Entrate Tributarie


REGOLAMENTO

È consultabile il vigente regolamento per le entrate

RATEIZZAZIONE

Secondo quanto previsto dall’articolo 22 su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

VERSAMENTO DI SOMME A COMUNE DIVERSO DAL DESTINATARIO

Secondo quanto previsto dall’articolo 26 nell’ipotesi di versamenti di tributi effettuati a comune diverso dal destinatario, l’Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all’indebito versamento, delle indicazioni dell’Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull’imposta indebitamente percepita.

STRUMENTI DEFLATTIVI

E’ consultabile il regolamento comunale per l’applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

E’ consultabile il regolamento comunale per l’irrogazione delle sanzioni tributarie

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