IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 l'IMU non è dovuta per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
b) Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati;
f) Fabbricati rurali strumentali;
Dal 1° gennaio 2015, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero - AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
La detrazione per l'abitazione principale - categorie A/1, A/8 e A/9 - è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari e terreni agricoli - il versamento dell'imposta IMU deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link
Apri Link Esterno

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :
Oggetto del regolamento
Presupposto del tributo
Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo ed abitazione principale
Soggetti passivi
Base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei fabbricati storici ed inagibili/inabitabili
Attribuzione della natura edificabile dell'area
Aliquote e detrazioni
Assimilazioni all'abitazione principale e comodato d'uso
Dichiarazione
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile
Riscossione coattiva e rateizzazioni
Contenzioso

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per consultare la delibera di approvazione aliquote=
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,14% (incremento di competenza del Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
immobile assegnato all'ex-coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

SCADENZE IMU

Le scadenze IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
Se la data della scadenza coincide con il sabato e/o la domenica, viene prorogata al lunedì successivo.
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Per calcolare quanto versare è possibile utilizzare il calcolatore online e compilare direttamente il modello F24 da portare in banca
Per effettuare il calcolo:
clicca qui per effettuare il calcolo
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per tutti coloro che non hanno provveduto al pagamento dell'IMU entro i termini previsti dalla normativa in vigore, è possibile avvalersi del Ravvedimento Operoso.
Si tratta della possibilità di versare l'imposta maggiorata di una sanzione ridotta e degli interessi legali. In particolare la sanzione varia a seconda dei tempi della regolarizzazione del dovuto, mentre gli interessi sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Il ravvedimento operoso è consentito entro un anno dalla data di scadenza del versamento.
Superato tale termine non è più possibile ravvedersi e la sanzione applicata è del 30% dell'imposta non versata.
Quanto pagare?
Per calcolare quanto versare con ravvedimento operoso (comprensivo di interessi e sanzioni), è possibile utilizzare il calcolatore online e compilare direttamente il modello F24 da portare in banca.
Per effettuare il calcolo:
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L'IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale.
L'IMU è dovuta per le abitazioni principale classificate nelle categorie catastali A1(abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), perché considerate di lusso. Potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune.
L'IMU continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.