TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Vi invitiamo a consultare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)

DICHIARAZIONE E MODULISTICA

Dichiarazione
Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).
DICHIARAZIONE E MODULISTICA
MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE NON PREDISPOSIZIONE ALL'USO DEI LOCALI
DICHIARAZIONE UNICO OCCUPANTE (PER UTENTI NON RESIDENTI)
MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI
ATTO DI ASSENSO AL COMPOSTAGGIO
ISTANZA DI RIDUZIONE PER L'ANNO 2022 UTENZE DOMESTICHE
RICHIESTA RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO
MODULO PER IL RECLAMO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Dichiarazione on-line
La dichiarazione da presentare per comunicare l'inizio o la cessazione dell'occupazione dei locali, oppure per variari i dati già dichiarati, può essere presentata direttamente on-line accedendo con le credenziali SPID o CIE sul Portale del Contribuente utilizzando la voce "Accedi" posta in alto a destra nella pagina.

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
Per effettuare il versamento è necessario attendere l’avviso di pagamento ed i relativi modelli di pagamento che verranno inviati dall’Ufficio Tributi del Comune.
Le scadenze, state stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2022, sono le seguenti:
- prima rata: 31 luglio
- seconda rata: 16 dicembre
in alternativa è consentito il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio.

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua utilizzando il modello di versamento unificato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta / mail.
I modelli di pagamento recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari abilitati
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali
• tabaccherie abilitate
In alternativa al versamento con modello F24,è possibile effettuare il pagamento con il modello di pagamento PagoPa, richiedendolo all'ufficio tributi.
SOLO per i contribuenti residenti all’estero che non possono effettuare il versamento con modello F24 possono effettuare un bonifico sul conto corrente del Comune (aperto presso la Banca Sella filiale di San Germano Chisone) – codice IBAN: IT56 N 03268 52420 0B2906661560 - BIC: SELBIT2BXXX, inoltrando copia del versamento al Comune