IMU - Imposta Municipale Propria


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NORMATIVA COMPLETA

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (dal comma 738 al 783)
Vedi allegato
Circolare MEF 1/DF
Vedi allegato

COS'È L'IMU?

L'IMU è un'imposta patrimoniale sugli immobili.
Salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa nazionale e locale, l'imposta è da calcolarsi applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per avere tutte le informazioni utili al calcolo si consiglia di prendere visione dell'informativa pubblicata annualmente dal Comune su questo portale.

LA NUOVA IMU 2020

La nuova IMU 2020
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio dello Stato per il 2020) ha rivoluzionato la disciplina normativa che regola il prelievo fiscale locale sugli immobili eliminando l’Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente sui servizi denominata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).
Sostanzialmente, ad oggi a livello locale gli unici prelievi fiscali rimasti sugli immobili sono la Tassa sui Rifiuti (TARI) e soprattutto l’IMU la cui disciplina è stata interamente riscritta nella citata Legge di Bilancio; in particolare, è contenuta nei commi dal 739 al 783 dell’unico articolo di cui si compone tale norma.

CHI DEVE PAGARE L'IMU?

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Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi le aree edficabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Non è soggetta all'IMU l'abitazione principale, ossia l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ad eccezione delle cosiddette abitazioni di lusso, vale a dire gli immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
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L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. La d.l. 124/2019 convertito in L. 157/19 ha ridotto il limite, a decorere dal 1° luglio 2020, ad € 1.999,99; con la stessa norma si dispone dal 01.01.2022 il limite D € 999,99. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

Legge 160/2019, art. 1 c. 741, lettera b)
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e riside anagraficamente;
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12.09.2022, depositata il 13.10.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che discipliano dall'anno 2012 la fattispecie dell'abitazione principale ai fini dell'esenzione dell'IMU. Le disposizioni sono quelle contenute nell'art. 13 del D.L. 201/2011, L. c. 214/2011, come modificato dall'art. 1, c. 707, lettera b, della Legge 147/2013 e nell'art. 1, C. 741, lettera b) della L. 160/2019 come modificato dall'art. 5 decies, c. 1, dal DL. 146/2021 L. c. 215/2021, che subordinano la qualificazione di abitazione principale, e cioè il riconoscimento dell'esenzione IMU, all'esistenza del doppio requisito di dimora abituale e residenza anagrafica in capo all'intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anzichè in capo solo a quest'ultimo quale soggetto passivo d'imposta.
Di conseguenza, sono state dichiarate altresì incostituzionali le disposizioni che impongono al contribuente la scelta di un'unica abitazione da esentare ai fini IMU per la sua destinazione ad abitazione principale, sia sita sul territorio del medesimo comune sia nell'ambito del territorio di comuni diversi.
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Quindi, a decorrere dal 20/10/2022 (giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.), in merito, rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.
La Corte Costituzione ribadendo quanto sopra riportato, rimarca altresì che l’Ente dispone di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni tra i quali i dati relativi ai consumi di energia elettrica, di servizi idrici, del gas, il versamento della Tari, ecc..

COSA SI INTENDE PER PERTINENZA?

Legge 160/2019, art. 1 comma 741, lettera b)
Ferma restando la definizione dell'art. 817 c.c. (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?

Ai sensi della Legge 160 del 27.12.2019 non costituiscono presupposto dell'imposta i seguenti immobili:
Art. 1, comma 740 - Le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze
Art. 1, comma 741, lettera c) - Le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, seguenti:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (Art. 3 comma 3 lettera f);
COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?
PRECISAZIONI:
L'esenzione non si applica ai fabbricati appartenenti alle suddette tipologie che rientrino però nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; questi scontano l'imposta sulla base dell'aliquota e con la detrazione prevista per l'abitazione principale.
L'esenzione o agevolazione (vd. il precedente punto 1) si estende anche alle pertinenze dei suddetti fabbricati, con le limitazioni di categoria e numero previste per quelle delle abitazioni principali.
Per tutte le tipologie di fabbricati assimilati all'abitazione principale sussiste l'obbligo dichiarativo, ma non costituisce presupposto costitutivo per usufruire del beneficio; sicché in caso di omessa presentazione l'esenzione da imposta non potrà essere negata, in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, ma l'ente potrà irrogare la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione € 50,00=.

COSA SI INTENDE PER AREA FABBRICABILE E QUALI AREE NON SONO CONSIDERATE FABBRICABILI?

