L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale dovuta dai possessori di immobili che, dal 2012, sostituisce l'ICI. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che ha contestualmente abolito la TASI.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a- Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b- Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non locati.
e- I fabbricati rurali strumentali.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), la determinazione dell'importo da versare in acconto e in saldo deve essere effettuata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.