Secondo quanto previsto dall’articolo 22 su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;