Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Il mancato o parziale pagamento entro le scadenze sopra indicate comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con aumento di spese e interessi a carico del contribuente.
Il contribuente ha la possibilità, attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”, di regolarizzare in via spontanea, con consistente riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione - prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Per il pagamento del ravvedimento si utilizza il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta, col medesimo codice tributo (3944 - TARI. Tassa sui rifiuti) e barrando la casella “ravv”.