Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999:
- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato, rispettando l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;
- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158 del 27/04/1999.
Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.