L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 l'IMU non è dovuta per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
b) Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati;
f) Fabbricati rurali strumentali;
Dal 1° gennaio 2015, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero - AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
La detrazione per l'abitazione principale - categorie A/1, A/8 e A/9 - è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari e terreni agricoli - il versamento dell'imposta IMU deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link
Apri Link Esterno