IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

La NUOVA IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce la precedente Imu e Tasi ed è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 Legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020).

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.

ALIQUOTE IMU - ANNO 2025

Aliquote Imu - anno 2025

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Il codice catastale del Comune di Pecetto Torinese è: G398
I terreni agricoli compresi nel territorio del Comune di Pecetto Torinese sono esenti.
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D imm. ad uso produttivo aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D imm. ad uso produttivo aliquota 0,10% (incremento di competenza del Comune).

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Assimilazione all'abitazione principale.
Per le condizioni di assimilazione delle unità immobiliari all’abitazione principale si rimanda alle disposizioni di legge. In particolare, l’IMU non si applica (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore stesso;
- All’immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- All’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze immobiliare limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all’abitazione.
- A partire dall'anno 2022, art. 5-decies del D,L. 146/2021, convertito nella L.215/2021, la norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo famliare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione Imu al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo all'Esenzione e riportare nello spazio indicato "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741 lettera b), della Legge n. 160 del 2019". La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30.06.2023.

AGEVOLAZIONE CANONE CONCORDATO

Agevolazione Canone Concordato
IMMOBILI LOCATI CON CANONE CONCORDATO:
E’ prevista l’agevolazione per l’unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2-C6-C7) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998 - con attestazione di conformità da parte delle associazioni di categoria (dei proprietari o degli inquilini).
L’imposta determinata è ridotta al 75%.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla stipula del contratto, apposito modulo, predisposto dall’ufficio tributi, dal quale risulti il diritto all’agevolazione di cui sopra. In ogni caso, l’agevolazione decorrerà dalla data di inizio del contratto di locazione.
In caso di variazione, il contribuente dovrà dichiarare all’ufficio la cessazione dei requisiti per l’agevolazione

AGEVOLAZIONE COMODATO GRATUITO

Agevolazione Canone Gratuito
Per gli immobili concessi in comodato gratuito è prevista una agevolazione di legge pari al dimezzamento della base imponibile, nel rispetto delle condizioni specificate nell'allegato.
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AIRE

AIRE
Limitatamente all'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) l' Imu è ridotta al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
La riduzione dell'imposta per l'anno 2023 torna ad essere pari al 50%.

FABBRICATI D'INTERESSE STORICO O INAGIBILI

Fabbricati d'interesse storico o inagibili.
Per i fabbricati riconosciuti d'interesse storico o artistico e per i fabbricati riconosciuti inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Si rinvia all' art. 5 del Regolamento Imu avente all'oggetto: "Riduzione d'imposta immobili inagibili ed inabitabili".
Obbligo presentazione dichiarazione Imu.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online.
In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al costo della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
immobile adibito ad abitazione principale scelto dal nucleo familiare ai sensi L.215/2021,
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

CONTATTI

Contatti Ufficio Tributi
Per ulteriori informazioni e appuntamenti contattare l'Ufficio Tributi al numero 011/8609218 int. 8 oppure
all'indirizzo mail: tributi@comune.pecetto.to.it
Per effettuare i calcoli dell'Imu è disponibile il seguente link:
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