In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 682 lettera a) punto quattro della Legge 147/2013:
Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti, che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa.
L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro i termini che verranno fissati dall’avviso pubblico che sarà pubblicato con cadenza annuale e compatibilmente con la disponibilità di spesa dei bilanci di competenza.
Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi e i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
Le riduzioni sono applicate a conguaglio, tramite restituzione/compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.