L'IMU (Imposta Municipale Propria) è un'imposta patrimoniale istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’imposta è dovuta dal possessore (inteso come proprietario, usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa e deve essere versata al Comune sul quale l’immobile insiste interamente o prevalentemente.
L’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad essere dovuta e per le quali si applicano le relative aliquote e detrazioni.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle asservite oggettivamente e soggettivamente all’abitazione, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Box o posti auto pertinenziali) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se risultano iscritte in catasto unitamente all’unità immobiliare ad uso abitativo.