Articolo 51 bis
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10% della parte variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo, allegato al presente regolamento e messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali.