uso dei locali e delle superfici.
Occorre dare comunicazione all''''Ufficio Tributi, sempre, anche per la cessazione d''''occupazione o detenzione per vari motivi: trasferimento di residenza, sopravvenuta inagibilità del fabbricato, alloggio sfitto, etc.

CASI PARTICOLARI DI RIDUZIONE

Riduzione del 30%
E' prevista una riduzione TARI del 30%, sia per la componente fissa che variabile nei seguenti casi:
abitazioni tenute a disposizione effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate; per il calcolo della tassa, in questi casi si considera il numero dei componenti forfetariamente determinato in una unità;
abitazioni il cui uso non sia continuativo in quanto l’occupante o il detentore, col proprio nucleo familiare, dimostri, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi continuativi all’anno in località posta al di fuori dal territorio comunale;
locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all’anno.
Per ottenere le riduzioni occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi: le riduzioni tariffarie sono applicate con effetto dal giorno di presentazione della richiesta di riduzione.
Riduzione per il compostaggio
Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui l’umido domestico venga trattato per il compostaggio su terreno ubicato in Galliate, tramite composter o attrezzatura analoga, la tassa applicata viene ridotta del 20% per la sola parte variabile per ogni anno d’imposizione.
Gli interessati, per ottenere tale agevolazione, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale precisano di disporre di attrezzatura ed area verde pertinenziale idonee al compostaggio.
La riduzione ha effetto dal giorno di presentazione della suddetta dichiarazione, ed ha efficacia anche per le annualità successive, salvo che il contribuente decida di non effettuare più il compostaggio, in tal caso è tenuto a comunicarlo all’ufficio. Tali utenti non possono conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non ricevono la fornitura di contenitori e sacchetti; l’ufficio comunale competente verifica la sussistenza delle condizioni per la riduzione e l’effettivo utilizzo della compostiera.

LE RIDUZIONI PREVISTE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Riduzione per il riciclo
Le attività produttive commerciali o di servizi possono ottenere anch’esse delle agevolazioni. Infatti, sono previste riduzioni percentuali se il titolare documenta l’avvio al riciclo dei rifiuti, la riduzione massima è dell’ 80% della parte variabile della tassa dovuta, fino a concorrenza delle spese sostenute. Si considerano rilevanti le sole spese, addebitate da terzi al contribuente per l'avvio al riciclo e debitamente documentate, inerenti i servizi di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti da avviare al riciclo nonché le correlate spese per l'utilizzo di container, piattaforme, compattatori, presse e similari. Le istanze vanno presentate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si intende richiedere la riduzione.
Esenzione attività di nuovo impianto
Il vigente regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti prevede, all’art. 29, comma 2, una esenzione per le attività di nuovo impianto.
L’esenzione è applicata per i primi due anni di attività ed opera a consuntivo mediante rimborso dell’importo della tassa iscritta a ruolo.
Il totale delle esenzioni richieste nell’anno non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria, pertanto, in caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Per poter usufruire di tale esenzione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, apposita richiesta utilizzando il modulo pubblicato di seguito.
Il termine è da ritenersi inderogabile e in difetto il contribuente perderà il beneficio all’esenzione.
Per beneficiare dell'a riduzione il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.

COME SI CALCOLA

Come si calcola
per le utenze domestiche con riferimento alle superfici dei locali e in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare;
per le utenze non domestiche con riferimento alle superfici dei locali.
Il tributo è composto da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa è relativa ai costi generali del servizio, la parte variabile è riferita alla produzione di rifiuti delle singole tipologie di utenza, a cui va aggiunto: il 5% a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Novara per finanziare l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
La determinazione del numero degli occupanti
Per le abitazioni, il numero di persone per il calcolo della tassa è il seguente:
per i residenti, il numero risultante dall’anagrafe;
per i non residenti, il numero di persone dichiarato al momento della compilazione del modello di dichiarazione TARI. Se necessario, il Comune può verificare il numero effettivo di persone.
In ogni caso, non vengono considerati facenti parte del nucleo familiare ai fini della tassa rifiuti:
il congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria risulti per più di sei mesi all’anno presso strutture sanitarie, assistenziali, rieducative e similari;
il congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi anche non continuativi all’anno, per motivi di lavoro o di studio, in località posta al di fuori dal territorio comunale, in modo tale da non consentire l’abitualità della dimora nell’immobile o negli immobili condotti dal nucleo familiare nel Comune di Galliate.
Le variazioni anagrafiche dei residenti devono obbligatoriamente essere comunicate all’Ufficio Tributi, quest'ultimo però, può in ogni caso provvedere all'aggiornamento delle singole posizioni tributarie in base alle denunce presentate dallo stesso soggetto in altri uffici pubblici, dandone comunicazione all'interessato con modalità idonee.

LE TARIFFE TARI PER L' ANNO 2026

Le tariffe TARI per l'anno 2026
Le tariffe TARI per l'anno 2026, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2026, sono riportate nell'allegato; all’importo risultante dal calcolo occorre aggiungere l’importo del 5% per il tributo provinciale .
LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 e UR2
NOVITA’ DAL 2024: le componenti perequative TARI
Dal 1° gennaio 2024, ARERA ha previsto, nell’ambito del prelievo sui rifiuti, l’introduzione di meccanismi di perequazione , con possibilità di aggiornamento annuale.
Sono pertanto istituite le seguenti componenti perequative, con le relative tariffe valide anche per l’anno 2025:
1) una prima componente denominata UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti , pari a 0,10 euro/utenza per anno;
2) una seconda componente denominata UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e
calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
LA COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR3
NOVITA’ DAL 2025: la componente perequativa TARI per BONUS SOCIALE
A decorrere dal 1° gennaio 2025, in attuazione dell'art. 57-bis del d.l. 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuto il BONUS SOCIALE RIFIUTI , applicato automaticamente agli aventi diritto secondo modalità ancora in corso di definizione e che verranno rese note successivamente da ARERA .
E', pertanto, istituita la nuova componente perequativa, con la relativa tariffa valida per l’anno 2025 :
- componente UR3 per BONUS SOCIALE, pari a 6,00 euro/utenza per anno.

COME E QUANDO SI PAGA - PAGAMENTO CON PAGOPA INVIATO DAL COMUNE

Come si paga
Il pagamento della Tari si effettua tramite PAGOPA, che sarà inviato a cura del Comune al contribuente unitamente all'avviso di pagamento.
Per il pagamento tramite il modello di versamento unificato denominato F24, accedere con SPID o con CIE alla propria AREA PERSONALE raggiungibile in questo stesso Portale dalla voce sopra riportata.
Quindi, selezionare la posizione TARI, ove sono presenti i modelli F24.
Quando si paga
Per l'anno 2026 la TARI deve essere versata entro:
16 GIUGNO acconto o soluzione unica;
16 DICEMBRE saldo
Gli avvisi di pagamento verranno inviati alle PEC e email di chi ne abbia fatto richiesta; per gli altri contribuenti, gli avvisi verranno recapitati a domicilio entro il mese di maggio.
Chi non li ricevesse nei tempi sopra indicati, può farne richiesta direttamente all'ufficio tributi.

SEGNALAZIONI O RECLAMI

Segnalazioni o reclami
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