Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione; per gli anni successivi il canone deve essere versato entro il 31/03, qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (in massimo 4 rate bimestrali) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone deve essere versato entro il 31/03; per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate a cadenza bimestrale, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
Nel caso di nuova concessione o di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, modificato dall’art. 1, comma 786, della Legge 160/2019.