CANONE UNICO PATRIMONIALE


COSA È IL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Cosa è il Canone Unico Patrimoniale
Il Canone Unico Patrimoniale, ai sensi del comma 816 della legge 160/2019, sostituisce i seguenti prelievi tributari:
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque importo concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE
Il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e del D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dall’articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019 (di seguito “canone”).
Il Canone Unico Patrimoniale, ai sensi del comma 816 della legge 160/2019, sostituisce i seguenti prelievi:
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque importo concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

DOMANDA RILASCIO CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Domanda per l’occupazione di suolo pubblico
L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi al protocollo dell’ente, tramite via mail, pec, oppure a mano.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda deve essere presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente della domanda.
La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal richiedente o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

Rinnovo, proroga e disdetta concessione
Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previa comunicazione al Servizio competente.
La comunicazione di rinnovo deve essere presentata in carta semplice almeno un mese prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti e di dieci giorni se trattasi di occupazionitemporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. In generale la proroga non può superare giorni 30.
La domanda di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
La disdetta anticipata delle occupazioni permanenti deve essere comunicata per iscritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle comunicazioni di rinnovo.
In caso di rinuncia all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
In caso di occupazione temporanea, la rinuncia ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO
Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada e del regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e misurabile. Sono soggetti al canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto dall’art. 1.
Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 (uno) metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge n. 337/1968 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura.
L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

DOMANDA RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Domanda rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda in bollo al Servizio competente del Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Servizio e sul sito Internet dell’Ente.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda, di norma per via telematica (mail – pec), raccomandata AR, o consegna a mano al protocollo del Comune.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992.

TARIFFE E CANONE

Criteri per la determinazione tariffa canone occupazioni di suolo pubblico
La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità.
Per i passi carrabili autorizzati ai sensi del Codice della Strada il canone da pagare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla stessa area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
L’arrotondamento è unico, all’interno della stessa area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
Criteri per la determinazione tariffa canone per le esposizioni pubblicitarie
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone é commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.
Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Determinazione del canone
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone è determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto situate nella stessa località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del Servizio competente.
Modalità e termini per il pagamento del canone
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione; per gli anni successivi il canone deve essere versato entro il 31/03, qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (in massimo 4 rate bimestrali) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone deve essere versato entro il 31/03; per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate a cadenza bimestrale, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
Nel caso di nuova concessione o di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, modificato dall’art. 1, comma 786, della Legge 160/2019.