TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Oggetto e scopo del regolamento
Istituzione della TARI
Presupposto oggettivo della TARI
Servizio di igiene urbana
Soggetto attivo del tributo
Soggetto passivodel tributo
Decorrenza del tributo sui rifiuti
Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Numero di occupanti
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Esclusione dal tributo
Rifiuti speciali
Esenzione dal tributo
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Riduzioni tariffarie per minore prduzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Riduzione per compostaggio domestico
Mancato o irregoalre svolgimento del servizio
Denunica di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Riscossione della TARI
Minimi riscuotibili
Sgravio o rimborso del tributo
Funzionario Responsabile
Mezzi di controllo
Sanzioni
Contenzioso
Efficacia del regolamento

MODULISTICA

Dichiarazione di inizio occupazione
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le dichiarazioni costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio.
La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal contribuente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi comunale) entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, a mezzo posta (raccomandata a.r.), via e-mail o mediante sportello fisico.
Dichiarazione di variazione

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, (richiesta di variazione del servizio) utilizzando l’apposito modulo entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione ed ha effetti dalla medesima data.
Dichiarazione di cessazione occupazione

La dichiarazione di cessazione, (richiesta di cessazione) deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione
Reclami e richieste scritte di inormazioni
Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.
Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell’utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio
Richieste di rettifiche degi importi addebitati
Sintende come tale ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi comunale), anche in via telematica, con la quale l’utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

SCADENZE

Scadenze
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
L’avviso di pagamento può essere inviato in formato cartaceo (posta semplice) o, a scelta dell’utente, in formato elettronico.
Il versamento è dovuto:
a) a titolo di acconto, in 2 rate di pari importo, determinate nella misura del 70 per cento dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile dell’annualità di riferimento le tariffe dell’anno precedente, con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 settembre dell’anno di riferimento, con possibilità di versare l’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Resta salva la facoltà da parte dell’Ente di stabilire scadenze diverse con Deliberazione del Consiglio Comunale assunta in sede di approvazione delle tariffe;
b) a titolo di saldo, in unica soluzione, determinato applicando alla base imponibile dell’annualità di riferimento le tariffe della medesima annualità e detratto quanto versato in acconto, con scadenza il 16 dicembre dell’anno di riferimento

COME SI PAGA ?

Il pagamento della TARI deve essere effettuato utlizzando i modelli di pagamento PagoPA, allegati agli avvisi di pagamento, presso le presso le Agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali nonché accedendo al servizio dalla sezione pagoPa direttamente dal sito del Comune di Santo Stefano al Mare.
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TRASPARENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

PORTALE DI TRASPARENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
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