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(comma 741 lett. d) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

TERRENI AGRICOLI

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La Legge di istituzione della Nuova IMU - Legge di Stabilità 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), all'Art. 1 Comma 758 riporta e riconferma le esenzioni per i terreni già presenti al 2019
Comma 758. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
In pratica dal 2016 è stata ripristinata la precedente classificazione dei terreni montani secondo la Circolare 9/1993 già utilizzata fino al 2013 (e abbandonata nel 2014 e 2015) con l'applicazione delle ulteriori esenzioni di seguito riportate.
Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli (Art. 1, Comma 13, L. 208 del 28/12/2015):
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

ESENZIONI

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In materia di esenzioni la nuova normativa IMU nulla ha innovato rispetto alla passata disciplina (vd. il comma 759 a confronto con il precedente art. 9 comma 8 del D. L.gs. n. 23/2011).
Restano esenti:
- A.gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
A gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
B. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
C. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
D. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
E. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
F. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
G. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I -si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
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Dal 1.01.2023 è stata aggiunta dall'art. 1, comma 81 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) la lettera:
g-bis) gli immobili non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorchè cessa il diritto all'esenzione.

CALCOLO IMU E ALIQUOTE

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L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile, costituita dal valore degli immobili soggetti ad imposta, per l'aliquota di riferimento fissata dal Comune di BRICHERASIO con deliberazione del consiglio comunale.

L'imposta è dovuta per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE


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CALCOLO IMU E ALIQUOTE
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,30% (incremento di competenza del Comune);
- 3939 IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – BENI MERCE (di competenza del Comune);

ALIQUOTE IMU 2021 - 2022 - 2023-2024-2025

NEW


Anno 2024
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SCADENZE IMU

IMU 2025
La disciplina della nuova Imu ha lasciato invariate le scadenze:
per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 16 giugno 2025
e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2025.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2025.


IMU 2024
La disciplina della nuova Imu ha lasciato invariate le scadenze:
per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 17 giugno 2024
e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2024.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2024.

IMU 2023
La disciplina della nuova Imu ha lasciato invariate le scadenze:
per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 16 giugno 2023
e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 18 dicembre 2023.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2023.
IMU 2022

La disciplina della nuova IMU ha lasciato invariate le scadenze per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 16 giugno 2022, e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2022.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2022.

IMU 2021
La disciplina della nuova IMU ha lasciato invariate le scadenze per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 16 giugno 2021, e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2021.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021

IMU 2020
La disciplina della nuova IMU ha lasciato invariate le scadenze per il versamento da eseguirsi:
entro il 16 giugno 2021 per il versamento della rata di acconto
entro il 16 dicembre 2021 per il versamento della rata di saldo/conguaglio.
Il contribuente, in alternativa al versamento dell'IMU in due rate, può scegliere di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, ma avrà l'onere di verificare l'eventuale approvazione da parte del comune di Bricherasio delle aliquote IMU 2020 e, conseguentemente, valutare la necessità di procedere ad un versamento integrativo di conguaglio.

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVA IMU 2022

Prime novità a decorrere dal 2022:
ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
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MODIFICA RIDUZIONI IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 - legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel terrotrio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,50%
ESENZIONE IMU "BENI MERCE(art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVA IMU 2020

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. La nuova definizione di fabbricato ai fini IMU (vd. comma 741 let.a) determina 2 rilevati modifiche:
1. il terreno contiguo al fabbricato è considerato pertinenza dello stesso solo a condizione che sia accatastato unitariamente allo stabile.
2. La nuova definizione di fabbricato presupponendo l'iscrizione nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita esclude da questa tipologia di immobili i fabbricati collabenti (categoria catastale F2) che di conseguenze scontano l'imposta sulla base del valore del terreno su cui insistono.
B. In riferimento all'imposizione sulle aree fabbricabili, cambia il trattamento agevolato previsto per quelle possedute e condotte da IAP o CD, in quanto il beneficio dell'equiparazione a terreni agricoli diventa strettamente soggettivo e non si estende più agli eventuali comproprietari che non abbiano la stessa qualifica professionale (vd. comma 743 ultimo periodo).
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C. In tema di assimilazione all'abitazione principale la principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda i fabbricati posseduti da cittadini italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che percepiscono nel paese di residenza un trattamento pensionistico. Non essendo stata riproposta l'assimilazione in precedenza prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, i citati contribuenti AIRE non godono più di un regime particolare, quindi le unità immobiliari da loro possedute scontano l'imposta secondo le aliquote ordinarie.
D. La Legge di Bilancio 2020 ha innovato anche la disciplina prevista per l'assimilazione dei fabbricati assegnati ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio, perché l'ha vincolata alla presenza, all'atto dell'assegnazione, di figli minori (ex. art. 337 sexies cod. civ.) ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave (ex. art. 337 septies cod. civ.) collocati nel fabbricato in questione; in assenza di figli l'eventuale assegnazione non determina il godimento del regime agevolato.
Il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non determina di per sé il venir meno dell'assimilazione che si determina solo a seguito dell'eventuale provvedimento di revoca dell'assegnazione.
E. Cambia il meccanismo di calcolo dei mesi di possesso (vd. comma 761):
1. per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto;
2. in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente quindi:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
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F. Cambia la procedura ottenere la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità IMU che si struttura in due procedimenti alternativi:
1. Richiesta del contribuente di perizia all'ufficio tecnico comunale con allegata idonea documentazione (nessuna novità rispetto alla precedente disciplina).
2. Autocertificazione del contribuente della sussistenza di una perizia di un tecnico abilitato che attesti le condizioni di fatiscenza del fabbricato (la novità 2020 consiste nella previsione espressa che la dichiarazione del contribuente debba fondarsi sulla sussistenza di una perizia di un tecnico abilitato).
G. Con la nuova disciplina IMU il termine per la presentazione della dichiarazione è tornato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed è stato reintrodotto l'obbligo dichiarativo in 2 ipotesi in precedenza esentate nel 2019 dal D.L. n. 34 (vd. art. 3-quater):
1. In caso di fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado bisogna dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50%.
2. In caso di versamento ridotto a seguito dell'applicazione dell'agevolazione del 25% prevista per i fabbricati locati a canone concordato.

