IMU - Imposta Municipale Unica


NORMATIVA COMPLETA

Legge 160 del 2019
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (dal comma 738 al 783)
Vedi allegato
Circolare MEF n. 1/DF del 18.03.2020
Circolare MEF 1/DF
Vedi allegato

COS'È L'IMU

L'IMU è un'imposta patrimoniale sugli immobili.
Salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa nazionale e locale, l'imposta è da calcolarsi applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per avere tutte le informazioni utili al calcolo si consiglia di prendere visione dell'informativa pubblicata annualmente dal Comune su questo portale e a visitare il seguente link:
Apri Link Esterno/

REGOLAMENTO NUOVA IMU

.
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
.
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/06/2020; in allegato.

CHI DEVE PAGARE L'IMU?

.
I possessori di immobili intesi quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con la sola esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA?

Abitazione principale
(comma 741 let. b) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (non anagrafico ma civilistico) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti, in assenza di comprovate ragioni di fatto (es. distanza dal luogo di lavoro, ragioni di salute, ecc.) che giustifichino il frazionamento del nucleo famigliare (in quanto i coniugi ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile sono tenuti alla coabitazione) non è possibile riconoscere la sussistenza dei presupposti dell’abitazione principale.
.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti, in assenza di comprovate ragioni di fatto (es. distanza dal luogo di lavoro, ragioni di salute, ecc.) che giustifichino il frazionamento del nucleo famigliare (in quanto i coniugi ai sensi dell'art. 143 del Codice Civile sono tenuti alla coabitazione) non è possibile riconoscere la sussistenza dei presupposti dell'abitazione principale.
Pertinenza
(comma 741 let. b) Ferma restando la definizione dell'art. 817 c.c. (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
a)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c)i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d)la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e)un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f)l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

COSA SI INTENDE PER TERRENI AGRICOLI? DETERMINAZIONE VALORI E TIPOLOGIE DI TERRENI AGRICOLI ESENTI

.
(comma 741 lett. e) Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
.
(comma 746) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
.
(comma 758) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ESENZIONI

In materia di esenzioni la nuova normativa IMU nulla ha innovato rispetto alla passata disciplina (vd. il comma 759 a confronto con il precedente art. 9 comma 8 del D. L.gs. n. 23/2011).
Restano esenti:
A. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
B. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
C. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
D. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
E. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
F. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
G. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I -si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200-.

CALCOLO IMU E ALIQUOTE

.
L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile, costituita dal valore degli immobili soggetti ad imposta, per l'aliquota di riferimento fissata dal Comune di Tonco con deliberazione del Consiglio Comunale, sucessivamente pubblicata sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote
L'imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
CALCOLO IMU E ALIQUOTE
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

SCADENZE IMU

ACCONTO
16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO
16 Dicembre dell'anno di imposta
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di imposta, ma avrà l'onere di verificare l'eventuale variazione da parte del comune delle aliquote IMU per l'anno di riferimento, conseguentemente, valutare la necessità di procedere ad un versamento integrativo di conguaglio.

OMESSO PAGAMENTO

Se non è stata pagata in tempo l'IMU, si può fare il ravvedimento operoso. Con il modello F24 bisogna versare la rata che era in scadenza aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

COME SI PAGA ?

.
Il versamento della nuova IMU dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità di cui al D.lgs. 241/1997, ovverosia tramite modello F24.
I codici tributo che dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24 sono indicati nell'allegato a fondo pagina.
I suddetti codici devono essere indicati nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del nuovo modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12.04.2012, in corrispondenza alle somme indicate nella colonna "IMPORTI A DEBITO VERSATI".
Nel campo "CODICE ENTE/CODICE COMUNE" deve essere riportato il codice catastale del comune in cui sono situati gli immobili (Tonco: L203).
Nel caso in cui venga versata la prima rata dell'IMU deve essere barrata la casella "ACC."; mentre se il versamento riguarda la seconda rata deve essere barrata la casella "SALDO". In caso di pagamento in un'unica soluzione devono essere barrate entrambe le caselle.
I campi "NUMERO IMMOBILI" e "ANNO DI RIFERIMENTO" devono essere compilati, rispettivamente, con il numero di immobili assoggettati all'imposta e l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzioni (cod. 3924) e interessi (cod. 3923) dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. In questo caso nel modello F24 dovrà essere barrata la casella "RAVV." e nel campo "ANNO DI RIFERIMENTO" dovrà essere riportato l'anno in cui l'imposta doveva essere versata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

.
Al seguente link è possibile procedere con il calcolo del ravvedimento operoso:
CALCOLO ONLINE RAVVEDIMENTO

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

.
Sono esenti dall''imposta, per il periodo dell''anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all''articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all''esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l''Italia, sottoscritto l''11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l''esenzione dall''imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
.
I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Modello da scaricare

RIMBORSO IMU

.
Le istanze di rimborso per somme erroneamente versate al Comune di Tonco per IMU vanno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Tonco - Piazza Lanfranco, 1 - 14039 Tonco (AT), presentando la richiesta all'Ufficio Protocollo o inviandola per posta o per mail ai seguenti indirizzi: uffici@comune.tonco.at.it; tributi@comune.tonco.at.it; oppure all'indirizzo di posta certificata pec: tonco@cert.ruparpiemonte.it
L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di versamento ovvero dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.