IMU - Imposta Municipale Unica


CALCOLO IMU / TASI ONLINE

Accedi al Calcolatore Online

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
Abitazione principale
È esclusa dal pagamento dell'IMU l'abitazione principale (salvo le abitazioni di lusso accatastate nelle categoria A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze nei limiti stabiliti dalla Legge. L'esclusione opera anche per gli immobili assimilati all'abitazione principale dal regolamento comunale.
Ai fini dell'applicazione dell'Imu, l'abitazione principale è "l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" (art. 13 D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011).
Abitazione principale: assimilazioni e agevolazioni
Per il regolamento comunale di Grinzane Cavour (art. 7 Regolamento IMU), sono assimilate all'abitazione principale(e quindi escluse dall'IMU) le seguenti categorie di immobili:
Anziani e Disabili in ricovero: L'unità immobiliare (proprietà o usufrutto) posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Condizione: L'immobile non deve essere locato. Se si possiedono più immobili, l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare.
Cooperative edilizie: Le unità immobiliari a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (e relative pertinenze), incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari (anche senza residenza anagrafica).
Alloggi Sociali: I fabbricati di civile abitazione definiti come "alloggio sociale" (D.M. 2008), regolarmente assegnati e usati come abitazione principale, appartenenti a enti pubblici/privati o ex IACP.
Casa familiare assegnata dal giudice: La casa assegnata al genitore affidatario di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. L'assimilazione vale se almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare di un diritto reale (es. proprietà) sull'immobile.
Forze dell'Ordine e Comparto Sicurezza: Un solo immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente di Forze Armate, Forze di Polizia (militari e civili), Vigili del Fuoco e carriera prefettizia. Per loro non sono richiesti i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica.
Abitazione principale: pertinenze
Per tutte le fattispecie sopra elencate, lo stesso regime di esenzione dell'abitazione principale si applica anche alle pertinenze, con il limite massimo di una sola unità per ciascuna delle seguenti categorie catastali (anche se accatastate insieme alla casa):
C/2 (Cantine, soffitte, depositi)
C/6 (Garage, box auto, posti auto)
C/7 (Tettoie chiuse o aperte)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24/06/2020.
clicca qui per aprire il Regolamento comunale

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

AREE FABBRICABILI

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
clicca qui per accedere al calcolo
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.