IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU?

L'IMU é un'imposta che dal 2012, sostituisce l'ICI.
Dall'anno 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di €. 200,00.
La base imponibile viene ridotta del 50%:
a) per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
c) Abitazioni concesse in comodato ai parenti, purché siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
Il comodato deve essere fra parenti in linea retta
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale ed è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato
L’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Le disposizioni regolamentari vigenti per l'IMU (Imposta Municipale Propria), si ritrovano nel Regolamento per la discplina della IUC (Imposta Unica Comunale), di cui ne era una componente, insieme alla TARI (Tassa sui Rifiuti) ed alla TASI (Tassa sui Servizi).
Al Titolo 1 "Disposizioni Generali" ed al Titolo 5 " Disposizioni Comuni" ritroviamo prescrizioni che riguardano le tre componenti.
Al Titolo 2 " Disciplina dell'Imposta Comunale Propria" dall'art. 5 all'art. 19 sono disciplinati i presupposti e gli altri elementi che portano alla determinazione dell'IMU.
REGOLAMENTO IMU

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
In puro spirito collaborativo, l' Amministrazione invia ai contribuenti, in prossimità della scadenza, informativa IMU con scheda di calcolo e modello F24 precompilato. Il contribuente dovrà verificare che i dati siano conformi a quelli in suo possesso, come da rogito/successione ( esempio rendita, % e mesi di possesso) e verificare con l'ufficio tributi eventuali incongruenze.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Le aliquote IMU approvate per l'anno 2020, con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 29/09/2020, sono state confermate anche per gli anni 2021 e 2022.
Come per gli anni scorsi é riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille (codice tributo 3925). Al Comune é riservata l'imposta dovuta in base alla maggiorazione di aliquota deliberata, ossia il 2,10 per mille (codice tributo 3930)
L’IMU delle seconde case, dei negozi e del­le aree fabbricabili e dei terreni andrà versata interamente al Comune, utilizzan­do i medesimi codici tributo dell'anno scorso.
Per le aree fabbricabili , la base imponibile é il valore venale in comune commercio al primo gennaio di ciascuna annualità . Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 02/05/2012 sono stati indicati alcuni valori guida per la determinazione di tali valori ai fini IMU.
NULLA E' DOVUTO QUALORA L'IMPORTO TOTALE ANNUO DA VERSARE SIA INFERIORE AD € 5,00
Codici Aliquota Descrizione
tributo
- 3912 - 5,20 per mille IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9
- 3913 - 1,00 per mille IMU fabbricati rurali uso strumentale
- 3914 - 8,50 per mille IMU terreni
- 3916 - 9,70 per mille IMU aree fabbricabili
- 3918 - 9,70 per mille IMU altri fabbricati
- 3925 - 7,60 per mille IMU produttivi Erario
- 3930 - 2,10 per mille IMU produttivi Comune
- CODICE CATASTALE COMUNE DI SANDIGLIANO H821

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Quanto pagare ?
La sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento viene ridotta come di seguito riportato:
Nei primi 14 giorni con una sanzione dello 0,10 % per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno con la sanzione del 1,50 %
Fino al 90° giorno con la sanzione del 1,67 %
Entro un anno dalla scadenza con la sanzione del 30 % ridotta ad 1/8, ossia 3,75%
Oltre il termine di cui sopra, ma entro 2 anni la sanzione del 30% ridotta ad 1/7, ossia 4,29%
Oltre i due anni, ma entro i 5 anni sanzione del 30% ridotta ad 1/6, ossia 5%
---------------inserire immagine con link per calcolo ravvedimento operoso ----------------------------