In caso di mancato pagamento entro l’ultima rata, l’importo è riscosso in unica soluzione a seguito di sollecito di pagamento per omesso o parziale versamento, con addebito delle spese di notifica e con l’avvertenza che in caso di ulteriore inadempimento si provvederà, in sede di accertamento esecutivo, al recupero del tributo, della relativa sanzione, degli interessi di mora e delle spese di notifica così come previsto dal "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 34 del 16 dicembre 2024.
In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.