IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU


L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale dovuta dai possessori di immobili che, dal 2012, sostituisce l'ICI. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che ha contestualmente abolito la TASI.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a- Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b- Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non locati.
e- I fabbricati rurali strumentali.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), la determinazione dell'importo da versare in acconto e in saldo deve essere effettuata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo

ALIQUOTE, CODICI TRIBUTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO

ALIQUOTE IMU VIGENTI (anno 2024)
Come da delibera C.C. n. 2 del 22.02.2021,
aliquote per mille :
- 9,80 ALTRI FABBRICATI;
- 9,80 AREE EDIFICABILI;
- 9,80 CATEGORIA D (di cui: 7,60 Quota Stato e 2,20 Quota Comune);
- 8,80 ABITAZIONI + 1 PERTINENZA IN COMODATO GRATUITO
A PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
(OCCORRE PRESENTARE DICHIARAZIONE)
- 1,00 FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE;
- 5,00 ABITAZIONE PRINCIPALE IN CAT. A/1, A/8 e A/9
(Detrazione per abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A9: € 200,00 su base annua).
Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
CODICE TRIBUTO:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,22% (di competenza del Comune).
MODALITA' DI PAGAMENTO
Per il versamento occorre utilizzare il modello F24 Semplificato (oppure il modello F24 Accise - Sezione Imu e altri tributi locali), indicando nella casella codice ente il codice L538 con la lettera "L" maiuscola.
Il pagamento può essere poi effettuato presso qualsiasi Ufficio postale o sportello Bancario, oppure utilizzando i servizi di internet banking.

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU : entro il 16 GIUGNO dell'anno di imposta
SALDO - IMU : entro il 16 DICEMBRE dell'anno di imposta
Nota: se la data di scadenza cade di sabato, domenica o coincide con festività, l'ultimo giorno utile è il primo giorno feriale successivo.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

Se non si è riusciti a pagare in tempo l’Imu, è possibile effettuare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 è possibile versare al Comune la rata dovuta, aggiungendo gli interessi e le eventuali sanzioni ridotte. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Quanto pagare?
Per calcolare l'esatto importo da pagare, comprensivo degli interessi e delle sanzioni ridotte, è possibile utilzzare il calcolatore online, insieme al quale sono indicate le aliquote Imu in vigore per ciascuna annualità e le eventuali detrazioni spettanti.
In questo modo è anche possibile compilare direttamente il modello F24 per il versamento.
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, l’Imu deve essere pagata.
L'IMU deve essere pagata invece dai proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.