SCADENZE IMU 2020 EMERGENZA COVID 19

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Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 04 giugno 2020, ha disposto di non applicare sanzioni ed interessi in caso di pagamento tardivo dell’acconto IMU, qualora il versamento venga comunque effettuato entro il 16 settembre 2020.
L’agevolazione è rivolta ai soli contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche, cha hanno registrato comprovante e documentate difficoltà economiche a seguito della crisi determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19.
I contribuenti che, avendo subito documentata difficoltà economiche nel periodo della crisi e/o nei mesi successivi, possono quindi avvalersi dell’agevolazione, pagando la rata di acconto dell’IMU 2020 non oltre il 15 settembre 2020 e presentando una autocertificazione conforme al modello, di produrre entro il 15 ottobre, all’Ufficio Tributi del Comune di Bricherasio.

OMESSO VERSAMENTO

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Se non è stata pagata in tempo l'IMU, si può fare il ravvedimento operoso. Con il modello F24 bisogna versare la rata che era in scadenza aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

COME SI PAGA?

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Il versamento della nuova IMU dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità di cui al D. L.gs. n. 241/1997, ovverosia, tramite il modello F24.
I codici tributo che dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24 per il versamento della nuova IMU si trovano nell'allegato.
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I suddetti codici devono essere esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del "nuovo" modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "codice ente/codice comune" deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (BRICHERASIO: B171).
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell'IMU, deve essere barrato lo spazio "Acc." del modello F24; deve essere barrato "Saldo", invece, se il versamento riguarda la seconda rata.
In caso di pagamento in un'unica soluzione, devono essere barrate entrambe le caselle "Acc." e "Saldo" del modello F24.
I campi "Numero immobili" e "Anno di riferimento" devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all'imposta e l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzioni (Cod. 3924) e interessi (Cod. 3923) dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella "Ravv." e nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui l'imposta doveva essere versata.

CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se si è in ritardo con i pagamenti, nel portale contribuente sul sito del Comune di BRICHERASIO accedendo con password o SPID si può calcolare il ravvedimento operoso.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - COME E QUANDO?

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
Il termine per presentare Dichiarazione IMU anno 2023 è il 30 giugno 2024.

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Per gli enti non commerciali, va presentata tutti gli anni, utilizzando il seguente modello:

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La dichiarazione IMU va presentata se gli immobili godono di una riduzione dell'imposta o se il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tribuaria e nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
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Con una Faq pubblicata l’8 giugno 2021 sul proprio sito, il MEF ha affermato che non è previsto alcun esonero dall’obbligo dichiarativo per i contribuenti che hanno goduto delle norme anti-Covid. Questi, dunque, devono presentare la dichiarazione IMU per comunicare al Comune il loro status di esonerati al versamento dell’imposta.
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I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

COME VERIFICARE LA REGOLARITÀ NEI PAGAMENTI?

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Nel portale contribuente sul sito del Comune di BRICHERASIO accedendo con password o SPID si può consultare la regolarità della propria posizione con il pagamento delle tasse e imposte comunali.

MODULISTICA

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Nel caso di esenzione per immobili occupati abusivamente, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (art.1 comma 759 Lett. Gbis Legge 160/2019).
La dichiarazione Imu deve essere obbligatoriamente presentata per beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili merce dall'1/01/2022 e per l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e dei fabbricati delle Forze armate, di polizia o altro.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
---------------inserire immagine con link per calcolo ravvedimento operoso ----------------------------
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.