La TASI non deve essere versata:
sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della L. 984/1977;
sui fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
sui fabbricati con destinazione ad usi culturali;
sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato Lateranense e quelli destinati esclusivamente all’esercizio di culto e relative pertinenze;
sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali;
sui fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R.22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge20.05.1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l’attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell’art. 2, commi 41, 42 e 44, del decreto legge03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24.11.2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.