IMU - Imposta Municipale Unica


COS'È L'IMU

Dal 2020, l'I.M.U. è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi dal 738 al 783 della Legge 27/12/2019 n. 160.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, sia che essi siano unità abitative, commerciali, industriali o terreni.
Poichè il Comune di Gravere è in zona montana, i terreni agricoli sono esenti dall'IMU.
Inoltre, non è soggetta all'imposta l'abitazione principale, come definita dal comma 741della suddetta Legge, nonchè le pertinenze dell'abitazione principale (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a patto che l'abitazione non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
Si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a uso edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA, COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, l'imposta dovrà essere versata per tutto il mese in questione.
Esempio:
se il proprietario cessa di possedere l'immobile il 15 marzo, dovrà versare l'IMU per 2 mesi. (gennaio e febbraio);
se il proprietario cessa di possedere l'immobile il 16 marzo, dovrà versare l'Imu per 3 mesi (gennaio, febbraio e marzo).
L'Imu si versa in due rate (vedi scadenze) utilizzando il modello F24 o il modello F24 semplificato
L'ufficio tributi è a vostra disposizione per ogni necessità ai seguenti contatti:
telefono: 0122/622912 - e-mail: tributi@comune.gravere.to.it
inoltre è possibile monitorare direttamente la propria situazione in banca dati, calcolare l'IMU dovuta, produrre il modello F24, verificare lo storico dei pagamenti effettuati; è sufficiente accreditarsi al Portale del contribuente a cui si accede anche con SPID.

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
Rata di acconto: 16 Giugno dell'anno di imposta
Rata di saldo: 16 Dicembre dell'anno di imposta
Versamento in unica soluzione: 16 Giugno dell'anno di imposta
Se il giorno 16 è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO
Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Codice del Comune di Gravere da indicare sul modello F24 è: E154
Codici tributo: da indicare sul modello F24
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D (incremento di competenza del Comune).

Aliquote IMU 2025
- Aliquota ordinaria: 9,9 per mille
- Abitazione principale di cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/7 e pertinenze (una per tipo di categoria C/2, C/6 e C/7): esente
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: zero
- Beni merce: zero
- Fabbricati di categoria catastale “D”: 9,9 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato)
- Aree fabbricabili: 9,9 per mille
- Terreni agricoli: esente
- Abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per tipo di categoria C/2, C/6 e C/7): 5,9 per mille + detrazione 200,00 euro
Scadenze
1^ o unica rata: 16 giugno di ogni anno
2^ rata: 16 dicembre di ogni anno

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TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non si è riusciti a pagare in tempo l’IMU, si può fare il pagamento con ravvedimento operoso.
Il ravvedimento consiste nel versare con il modello F24 l'IMU dovuta aggiungendosi le sanzioni e gli interessi.
Le sanzioni da applicare sono graduate in base al ritardo accumulato.
Attualmente sono possibili i seguenti tipi di ravvedimento a cui corrispondono le relative sanzioni da applicarsi:
versamento entro 14 gg. dalla scadenza: sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo (da 0,1% a 1,4%)
versamento tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza: sanzione 1,50%
versamento tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza: sanzione 1,67%
versamento tra il 91° giorno e un anno dal termine per presentare la dichiarazione IMU: sanzione 3,75%
versamento entro 2 anni dal termine per presentare la dichiarazione IMU: sanzione 4,29%
versamento oltre i 2 anni dal termine per presentare la dichiarazione IMU e fino a 5 anni dal medesimo termine: sanzione 5%
Gli interessi sono gli interessi legali calcolati a giorni, per i giorni di ritardo.
Il termine per presentare la dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (es.: per la dichiarazione IMU 2021 il termine è fissato il 30/06/2022)
Come effettuare il calcolo del ravvedimento?
Per calcolare quanto si deve pagare in caso di ravvedimento è possibile utilizzare il nostro calcolatore online, accedendo alla propria Area personale sul Portale del Contribuente, dopo essersi registrati al Portale stesso; in questo modo è possibile compilare direttamente da casa il modello F24 del ravvedimento.
L'Ufficio tributi è in ogni caso a disposizione per fornire il calcolo del ravvedimento.
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DICHIARAZIONE IMU, QUANDO E COME PRESENTARLA

La dichiarazione IMU
va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati da cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi da comunicare sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
In caso di dubbi si consiglia di rivolgersi direttamente all'Ufficio tributi.
Modello editabile di dichiarazione IMU

AREE FABBRICABILI

Informativa sulle aree fabbricabili e indici di deprezzamento
Si invita a consultare l'informativa che riporta il valore di riferimento adottato dal Comune di Gravere per le aree fabbricabili e gli indici di deprezzamento che il Contribuente può applicarsi nei casi previsti.
Ai fini della corretta tenuta della banca dati, il Contribuente deve comunicare all'Ufficio tributi la percentuale di abbattimento del valore di riferimento che applica compilando e inviando la dichiarazione sostitutiva allegata.
La dichiarazione non va presentata tutti gli anni

RICHIESTE DI COMPENSAZIONE E DI RIMBORSO

Compensazione e rimborso IMU
In caso che il Contribuente abbia versato il tributo in eccedenza può chiedere di compensare cioè di recuperare l'eccesso di imposta di quel tributo nelle annualità successive, compilando il modello allegato.
In caso che non sia possibile compensare il tributo versato al Comune, ad esempio perchè non si è più Contribuenti del Comune, è possibile chiedere il rimborso delle eccedenze compilando l'apposito modello allegato

FABBRICABILI INAGIBILI

Fabbricati inagibili
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e risultino quindi inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla richiesta o da parte del Contribuente stesso, mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva allegata.
la dichiarazione sostitutiva non va presentata tutti gli anni; si ritiene valida fino al cessare delle condizioni di inagibiltà o inabitabilità che il Contribuente dovrà in ogni caso premurarsi di comunicare all'Ufficio tributi con dichiarazione IMU

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.