IMU - Imposta Municipale Propria


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COS'È L'IMU

COS'È L'IMU
L'IMU (Imposta Municipale Propria) è un'imposta patrimoniale istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’imposta è dovuta dal possessore (inteso come proprietario, usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa e deve essere versata al Comune sul quale l’immobile insiste interamente o prevalentemente.
L’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad essere dovuta e per le quali si applicano le relative aliquote e detrazioni.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle asservite oggettivamente e soggettivamente all’abitazione, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Box o posti auto pertinenziali) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se risultano iscritte in catasto unitamente all’unità immobiliare ad uso abitativo.
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I terreni agricoli ricadenti in aree montane, parzialmente montane e di collina sono esenti dall'imposta (i terreni agricoli siti sul territorio del Comune di San Germano Chisone rientrano in questa fattispecie).
Calcolo dell'IMU sulle aree edificabili
Il valore imponibile di un'area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. In ogni caso, non viene accertato il maggior valore nel caso in cui l'imposta venga versata sulla base dei valori stabiliti dal Comune per zone omogenee (i valori delle zone edificabili sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.07.2020 e sono consultabili nella sezione allegati).
In questo caso, per calcolare il valore dell'area è necessario moltiplicare il valore al metro quadro stabilito per la zona nella quale è ubicata l'area per la superficie dell'area stessa. Al valore viene poi applicata l'aliquota ordinaria prevista dal Comune per l'anno di versamento.
Come per i fabbricati, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è avuto il possesso dell'area.
Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero
Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
A partire dall'anno 2023 la riduzione di imposta torna ad essere pari al 50%.
Per un'elencazione dettagliata di tutte le fattispecie imponibili ed esenti dall'imposta, vi invitiamo a consultare il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 Luglio 2020)
Disponibile al seguente link:
Regolamento Comunale IMU

COME SI PAGA ?

COME SI PAGA ?
L'IMU è un'imposta che dev'essere versata in autoliquidazione. Pertanto il Comune non invia il conteggio dell'imposta dovuta. E' possibile chiedere supporto nel conteggio contattando l'ufficio tributi del Comune.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.
Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l'imposta dovuta per l'intera annualità sia inferiore a 5,00 euro (come previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con Del. Consiglio Comunale n. 11 del 12.05.2020).
L'imposta puó essere versata a mezzo F24, recandosi presso una qualsiasi banca o presso qualsiasi ufficio postale. Il modello puó essere reperito direttamente in banca o posta, oppure puó essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate. E' possibile utilizzare in alternativa il modello F24 semplificato, nel quale è stata introdotta l'apposita sezione "IMU e altri tributi locali" (modello F24 semplificato).
Compilazione modello F24
E' necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di versamento che si deve effettuare indicando i seguenti dati:
codice ente/codice comune (indicare il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili - per San Germano Chisone il codice da indicare è H862);
per il versamento in acconto: barrare la casella Acc.;
per il versamento a saldo: barrare la casella Saldo;
per il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno barrare le caselle Acc e Saldo;
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
3912 - IMU su abitazione principale e pertinenze (per abitazioni A/1, A/8 e A/9)
3916 - IMU su aree fabbricabili
3918 - IMU su altri fabbricati
3925 - IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - quota STATO
3930 - IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - incremento COMUNE
3913 - IMU fabbricati rurali COMUNE
Nel modello è necessario indicare i dati del contribuente (come per il modello F24 ordinario), e compilare ogni riga della sezione MOTIVO DEL PAGAMENTO indicando nella colonna SEZIONE il codice "EL" e compilando le successive colonne come già indicato in precedenza per l'F24 ordinario
Versamento dei contribuenti NON residenti nel territorio dello Stato
Il Dipartimento delle Finanze, con apposito comunicato stampa, ha chiarito le modalità di versamento dell'IMU dall'estero, qualora non sia possibile utilizzare il modello F24. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento della quota spettante al Comune come segue:
- versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune. Per il Comune di San Germano Chisone effettuare il versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella filiale di San Germano Chisone) - codice IBAN: IT56 N 03268 52420 0B2906661560 - BIC: SELBIT2BXXX;
- per la quota riservata allo Stato (solo per fabbricati ad uso produttivo di cat. D): versamento effettuato con bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT - codice IBAN: IT02 G 01000 03245348006108000);
Per entrambe i versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita IVA del contribuente, la sigla IMU e il nome del Comune di ubicazione degli immobili, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 (v. sopra), l'annualità di riferimento, l'indicazione della rata versata (Acconto o Saldo.
La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
E' possibile trasmettere le ricevute del versamento: a mezzo posta al Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 - 10065 San Germano Chisone (TO); a mezzo fax al numero 0121/58607; a mezzo e-mail all'indirizzo: tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

ALIQUOTE

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'IMU 2022 sono invariate rispetto al 2020 (aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2020, consultabile sul portale del MEF, cliccando sul link sottostante):
- aliquota di base: 10,20 per mille
- aliquota relativa all’abitazione principale e alle relative pertinenze (qualora non esentate dal pagamento dell'imposta, in quanto classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 5,20 per mille
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote

DICHIARAZIONE IMU

Dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Pertanto l'obbligo di presentazione sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Gli enti non commerciali individuati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, individuati dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,devono presentare la dichiarazione, esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
variazioni inerenti le aree fabbricabili;
immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
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Per un elenco completo delle fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di presentazione, e per maggiori informazioni in merito a ciascuna casistica, vi invitiamo a consultare le Istruzioni in allegato.
Modulistica Dichiarazione IMU

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l’anno d’imposta di riferimento e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Gli enti non commerciali eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, rispettivamente, entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
In alternativa, puoi richiedere il conteggio di quanto dovuto ed il relativo modello di pagamento direttamente all'ufficio tributi, scrivendo all'indirizzo e-mail: tributi.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it oppure telefonando al n. 0121/58601 int. 3 .

REGOLAMENTO IMU

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria del Comune di San Germano Chisone è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.07.2021.