TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Oggetto e scopo del regolamento
Soggetto attivo
Presupposto del tributo
Determinazione della superficie tassabile
Soggetti passivi
Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Determinazione della tariffa del tributo
Istituzioni scolastiche statali
Copertura dei costi del servizio rifiuti - Piano finanziario
Articolazione delle tariffe del tributo
Classificazione delle utenze non domestiche
Tariffa per le utenze domestiche
Tariffa per utenze non domestiche
Obbligazione tributaria
Mancato svolgimento del servizio
Riduzioni per le utenze domestiche
Riduzioni per le utenze non domestiche 18-bis Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica
Tributo giornaliero
Tributo provinciale
Dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione
Modalità di versamento e sollceito di pagamento
Importi minimi
Rimborsi e compensazione
Funzionario responsabile
Verifiche e accertamenti
Sanzioni ed interessi
Accertamento con adesione
Riscossione coattiva
Importi minimi
Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Trattamento dei dati personali
Norme di rinvio e clausola di adeguamento
Entrata in vigore

DICHIARAZIONE

Dichiarazione

Il soggetto passivo, di cui all'art. 5 del Regolamento, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, o la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
La dichiarazione ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi della situazione oggetto di comunicazione
E' possibile presentare la dichiarazione TARI mediante la compilazione telematica accedendo all'area personale con Spid o CIE
al seguente link:
DICHIARAZIONE
MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTE
AUTORIZZAZIONE INVIO DOCUMENTAZIONE TA.RI. TRAMITE POSTA ELETTRONICA (PEC/MAIL)

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
Prima Rata: 15 SETTEMBRE 2026, pari al 50% del gettito derivante dal Piano Finanziario TARI Anno 2026;
Seconda Rata: 04 DICEMBRE 2026, dovuta a titolo di Saldo TARI 2026, scomputando quanto già chiesto, caricato, versato ai contribuenti con la prima rata di acconto;

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta.
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali

RIDUZIONI

Le riduzioni sono quelle previste dall'art. 17 (riduzione per le utenze domestiche) e dall'art. 18 (riduzione per le utenze non domestiche).
Per l'applicazione deve essere compilato l'apposito modulo
Dichiarazione Tari utenze domestiche o Dichiarazione Tari utenze non domestiche

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Il contribuente può presentare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento all'ufficio TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Rimborsi e compensazione
Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento la cessazione dà diritto al rimborso e deve essere richiesta entro 5 anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al c Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, l'importo viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 del Regolamento, possono essere richieste dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni presentando apposito modulo e l'allegata documentazione prevista