In caso di mancato pagamento entro l’ultima rata, l’importo è riscosso in unica soluzione a seguito di sollecito di pagamento per omesso o parziale versamento, con addebito delle spese di notifica e con l’avvertenza che in caso di ulteriore inadempimento si provvederà, in sede di accertamento esecutivo, al recupero del tributo, della relativa sanzione del 30%, degli interessi di mora e delle spese di notifica.
In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.