IMU - Imposta Municipale Unica


COS'È L'IMU

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b) Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e) I fabbricati rurali strumentali.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

NORMATIVA

Legge di riferimento
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (dal comma 738 al 783)

LA NUOVA IMU

LA NUOVA IMU
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio dello Stato per il 2020) ha rivoluzionato la disciplina normativa che regola il prelievo fiscale locale sugli immobili eliminando l’Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente sui servizi denominata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).
Sostanzialmente, ad oggi a livello locale gli unici prelievi fiscali rimasti sugli immobili sono la Tassa sui Rifiuti (TARI) e soprattutto l’IMU la cui disciplina è stata interamente riscritta nella citata Legge di Bilancio; in particolare, è contenuta nei commi dal 739 al 783 dell’unico articolo di cui si compone tale norma.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo

CHI DEVE PAGARE L'IMU?

Chi deve pagare l'imu?
I possessori di immobili intesi quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con la sola esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

(comma 741 let. b)
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (non anagrafico ma civilistico) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti, in assenza di comprovate ragioni di fatto (es. distanza dal luogo di lavoro, ragioni di salute, ecc.) che giustifichino il frazionamento del nucleo famigliare (in quanto i coniugi ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile sono tenuti alla coabitazione) non è possibile riconoscere la sussistenza dei presupposti dell’abitazione principale.

COS'È UNA PERTINENZA?

cos'è una pertinenza?
(comma 741 let. b) Ferma restando la definizione dell'art. 817 c.c. (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?

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Beneficiano dell'esenzione da imposta prevista per l'abitazione principale anche le seguenti tipologie di fabbricati:
A. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa se adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze. Ipotesi speciale è quella delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, per le quali non è richiesto requisito della residenza anagrafica.
B. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale.
C. Il fabbricato assegnato al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale (ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale, sentenza di omologazione della separazione consensuale, sentenza di definizione della separazione giudiziale) ovvero di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, da questo utilizzato quale abitazione principale.
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D. Un solo immobile Il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'ordinamento prefettizio; a questi soggetti, in ragione delle esigenze del loro servizio, non è richiesto l'utilizzo del fabbricato quale abitazione principale.
E. Una sola unità immobiliare Il fabbricato di civile abitazione posseduto e non concesso in locazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè l'agevolazione sia prevista e mantenuta nel Regolamento comunale sull'IMU.
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PRECISAZIONI:
1. L'esenzione non si applica ai fabbricati appartenenti alle suddette tipologie che rientrino però nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; questi scontano l'imposta sulla base dell'aliquota e con la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. L'esenzione o agevolazione (vd. il precedente punto 1) si estende anche alle pertinenze dei suddetti fabbricati, con le limitazioni di categoria e numero previste per quelle delle abitazioni principali.
3. Per tutte le tipologie di fabbricati assimilati all'abitazione principale sussiste l'obbligo dichiarativo, ma non costituisce presupposto costitutivo per usufruire del beneficio; sicché in caso di omessa presentazione l'esenzione da imposta non potrà essere negata, in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, ma l'ente potrà irrogare la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione € 50,00

COSA SI INTENDE PER AREE FABBRICABILI?

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(comma 741 lett. d) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

COSA SI INTENDE PER TERRENI AGRICOLI? ESISTONO TERRENI ESENTI?

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comma 741 lett. e) Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
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(comma 746) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
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(comma 758) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993
ELENCO TERRENI ESENTI
1-2-3-4-6-7-8-10-11-12-13-14-16-18-19-20-21-22-23-24-29-30

ESENZIONI

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In materia di esenzioni la nuova normativa IMU nulla ha innovato rispetto alla passata disciplina (vd. il comma 759 a confronto con il precedente art. 9 comma 8 del D. L.gs. n. 23/2011).
Restano esenti:
A. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
B. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
C. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
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D. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
E. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
F. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
G. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I -si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200

CALCOLO IMU ED ALIQUOTE

SCADENZE IMU

La disciplina della nuova IMU ha lasciato invariate le scadenze per il versamento della rata di acconto, da eseguirsi entro il 16 giugno , e quella per il versamento della rata di saldo/conguaglio, da eseguirsi entro il 16 dicembre.

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,30% (incremento di competenza del Comune).

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.
Quanto pagare ?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.

CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se si è in ritardo con i pagamenti, nel portale del contribuente sul sito del Comune di Ghemme accedendo con SPID si può calcolare il ravvedimento operoso.

PRINCIPALI NOVITÀ IMU 2022

IMU 2022
ABITAZIONE PRINCIPALE:
NORMATIVA di riferimento:
art. 5-decies del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito nella Legge 215/2021) “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
art. 1 comma 741, lettera b), LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."
DISCIPLINA applicabile:
La modifica normativa apportata dal D.L. n. 146/2021 al comma 741 della L. n. 160/2019 ha definitivamente chiarito che in presenza di nuclei familiari in cui membri abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019".
La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
N.B.: Questa comunque è una novità relativa in quanto da sempre l’agevolazione prevista per l'abitazione principale è applicabile ad una sola unità immobiliare per nucleo famigliare; concetto questo ribadito da numerose e concordi sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
BENI MERCE:
NORMATIVA di riferimento:
art. 1 comma 751, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."
DISCIPLINA applicabile:
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati che rientrano nella categoria dei beni merce sono esenti dall'IMU.
Per la corretta individuazione dei fabbricati rientranti in questa categoria è necessario fare riferimento alla Risoluzione MEF n.11/DF del 11/12/2013 che ha chiarito che:
- alle nuove costruzioni sono equiparati i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice ed oggetto di interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- l'esclusione spetta al costruttore, cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato e non ad altri (non è richiesto, però, che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività secondaria);
- sono escluse dal beneficio le imprese immobiliari di gestione, cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita;
- l'esclusione scatta quando il fabbricato è ultimato, quindi accatastato. Sino a tale momento l'imposta municipale è comunque dovuta sul valore venale dell'area di sedime;
- i fabbricati sono esenti da IMU fintanto permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati.
CITTADINI A.I.R.E.
NORMATIVA di riferimento:
-art. 1 comma 48, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
-art. 1 comma 743, LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”
DISCIPLINA applicabile:
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma).
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
Per il solo anno 2022 l’IMU dovuta per questa categoria di fabbricati è ridotta eccezionalmente al 37,5% rispetto al 50% stabilito in via ordinaria.
ESENZIONA EMERGENZA COVID-19
NORMATIVA di riferimento:
art. 78, comma 1, lettera d, e comma 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito nella Legge 126/2020) “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
DISCIPLINA applicabile:
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
I beneficiari dell’esenzione devono presentare la Dichiarazione IMU.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - COME E QUANDO?

I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

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