Per le condizioni di assimilazione delle unità immobiliari all’abitazione principale si rimanda alle disposizioni di legge. In particolare, l’IMU non si applica (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore stesso;
- All’immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- All’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze immobiliare limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all’abitazione.
- A partire dall'anno 2022, art. 5-decies del D,L. 146/2021, convertito nella L.215/2021, la norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo famliare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione Imu al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo all'Esenzione e riportare nello spazio indicato "Annotazioni" la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741 lettera b), della Legge n. 160 del 2019". La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30.06.2023.