TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

MODALITÀ DI CALCOLO

Come viene calcolata la TARI?
Lo sviluppo matematico del calcolo della quota fissa e di quella variabile del tributo è eseguito secondo i seguenti metodi:
Utenze domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq.
Quota variabile: tariffa annuale riferita al numero di occupanti.
Utenze non domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq della categoria di appartenenza
Quota variabile: superficie dei fabbricati x tariffa a mq della categoria di appartenenza.

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

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Si veda l'art.29-30-31 del Regolamento Comunale come di seguito allegato

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
E' possibile dividere il pagamento della tari per l'anno 2022 in 3 rate con scadenze:
-15/07/2022
-15/09/2022
-15/11/2022
Scadenza unica: 15/07/2022

COME SI PAGA ?

Per il versamento della TARI bisogna utilizzare il modello PagoPa che consente il pagamento on line con il proprio Home Banking mediante Bonifico c/bill-PagoPa, il pagamento con carta di credito, presso gli sportelli Sisal Pay e Lottomatica, presso i Pos di alcuni Istituti di credito abilitati, presso gli uffici postali, on line sul sito del Comune di Ghemme seguendo le istruzioni in allegato.

SEGNALAZIONI DI ERRORE

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Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa scrivere al seguente indirizzo e-mail : tributi@comune.ghemme.novara.it
E' possibile inviare sengalazioni anche attraverso il portale del contribuente successivamente alla fase di autenticazione.

OMESSO VERSAMENTO

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Agli utenti che non versino alle prescritte scadenze le somme indicate negli avvisi di pagamento sarà notificato un avviso di accertamento nel quale sarà quantificato e liquidato il tributo dovuto. L’avviso di accertamento potrà ricomprendere anche più annualità del tributo e sarà maggiorato delle spese di notifica. Le somme indicate nell’avviso di accertamento dovranno essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica (salvo eventuale concessione di un piano di rientro rateizzato). In caso di mancato o parziale pagamento dell’importo liquidato nel termine indicato, contestualmente con la quantificazione del tributo dovuto ovvero con separato e successivo atto, al contribuente saranno irrogate le sanzioni previste dal comma 695 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 (30% dell’importo del tributo non versato); in caso di provvedimento separato e successivo, le sanzioni saranno a loro volta maggiorate delle spese di notifica. La riscossione coattiva delle somme accertate dal Comune a titolo di tributo, interessi, sanzioni e spese, in caso di omesso o insufficiente versamento nei termini stabiliti, sarà eseguito direttamente dal Comune

MODULISTICA DENUNCE TARI

Modulistica dichiarazioni TARI
Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).
MODULISTICA DENUNCE TARI

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

Rateizzazione provvedimenti

CHI EROGA IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI?

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TASSA

Lo sviluppo matematico del calcolo della quota fissa e di quella variabile del tributo è eseguito secondo i seguenti metodi:
Utenze domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq.
Quota variabile: tariffa annuale riferita al numero di occupanti.
Utenze non domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq della categoria di appartenenza.
Quota variabile: superficie dei fabbricati x tariffa a mq della categoria di appartenenza.

EVENTUALI RIDUZIONI

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con unico occupante, come emergente delle risultanze anagrafiche: riduzione del 10%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno solare, all'estero: riduzione del 30%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% purché il fabbricato risulti accatastato in categoria A6.
2. La riduzione prevista per le abitazioni con unico occupante è soggetta ad aggiornamento d’ufficio con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione anagrafica.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, diverse da quella per le abitazioni con unico occupante, decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione e si applicano sino a quando non vengono meno le condizioni previste per la loro fruizione sulla base dei criteri temporali stabiliti dall’art. 15, comma 2. E’ fatto, comunque, salvo il potere accertativo del Comune che può sostanziarsi anche in aggiornamenti d’ufficio delle riduzioni.
4. Alle utenze domestiche che dimostrino di aver avviato il compostaggio con conseguente utilizzo in sito del materiale prodottodei propri scarti organici si applica una riduzione del 20%.
Per poter usufruire della riduzione per compostaggio domestico è necessaria l’iscrizione all’albo comunale dei compostatori domestici istituito ai sensi dell’art.30 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 29.11.2012, assumendosi gli impegni ivi contenuti oltre alla rinuncia all’utilizzo del contenitore stradaleper il conferimento della frazione organica al pubblico servizio. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e trova applicazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello di attivazione.
EVENTUALI RIDUZIONI
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Alla presente riduzione si applica il terzo comma dell’articolo 23.
Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche che provvedono in proprio al recupero dei rifiuti speciali assimilati
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati, per qualità e quantità, agli urbani, ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, hanno diritto a una riduzione del tributo nella sola quota variabile in relazione alle superfici in cui si producono di norma detti rifiuti speciali assimilati.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti, a pena di decadenza a presentare annualmente, entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, documentazione idonea ad attestare le quantità di rifiuti, distinti per codici CER, avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. In particolare, costituisce documentazione idonea la copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) ovvero la dichiarazione rilasciata dall’impresa abilitata cha ha effettuato l’attività di recupero. Il Comune ha, comunque, la facoltà di richiedere al contribuente copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D. L.gs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nei formulari, nel M.U.D. o in altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. La riduzione percentuale di cui al 1° comma è determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente e il quantitativo massimo di rifiuti assimilabili per l’utenza non domestica interessata nell’anno di riferimento.Il quantitativo massimo di rifiuti assimilabili si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione totale annua per unità di superficie relativo alla categoria di utenza domestica interessata, indicato all’art. 12, comma 5 del Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 29.11.2012, per il totale delle superfici dei locali ed aree in cui si producono di norma i rifiuti speciali assimilati.
5. Il funzionario responsabile del tributo, qualora riscontri sulla base di elementi di fatto quali le tipologie e dimensioni dei bidoni per la raccolta in dotazione all’utenza e/o campionamenti dei conferimenti effettuati, che la riduzione calcolata ai sensi del comma precedente non è proporzionata, con provvedimento motivato ridetermina la riduzione spettante.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate nel ruolo relativo all’anno di riferimento. In alternativa ove non fosse possibile l’applicazione al ruolo dell’anno di riferimento saranno applicate mediante compensazione alla prima scadenza utile o con il rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche che limitano la produzione di rifiuti organici
1. Alle utenze non domestiche operanti nel settore alimentare che dimostrino di cedere a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune di Gattinara riconosce una riduzione nella quota variabile del tributo proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione.
2. La presente riduzione è applicata utilizzando la procedura e il meccanismo di calcolo previsti nell’art. 25 per la riduzione riconosciuta per il recupero dei rifiuti speciali assimilati.
3.La presente riduzione è cumulabile con quella prevista per il recupero dei rifiuti speciali assimilati, però, qualora l’utenza interessata utilizzi il servizio pubblico di raccolta, trasporto e trattamento, la somma delle due riduzioni non può determinare la totale esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo. Allo scopo, il funzionario responsabile del tributo, con provvedimento motivato, ridetermina la riduzione totale sulla base di elementi di fatto quali le tipologie e dimensioni dei bidoni per la raccolta in dotazione all’utenza e/o campionamenti dei conferimenti effettuati.
4. Qualora l’utenza sia in grado di dimostrare la cessione a titolo gratuito, ma non sia in grado di dimostrare la quantità di beni alimentari donati, la riduzione è riconosciuta a titolo forfettario ed è pari al 20% della sola quota variabile del tributo e non è cumulabile con altre agevolazioni ai sensi del successivo art. 29.
Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% (riduzione del 60%) per le utenze non servite dal servizio di raccolta porta a porta.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso l’isola ecologica comunale.
3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 28. Agevolazioni
1. Non sono previste agevolazioni o riduzioni al di fuori delle casistiche previste dalla Legge.
Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora di rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni previste dal presente Regolamento si applicherà solo quella più favorevole al contribuente, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Le riduzioni e/o agevolazioni previste dal presente Regolamento si applicano sulla totalità del tributo (parte fissa e variabile), quando non espressamente e diversamente indicato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE

Per il versamento della TARI bisogna utilizzare il modello PagoPa che consente il pagamento on line con il proprio Home Banking mediante Bonifico c/bill-PagoPa, il pagamento con carta di credito, presso gli sportelli Sisal Pay e Lottomatica, presso i Pos di alcuni Istituti di credito abilitati, presso gli uffici postali, on line sul sito del Comune di Ghemme.

INFORMAZIONI IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO

Agli utenti che non versino alle prescritte scadenze le somme indicate negli avvisi di pagamento sarà notificato un avviso di accertamento nel quale sarà quantificato e liquidato il tributo dovuto. L’avviso di accertamento potrà ricomprendere anche più annualità del tributo e sarà maggiorato delle spese di notifica e di procedimento (€.12,80). Le somme indicate nell’avviso di accertamento dovranno essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica (salvo eventuale concessione di un piano di rientro rateizzato). In caso di mancato o parziale pagamento dell’importo liquidato nel termine indicato, contestualmente con la quantificazione del tributo dovuto ovvero con separato e successivo atto, al contribuente saranno irrogate le sanzioni previste dal comma 695 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 (30% dell’importo del tributo non versato); in caso di provvedimento separato e successivo, le sanzioni saranno a loro volta maggiorate delle spese di notifica e di procedimento (€.12,80). La riscossione coattiva delle somme accertate dal Comune a titolo di tributo, interessi, sanzioni e spese, in caso di omesso o insufficiente versamento nei termini stabiliti, sarà eseguito direttamente dal Comune ovvero da uno dei concessionari abilitati.