L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso mediante l'utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta ovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle Finzanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.